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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2389/2024 RGL, promosso da
, in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:35 è presente l'avv. Marco di Gloria per l' nessuno è CP_2 presente per la parte ricorrente.
L'avv. Di Gloria conclude riportandosi alle difese e domande spiegate e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2389 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona dell'amministratore di sostegno, Parte_1
avv. Maria Cosentino, rappresentato e difeso dall'avv. CORRADO ILENIA
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe, come amministrata, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1286/2023 a lui notificato in data 5.1.2024,
a titolo di ripetizione dell'indebito pagamento effettuato da dicembre 2010
a gennaio 2021, deducendone l'illegittimità per prescrizione dei ratei ingiunti relativi ai mesi di dicembre 2010 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2011; insussistenza dell'indebito per il periodo da febbraio 2020 a gennaio 2021, nonché insussistenza dell'indebito per mancanza di dolo del beneficiario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la tardività dell'opposizione, rappresentando la falsa dichiarazione di non ricovero dell'opponente presso strutture sanitarie a carico del SSN in vari periodi di erogazione della prestazione, la mancata trasmissione del modello ICRIC attestante lo stato di ricovero suddetto, e quindi l'indebita percezione della retta a carico dello stato per il ricovero, sia l'indennità d'accompagnamento sin dalla data di concessine della prestazione a far data dal 1988.
Contestando quindi la allegata buona fede del percipiente la prestazione e, inoltre contestando la asserita prescrizione del diritto avendo provveduto a richiedere il pagamento già il 28.12.2020 e, comunque, data il comportamento doloso dell'opponente, dovendo ritenere sospeso il termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8 C.c.
Chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Deve osservarsi in primo luogo che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione,
l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca
Va quindi osservato in rito che la notifica effettuata dall' al soggetto CP_2
amministrato e non all'amministratore e presso un indirizzo presunto ma non accertato, facendo puntuale applicazione dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 14917/2016, deve ritenersi affetta da nullità sanabile ex tunc , pertanto, dovendosi ritenere inapplicabile la norma relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato nei termini per omessa notifica o per notifica giuridicamente inesistente.
Specularmente, posta l'applicazione dell'art. 156 C.p.c. e dovendo ritenere sanata la nullità dalla costituzione dell'ingiunto, va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione e quindi di inammissibilità, giacché
è dalla data di conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell'amministratore che possono decorrere i termini per l'impugnazione.
Ciò premesso, nel merito, va innanzi tutto rilevato che, come precisato dall'opposto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 della legge n.
18/1980 e dell'art. 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662,
(modificato dalla legge n. 106/2011), nonché ai sensi delle leggi n. 15/1968
e n. 45/1986, l'assistito è tenuto a trasmettere annualmente all' il CP_2
modello Icric con il quale dichiarare l'esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.
La condizione di ricovero dell'opponente sin dal 1987 è pacifica tra le parti e, conseguentemente, deve ritenersi incontestabile l'inesistenza del diritto alla percezione dell'indennità d'accompagnamento da parte del ricoverato.
La mancanza del diritto all'indennità d'accompagnamento in caso di ricovero dilunga degenza presso struttura a carico del SSN o convenzionata con retta pagata dall'Ente pubblico, è sancita dall'art 1 comma 3° della L.
11.2.1980 n. 118. La situazione di dolo dell'accipiens, e per lui dell'amministratore di sostegno ratione temporis è comprovata sia dalla mancata dichiarazione di ricovero, che dalle false dichiarazioni di non ricovero.
Non essendovi pertanto alcuna ragione nel merito che possa legittimare il trattenimento delle somme indebitamente percepite, il ricorso va rigettato.
In considerazione della estraneità sostanziale della persona del ricorrente alle circostanze sopra spiegate, essendo i comportamenti dolosi ascrivibili al solo fatto della precedente amministrazione di sostegno non parte del giudizio, appare equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2389/2024 RGL, promosso da
, in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:35 è presente l'avv. Marco di Gloria per l' nessuno è CP_2 presente per la parte ricorrente.
L'avv. Di Gloria conclude riportandosi alle difese e domande spiegate e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:13 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2389 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in persona dell'amministratore di sostegno, Parte_1
avv. Maria Cosentino, rappresentato e difeso dall'avv. CORRADO ILENIA
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe, come amministrata, conveniva in giudizio l' proponendo opposizione CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1286/2023 a lui notificato in data 5.1.2024,
a titolo di ripetizione dell'indebito pagamento effettuato da dicembre 2010
a gennaio 2021, deducendone l'illegittimità per prescrizione dei ratei ingiunti relativi ai mesi di dicembre 2010 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2011; insussistenza dell'indebito per il periodo da febbraio 2020 a gennaio 2021, nonché insussistenza dell'indebito per mancanza di dolo del beneficiario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la tardività dell'opposizione, rappresentando la falsa dichiarazione di non ricovero dell'opponente presso strutture sanitarie a carico del SSN in vari periodi di erogazione della prestazione, la mancata trasmissione del modello ICRIC attestante lo stato di ricovero suddetto, e quindi l'indebita percezione della retta a carico dello stato per il ricovero, sia l'indennità d'accompagnamento sin dalla data di concessine della prestazione a far data dal 1988.
Contestando quindi la allegata buona fede del percipiente la prestazione e, inoltre contestando la asserita prescrizione del diritto avendo provveduto a richiedere il pagamento già il 28.12.2020 e, comunque, data il comportamento doloso dell'opponente, dovendo ritenere sospeso il termine di prescrizione ex art. 2941 n. 8 C.c.
Chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Deve osservarsi in primo luogo che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione,
l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca
Va quindi osservato in rito che la notifica effettuata dall' al soggetto CP_2
amministrato e non all'amministratore e presso un indirizzo presunto ma non accertato, facendo puntuale applicazione dei principi enunciati dalle
Sezioni Unite con sentenza n. 14917/2016, deve ritenersi affetta da nullità sanabile ex tunc , pertanto, dovendosi ritenere inapplicabile la norma relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo non notificato nei termini per omessa notifica o per notifica giuridicamente inesistente.
Specularmente, posta l'applicazione dell'art. 156 C.p.c. e dovendo ritenere sanata la nullità dalla costituzione dell'ingiunto, va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione e quindi di inammissibilità, giacché
è dalla data di conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell'amministratore che possono decorrere i termini per l'impugnazione.
Ciò premesso, nel merito, va innanzi tutto rilevato che, come precisato dall'opposto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 della legge n.
18/1980 e dell'art. 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662,
(modificato dalla legge n. 106/2011), nonché ai sensi delle leggi n. 15/1968
e n. 45/1986, l'assistito è tenuto a trasmettere annualmente all' il CP_2
modello Icric con il quale dichiarare l'esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.
La condizione di ricovero dell'opponente sin dal 1987 è pacifica tra le parti e, conseguentemente, deve ritenersi incontestabile l'inesistenza del diritto alla percezione dell'indennità d'accompagnamento da parte del ricoverato.
La mancanza del diritto all'indennità d'accompagnamento in caso di ricovero dilunga degenza presso struttura a carico del SSN o convenzionata con retta pagata dall'Ente pubblico, è sancita dall'art 1 comma 3° della L.
11.2.1980 n. 118. La situazione di dolo dell'accipiens, e per lui dell'amministratore di sostegno ratione temporis è comprovata sia dalla mancata dichiarazione di ricovero, che dalle false dichiarazioni di non ricovero.
Non essendovi pertanto alcuna ragione nel merito che possa legittimare il trattenimento delle somme indebitamente percepite, il ricorso va rigettato.
In considerazione della estraneità sostanziale della persona del ricorrente alle circostanze sopra spiegate, essendo i comportamenti dolosi ascrivibili al solo fatto della precedente amministrazione di sostegno non parte del giudizio, appare equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini