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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1070/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE TINDARO IGNAZZITTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIOSUÈ GIARDINA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il 1° febbraio 1947 (c.f. AR C.F._1
), rappresentato e difenso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Tindaro
[...]
Ignazzitto, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. P_ C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giosuè Giardina,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 1° ottobre 2024 proponeva opposizione AR avverso il precetto con cui gli aveva intimato di eseguire i lavori di P_ riparazione della condotta fognaria sottostante alla strada che porta alla sua abitazione in forza di ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa da questo Tribunale il 13 marzo 2024 nel giudizio iscritto al n. 115/2022 R.G.
2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 5 dicembre 2024, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va ribadito il diniego di autorizzazione alla chiamata in causa di che non è litisconsorte necessario e, inoltre, appare totalmente Controparte_2 estranea al presente giudizio, fondato su un titolo esecutivo giudiziale definitivo, in cui il merito della lite – come infra chiarito – non può essere più messo in discussione
(Cass., n. 2331/2022).
Con il primo motivo l'opponente lamenta la nullità del precetto per l'assenza dell'avvertimento ex art. 480, comma 2, c.p.c.
Il motivo è infondato giacché l'esecuzione preannunciata da non ha ad P_ oggetto il pagamento di somme di denaro, rispetto a cui si giustifica la proposta di soluzioni alternative e idonee a fronteggiare una situazione di sovraindebitamento, ma l'esecuzione di obblighi di fare. In ogni caso è pacifico che l'omissione del predetto avvertimento – anche quando necessario – non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione (Cass., n. 23343/2022).
2.1. – Con il quarto e il quinto motivo (articolato in più capi) – esaminati prioritariamente per comodità espositiva – l'opponente lamenta il mancato esperimento del procedimento di mediazione nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo, contestando altresì l'insussistenza del nesso di causalità tra infiltrazioni lamentata da e la propria condotta fognaria nonché le conclusioni del P_
C.T.U. nel giudizio di merito.
I motivi sono infondati in quanto volti a sollecitare il riesame di questioni già affrontate dal titolo esecutivo che, in difetto di impugnazione, è divenuto definitivo.
È infatti ius receptum che, ove l'esecuzione sia minacciata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo stesso, ma non contestazioni di merito che potevano e dovevano farsi valere in sede del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo stesso (v., per tutte, Cass., n. 22090/2021).
3 2.2. – Con il secondo e il terzo motivo dichiara che la somma AR oggetto di condanna è stata pagata in manleva da e che il titolo Controparte_2
è ineseguibile nella parte in cui lo obbliga a realizzare anche “le opere necessarie al fine di evitare in futuro il protrarsi di danni all'immobile della ricorrente ”, non potendosi P_ prevedere danni futuri.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
È pacifico che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (...)” (v., per tutte, Cass., S.U., n.
11066/2012).
Dalla lettura degli atti emerge che con ricorso dell'11 marzo 2021 aveva P_ chiesto al Tribunale un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., lamentando infiltrazioni provenienti dall'immobile di posto a una AR quota superiore.
La consulenza tecnica d'ufficio – espletata in quel giudizio (n. 399/2021 R.G.) e acquisita nella causa in cui si è formato il titolo oggetto dell'odierno contendere (n.
115/2022 R.G.) – ha risposto ai seguenti quesiti: A) accertare lo stato dei luoghi descritti in riscorso;
B) descrivere natura e consistenza dei danni lamentati dalla ricorrente e le cause degli stessi;
C) accertare natura e consistenza dei lavori da eseguire per ripristinare lo status quo ante (v. pag. 2 della relazione peritale in atti).
In merito all'ultimo profilo il C.T.U. ha così concluso:
“si elencano di seguito gli interventi da effettuare per rimediare ai danni rilevati ed imputabili a disfunzioni di impianti e/o manufatti di proprietà della parte resistente.
Più precisamente, in riferimento alle perdite della condotta fognaria si prevede:
- scavo a sezione con mezzo meccanico ed in parte anche con scavo a mano lungo la stradella privata, in corrispondenza dell'affioramento dell'efflorescenza e degli aloni, per una profondità di almeno metri
2,00 dal piano carrabile, fino al rinvenimento della tubazione di fogna;
- riparazione della tubazione in PVC con apposito manicotto nella zona compromessa, dopo aver provveduto a scaricare acqua nel pozzetto iniziale dell'impianto per la verifica del punto o dei punti di fuoriuscita;
- verifica della
4 buona tenuta della condotta fognaria con ripetuti ed abbondanti scarichi d'acqua; - ricolmo dello scavo ed adeguata costipazione del terreno;
- collocazione di strato di brecciolino di grana analoga alla preesistente. Per quanto concerne l'efflorescenza, eliminando la causa del danno, la rimozione è possibile con una semplice pulizia e spolverata delle superfici, mentre per gli aloni dell'intonaco si può prevedere la tinteggiatura della parete muraria.
Per quanto riguarda le relative consistenze e la specificazione delle varie tipologie di lavori, si rimanda all'allegato “Computo Metrico Estimativo”, parte integrante della presente relazione, redatto mediante l'adozione, ove adattabili, dei prezzi unitari tratti dal vigente Prezzario Regionale OO.PP, valido anche per lavori commissionati da privati, e prezzi locali di manodopera ed attrezzature. Il costo dell'intervento di riparazione è ammontato ad € 1.976,03” (v. § 6 Risposta al quesito
C): natura e consistenza dei lavori di ripristino, pagg. 11-12, enfasi aggiunta).
Le conclusioni riepilogative di cui al paragrafo 7 dell'elaborato precisano che “si è indicata la natura e l'entità dei lavori di ripristino per rimediare ai danni accertati ed imputabili a disfunzioni della condotta fognaria posta a servizio della villetta di parte resistente, con la redazione di specifico Computo Metrico Estimativo che ha fornito un costo preventivato dei lavori pari ad €
1.976,03” (v. pag. 12, enfasi aggiunta).
È allora evidente che l'importo di € 1.976,03 costituisce il risarcimento per equivalente, i.e. la somma ritenuta necessaria affinché rimedi alla causa P_ del danno. Diversamente opinando, non si spiegherebbe perché il consulente ha redatto un computo metrico e ha distinto i lavori da eseguire in riferimento sia alle perdite della condotta fognaria (e.g. scavo a sezione, riparazione tubazione in PVC etc.) sia alle efflorescenze.
Giacché il titolo ha integralmente aderito agli esiti delle indagini del consulente d'ufficio (“le cui valutazioni, sono senz'altro da condividersi, non essendo viziate da errori di sorta”,
v. pag. 3 dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.), i comandi ivi contenuti – da un lato, risarcire e, dall'altro, eseguire i lavori – si configurano logicamente come modalità alternative di soddisfazione del medesimo pregiudizio lamentato dalla creditrice, integrando il primo un risarcimento per equivalente e il secondo il risarcimento in forma specifica.
5 Pertanto, non essendo contestato il pagamento del tantundem, si è AR definitivamente liberato dall'obbligo e non può essere tenuto ad adempiere forzosamente anche l'altro. Infatti, ove ciò si verificasse, nella sfera giuridica di P_
, che ha ottenuto il bene della vita per cui aveva chiesto tutela, si andrebbe a
[...] determinare una indebita locupletazione.
Beninteso, tale circostanza non autorizza affatto l'opponente a rimanere inerte.
Infatti, se, in forza del titolo, non può essere tenuto a risarcire due volte il medesimo pregiudizio, egli deve comunque, proprio in forza dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dallo stesso non impugnata, consentire che i lavori di ripristino indicati dal C.T.U. siano eseguiti sul suo immobile su iniziativa di che – già munita della P_ provvista per adempiere (i.e. la somma di € 1.976,03 ricevuta) e in caso di mancata collaborazione spontanea di controparte – potrà attivare altri strumenti di tutela (v.,
e.g., l'azione di accesso al fondo ex art. 843 c.c.).
3. – L'opposizione va dunque accolta, ma le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate giacché il Tribunale, reinterpretando una delle ragioni di opposizione, ha ritenuto un solo motivo fondato – i.e. quello reinterpretato – a fronte di altre quattro ragioni di doglianza respinte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1070/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, accoglie l'opposizione a precetto, compensando integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
6
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1070/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE TINDARO IGNAZZITTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIOSUÈ GIARDINA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1070/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il 1° febbraio 1947 (c.f. AR C.F._1
), rappresentato e difenso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Tindaro
[...]
Ignazzitto, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. P_ C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giosuè Giardina,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 1° ottobre 2024 proponeva opposizione AR avverso il precetto con cui gli aveva intimato di eseguire i lavori di P_ riparazione della condotta fognaria sottostante alla strada che porta alla sua abitazione in forza di ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa da questo Tribunale il 13 marzo 2024 nel giudizio iscritto al n. 115/2022 R.G.
2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 5 dicembre 2024, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va ribadito il diniego di autorizzazione alla chiamata in causa di che non è litisconsorte necessario e, inoltre, appare totalmente Controparte_2 estranea al presente giudizio, fondato su un titolo esecutivo giudiziale definitivo, in cui il merito della lite – come infra chiarito – non può essere più messo in discussione
(Cass., n. 2331/2022).
Con il primo motivo l'opponente lamenta la nullità del precetto per l'assenza dell'avvertimento ex art. 480, comma 2, c.p.c.
Il motivo è infondato giacché l'esecuzione preannunciata da non ha ad P_ oggetto il pagamento di somme di denaro, rispetto a cui si giustifica la proposta di soluzioni alternative e idonee a fronteggiare una situazione di sovraindebitamento, ma l'esecuzione di obblighi di fare. In ogni caso è pacifico che l'omissione del predetto avvertimento – anche quando necessario – non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione (Cass., n. 23343/2022).
2.1. – Con il quarto e il quinto motivo (articolato in più capi) – esaminati prioritariamente per comodità espositiva – l'opponente lamenta il mancato esperimento del procedimento di mediazione nel giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo, contestando altresì l'insussistenza del nesso di causalità tra infiltrazioni lamentata da e la propria condotta fognaria nonché le conclusioni del P_
C.T.U. nel giudizio di merito.
I motivi sono infondati in quanto volti a sollecitare il riesame di questioni già affrontate dal titolo esecutivo che, in difetto di impugnazione, è divenuto definitivo.
È infatti ius receptum che, ove l'esecuzione sia minacciata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto, successivi alla formazione del titolo stesso, ma non contestazioni di merito che potevano e dovevano farsi valere in sede del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo stesso (v., per tutte, Cass., n. 22090/2021).
3 2.2. – Con il secondo e il terzo motivo dichiara che la somma AR oggetto di condanna è stata pagata in manleva da e che il titolo Controparte_2
è ineseguibile nella parte in cui lo obbliga a realizzare anche “le opere necessarie al fine di evitare in futuro il protrarsi di danni all'immobile della ricorrente ”, non potendosi P_ prevedere danni futuri.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
È pacifico che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (...)” (v., per tutte, Cass., S.U., n.
11066/2012).
Dalla lettura degli atti emerge che con ricorso dell'11 marzo 2021 aveva P_ chiesto al Tribunale un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., lamentando infiltrazioni provenienti dall'immobile di posto a una AR quota superiore.
La consulenza tecnica d'ufficio – espletata in quel giudizio (n. 399/2021 R.G.) e acquisita nella causa in cui si è formato il titolo oggetto dell'odierno contendere (n.
115/2022 R.G.) – ha risposto ai seguenti quesiti: A) accertare lo stato dei luoghi descritti in riscorso;
B) descrivere natura e consistenza dei danni lamentati dalla ricorrente e le cause degli stessi;
C) accertare natura e consistenza dei lavori da eseguire per ripristinare lo status quo ante (v. pag. 2 della relazione peritale in atti).
In merito all'ultimo profilo il C.T.U. ha così concluso:
“si elencano di seguito gli interventi da effettuare per rimediare ai danni rilevati ed imputabili a disfunzioni di impianti e/o manufatti di proprietà della parte resistente.
Più precisamente, in riferimento alle perdite della condotta fognaria si prevede:
- scavo a sezione con mezzo meccanico ed in parte anche con scavo a mano lungo la stradella privata, in corrispondenza dell'affioramento dell'efflorescenza e degli aloni, per una profondità di almeno metri
2,00 dal piano carrabile, fino al rinvenimento della tubazione di fogna;
- riparazione della tubazione in PVC con apposito manicotto nella zona compromessa, dopo aver provveduto a scaricare acqua nel pozzetto iniziale dell'impianto per la verifica del punto o dei punti di fuoriuscita;
- verifica della
4 buona tenuta della condotta fognaria con ripetuti ed abbondanti scarichi d'acqua; - ricolmo dello scavo ed adeguata costipazione del terreno;
- collocazione di strato di brecciolino di grana analoga alla preesistente. Per quanto concerne l'efflorescenza, eliminando la causa del danno, la rimozione è possibile con una semplice pulizia e spolverata delle superfici, mentre per gli aloni dell'intonaco si può prevedere la tinteggiatura della parete muraria.
Per quanto riguarda le relative consistenze e la specificazione delle varie tipologie di lavori, si rimanda all'allegato “Computo Metrico Estimativo”, parte integrante della presente relazione, redatto mediante l'adozione, ove adattabili, dei prezzi unitari tratti dal vigente Prezzario Regionale OO.PP, valido anche per lavori commissionati da privati, e prezzi locali di manodopera ed attrezzature. Il costo dell'intervento di riparazione è ammontato ad € 1.976,03” (v. § 6 Risposta al quesito
C): natura e consistenza dei lavori di ripristino, pagg. 11-12, enfasi aggiunta).
Le conclusioni riepilogative di cui al paragrafo 7 dell'elaborato precisano che “si è indicata la natura e l'entità dei lavori di ripristino per rimediare ai danni accertati ed imputabili a disfunzioni della condotta fognaria posta a servizio della villetta di parte resistente, con la redazione di specifico Computo Metrico Estimativo che ha fornito un costo preventivato dei lavori pari ad €
1.976,03” (v. pag. 12, enfasi aggiunta).
È allora evidente che l'importo di € 1.976,03 costituisce il risarcimento per equivalente, i.e. la somma ritenuta necessaria affinché rimedi alla causa P_ del danno. Diversamente opinando, non si spiegherebbe perché il consulente ha redatto un computo metrico e ha distinto i lavori da eseguire in riferimento sia alle perdite della condotta fognaria (e.g. scavo a sezione, riparazione tubazione in PVC etc.) sia alle efflorescenze.
Giacché il titolo ha integralmente aderito agli esiti delle indagini del consulente d'ufficio (“le cui valutazioni, sono senz'altro da condividersi, non essendo viziate da errori di sorta”,
v. pag. 3 dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.), i comandi ivi contenuti – da un lato, risarcire e, dall'altro, eseguire i lavori – si configurano logicamente come modalità alternative di soddisfazione del medesimo pregiudizio lamentato dalla creditrice, integrando il primo un risarcimento per equivalente e il secondo il risarcimento in forma specifica.
5 Pertanto, non essendo contestato il pagamento del tantundem, si è AR definitivamente liberato dall'obbligo e non può essere tenuto ad adempiere forzosamente anche l'altro. Infatti, ove ciò si verificasse, nella sfera giuridica di P_
, che ha ottenuto il bene della vita per cui aveva chiesto tutela, si andrebbe a
[...] determinare una indebita locupletazione.
Beninteso, tale circostanza non autorizza affatto l'opponente a rimanere inerte.
Infatti, se, in forza del titolo, non può essere tenuto a risarcire due volte il medesimo pregiudizio, egli deve comunque, proprio in forza dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dallo stesso non impugnata, consentire che i lavori di ripristino indicati dal C.T.U. siano eseguiti sul suo immobile su iniziativa di che – già munita della P_ provvista per adempiere (i.e. la somma di € 1.976,03 ricevuta) e in caso di mancata collaborazione spontanea di controparte – potrà attivare altri strumenti di tutela (v.,
e.g., l'azione di accesso al fondo ex art. 843 c.c.).
3. – L'opposizione va dunque accolta, ma le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate giacché il Tribunale, reinterpretando una delle ragioni di opposizione, ha ritenuto un solo motivo fondato – i.e. quello reinterpretato – a fronte di altre quattro ragioni di doglianza respinte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1070/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, accoglie l'opposizione a precetto, compensando integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 13 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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