Ordinanza 23 ottobre 2024
Massime • 1
L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/10/2024, n. 27504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27504 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendo riconoscersi alla istanza di rateizzazione efficacia sanante della riconosciuta invalidità della notifica di una cartella di pagamento;
4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000, 17, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999, 2, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, essendo le intimazioni del tutto criptiche in ordine ai criteri di calcolo degli interessi. 2. I primi due motivi, che sono connessi, possono essere trattati congiuntamente. La controricorrente ha eccepito la novità delle questioni sollevate rispetto a quelle denunciate nel ricorso introduttivo del giudizio. In effetti, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente a p. 4-5 del ricorso per cassazione, nel ricorso introduttivo del giudizio si è originariamente lamentata la omessa notificazione delle cartelle presupposte e solo all’esito della costituzione del concessionario della riscossione, che ha prodotto la documentazione relativa alle avvenute notificazioni, si sono svolte ulteriori contestazioni («replicava parte privata con memoria del 27 febbraio 2015, esaminando uno per uno i procedimenti di notificazione delle cartelle, per come ricostruiti da Equitalia, sollevando numerose eccezioni relative alla corretta applicazione della normativa ed in 4 di 6 merito alla inconferenza, ovvero incompletezza, della documentazione depositata da controparte»). Alla luce di tale premessa, la conclusione dei giudici di merito in ordine alla necessaria proposizione della querela di falso deve essere riferita alla mera effettuazione dell’attività di notificazione e non alle ulteriori contestazioni, rispetto alle quali il ricorso difetta di autosufficienza. Difatti, non è allegata, in modo chiaro e preciso, la rituale integrazione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, dei motivi originariamente proposti e non viene trascritto né riportato, sia pure sinteticamente, il contenuto della memoria del 27 febbraio 2015. Risulta, pertanto, precluso al giudice di legittimità ogni riscontro relativamente alla formulazione rituale di ulteriori contestazioni rispetto a quella avente ad oggetto il mero espletamento dell’attività di notificazione delle cartelle. In conclusione, i motivi in esame sono inammissibili. 3. Il terzo motivo, con cui si è contestata l’efficacia sanante dell’istanza di rateizzazione, è infondato. Questa Corte ha già affermato che l’istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere. Il giudice di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne 5 di 6 costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414). 4. Neppure l’ultimo motivo, con cui si è denunciata la lacunosità della motivazione delle intimazioni di pagamento in ordine al calcolo degli interessi, merita accoglimento. Le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all’intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell’intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti. 6 di 6 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 10/10/2024.