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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/09/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14306/2023 promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Venezia-Mestre, Via Lorenzo Perosi, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Di Matteo del Foro di
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Dolo, P.tta degli Email_1
Storti, n. 6/6 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...] (C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Lorenzo Perosi, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Marica Stigliano Messuti, del Foro di Venezia
(pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, viale Email_2
Garibaldi, n. 89 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia.
Oggetto: Separazione personale e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter in data
23.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025.
Conclusioni del PM: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole”. N. R.G. 14306/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio depositato il 6.10.2023,
– premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data Parte_1 CP_1
15.12.2017 in Venezia, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Venezia
dell'anno 2017, Parte I, Ufficio 8, atto n. 187 e che dalla loro unione erano nati i figli (nato a Per_1
Padova il 5.12.2011) ed (nata a [...] il [...]) – chiedeva che venisse pronunciata la Per_2
separazione con addebito alla moglie e che venissero emessi i provvedimenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione e mantenimento dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2023 la Signora si è costituita in giudizio, aderendo CP_1
alla pronuncia di separazione, ma senza addebito, e chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente aventi il medesimo oggetto.
A seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 9.05.2024 e sentito il minore Per_3
all'udienza del 20.06.2024, i coniugi – con note di trattazione scritta – dichiaravano di aver
[...]
raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzando i CP_1 Parte_1
coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed i quali Persona_3 Persona_4
convivranno in via prevalente quanto con il padre con la madre;
Per_1 Per_2
3) assegnare al sig la casa coniugale sita in Venezia – Mestre, via Perosi, 6, di cui egli è Parte_1
proprietario esclusivo, con tutti gli arredi e con facoltà per la signora di prelevare gli effetti CP_1
strettamente personali e della propria famiglia di origine;
essa si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro 50 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
il sig. si impegna a provvedere alla Per_3
voltura delle utenze domestiche entro e non oltre la data del rilascio dell'abitazione suddetta;
4) come suggerito dal Servizio Sociale nella relazione 10.12.2024, il padre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figli un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola al Per_2
lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui è previsto il week-end con il padre, egli potrà tenerla con sé due pomeriggi, prevedendo il pernotto infra settimanale ogni 15 giorni in alternanza alla settimana in cui durante il week-end non pernotta dal padre;
la madre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé il figli a fine settimana alternati (venerdì pomeriggio/lunedì Per_1
mattina); nella settimana in cui è previsto il week-end con la madre starà con lei due pomeriggi Per_1
la settimana, con pernotto infra settimanale ogni 15 giorni, in alternanza alla settimana in cui durante il week-end pernotta dalla madre;
i genitori si impegnano ad essere maggiormente flessibili rispetto alle sue N. R.G. 14306/2023
esigenze e richieste, attesa l'età del minore, il tutto salvo diverso accordo in virtù dei reciproci impegni lavorativi. Vieppiù, l'affidamento condiviso dovrà essere organizzato in modo da garantire la maggiore convivenza possibile dei fratelli. A tale scopo, a settimane alterne, ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli durante il weekend. Allo stesso modo, anche per i due pomeriggi ed il pernotto infrasettimanale - previsti ogni due settimane - i genitori adotteranno misure organizzative tali da consentire ai fratelli di trascorrere il maggior tempo possibile insieme. Tutto ciò avverrà nel rispetto della volontà prevalente e dell'interesse superiore dei minori e fatto salvo eventuali imprevisti e accordi diversi dettati dalle esigenze professionali di entrambi i genitori. Questi ultimi, inoltre, suddivideranno le vacanze scolastiche natalizie e pasquali in parti uguali, alternando di anno in anno il giorno di Natale. Quanto alle vacanze estive essi concorderanno i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
5) entrambi i genitori si impegnano a garantire ai figli la possibilità di contattare il genitore non collocatario
(e/o essere contattati) in ogni momento a mezzo cellulare o messaggio whatsapp;
6) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva spettanza;
a titolo di contributo al mantenimento della figli porsi a carico del sig l'obbligo di versare alla Per_2 Per_3
signor entro il giorno 25 di ogni mese € 200,00, somma annualmente rivalutabile su base Istat, a CP_1
decorrere dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della stessa;
7)le spese straordinarie, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama, saranno suddivise in ragione del 60% a carico del sig. e 40% a carico della signora i genitori si impegnano ad effettuare mensilmente il Per_3 CP_1
rimborso della rispettiva quota parte;
8) il sig continuerà a percepire l'assegno unico per la quota di competenza del figli Per_3 Per_3
mentre la signor continuerà a percepire l'assegno unico per la quota di competenza della
[...] CP_1
figli ; Persona_4
9) il sig si impegna a rimborsare il 70% delle spese straordinarie pregresse per la figli Per_3 Per_2
pari a € 620,06, detratte del 30% delle spese straordinarie sostenute dallo stesso in favore del figli Per_1
pari ad € 578,74 mediante un unico versamento contestuale alla sottoscrizione dell'odierno accordo;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinunciano alla reciproca corresponsione dell'assegno di mantenimento o qualsivoglia altro emolumento allo stesso assimilabile;
11) Le spese e competenze legali del presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge in ragione dei rispettivi incarichi professionali conferiti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 dell . CP_2
Il Giudice, celebrata l'udienza del 29.04.2025 mediante trattazione scritta e preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. N. R.G. 14306/2023
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei minori.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 15.12.2017, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Venezia
al n. 187, parte I, Ufficio 8, dell'anno 2017, alle condizioni pattuite;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione dell'istanza di scioglimento del matrimonio.
- spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14306/2023 promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Venezia-Mestre, Via Lorenzo Perosi, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Di Matteo del Foro di
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Dolo, P.tta degli Email_1
Storti, n. 6/6 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...] (C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Lorenzo Perosi, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Marica Stigliano Messuti, del Foro di Venezia
(pec: , presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, viale Email_2
Garibaldi, n. 89 – è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Venezia.
Oggetto: Separazione personale e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter in data
23.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025.
Conclusioni del PM: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole”. N. R.G. 14306/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio depositato il 6.10.2023,
– premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data Parte_1 CP_1
15.12.2017 in Venezia, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Venezia
dell'anno 2017, Parte I, Ufficio 8, atto n. 187 e che dalla loro unione erano nati i figli (nato a Per_1
Padova il 5.12.2011) ed (nata a [...] il [...]) – chiedeva che venisse pronunciata la Per_2
separazione con addebito alla moglie e che venissero emessi i provvedimenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione e mantenimento dei figli minori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2023 la Signora si è costituita in giudizio, aderendo CP_1
alla pronuncia di separazione, ma senza addebito, e chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente aventi il medesimo oggetto.
A seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 9.05.2024 e sentito il minore Per_3
all'udienza del 20.06.2024, i coniugi – con note di trattazione scritta – dichiaravano di aver
[...]
raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e autorizzando i CP_1 Parte_1
coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed i quali Persona_3 Persona_4
convivranno in via prevalente quanto con il padre con la madre;
Per_1 Per_2
3) assegnare al sig la casa coniugale sita in Venezia – Mestre, via Perosi, 6, di cui egli è Parte_1
proprietario esclusivo, con tutti gli arredi e con facoltà per la signora di prelevare gli effetti CP_1
strettamente personali e della propria famiglia di origine;
essa si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale entro 50 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
il sig. si impegna a provvedere alla Per_3
voltura delle utenze domestiche entro e non oltre la data del rilascio dell'abitazione suddetta;
4) come suggerito dal Servizio Sociale nella relazione 10.12.2024, il padre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figli un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola al Per_2
lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nella settimana in cui è previsto il week-end con il padre, egli potrà tenerla con sé due pomeriggi, prevedendo il pernotto infra settimanale ogni 15 giorni in alternanza alla settimana in cui durante il week-end non pernotta dal padre;
la madre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé il figli a fine settimana alternati (venerdì pomeriggio/lunedì Per_1
mattina); nella settimana in cui è previsto il week-end con la madre starà con lei due pomeriggi Per_1
la settimana, con pernotto infra settimanale ogni 15 giorni, in alternanza alla settimana in cui durante il week-end pernotta dalla madre;
i genitori si impegnano ad essere maggiormente flessibili rispetto alle sue N. R.G. 14306/2023
esigenze e richieste, attesa l'età del minore, il tutto salvo diverso accordo in virtù dei reciproci impegni lavorativi. Vieppiù, l'affidamento condiviso dovrà essere organizzato in modo da garantire la maggiore convivenza possibile dei fratelli. A tale scopo, a settimane alterne, ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli durante il weekend. Allo stesso modo, anche per i due pomeriggi ed il pernotto infrasettimanale - previsti ogni due settimane - i genitori adotteranno misure organizzative tali da consentire ai fratelli di trascorrere il maggior tempo possibile insieme. Tutto ciò avverrà nel rispetto della volontà prevalente e dell'interesse superiore dei minori e fatto salvo eventuali imprevisti e accordi diversi dettati dalle esigenze professionali di entrambi i genitori. Questi ultimi, inoltre, suddivideranno le vacanze scolastiche natalizie e pasquali in parti uguali, alternando di anno in anno il giorno di Natale. Quanto alle vacanze estive essi concorderanno i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
5) entrambi i genitori si impegnano a garantire ai figli la possibilità di contattare il genitore non collocatario
(e/o essere contattati) in ogni momento a mezzo cellulare o messaggio whatsapp;
6) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli per i periodi di rispettiva spettanza;
a titolo di contributo al mantenimento della figli porsi a carico del sig l'obbligo di versare alla Per_2 Per_3
signor entro il giorno 25 di ogni mese € 200,00, somma annualmente rivalutabile su base Istat, a CP_1
decorrere dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della stessa;
7)le spese straordinarie, da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama, saranno suddivise in ragione del 60% a carico del sig. e 40% a carico della signora i genitori si impegnano ad effettuare mensilmente il Per_3 CP_1
rimborso della rispettiva quota parte;
8) il sig continuerà a percepire l'assegno unico per la quota di competenza del figli Per_3 Per_3
mentre la signor continuerà a percepire l'assegno unico per la quota di competenza della
[...] CP_1
figli ; Persona_4
9) il sig si impegna a rimborsare il 70% delle spese straordinarie pregresse per la figli Per_3 Per_2
pari a € 620,06, detratte del 30% delle spese straordinarie sostenute dallo stesso in favore del figli Per_1
pari ad € 578,74 mediante un unico versamento contestuale alla sottoscrizione dell'odierno accordo;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinunciano alla reciproca corresponsione dell'assegno di mantenimento o qualsivoglia altro emolumento allo stesso assimilabile;
11) Le spese e competenze legali del presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge in ragione dei rispettivi incarichi professionali conferiti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 dell . CP_2
Il Giudice, celebrata l'udienza del 29.04.2025 mediante trattazione scritta e preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. N. R.G. 14306/2023
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei minori.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in data 15.12.2017, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Venezia
al n. 187, parte I, Ufficio 8, dell'anno 2017, alle condizioni pattuite;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione dell'istanza di scioglimento del matrimonio.
- spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero