Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
In tema di sospensione della vendita dell' esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., il quale prevede, nel testo modificato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991 e divenuto conforme al modello dell'art.108 legge fall., che il giudice dell'esecuzione può provvedervi quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, alla determinazione di tale giudizio si giunge - alla stregua di una valutazione necessariamente combinata - mediante la comparazione del prezzo in concreto realizzato con l'aggiudicazione e quello che, in assenza di condizioni di interferenza illegittima nella sua formazione, sarebbe stato conseguito nel processo liquidatorio così come concretamente adottato e normativamente disciplinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 23799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23799 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE VA, MI IE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FULCIERI P. DÈ CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PICCIONI, difesi dall'avvocato SCUDIERI Angelo, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NE RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 121, presso lo studio dell'avvocato ANNUNZIATINA TESTONE, difeso dall'avvocato DELL'ANNO Maria Giuliana, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dell'avvocato Ruta Vittorio, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VLE XXI APRILE 15, presso lo studio dell'avvocato RL MACCALLINI, che la difende con procura speciale del Dott. Notaio Mario Liguori in Roma, del 10/09/03, Rep. 134063;
- controricorrente -
e contro
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA - CARISPAQ SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Battaglia Antonio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CICCONE, difesa dall'avvocato GIOVANNI LELY con studio in 67100 - L'AQUILA, Via S. Andrea n. 18, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 461/03 del Tribunale di L'AQUILA, emessa il 23/04/03, depositata il 20/05/03, R.G. 403/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/10/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Maria Giuliana DELL'ANNO;
udito l'Avvocato LO MACCALLINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RI AG e IE MI, debitori esecutati nell'esecuzione forzata promossa in loro danno con le forme dell'espropriazione immobiliare, hanno proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza, del 3 settembre 2001, di trasferimento del bene in favore dell'aggiudicatario LO NE. Con l'opposizione hanno denunciato che il prezzo dell'aggiudicazione era notevolmente inferiore al valore degli immobili, secondo la stima del consulente tecnico d'ufficio.
Nel giudizio si sono costituiti l'aggiudicatario, la spa Banca azionale del Lavoro e la spa Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza 20 maggio 2003, ha rigettato l'opposizione, dichiarando: che il prezzo dell'aggiudicazione si era formato a seguito di regolare svolgimento della gara, che nella determinazione del prezzo non aveva inciso alcun fattore esterno e che alla differenza tra il prezzo realizzato e quello di stima non poteva essere attribuita alcuna rilevanza.
3. La decisione è stata impugnata da RI AG e MI IE, che hanno depositato memoria.
Resistono con separati controricorsi LO NE, la spa Banca Nazionale del Lavoro e la spa Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila.
La decisione della causa rimessa per la decisione in Camera di consiglio, all'udienza del 23 gennaio 2007, è stata nuovamente fissata per la decisione della pubblica udienza.
4. Il ricorso per Cassazione, articolato in due motivi, è rigettato con la motivazione di seguito indicata.
Con i motivi del ricorso alla sentenza impugnata è addebitato l'errore della violazione dell'art. 586 cod. proc. civ., e di difetto di motivazione.
I ricorrenti sostengono che la decisione è incorsa nella contraddizione di ritenere contemporaneamente che la norma citata persegue lo scopo di contrastare possibili interferenze illegittime nel procedimento di formazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari e di evitare che il prezzo di questa vendita sia fissato con notevole separazione tra quello di aggiudicazione e quello giusto.
5. L'art. 586 cod. proc. civ. (novellato dalla L. 12 luglio 1991, n.203, art. 19 bis), secondo cui il Giudice dell'esecuzione "può
sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", formalmente modellato sulla L. Fall., art. 108, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, considerata la sua collocazione nell'ambito della citata legge di contrasto della criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.
La norma non contiene indicazioni di individuazione "del prezzo giusto"; presuppone, tuttavia, che alla determinazione di questo si giunga attraverso la comparazione di quello concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata;
sostanzialmente in questo senso: Cass. 6 agosto 1999, n. 8464, 19 aprile 2000, n. 5073. In altri termini, alla sospensione concorrono il fatto obbiettivo che il prezzo di aggiudicazione sia "notevolmente inferiore a quello giusto" e le interferenze illegittime nella sua determinazione. Errano, pertanto, i ricorrenti quando denunciano che nella decisione siano presenti due elementi contrastanti, che, invece, sono elementi concorrenti.
Per completezza, si aggiunga che nella sentenza impugnata si da atto che nello svolgimento della procedura di vendita non v'è stata interferenza di alcun fattore esterno o estraneo e che alla gara hanno partecipato due offerenti e l'aggiudicazione si è consolidata ad un prezzo di circa 100 milioni superiore a quello inizialmente fissato.
6. Le spese di questo giudizio ricadono sui ricorrenti in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007