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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 7.10.2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ivano Alessandro Perlino, elettivamente domiciliati in Milano, Via Paullo n. 12, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. La signora rimarrà a vivere nella casa coniugale di Misinto (MB) alla via Kennedy Parte_3
n.28 con quanto l'arreda, che rimarrà nella sua disponibilità in attesa del trasferimento che verrà formalizzato successivamente alla separazione dinanzi a Notaio. A far tempo da ottobre 2025 tutte le spese ordinarie afferenti la gestione dell'immobile saranno a carico integrale della signora
Pt_2
3. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oneta (BG) di procedere alla annotazione dell'omologa di separazione del matrimonio contratto in data 30.07.2006, registrato presso il
Comune di Oneta (BG) con atto n.2, Parte II, Serie B, nell'anno 2006
4. Nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento essendo le parti economicamente indipendenti 5. Il sig. s'impegna a trasferire la proprietà dell'unità immobiliare sita in Misinto Parte_1
(MB), Via Kennedy n.28 in favore della sig.ra di seguito meglio identificata: Parte_2 appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto (MB)
- piano terra, foglio 8 mappale 30, sub. 702, cat. A/7, classe 6;
- piano terra, foglio 8 mappale 30, sub. 501, cat. C/2, classe 4;
- piano terra, foglio 8 mappale 30, sub. 502, cat. C/2, classe 4;
Circostanza derivante dalla consapevolezza che i fondi utilizzati per il suo acquisto furono versati esclusivamente dalla sig.ra si precisa che sullo stesso non grava alcun mutuo fondiario. Pt_2
Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Oneta in data 30.7.2006 (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2006 degli atti del Comune di Oneta) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 he hanno contratto matrimonio in Oneta in data 30.7.2006.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Oneta, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
ME EL
Il Giudice est.
AL AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ME EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 7.10.2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ivano Alessandro Perlino, elettivamente domiciliati in Milano, Via Paullo n. 12, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia pronunciare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. La signora rimarrà a vivere nella casa coniugale di Misinto (MB) alla via Kennedy Parte_3
n.28 con quanto l'arreda, che rimarrà nella sua disponibilità in attesa del trasferimento che verrà formalizzato successivamente alla separazione dinanzi a Notaio. A far tempo da ottobre 2025 tutte le spese ordinarie afferenti la gestione dell'immobile saranno a carico integrale della signora
Pt_2
3. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oneta (BG) di procedere alla annotazione dell'omologa di separazione del matrimonio contratto in data 30.07.2006, registrato presso il
Comune di Oneta (BG) con atto n.2, Parte II, Serie B, nell'anno 2006
4. Nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento essendo le parti economicamente indipendenti 5. Il sig. s'impegna a trasferire la proprietà dell'unità immobiliare sita in Misinto Parte_1
(MB), Via Kennedy n.28 in favore della sig.ra di seguito meglio identificata: Parte_2 appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di Misinto (MB)
- piano terra, foglio 8 mappale 30, sub. 702, cat. A/7, classe 6;
- piano terra, foglio 8 mappale 30, sub. 501, cat. C/2, classe 4;
- piano terra, foglio 8 mappale 30, sub. 502, cat. C/2, classe 4;
Circostanza derivante dalla consapevolezza che i fondi utilizzati per il suo acquisto furono versati esclusivamente dalla sig.ra si precisa che sullo stesso non grava alcun mutuo fondiario. Pt_2
Motivi della decisione
I coniugi e - i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Oneta in data 30.7.2006 (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2006 degli atti del Comune di Oneta) - con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate in vista dell'udienza del 9.12.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 he hanno contratto matrimonio in Oneta in data 30.7.2006.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Oneta, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
ME EL
Il Giudice est.
AL AN