TRIB
Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1480/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice Unico, Dott.ssa Veronica Milone, in funzione di giudice in grado di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al N. 1480/2020 R.G. e al N. 1481/2020 R.G. promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Siracusa, nel Viale Santa Panagia n.136/E, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ruggieri che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellanti
e
C.F. ), nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F._3
Filisto Ronco IV n. 2, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tisia, Ronco II n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Emanuele Gionfriddo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
contro
(P.IVA , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del procuratore dott. , elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Formisano in Siracusa, Viale Teracati n. 182, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
appellata
pagina 1 di 7 (C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente in Controparte_4 C.F._4
Traversa Papeo n. 14 int. 30, p. t.
appellato contumace
Avente ad oggetto: risarcimento del danno.
In esito all'udienza a trattazione scritta del 10/12/2024 la causa, con ordinanza del 14/1/2025, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 86/2020 depositata in data 24/1/2020, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e e da , nei rispettivi Parte_1 Parte_2 CP_1 giudizi riuniti, nei confronti di e di per la rifusione dei danni Controparte_5 Controparte_4 subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Siracusa il 31/07/2015 intorno alle ore 12:00.
In particolare, e e avevano esposto che quel giorno, Parte_1 Parte_2 CP_1
e (il primo quale conduttore del veicolo e il secondo quale traportato) percorrevano Parte_2 CP_1
l'incrocio tra la Via Ozanam e la Via Asbesta in Siracusa in sella al motociclo Honda tg. DL99508, di proprietà di mezzo sprovvisto di copertura assicurativa, quando subivano un sinistro Parte_1 stradale cagionato dal mancato arresto al segnale di stop da parte dell'autocarro Iveco tg. EK141AW di proprietà e condotto da , mezzo assicurato con . Controparte_4 Controparte_5
A causa dell'impatto tra i mezzi -che aveva luogo tra la parte anteriore destra dell'autocarro Iveco ed il fianco sinistro del motociclo Honda Hornet tg. DL99508-, quest'ultimo cadeva rovinosamente per terra insieme al conducente e al passeggero, adagiandosi sul fianco destro e andando a collidere contro lo spartitraffico ivi presente.
Gli attori avevano dedotto che dopo l'incidente, i conducenti dei veicoli coinvolti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI -allegato in atti- e che a causa del sinistro sopra descritto, il motociclo aveva riportato danni materiali per l'importo di Euro 6.641,00 circa, di gran lunga maggiore al valore commerciale residuo di detto veicolo pari ad Euro 3.200,00.
Conseguentemente l'attrice aveva chiesto il risarcimento paria al valore commerciale Parte_1 del bene, oltre alle spese di FRAM pari ad Euro 300,00, mentre e Parte_2 CP_1 avevano chiesto il risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza del sinistro.
Nello specifico, avendo subito un trauma alla caviglia destra, aveva chiesto il risarcimento Parte_2 dei danni fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella somma complessiva di €2.596,45
e la condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di €600,00 cadauno per spese e compensi per assistenza stragiudiziale prestata dallo Controparte_6
pagina 2 di 7 invece, aveva chiesto la condanna in solido dell'assicurazione e del al CP_1 CP_4 pagamento in proprio favore dell'importo di € 3.032,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo patiti in conseguenza del sinistro, oltre al pagamento della somma di € 500,00 per spese e compensi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo Controparte_6
Il inoltre, aveva formulato richieste istruttorie chiedendo l'interrogatorio formale di CP_1 CP_4
e la prova testimoniale di sugli articolati dallo stesso dedotti.
[...] Testimone_1
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, si era costituita
[...]
preliminarmente chiedendo la riunione dei due giudizi;
nel merito aveva Controparte_2 contestato la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi, si era proceduto all'istruzione della causa con l'assunzione del teste
. Testimone_1
Denegata la chiesta CTU, la causa era stata rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni del
22/11/2019 ed indi posta in decisione.
Ciò premesso, il Giudice di Pace con la gravata sentenza ha rigettato le domande ritenendo il quadro probatorio assai lacunoso e contraddittorio specie in relazione alla dichiarazione resa dall'unico testimone escusso.
Ha rilevato infatti che il teste , sentito all'udienza dell'1/4/2019, aveva confermato Tes_1 genericamente gli articolati di prova precisando che al momento del sinistro egli si trovava a percorrere la via interessata dall'incidente dietro il camion che giunto in prossimità dell'incrocio aveva impattato contro un motociclo con a bordo due ragazzi.
Ha osservato che durante l'assunzione della testimonianza al teste era stata esibita una dichiarazione datata 15/10/2015 da lui sottoscritta da cui emergeva che egli era stato testimone del sinistro stradale che aveva causato la caduta del conducente e del motociclo Honda senza alcun riferimento alla presenza di un soggetto trasportato.
Il giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto contraddittorio il fatto che il teste avesse affermato di essere andato via prima dell'arrivo dell'ambulanza dando per scontato che qualcuno l'avesse chiamata, in contrasto con la circostanza che sia che si erano recati al Pronto Soccorso CP_1 Parte_2 dell'ospedale Umberto I di Siracusa solo il giorno dopo, ovvero in data 1/8/2015.
Il primo giudice ha altresì rilevato l'assenza di fotografie riproducenti il danno al mezzo nonché
l'incongruenza dei danni descritti dagli attori rispetto agli accertamenti eseguiti dal perito della compagnia assicurativa.
pagina 3 di 7 Infine, il Giudice di Pace – in ordine al mancato interrogatorio formale- ha osservato che l'inciso secondo il quale “il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo”, sia da interpretare nel senso che la mancata risposta non equivale a una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Tanto precisato, e hanno proposto appello avverso la succitata Parte_1 Parte_2 sentenza per i motivi di cui infra.
Con comparsa depositata in data 2/7/2020, si è costituita l'assicurazione Controparte_2
eccependo, in via preliminare, la simultanea pendenza del procedimento d'appello
[...] incardinato dalla . Ha chiesto quindi la riunione dei due giudizi e nel merito il rigetto del CP_1 gravame e in subordine, la determinazione del risarcimento del danno nei limiti di quanto allegato e provato, opponendosi, infine, alle richieste istruttorie avversarie.
Disposta la riunione delle due cause, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi assunta in decisione.
Con successivo provvedimento emesso in data 9/5/2022, la causa è stata rimessa in istruttoria per la rinnovazione della prova testimoniale di . Testimone_1
Espletata la prova la causa è stata infine rimessa all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni
10/12/2024 in esito alla quale è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito. xxx
Preliminarmente vanno esitate le questioni preliminari di ordine processuale.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente attinto dalla Controparte_4 notifica di entrambi gli appelli, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Nel merito, gli appellanti e hanno censurato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1 Parte_2
1) Errata valutazione delle dichiarazioni del teste;
Testimone_1
2) Errata e/o omessa valutazione del modello CAI a doppia firma;
3) Errata e/o parziale valutazione del materiale probatorio della convenuta;
4) Omessa e/o errata valutazione del contegno processuale del convenuto;
Controparte_4
5) Omessa pronuncia sull'an debeatur;
6) Omessa pronuncia sul quantum debeatur;
7) Ingiustizia della pronunzia di condanna degli attori al rimborso delle spese legali.
Analoghe censure sono state mosse dall'appellante con l'atto di citazione iscritto al n. RG CP_1
1481/2020 riunito al presente procedimento.
pagina 4 di 7 Passando ad analizzare i motivi di appello gli stessi possono essere vagliati unitariamente stante la loro correlazione.
A giudizio di questo Giudice l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente giova rammentare che per consolidato orientamento del S.C. il segnale di “stop” pone a carico del conducente di un veicolo l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intenda confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che il sinistro stradale sia da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale. (v. Cass. 4055/2009,
15434/2004 e 30993/2018).
Richiamati i superiori principi – da cui non v'è ragione di discostarsi – occorre coniugarli al caso in esame.
Va in primo luogo rilevato che il teste escusso - a seguito della rinnovazione della prova testimoniale - ha confermato la dinamica del sinistro riferita dagli attori. Il teste, , sentito all'udienza Testimone_1 del 31/01/2023, ha dichiarato infatti di aver assistito all'incidente avvenuto in Siracusa nel 2015 in cui sono stati coinvolti un camion/furgone e una moto sulla quale viaggiavano due persone.
La dichiarazione del teste basata su ricordi, in parte comprensibilmente affievoliti dal decorso del tempo, può considerarsi attendibile in quanto è coerente con le ulteriori acquisizioni processuali.
La dinamica del sinistro, infatti, è ulteriormente suffragata sia dalla perizia allegata dalla stessa compagnia assicurativa sia dal modulo di contestazione amichevole, allegato agli atti, compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro.
Con riferimento alla valenza probatoria del modulo di contestazione amichevole occorre osservare - come chiarito dalla S.C.- che la stessa è rimessa alla valutazione del giudice, il quale potrà verificare l'eventuale incompatibilità tra il fatto dedotto nel C.I.D. e l'evento accertato nel corso del giudizio. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio;
varrà in particolare sottolineare come sia stata fatta salva – nella giurisprudenza della Suprema Corte – la
pagina 5 di 7 possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. La verifica di tale incompatibilità logica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art.
2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza
5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite della Suprema Corte” (v. Cassazione, ordinanza n. 2438 del 25/01/2024).
In applicazione dei principi sopra richiamati il fatto così come descritto nel modulo di constatazione amichevole è conforme alla ricostruzione del sinistro dedotta dagli attori e riscontrata dalle acquisizioni processuali.
La presenza del segnale di STOP sulla strada percorsa dal alla guida del veicolo Iveco è, CP_4 inoltre, un dato pacifico e riscontrato dal modulo CID depositato in atti e dalla produzione fotografica allegata dalla compagnia che denota la linea di demarcazione del segnale di STOP posto sul CP_2 manto stradale percorso dal CP_4
Alla luce di tali risultanze del tutto irrilevanti sono quindi le deduzioni riproposte nel grado dalla compagnia appellata in merito all'inattendibilità del teste , attesa la convergenza delle Testimone_1 sue dichiarazioni con le richiamate acquisizioni processuali.
È dunque provata la sussistenza del rapporto causale tra l'evento e i danni arrecati.
Da ciò consegue che resta superata la doglianza relativa alla omessa e/o errata valutazione del contegno processuale del convenuto . Detta censura, appare invero non condivisibile atteso che Controparte_4 in mancanza di prova della notifica dell'ordinanza con cui il Giudice di Pace aveva ammesso il chiesto interrogatorio formale, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 232 c.p.c..
E tuttavia, ciò non assume rilevanza decisiva, considerato che –per quanto sopra esposto- le richiamate risultanze istruttorie, in ogni caso, provano il nesso causale tra l'evento e i danni con conseguente assolvimento dell'onere probatorio a carico dei danneggiati.
Le censure oggetto di gravame sono quindi fondate imponendosi la riforma della sentenza gravata.
Quanto alla relativa responsabilità dei danni, va rilevato che in applicazione dei surrichiamati principi degli stessi devono rispondere in via solidale e la compagnia assicurativa. CP_4
La causa deve quindi proseguire per la determinazione del quantum attesa la reiterata richiesta degli appellanti di accertamento mediante CTU del danno al mezzo e del danno da lesioni fisiche.
Le spese tra gli appellanti e le parti appellate vanno rimesse alla sentenza definitiva.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, non definitivamente decidendo la causa civile in grado di appello iscritta al n.
1480/2020 R.G. così statuisce: in riforma della sentenza n. 86/2020 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 24/1/2020, dichiara la responsabilità di in relazione al sinistro di cui è causa e per l'effetto dichiara che Persona_1
è tenuto in solido con la compagnia assicurativa Controparte_4 Controparte_2
al risarcimento dei relativi danni da accertarsi nel prosieguo della causa;
[...] dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo
Così deciso in Siracusa, 15/5/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Il Giudice Unico, Dott.ssa Veronica Milone, in funzione di giudice in grado di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al N. 1480/2020 R.G. e al N. 1481/2020 R.G. promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in Siracusa, nel Viale Santa Panagia n.136/E, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ruggieri che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellanti
e
C.F. ), nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F._3
Filisto Ronco IV n. 2, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tisia, Ronco II n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Emanuele Gionfriddo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
contro
(P.IVA , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Milano, via Benigno Crespi n. 23, in persona del procuratore dott. , elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Formisano in Siracusa, Viale Teracati n. 182, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
appellata
pagina 1 di 7 (C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente in Controparte_4 C.F._4
Traversa Papeo n. 14 int. 30, p. t.
appellato contumace
Avente ad oggetto: risarcimento del danno.
In esito all'udienza a trattazione scritta del 10/12/2024 la causa, con ordinanza del 14/1/2025, è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 86/2020 depositata in data 24/1/2020, il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e e da , nei rispettivi Parte_1 Parte_2 CP_1 giudizi riuniti, nei confronti di e di per la rifusione dei danni Controparte_5 Controparte_4 subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Siracusa il 31/07/2015 intorno alle ore 12:00.
In particolare, e e avevano esposto che quel giorno, Parte_1 Parte_2 CP_1
e (il primo quale conduttore del veicolo e il secondo quale traportato) percorrevano Parte_2 CP_1
l'incrocio tra la Via Ozanam e la Via Asbesta in Siracusa in sella al motociclo Honda tg. DL99508, di proprietà di mezzo sprovvisto di copertura assicurativa, quando subivano un sinistro Parte_1 stradale cagionato dal mancato arresto al segnale di stop da parte dell'autocarro Iveco tg. EK141AW di proprietà e condotto da , mezzo assicurato con . Controparte_4 Controparte_5
A causa dell'impatto tra i mezzi -che aveva luogo tra la parte anteriore destra dell'autocarro Iveco ed il fianco sinistro del motociclo Honda Hornet tg. DL99508-, quest'ultimo cadeva rovinosamente per terra insieme al conducente e al passeggero, adagiandosi sul fianco destro e andando a collidere contro lo spartitraffico ivi presente.
Gli attori avevano dedotto che dopo l'incidente, i conducenti dei veicoli coinvolti avevano compilato e sottoscritto il modello CAI -allegato in atti- e che a causa del sinistro sopra descritto, il motociclo aveva riportato danni materiali per l'importo di Euro 6.641,00 circa, di gran lunga maggiore al valore commerciale residuo di detto veicolo pari ad Euro 3.200,00.
Conseguentemente l'attrice aveva chiesto il risarcimento paria al valore commerciale Parte_1 del bene, oltre alle spese di FRAM pari ad Euro 300,00, mentre e Parte_2 CP_1 avevano chiesto il risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza del sinistro.
Nello specifico, avendo subito un trauma alla caviglia destra, aveva chiesto il risarcimento Parte_2 dei danni fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella somma complessiva di €2.596,45
e la condanna dei convenuti in solido al pagamento in favore degli attori della somma di €600,00 cadauno per spese e compensi per assistenza stragiudiziale prestata dallo Controparte_6
pagina 2 di 7 invece, aveva chiesto la condanna in solido dell'assicurazione e del al CP_1 CP_4 pagamento in proprio favore dell'importo di € 3.032,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici, biologici, patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo patiti in conseguenza del sinistro, oltre al pagamento della somma di € 500,00 per spese e compensi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo Controparte_6
Il inoltre, aveva formulato richieste istruttorie chiedendo l'interrogatorio formale di CP_1 CP_4
e la prova testimoniale di sugli articolati dallo stesso dedotti.
[...] Testimone_1
Con comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, si era costituita
[...]
preliminarmente chiedendo la riunione dei due giudizi;
nel merito aveva Controparte_2 contestato la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi, si era proceduto all'istruzione della causa con l'assunzione del teste
. Testimone_1
Denegata la chiesta CTU, la causa era stata rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni del
22/11/2019 ed indi posta in decisione.
Ciò premesso, il Giudice di Pace con la gravata sentenza ha rigettato le domande ritenendo il quadro probatorio assai lacunoso e contraddittorio specie in relazione alla dichiarazione resa dall'unico testimone escusso.
Ha rilevato infatti che il teste , sentito all'udienza dell'1/4/2019, aveva confermato Tes_1 genericamente gli articolati di prova precisando che al momento del sinistro egli si trovava a percorrere la via interessata dall'incidente dietro il camion che giunto in prossimità dell'incrocio aveva impattato contro un motociclo con a bordo due ragazzi.
Ha osservato che durante l'assunzione della testimonianza al teste era stata esibita una dichiarazione datata 15/10/2015 da lui sottoscritta da cui emergeva che egli era stato testimone del sinistro stradale che aveva causato la caduta del conducente e del motociclo Honda senza alcun riferimento alla presenza di un soggetto trasportato.
Il giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto contraddittorio il fatto che il teste avesse affermato di essere andato via prima dell'arrivo dell'ambulanza dando per scontato che qualcuno l'avesse chiamata, in contrasto con la circostanza che sia che si erano recati al Pronto Soccorso CP_1 Parte_2 dell'ospedale Umberto I di Siracusa solo il giorno dopo, ovvero in data 1/8/2015.
Il primo giudice ha altresì rilevato l'assenza di fotografie riproducenti il danno al mezzo nonché
l'incongruenza dei danni descritti dagli attori rispetto agli accertamenti eseguiti dal perito della compagnia assicurativa.
pagina 3 di 7 Infine, il Giudice di Pace – in ordine al mancato interrogatorio formale- ha osservato che l'inciso secondo il quale “il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo”, sia da interpretare nel senso che la mancata risposta non equivale a una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Tanto precisato, e hanno proposto appello avverso la succitata Parte_1 Parte_2 sentenza per i motivi di cui infra.
Con comparsa depositata in data 2/7/2020, si è costituita l'assicurazione Controparte_2
eccependo, in via preliminare, la simultanea pendenza del procedimento d'appello
[...] incardinato dalla . Ha chiesto quindi la riunione dei due giudizi e nel merito il rigetto del CP_1 gravame e in subordine, la determinazione del risarcimento del danno nei limiti di quanto allegato e provato, opponendosi, infine, alle richieste istruttorie avversarie.
Disposta la riunione delle due cause, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi assunta in decisione.
Con successivo provvedimento emesso in data 9/5/2022, la causa è stata rimessa in istruttoria per la rinnovazione della prova testimoniale di . Testimone_1
Espletata la prova la causa è stata infine rimessa all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni
10/12/2024 in esito alla quale è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito. xxx
Preliminarmente vanno esitate le questioni preliminari di ordine processuale.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente attinto dalla Controparte_4 notifica di entrambi gli appelli, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Nel merito, gli appellanti e hanno censurato la sentenza per i seguenti motivi: Pt_1 Parte_2
1) Errata valutazione delle dichiarazioni del teste;
Testimone_1
2) Errata e/o omessa valutazione del modello CAI a doppia firma;
3) Errata e/o parziale valutazione del materiale probatorio della convenuta;
4) Omessa e/o errata valutazione del contegno processuale del convenuto;
Controparte_4
5) Omessa pronuncia sull'an debeatur;
6) Omessa pronuncia sul quantum debeatur;
7) Ingiustizia della pronunzia di condanna degli attori al rimborso delle spese legali.
Analoghe censure sono state mosse dall'appellante con l'atto di citazione iscritto al n. RG CP_1
1481/2020 riunito al presente procedimento.
pagina 4 di 7 Passando ad analizzare i motivi di appello gli stessi possono essere vagliati unitariamente stante la loro correlazione.
A giudizio di questo Giudice l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente giova rammentare che per consolidato orientamento del S.C. il segnale di “stop” pone a carico del conducente di un veicolo l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intenda confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che il sinistro stradale sia da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale. (v. Cass. 4055/2009,
15434/2004 e 30993/2018).
Richiamati i superiori principi – da cui non v'è ragione di discostarsi – occorre coniugarli al caso in esame.
Va in primo luogo rilevato che il teste escusso - a seguito della rinnovazione della prova testimoniale - ha confermato la dinamica del sinistro riferita dagli attori. Il teste, , sentito all'udienza Testimone_1 del 31/01/2023, ha dichiarato infatti di aver assistito all'incidente avvenuto in Siracusa nel 2015 in cui sono stati coinvolti un camion/furgone e una moto sulla quale viaggiavano due persone.
La dichiarazione del teste basata su ricordi, in parte comprensibilmente affievoliti dal decorso del tempo, può considerarsi attendibile in quanto è coerente con le ulteriori acquisizioni processuali.
La dinamica del sinistro, infatti, è ulteriormente suffragata sia dalla perizia allegata dalla stessa compagnia assicurativa sia dal modulo di contestazione amichevole, allegato agli atti, compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro.
Con riferimento alla valenza probatoria del modulo di contestazione amichevole occorre osservare - come chiarito dalla S.C.- che la stessa è rimessa alla valutazione del giudice, il quale potrà verificare l'eventuale incompatibilità tra il fatto dedotto nel C.I.D. e l'evento accertato nel corso del giudizio. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio;
varrà in particolare sottolineare come sia stata fatta salva – nella giurisprudenza della Suprema Corte – la
pagina 5 di 7 possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell'entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. La verifica di tale incompatibilità logica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art.
2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza
5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite della Suprema Corte” (v. Cassazione, ordinanza n. 2438 del 25/01/2024).
In applicazione dei principi sopra richiamati il fatto così come descritto nel modulo di constatazione amichevole è conforme alla ricostruzione del sinistro dedotta dagli attori e riscontrata dalle acquisizioni processuali.
La presenza del segnale di STOP sulla strada percorsa dal alla guida del veicolo Iveco è, CP_4 inoltre, un dato pacifico e riscontrato dal modulo CID depositato in atti e dalla produzione fotografica allegata dalla compagnia che denota la linea di demarcazione del segnale di STOP posto sul CP_2 manto stradale percorso dal CP_4
Alla luce di tali risultanze del tutto irrilevanti sono quindi le deduzioni riproposte nel grado dalla compagnia appellata in merito all'inattendibilità del teste , attesa la convergenza delle Testimone_1 sue dichiarazioni con le richiamate acquisizioni processuali.
È dunque provata la sussistenza del rapporto causale tra l'evento e i danni arrecati.
Da ciò consegue che resta superata la doglianza relativa alla omessa e/o errata valutazione del contegno processuale del convenuto . Detta censura, appare invero non condivisibile atteso che Controparte_4 in mancanza di prova della notifica dell'ordinanza con cui il Giudice di Pace aveva ammesso il chiesto interrogatorio formale, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 232 c.p.c..
E tuttavia, ciò non assume rilevanza decisiva, considerato che –per quanto sopra esposto- le richiamate risultanze istruttorie, in ogni caso, provano il nesso causale tra l'evento e i danni con conseguente assolvimento dell'onere probatorio a carico dei danneggiati.
Le censure oggetto di gravame sono quindi fondate imponendosi la riforma della sentenza gravata.
Quanto alla relativa responsabilità dei danni, va rilevato che in applicazione dei surrichiamati principi degli stessi devono rispondere in via solidale e la compagnia assicurativa. CP_4
La causa deve quindi proseguire per la determinazione del quantum attesa la reiterata richiesta degli appellanti di accertamento mediante CTU del danno al mezzo e del danno da lesioni fisiche.
Le spese tra gli appellanti e le parti appellate vanno rimesse alla sentenza definitiva.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, non definitivamente decidendo la causa civile in grado di appello iscritta al n.
1480/2020 R.G. così statuisce: in riforma della sentenza n. 86/2020 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data 24/1/2020, dichiara la responsabilità di in relazione al sinistro di cui è causa e per l'effetto dichiara che Persona_1
è tenuto in solido con la compagnia assicurativa Controparte_4 Controparte_2
al risarcimento dei relativi danni da accertarsi nel prosieguo della causa;
[...] dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo
Così deciso in Siracusa, 15/5/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7