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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
8925 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n. 8925/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue:
1.1 - con atto di citazione notificato in data 5 giugno 2019 la Parte_1 evocava in giudizio e , chiedendone la
[...] Controparte_1 CP_2 condanna, ai sensi dell'art. 144 Codice Assicurazioni o dell'art. 1203 c.c., al pagamento della somma di Euro 200.484,00 oltre accessori e spese;
somma versata dalla società attrice quale risarcimento del danno a , coinvolto in data 11 luglio 2007 in un sinistro stradale CP_3 causato da , che si trovava - senza aver conseguito la patente - a condurre il CP_2 ciclomotore targato 9037J, di proprietà della madre ed assicurato con la Controparte_1
per la responsabilità civile;
Parte_1
si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
eccepiva la Controparte_1 prescrizione del diritto azionato, applicandosi il termine di due anni previsto dall'art. 2952 c.c. decorrente dal giorno del pagamento dell'indennizzo avvenuto il data 28 settembre 2010 e 11 gennaio 2011, e negava di avere mai ricevuto le diffide di pagamento prodotte dall'attore; asseriva che la circolazione del ciclomotore era avvenuta contro la sua volontà, e che aveva messo in atto ogni precauzione ad evitare che terzi si potessero impossessare del veicolo;
ella si trovava regolarmente al lavoro al momento del sinistro e aveva vietato alla figlia l'uso del mezzo, le cui chiavi venivano regolarmente nascoste in un cassetto della cucina;
la figlia nella
1 circostanza si impossessava prima delle chiavi del cassetto, poi di quelle del ciclomotore, e si avviava verso il posto di lavoro;
negava altresì la responsabilità della figlia e contestava la dinamica del sinistro come allegata da parte attrice, dato che il procedeva ad una velocità che, data la conformazione della CP_3 strada, non consentiva alla figlia di avvedersi della sua presenza e contestava infine il quantum della pretesa, non essendovi elementi tali da farne ritenere la congruità; si costituiva infine che eccepiva di non essere passivamente legittimata alla CP_2 domanda dato che l'azione di rivalsa ex art. 144 Codice Assicurazioni poteva essere esercitata solo nei confronti dell'assicurato, e non anche del conducente, nei cui confronti non vi era alcun rapporto contrattuale;
eccepiva parimenti la prescrizione del diritto non essendo mai pervenuta alcuna richiesta da parte dell'attore ed avendo lei, fra l'altro, trasferito la propria residenza in altro luogo quando venne spedita la raccomandata del 21 marzo 2013; confermando di essersi posta alla guida del veicolo all'insaputa dei familiari, contestava che il sinistro si fosse verificato nei termini descritti da parte attrice, dato che l'altro conducente procedeva ad una velocità tale da non consentirne l'avvistamento; contestava altresì il quantum della pretesa, derivante da un accordo stragiudiziale cui essa non aveva preso parte;
1.2 – instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore, dichiarate irrilevanti e inammissibili perché generiche le prove dedotte, fatte precisare le conclusioni, all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione.
2. - La domanda è in parte fondata e va in tale misura accolta.
2.1 – E' innanzitutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da
[...]
E' pacifica la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, che vede, dal lato passivo, il CP_2 conducente, il proprietario e l'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 10825 del 11/05/2007 - Rv. 596681 - 01). L'attore ha dichiarato di voler esercitare, oltre all'azione di regresso ex art. 144 Codice Assicurazioni, anche quella ex art. 1203 c.c., ed è noto che la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art. 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori che è concesso in via alternativa (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021 - Rv. 661390 - 01).
2.2 – Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, opposta da entrambe le convenute.
Per l'azione ex art. 144 il termine di prescrizione è biennale ai sensi dell'art. 2952, secondo comma c.c., come modificato d.l.134/2008, e decorre da ciascun versamento (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13600 del 21/05/2019 - Rv. 653920 - 01). Si ricorda che è in atti attestazione UBI BANCA relativa ad un pagamento di Euro 110.000,00 in favore di INAIL eseguito in data 28 settembre
2 2010, e la quietanza 11 gennaio 2011 per il pagamento di Euro 80.000,00 in favore del danneggiato e di Euro 9.984,00 in favore del suo difensore.
Per l'azione ex art. 1203 c.c. vale il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., questa volta dalla data del fatto, dato che il condebitore solidale che ha pagato si surroga nel medesimo diritto del creditore;
risultando comunque applicabile il maggior termine della prescrizione penale, dato che il fatto è considerato dalla legge come reato, cosa che comporta l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione di anni sei previsto dall'art. 157, primo comma c.p.
In ogni caso, l'attore ha documentato di avere interrotto la prescrizione con le raccomandate 10 gennaio 2012, pervenute alla residenza allora di entrambe le convenute in Pozzolengo (BS) via Mastro Gerevini il 25 gennaio 2012, e sottoscritte da;
questo vale sia per il Controparte_1 termine biennale ex art. 144 Codice assicurazioni, decorrente dai pagamenti, sia per quello sessennale ex art. 2947 c.c., decorrente dal fatto, fermo restando il principio di cui all'art. 1310 c.c., per cui l'interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri.
Sono poi documentati successivi atti interruttivi per , fra i quali le Controparte_1 raccomandate ricevute il 27 marzo 2013, il 10 gennaio 2014, il 13 gennaio 2015, il 27 ottobre 2015, il 25 ottobre 2016, il 4 dicembre 2017, il 19 ottobre 2018; per , cui, come CP_2 detto, si applica il termine di sei anni, non essendo parte del contratto di assicurazione, la raccomandata ricevuta il 29 dicembre 2015.
2.3 – Venendo alla posizione di , la responsabilità del proprietario (e quella, Controparte_1 conseguente, dell'assicuratore) discende dall'art. 2054, terzo comma c.c., per il quale il proprietario è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
vorrebbe provare questa circostanza attraverso i capitoli di prova Controparte_1 testimoniale e per interpello articolati nella memoria istruttoria del 15 marzo 2020: per essi, l'uso del ciclomotore era stato vietato alla figlia, e le chiavi erano custodite in un cassetto della cucina chiuso a chiave, e le chiavi di questo erano occultate sotto un vassoio della mensola della cucina.
Si ricorda che, secondo la Cassazione, il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà”, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Sez. 3, Sentenza n. 22449 del 27/09/2017 - Rv. 645769 - 01).
3 Non può pertanto ritenersi che la , con il custodire le chiavi in un ambiente di uso CP_1 comune, il più frequentato della casa, e nel nascondere le chiavi del cassetto in un luogo accessibile a tutti, abbia attuato un comportamento diligente. E' fin troppo facile ritenere che la figlia, quando la usava il ciclomotore, abbia notato la madre prendere le chiavi del CP_1 cassetto, e da questo prendere le chiavi del mezzo. Ben diversamente sarebbe successo, se la avesse custodito le chiavi, ad esempio, nella propria camera o sulla propria persona. CP_1
Già il fatto che ella avesse già dovuto vietare in precedenza alla figlia l'uso del ciclomotore è indice certo che quest'ultima le avesse quanto meno chiesto di poterlo usare, ed era quindi intenzionata a farlo;
e questo doveva indurla a portare con sé almeno le chiavi del cassetto.
Si aggiunga che neppure risulta con certezza che la , quando la figlia prese il CP_1 ciclomotore, fosse effettivamente al lavoro, non potendosi tale circostanza dedursi dalla produzione della busta paga del mese di luglio 2007 (doc. 1 ). CP_1
2.4 – Quanto alla ricostruzione del sinistro, essa si presenta agevole sulla scorta del dettagliato verbale della Polizia stradale di Desenzano, e dei dati oggettivi rilevati dagli operanti, oltre che dalle dichiarazioni rese nella circostanza dalla stessa . CP_2
Va ricordato che il verbale di accertamento di un incidente stradale ha efficacia di piena prova non solo per le dichiarazioni ricevute, ma anche per i “fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022 - Rv. 666262 - 01).
Quanto alle dichiarazioni di , ella ha riferito che, intenzionata a svoltare a CP_2 sinistra, si spostava verso il centro della carreggiata e iniziava la manovra, nel corso della quale vedeva sopraggiungere il motociclo del a forte velocità. CP_3
E' quindi sicuro che l'urto sia avvenuto quando la aveva già invaso l'opposta corsia di CP_2 marcia. I verbalizzanti hanno accertato la presenza di un'incisione obliqua di circa trenta centimetri nella corsia di pertinenza del motociclo, seguita da altra incisione di circa venti centimetri
La condotta colposa della non può quindi essere posta in discussione. CP_2
Si ricorda, però, che in caso di scontro fra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Sez. 3 - , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024 (Rv. 672992 - 01).
Gli elementi raccolti dai verbalizzanti – per questa parte, come detto, il verbale fa piena prova – impongono di condividere la conclusione che ivi si legge: il motociclo procedeva a velocità “non moderata in relazione alla tipologia della strada, con curva volgente a destra con visuale preclusa,
4 intersezione stradale situata dopo circa 130 metri dall'uscita della curva medesima ed in centro abitato”.
Questo si ricava con certezza dalla lunga frenata posta in essere dal prima della collisione, CP_3 lunga ben otto metri, e dal fatto che, dopo di essa, il motociclo si è arrestato addirittura a circa quaranta metri di distanza.
Si ricorda poi che è in atti il verbale di accertamento di infrazione redatto nei confronti del per la violazione dell'art. 79, comma 4 Codice della strada, per avere circolato con CP_3 battistrada liscio, e si può ritenere che anche questo dato di fatto abbia concorso nella determinazione dell'evento.
Non essendo superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., e non potendosi accertare con precisione la velocità tenuta nell'occasione ai fini di esattamente graduare il concorso di colpa, esso va ritenuto paritario, per cui la deve rispondere nella misura del cinquanta per cento. CP_2
2.5 – Venendo all'ammontare del danno, e, in particolare, alla distribuzione dell'onere della prova, la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata da parte attrice (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25429 del 12/10/2018 -Rv. 651367 - 01), per la quale non incomberebbe sull'assicuratore l'onere probatorio della congruità delle somme erogate al danneggiato, afferma anche che l'assicurato può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento;
e negli stessi termini è la successiva pronuncia Sez. 3, Ordinanza n. 458 del 2021, che ha imposto al giudice di merito di accertare se il sinistro fosse imputabile ad entrambi i conducenti, e parametrare l'entità del risarcimento all'effettiva responsabilità, e censurato la decisione, nella parte in cui non ha fornito la ragione per la quale l'entità del risarcimento corrispondesse all'importo indicato negli atti di quietanza.
Ciò posto, del tutto non provata resta la ragione della somma versata all'INAIL, poiché unico documento agli atti è l'attestazione datata 30 ottobre 2015, con cui la banca conferma di avere eseguito in data 29 settembre 2010 un bonifico di Euro 110.000,00 in favore dell'ente, ma da detto documento all'evidenza non è possibile verificare la giustificazione della somma versata all'Ente e su che base essa è stata così quantificata.
Quanto invece alla somma di Euro 80.000,00 versata all'infortunato, la documentazione medica evidenzia le gravi lesioni da egli subite, riassunte nelle conclusioni del perito di parte attrice (“Esiti stabilizzati di politrauma con: frattura scomposta tibio-peroneale e rotulea destra osteosintetizzate con fili di K successivamente rimossi, di frattura pluriframmentaria del radio sinistro immobilizzata con placche, fratture sternali e costali multiple con emotorace sinistro, emopericardio ed ematoma intra-epatico trattato conservativamente complicato da trombosi venosa profonda iliaco-femorale bilaterale ed embolia polmonare destra e di verosimile disturbo posttraumatico da stress”), ed il lungo percorso di riabilitazione affrontato.
Quanto agli esiti, in assenza di contestazioni di sorta possono essere richiamate le conclusioni dello stesso perito, che, incaricato dall'assicuratore, non aveva certo interesse ad esagerare
5 natura ed entità delle lesioni, e che le ha stimate nella misura del 30-35%, con un periodo di invalidità totale di 90 giorni, parziale al 75% di 90 giorni, al 50% di 60 giorni, al 25% di 60 giorni. Il perito ha ritenuto attendibili, a causa della menomazione, difficoltà nell'ambito dell'attività lavorativa specifica di artigiano metalmeccanico soprattutto per quanto attiene a mansioni manuali e che comportino stazione eretta prolungata.
Un risarcimento di Euro 160.000,00 - ridotto ad Euro 80.000,00 in considerazione del paritario concorso di colpa - appare allora addirittura prudenziale, considerando che secondo le Tabelle milanesi all'epoca vigenti un danno biologico nella misura sopra indicata avrebbe comportato un risarcimento da Euro 133.281,00 ad Euro 178.870,00; prima ancora di calcolare una sicura personalizzazione, l'invalidità temporanea, il danno patrimoniale, trattandosi di artigiano metalmeccanico con un socio e dieci dipendenti, interessi e rivalutazione.
Deve quindi formularsi un giudizio di congruità quanto alla somma di Euro 80.000,00 versata in data 11 gennaio 2011.
Su tale importo deve riconoscersi, oltre alla svalutazione monetaria, che costituisce danno emergente, anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, e quindi il lucro cessante, per liquidare il quale si può fare riferimento agli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c., da computarsi sulla somma originaria, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno in cui in cui si è verificato l'evento (Sez. 1 - , Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 -Rv. 648145 – 02; Sez. 3 - , Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023 - Rv. 666698 - 01).
Si ottiene così un importo complessivo di euro 120.220,18, cui va aggiunta la somma versata in favore del difensore del danneggiato, per un importo complessivo quindi di euro 130.204,18. A tale somma andranno aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c., dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo effettivo, poiché si è determinata la conversione del debito di valore in debito di valuta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 14/04/2011 - Rv. 617677 - 01).
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in parziale accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2 di parte attrice , della somma di euro 130.204,18, oltre Parte_1
6 agli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
b) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a parte Controparte_1 CP_2 attrice le spese di lite, che si liquidano in euro Pt_1 Parte_1
12.000,00 per onorari ed euro 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia l' 11 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n. 8925/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue:
1.1 - con atto di citazione notificato in data 5 giugno 2019 la Parte_1 evocava in giudizio e , chiedendone la
[...] Controparte_1 CP_2 condanna, ai sensi dell'art. 144 Codice Assicurazioni o dell'art. 1203 c.c., al pagamento della somma di Euro 200.484,00 oltre accessori e spese;
somma versata dalla società attrice quale risarcimento del danno a , coinvolto in data 11 luglio 2007 in un sinistro stradale CP_3 causato da , che si trovava - senza aver conseguito la patente - a condurre il CP_2 ciclomotore targato 9037J, di proprietà della madre ed assicurato con la Controparte_1
per la responsabilità civile;
Parte_1
si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
eccepiva la Controparte_1 prescrizione del diritto azionato, applicandosi il termine di due anni previsto dall'art. 2952 c.c. decorrente dal giorno del pagamento dell'indennizzo avvenuto il data 28 settembre 2010 e 11 gennaio 2011, e negava di avere mai ricevuto le diffide di pagamento prodotte dall'attore; asseriva che la circolazione del ciclomotore era avvenuta contro la sua volontà, e che aveva messo in atto ogni precauzione ad evitare che terzi si potessero impossessare del veicolo;
ella si trovava regolarmente al lavoro al momento del sinistro e aveva vietato alla figlia l'uso del mezzo, le cui chiavi venivano regolarmente nascoste in un cassetto della cucina;
la figlia nella
1 circostanza si impossessava prima delle chiavi del cassetto, poi di quelle del ciclomotore, e si avviava verso il posto di lavoro;
negava altresì la responsabilità della figlia e contestava la dinamica del sinistro come allegata da parte attrice, dato che il procedeva ad una velocità che, data la conformazione della CP_3 strada, non consentiva alla figlia di avvedersi della sua presenza e contestava infine il quantum della pretesa, non essendovi elementi tali da farne ritenere la congruità; si costituiva infine che eccepiva di non essere passivamente legittimata alla CP_2 domanda dato che l'azione di rivalsa ex art. 144 Codice Assicurazioni poteva essere esercitata solo nei confronti dell'assicurato, e non anche del conducente, nei cui confronti non vi era alcun rapporto contrattuale;
eccepiva parimenti la prescrizione del diritto non essendo mai pervenuta alcuna richiesta da parte dell'attore ed avendo lei, fra l'altro, trasferito la propria residenza in altro luogo quando venne spedita la raccomandata del 21 marzo 2013; confermando di essersi posta alla guida del veicolo all'insaputa dei familiari, contestava che il sinistro si fosse verificato nei termini descritti da parte attrice, dato che l'altro conducente procedeva ad una velocità tale da non consentirne l'avvistamento; contestava altresì il quantum della pretesa, derivante da un accordo stragiudiziale cui essa non aveva preso parte;
1.2 – instaurato il contraddittorio, il giudice istruttore, dichiarate irrilevanti e inammissibili perché generiche le prove dedotte, fatte precisare le conclusioni, all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione.
2. - La domanda è in parte fondata e va in tale misura accolta.
2.1 – E' innanzitutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da
[...]
E' pacifica la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, che vede, dal lato passivo, il CP_2 conducente, il proprietario e l'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 10825 del 11/05/2007 - Rv. 596681 - 01). L'attore ha dichiarato di voler esercitare, oltre all'azione di regresso ex art. 144 Codice Assicurazioni, anche quella ex art. 1203 c.c., ed è noto che la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art. 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori che è concesso in via alternativa (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12957 del 13/05/2021 - Rv. 661390 - 01).
2.2 – Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, opposta da entrambe le convenute.
Per l'azione ex art. 144 il termine di prescrizione è biennale ai sensi dell'art. 2952, secondo comma c.c., come modificato d.l.134/2008, e decorre da ciascun versamento (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13600 del 21/05/2019 - Rv. 653920 - 01). Si ricorda che è in atti attestazione UBI BANCA relativa ad un pagamento di Euro 110.000,00 in favore di INAIL eseguito in data 28 settembre
2 2010, e la quietanza 11 gennaio 2011 per il pagamento di Euro 80.000,00 in favore del danneggiato e di Euro 9.984,00 in favore del suo difensore.
Per l'azione ex art. 1203 c.c. vale il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., questa volta dalla data del fatto, dato che il condebitore solidale che ha pagato si surroga nel medesimo diritto del creditore;
risultando comunque applicabile il maggior termine della prescrizione penale, dato che il fatto è considerato dalla legge come reato, cosa che comporta l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione di anni sei previsto dall'art. 157, primo comma c.p.
In ogni caso, l'attore ha documentato di avere interrotto la prescrizione con le raccomandate 10 gennaio 2012, pervenute alla residenza allora di entrambe le convenute in Pozzolengo (BS) via Mastro Gerevini il 25 gennaio 2012, e sottoscritte da;
questo vale sia per il Controparte_1 termine biennale ex art. 144 Codice assicurazioni, decorrente dai pagamenti, sia per quello sessennale ex art. 2947 c.c., decorrente dal fatto, fermo restando il principio di cui all'art. 1310 c.c., per cui l'interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri.
Sono poi documentati successivi atti interruttivi per , fra i quali le Controparte_1 raccomandate ricevute il 27 marzo 2013, il 10 gennaio 2014, il 13 gennaio 2015, il 27 ottobre 2015, il 25 ottobre 2016, il 4 dicembre 2017, il 19 ottobre 2018; per , cui, come CP_2 detto, si applica il termine di sei anni, non essendo parte del contratto di assicurazione, la raccomandata ricevuta il 29 dicembre 2015.
2.3 – Venendo alla posizione di , la responsabilità del proprietario (e quella, Controparte_1 conseguente, dell'assicuratore) discende dall'art. 2054, terzo comma c.c., per il quale il proprietario è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
vorrebbe provare questa circostanza attraverso i capitoli di prova Controparte_1 testimoniale e per interpello articolati nella memoria istruttoria del 15 marzo 2020: per essi, l'uso del ciclomotore era stato vietato alla figlia, e le chiavi erano custodite in un cassetto della cucina chiuso a chiave, e le chiavi di questo erano occultate sotto un vassoio della mensola della cucina.
Si ricorda che, secondo la Cassazione, il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà”, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Sez. 3, Sentenza n. 22449 del 27/09/2017 - Rv. 645769 - 01).
3 Non può pertanto ritenersi che la , con il custodire le chiavi in un ambiente di uso CP_1 comune, il più frequentato della casa, e nel nascondere le chiavi del cassetto in un luogo accessibile a tutti, abbia attuato un comportamento diligente. E' fin troppo facile ritenere che la figlia, quando la usava il ciclomotore, abbia notato la madre prendere le chiavi del CP_1 cassetto, e da questo prendere le chiavi del mezzo. Ben diversamente sarebbe successo, se la avesse custodito le chiavi, ad esempio, nella propria camera o sulla propria persona. CP_1
Già il fatto che ella avesse già dovuto vietare in precedenza alla figlia l'uso del ciclomotore è indice certo che quest'ultima le avesse quanto meno chiesto di poterlo usare, ed era quindi intenzionata a farlo;
e questo doveva indurla a portare con sé almeno le chiavi del cassetto.
Si aggiunga che neppure risulta con certezza che la , quando la figlia prese il CP_1 ciclomotore, fosse effettivamente al lavoro, non potendosi tale circostanza dedursi dalla produzione della busta paga del mese di luglio 2007 (doc. 1 ). CP_1
2.4 – Quanto alla ricostruzione del sinistro, essa si presenta agevole sulla scorta del dettagliato verbale della Polizia stradale di Desenzano, e dei dati oggettivi rilevati dagli operanti, oltre che dalle dichiarazioni rese nella circostanza dalla stessa . CP_2
Va ricordato che il verbale di accertamento di un incidente stradale ha efficacia di piena prova non solo per le dichiarazioni ricevute, ma anche per i “fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022 - Rv. 666262 - 01).
Quanto alle dichiarazioni di , ella ha riferito che, intenzionata a svoltare a CP_2 sinistra, si spostava verso il centro della carreggiata e iniziava la manovra, nel corso della quale vedeva sopraggiungere il motociclo del a forte velocità. CP_3
E' quindi sicuro che l'urto sia avvenuto quando la aveva già invaso l'opposta corsia di CP_2 marcia. I verbalizzanti hanno accertato la presenza di un'incisione obliqua di circa trenta centimetri nella corsia di pertinenza del motociclo, seguita da altra incisione di circa venti centimetri
La condotta colposa della non può quindi essere posta in discussione. CP_2
Si ricorda, però, che in caso di scontro fra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Sez. 3 - , Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024 (Rv. 672992 - 01).
Gli elementi raccolti dai verbalizzanti – per questa parte, come detto, il verbale fa piena prova – impongono di condividere la conclusione che ivi si legge: il motociclo procedeva a velocità “non moderata in relazione alla tipologia della strada, con curva volgente a destra con visuale preclusa,
4 intersezione stradale situata dopo circa 130 metri dall'uscita della curva medesima ed in centro abitato”.
Questo si ricava con certezza dalla lunga frenata posta in essere dal prima della collisione, CP_3 lunga ben otto metri, e dal fatto che, dopo di essa, il motociclo si è arrestato addirittura a circa quaranta metri di distanza.
Si ricorda poi che è in atti il verbale di accertamento di infrazione redatto nei confronti del per la violazione dell'art. 79, comma 4 Codice della strada, per avere circolato con CP_3 battistrada liscio, e si può ritenere che anche questo dato di fatto abbia concorso nella determinazione dell'evento.
Non essendo superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., e non potendosi accertare con precisione la velocità tenuta nell'occasione ai fini di esattamente graduare il concorso di colpa, esso va ritenuto paritario, per cui la deve rispondere nella misura del cinquanta per cento. CP_2
2.5 – Venendo all'ammontare del danno, e, in particolare, alla distribuzione dell'onere della prova, la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata da parte attrice (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25429 del 12/10/2018 -Rv. 651367 - 01), per la quale non incomberebbe sull'assicuratore l'onere probatorio della congruità delle somme erogate al danneggiato, afferma anche che l'assicurato può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento;
e negli stessi termini è la successiva pronuncia Sez. 3, Ordinanza n. 458 del 2021, che ha imposto al giudice di merito di accertare se il sinistro fosse imputabile ad entrambi i conducenti, e parametrare l'entità del risarcimento all'effettiva responsabilità, e censurato la decisione, nella parte in cui non ha fornito la ragione per la quale l'entità del risarcimento corrispondesse all'importo indicato negli atti di quietanza.
Ciò posto, del tutto non provata resta la ragione della somma versata all'INAIL, poiché unico documento agli atti è l'attestazione datata 30 ottobre 2015, con cui la banca conferma di avere eseguito in data 29 settembre 2010 un bonifico di Euro 110.000,00 in favore dell'ente, ma da detto documento all'evidenza non è possibile verificare la giustificazione della somma versata all'Ente e su che base essa è stata così quantificata.
Quanto invece alla somma di Euro 80.000,00 versata all'infortunato, la documentazione medica evidenzia le gravi lesioni da egli subite, riassunte nelle conclusioni del perito di parte attrice (“Esiti stabilizzati di politrauma con: frattura scomposta tibio-peroneale e rotulea destra osteosintetizzate con fili di K successivamente rimossi, di frattura pluriframmentaria del radio sinistro immobilizzata con placche, fratture sternali e costali multiple con emotorace sinistro, emopericardio ed ematoma intra-epatico trattato conservativamente complicato da trombosi venosa profonda iliaco-femorale bilaterale ed embolia polmonare destra e di verosimile disturbo posttraumatico da stress”), ed il lungo percorso di riabilitazione affrontato.
Quanto agli esiti, in assenza di contestazioni di sorta possono essere richiamate le conclusioni dello stesso perito, che, incaricato dall'assicuratore, non aveva certo interesse ad esagerare
5 natura ed entità delle lesioni, e che le ha stimate nella misura del 30-35%, con un periodo di invalidità totale di 90 giorni, parziale al 75% di 90 giorni, al 50% di 60 giorni, al 25% di 60 giorni. Il perito ha ritenuto attendibili, a causa della menomazione, difficoltà nell'ambito dell'attività lavorativa specifica di artigiano metalmeccanico soprattutto per quanto attiene a mansioni manuali e che comportino stazione eretta prolungata.
Un risarcimento di Euro 160.000,00 - ridotto ad Euro 80.000,00 in considerazione del paritario concorso di colpa - appare allora addirittura prudenziale, considerando che secondo le Tabelle milanesi all'epoca vigenti un danno biologico nella misura sopra indicata avrebbe comportato un risarcimento da Euro 133.281,00 ad Euro 178.870,00; prima ancora di calcolare una sicura personalizzazione, l'invalidità temporanea, il danno patrimoniale, trattandosi di artigiano metalmeccanico con un socio e dieci dipendenti, interessi e rivalutazione.
Deve quindi formularsi un giudizio di congruità quanto alla somma di Euro 80.000,00 versata in data 11 gennaio 2011.
Su tale importo deve riconoscersi, oltre alla svalutazione monetaria, che costituisce danno emergente, anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, e quindi il lucro cessante, per liquidare il quale si può fare riferimento agli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c., da computarsi sulla somma originaria, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno in cui in cui si è verificato l'evento (Sez. 1 - , Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 -Rv. 648145 – 02; Sez. 3 - , Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023 - Rv. 666698 - 01).
Si ottiene così un importo complessivo di euro 120.220,18, cui va aggiunta la somma versata in favore del difensore del danneggiato, per un importo complessivo quindi di euro 130.204,18. A tale somma andranno aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c., dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo effettivo, poiché si è determinata la conversione del debito di valore in debito di valuta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 14/04/2011 - Rv. 617677 - 01).
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) in parziale accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2 di parte attrice , della somma di euro 130.204,18, oltre Parte_1
6 agli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
b) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a parte Controparte_1 CP_2 attrice le spese di lite, che si liquidano in euro Pt_1 Parte_1
12.000,00 per onorari ed euro 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia l' 11 giugno 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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