Articolo 2 della Legge 4 giugno 1962, n. 601
Articolo 1Articolo 3
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19 luglio 1962
Art. 2.
Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.
All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.
In caso di mancato gradimento il capo Istituto invitera' l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.
Entrata in vigore il 19 luglio 1962