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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4118/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4118 R.G. dell'anno 2018 vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Rossana Perillo, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Avellino alla c/da Pagliarone n.18/A ATTORE E C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Castellano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio al C. So Umberto I, 80, Avellino CONVENUTO NONCHÉ CONTRO
e P_ Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e i Sig.ri e per chiedere l'accertamento P_ Controparte_3 della esclusiva responsabilità di , conducente del mezzo Controparte_3 agricolo di proprietà della Sig.ra e per l'effetto chiedendo la P_ condanna in solido di quale responsabile civile, e della P_ compagnia assicuratrice dei danni sofferti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 4 luglio 2017. A fondamento della domanda l'attore ha esposto, in particolare, che: – in tale data si trovava sul terreno di sua proprietà sito in Summonte (AV), limitrofo
1 alla Via Benefici;
– al passaggio su tale strada del mezzo agricolo, di proprietà della Sig.ra targ. AL397V, assicurato con (polizza n. P_ CP_4
30/633831557) e condotto nella circostanza dal Sig. , il Controparte_3 conducente, mentre procedeva a velocità sostenuta, non si avvedeva che la strada presentava dei piccoli sassi e uno di essi finiva sotto la ruota del mezzo agricolo e schizzava da sotto la ruota del mezzo andando a colpire il suo occhio destro mentre lavorava sul proprio fondo in prossimità della strada;
– di essere stato prontamente soccorso e portato in pronto soccorso all'Ospedale Moscati di Avellino ove gli veniva diagnosticato trauma contusivo regione orbitaria destra con ferita palpebrale e deficit visivo, scoppio bulbare, ferita sclerale sagittale con perdita di vitreo nella regione nasale che si intende anche in regione retro equatoriale;
– di avere diritto al risarcimento di tale danno stante la responsabilità del sinistro del conducente del mezzo agricolo, il quale incautamente a velocità sostenuta non si accorgeva del pericolo;
– che con messa in mora e negoziazione assistita inoltrata a mezzo PEC all'assicurazione in data 3/10/2017 aveva chiesto la nomina di un consulente per la quantificazione del danno, ma la società aveva risposto in diniego non aderendo alla negoziazione. Si è costituita in giudizio la società assicuratrice eccependo, in via preliminare, la nullità per genericità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, chiedendone, pertanto, il rigetto, vinte le spese e le competenze di lite. I Sig.ri e , benché ritualmente citati non P_ Controparte_3 si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci. La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova orale ed espletamento di CT medico-legale, è stata, infine, trattata dalla Scrivente – subentrata nel procedimento a far data dall'ottobre 2021 – all'udienza del giorno 08 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. ed in pari data introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** In via preliminare, si rileva che è infondata e deve essere rigettata l'eccezione sollevata da circa la nullità per genericità Controparte_1 dell'atto di citazione, potendosi sufficientemente ricavare dallo stesso – anche alla luce dei documenti ad esso allegati – sia la determinazione del petitum (mediato ed immediato) sia l'esposizione degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda e rammentando che, invece, non è motivo di nullità dell'atto introduttivo la mancata o inesatta indicazione delle cd. ragioni di diritto, non essendo essa vincolante per il giudice al quale solo spetta, in base al principio iura novit curia, la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio
2 dalle parti e l'individuazione delle norme conseguentemente ad essi applicabili (in tal senso cfr. ex multis Cass. 5153/2019). In merito alla mancata quantificazione dei danni si osserva che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “chi domanda il risarcimento del danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno” (Cass. n. 9249/2015). Inoltre, sempre per la giurisprudenza di legittimità, “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass. n. 12567/2009), talché “resta irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti l'oggetto della domanda, anche in considerazione dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere” (Cass. n. 26873/2017). Nella specie, dall'atto di citazione e dalla copiosa documentazione medica ad esso allegata è chiaramente evincibile la tipologia dei danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro e di cui egli ha chiesto il ristoro. Ne consegue, in base ai principi appena richiamati, che deve ritenersi assolto l'onere di allegazione gravante in capo allo stesso ai fini della determinazione della domanda, a nulla rilevando che egli non abbia, altresì, provveduto a quantificare tali danni, ad esempio, in termini di percentuale di invalidità riportata, ed il conseguente importo risarcibile. La citazione, pertanto, non è in alcun modo viziata da nullità ex art. 164 c.p.c. Passando al merito della controversia, si osserva che la presente azione, così come proposta, va inquadrata nella fattispecie ex art. 144 d.lgs. 209/2005 che accorda al danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo azione di risarcimento diretta nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile. Si rammenta che, in tali giudizi, soltanto il responsabile civile è litisconsorte necessario (art. 144 c.3) e va individuato nel proprietario del veicolo e non anche del conducente (se diverso dal proprietario), il quale è, invece, considerato litisconsorte soltanto facoltativo (cfr. Cass. 29038/2018 e Cass. 17353/2020). Nel caso di specie, sono stati convenuti in giudizio sia il proprietario sia il conducente del veicolo danneggiante (trattasi dei Sig.ri e P_
) ed è stata chiesta la condanna del responsabile civile Controparte_3
quale proprietaria del veicolo, in solido con la compagnia CP_5 assicuratrice per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro,
3 previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente _3
.
[...]
Ciò premesso, la spiegata azione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono. L'attore ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 04/07/2017 allorquando, alle ore 8:30 del mattino – orario meglio precisato nella prima memoria istruttoria –, veniva colpito all'occhio destro da una pietra schizzata dalla ruota del mezzo agricolo di proprietà della Sig.ra e condotto nell'occasione dal Sig. P_
, al passaggio dello stesso su Via benefici del Comune di Controparte_3
Summonte (AV) – ricoperta di residui pietrosi dei quali, il conducente, circolando a velocità elevata, non si era avveduto –, mentre egli lavorava, in prossimità della strada, sul proprio fondo limitrofo. Ciò detto, in base ad una valutazione complessiva delle risultanze processuali, in primo luogo, deve ritenersi adeguatamente provata la verificazione dell'evento lesivo come prospettata dall'attore. La stessa ha trovato riscontro sia nell'escussione testimoniale, sia nella documentazione prodotta in giudizio, nonché nella CT medico – legale espletata in corso di causa, nella quale il perito nominato d'ufficio ha ravvisato la compatibilità del sinistro con le lesioni riportate dal Sig. Parte_1
(cfr. risultanze dell'elaborato peritale). In particolare, innanzitutto, sono da valorizzare le testimonianze rese dai Sig.ri e , generi dell'attore, sulla cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non si ha motivo di dubitare (rammentandosi che l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente per la mera sussistenza di un vincolo di familiarità con una delle parti in causa cfr. ex multis Cass. 6001/2023), che hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro trovandosi nell'occasione insieme all'attore per aiutarlo, come di consueto, nella lavorazione del fondo di sua proprietà ed avendo gli stessi prestato il primo soccorso al sig. il quale, per effetto del colpo ricevuto, Parte_1 lamentava forti dolori ed aveva il volto ricoperto di sangue ed, altresì, avendolo immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, dove veniva ricoverato. È stato confermato, in sede testimoniale, che al momento del sinistro il conducente percorresse Via Benefici a velocità elevata e comunque eccessiva per il mezzo impiegato (“circa 30/40 km/h” ha riferito il teste ). Tes_2
Il passaggio in velocità del mezzo è, peraltro, compatibile sia con la elevazione della pietra a lunga distanza dal manto stradale fino a raggiungere la vittima sia con l'intensità della gittata, desumibile dalle gravi lesioni riportate dall'attore,
4 il quale per effetto dell'impatto ha perduto totalmente la vista dell'occhio destro. È, inoltre, da considerare la documentazione allegata in giudizio dall'attore e, in particolare, la cartella clinica di Pronto soccorso del presidio ospedaliero Moscati di Avellino, nella quale sono attestati l'accettazione in PS in data 04/7/2017 alle ore 10:05 con la seguente anamnesi patologica prossima
“stamane mentre lavorava col trattore nel suo podere, veniva colpito accidentalmente da una pietra nell'occhio destro, diagnosticato scoppio bulbare si ricovera per le cure del caso”, il conseguente ricovero urgente dell'attore per il seguente motivo “trauma contusivo regione orbitaria dx con ferita palpebrale e deficit visivo OD: scoppio bulbare, ferita sclerale sagittale con perdita di vitreo nella regione nasale del bulbo oculare che si estende anche in regione retroequatoriale” e le cure diagnostiche e terapeutiche a cui lo stesso è stato poi sottoposto fino a dimissioni;
nonché i certificati medici relativi alle visite oculistiche effettuate successivamente (cfr. doc. 10 e 11 allegati all'atto di citazione). Deve, pertanto, ritenersi provata l'esclusiva responsabilità per la verificazione dell'evento lesivo del conducente del veicolo assicurato e l'insussistenza dell'esimente del caso fortuito invocata dalla società convenuta. Ai sensi dell'art. 2054 c.1 c.c. “il conducente di un veicolo a senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Nel caso di specie tale prova liberatoria non risulta fornita. È invece stata provata la condotta negligente ed imprudente del conducente del mezzo agricolo, il quale transitava su quel tratto di strada ad una velocità eccessiva rispetto allo stato e al carico del veicolo, violativa dell'art. 141 del Codice della Strada rubricato “Velocità”, ai sensi del quale è fatto obbligo al conducente di “1. (…) regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. (…) conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.” Non può dunque ritenersi che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno risultando anzi che egli, percorrendo Via Benefici su un mezzo agricolo a velocità sostenuta, abbia creato una situazione di pericolo nella circolazione, sfociata poi nella causazione del sinistro ai danni dell'attore. Ciò detto, si osserva che non costituisce caso fortuito quello cui l'agente abbia dato causa con la sua condotta negligente o imprudente (cfr. Cass. Pen. 10823/2010 ove la Corte ha escluso che costituisse caso fortuito l'invasione
5 del veicolo condotto dall'imputato dell'opposta corsia di marcia, in quanto, benché non fosse stata accertata in sede di merito la causa dello sbandamento, era risultato che costui viaggiava ad una velocità che non gli garantiva di non sbandare sul fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia;
v. anche Cass. Pen. 52649/2014 nel caso di abbagliamento da raggi solari e Cass. Civ. 14959/2012 secondo cui “lo scoppio di uno pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell'incidente ascrivibile al cd. caso fortuito il quale, se rappresenta l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, è idoneo a far venire meno la presunzione di colpa stabilità dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. Tuttavia, lo scoppio di uno pneumatico può anche non costituire l'unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause – quali l'imprudenza e l'imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l'aspetto della colpa. In tal caso, continuerà a sussistere la presunzione di colpa stabilità dall'art. 2054 c.c.” ed ancora Cass. 9278/2017 ha affermato che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa della repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti”). Nel caso di specie, data l'incauta condotta di guida tenuta dal conducente, egli, in ogni caso, non può ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 2054 c.c. La società assicurativa ha poi eccepito l'inoperatività delle norme sulla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per essersi il sinistro verificato in area privata non aperta al pubblico transito (il fondo di proprietà della vittima). L'eccezione è infondata in quanto l'applicazione dell'art. 2054 c.c. (e delle correlate norme sulla assicurazione obbligatoria per la r.c.a.) presuppone soltanto la derivazione del danno dal veicolo, la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale e la circolazione del veicolo su strada pubblica o ad uso pubblico (o in aree ad esse equiparate)
– nella specie Via Benefici –.
6 A nulla rileva, infine, la configurabilità in astratto di una concorrente responsabilità del per difetto di manutenzione della strada, neppure CP_6 chiamato in giudizio in manleva da parte dell'assicurazione. Si rappresenta altresì che dalla espletata istruttoria non sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Infine, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di compensazione è da ritenersi del tutto irrilevante - in ogni caso inammissibile per difetto di allegazione - l'interrogatorio formale deferito dalla all'attore volto a CP_1 comprovare la circostanza per cui egli “per le stesse patologie di cui alla lettera di messa in mora e alla domanda giudiziale, ha già ricevuto ovvero fatto richiesta di risarcimento ad altre compagnie o ad enti (INPS – INAIL) che gestiscono le assicurazioni obbligatori sociali”. Passando alla determinazione e quantificazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, dalla CT medico legale espletata in corso di giudizio è emerso, all'esito della valutazione della documentazione sanitaria prodotta in atti dall'attore e dell'esame obiettivo del periziando, nel dettaglio, quanto segue “(…) a causa del violento urto il signor riportava lesioni Pt_1 per le quali veniva trasportato prontamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino, dove si refertava “trauma contusivo regione orbitaria destra con ferita palpebrale e deficit visivo OD: scoppio bulbare, ferita sagittale con perdita di vitro nella regione nasale del bulbo oculare che si estende anche in regione retro-equatoriale” e veniva pertanto ricoverato presso il reparto di oculistica per le cure del caso e veniva dimesso in data 11 luglio 2017 con indicazione di tornare a controllo dopo 10 giorni (17 luglio). In occasione del ricovero il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza per suturare la ferita sclerare e ricostruire la lacerazione della palpebra, a tutto spessore. Successivamente, in regime di ricovero, venivano svolte le seguenti indagini diagnostico strumentali: - CONSULENZA OCULISTICA DEL 4 LUGLIO 2017: OD scoppio bulbare, ferita sclerale sagittale con perdita di vitreo nella regione nasale del bulbo oculare che si estende anche in regione retro-equatoriale. Fondo oculare non esplorabile per massivo emovitreo, ferita lacero-contusa a tutto spessore del terzo medio della palpebra superiore con soluzione di continuità del margine. Si somministra cpr, si medica. Necessita ricovero urgente. - TC CP_7
ORBITA DEL 4 LUGLIO 2017: A carico del bulbo oculare destro si apprezza tramite iperdenso a decorso sagittale da ferita da taglio cui si associa ispessimento a densità ematica delle guaine e della camera anteriore sul versante mediale. Regolare aspetto densitometrico delle strutture del cono muscolare e del tessuto adiposo orbitario intra ed extraconico. Regolare il reperto a sinistra. Normali i n. ottici, no lesioni ossee. - ECOGRAFIA OCULARE DEL 6 LUGLIO 2017: scoppio del bulbo oculare destro, emorragia vitreale di grado medio, DPV (distacco vitreo posteriore) totale, distacco retino-corioide settore nasale, ispessimento della corioide x 360 gradi. - ECOGRAFIA BULBARE A-B SCAN
7 OCCHIO DESTRO DEL 10 LUGLIO 2017: esame ecografico immodificato rispetto al precedente esame del 6 luglio 2017. In data 29 luglio 2017 il signor si recava a Pt_1 visita dal dottor specialista in oculistica, che riportava: “Pregresso trauma Persona_1 bulbare destro circa 25 gg orsono. VOD ombre e luci;
VOS 2/10 nat. 3/10 corretto;
TOD 14 mmHg, TOS 16 mmHG. BOD: Punti di sutura orbitari al centro interno e punti di sutura palpebra superiore in situ. FOD non esplorabile per emovitreo massivo. Si prescrive ecografia bulbare, campo visivo, rivalutazione oculistica e riposo assoluto per 30 gg”. In data 12 dicembre 2017 il signor esegue ulteriore ecografia del bulbo oculare Pt_1 destro e visita oculistica dal dottor che referta: “esiti di trauma bulbare destro con Per_1 punti di sutura in situ. Eseguita eco bulbare che mostra nell'OD un quadro migliorato rispetto al controllo precedente, distacco di retina totale, distacco coriodale sub-totale. OS: bulbo anteriore a contorni regolari. Continui terapia in atto”. In data 19 luglio 2018 il signor ripete controllo oculistico da cui emerge un VOS di 4/10 sn con sue lenti Pt_1 mentre l'occhio destro risulta spento. Rimossi punti di sutura sulla palpebra in OD. ESAME OBIETTIVO. (…) ESITI ESTETICI: presenza di esiti cicatriziale a livello della palpebra destra da ferita lacero-contusa con cicatrice di circa 2 cm. Esoftalmo a destra ed evidente strabismo. ESITI FUNZIONALI: visus occhio destro spento, cecità monolaterale. DIAGNOSI. Trauma oculare destro consistente in scoppio bulbare con ferita palpebrale e ferita sclerale sagittale, distacco totale del vitreo posteriore con emovitreo massivo, distacco di retina e deficit visivo con comparsa di cecità monolaterale. DISCUSSIONE MEDICO LEGALE. Come è stato possibile accertare dallo studio della documentazione sanitaria ed amministrativa, il Signor riportava lesioni a seguito di Parte_1 incidente, avvenuto in data 4 luglio 2017 consistenti in trauma oculare destro esitante in scoppio bulbare con ferita palpebrale e ferita sclerale sagittale, distacco totale del vitreo posteriore con emovitreo massivo, distacco di retina e deficit visivo con comparsa di cecità monolaterale. (…) Sull'esistenza del nesso causale è opportuno precisare che le lesioni riscontrate anche tramite accertamenti diagnostico-strumentali eseguiti presso il PS dell'azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, sono compatibili con la dinamica dell'accaduto e che quindi nella fattispecie vengano soddisfatti i requisiti medico legali richiesti. In effetti per accertare che un determinato fattore sia stato, da solo o con il concorso di altri fattori (concause) la condizione necessaria alla produzione di un evento di danno, è indispensabile stabilire preliminarmente se tale fattore è potenzialmente idoneo a produrre quel danno, e ritengo di essere nel giusto affermando che nel caso in oggetto l'evento traumatico è decisamente compatibile con la lesione riportata. Allo stesso modo è soddisfatto il criterio topografico e quello dell'efficienza qualitativa e quantitativa, in base alla dinamica dell'evento traumatico così come emersa dalla raccolta anamnestica. Per quanto riguarda il criterio di continuità fenomenica, questo verifica, in successione logica e cronologica, le manifestazioni cliniche (quindi i sintomi) della causa lesiva, tenuto conto non solo delle caratteristiche di decorso della patologia indotta, ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che intervengano o si sovrappongano all'abituale quadro clinico.
8 Soddisfatto a parere della scrivente, infine, anche il criterio cronologico, che verifica la congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti, in base a quanto precisato in merito al criterio della continuità fenomenica. Per quanto concerne le menomazioni riportate dall'istante, si è accertato in occasione della visita medico legale della sottoscritta, la presenza di postumi a carico dell'occhio destro che, allo stato attuale, risulta completamente spento. Alla luce delle tabelle attualmente in uso in ambito RCA, tali postumi possono essere quantificati nella misura fissa del 28 (ventotto)%, come si evince dalla voce tabellare che descrive un quadro di “cecità monolaterale”. In effetti la valutazione della menomazione dell'apparato visivo deve basarsi sui deficit funzionali (fondamentalmente, ma non esclusivamente, incentrati sulla compromissione dell'acuità visiva centrale e della visione epriferica) e sui danni d'organo. Nel caso in esame il trauma ha compromesso in maniera determinante e significativa l'acuità visiva del ricorrente causando addirittura uno scoppio bulbare e la totale perdita della vista nell'occhio destro! Alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno in ambito civilistico di è possibile affermare che il danno biologico sia Controparte_8 quantificabile nella misura del 28 (ventotto)%. L'inabilità temporanea totale è stata di giorni 30 (trenta). L'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di ulteriori giorni 30 (trenta). L'inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% è stata di giorni 20 (venti). L'inabilità temporanea parziale al 25% è stata di ulteriori giorni 20 (venti)”. Il CT ha, quindi, accertato che all'attore sia conseguentemente derivata una lesione personale che ha determinato 28 punti percentuali di invalidità permanente (per “trauma oculare destro consistente in scoppio bulbare con ferita palpebrale e ferita sclerale sagittale, distacco totale del vitreo posteriore con emovitreo massivo, distacco di retina e deficit visivo con comparsa di cecità monolaterale”), oltre n. 30 giorni di ITT e n. 70 giorni di ITP (di cui 30 giorni al 75%, 20 giorni al 50%, 20 giorni al 25%). Questo Tribunale ritiene di condividere tali risultanze atteso che la CT risulta immune da vizi ricostruttivi, ben motivata e supportata dalla documentazione sanitaria in atti e da corredo fotografico, nonché scevra da deficit diagnostici, dunque pienamente utilizzabile ai fini del decidere, anche in considerazione dell'assenza di specifiche osservazioni sollevate dalle parti. Ciò detto, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dall'attore (danno biologico/dinamico relazionale
+ incremento per sofferenza soggettiva interiore presumibilmente riconducibile al tipo di lesione occorsa secondo l'id quod plerumque accidit avuto riguardo nella specie ai patemi sopportati in conseguenza di quanto subito, delle cure alle quali si è dovuto sottoporre e dell'entità dei postumi che sono residuati).
9 Nell'operare detta quantificazione, considerata l'entità dell'invalidità permanente di cui si discorre, questo Giudice ritiene di dover utilizzare le Tabelle di Milano vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. 19229/2022). Ciò detto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (59 anni), allo stesso può essere riconosciuto un importo parti a € 144.246,50. Nella fattispecie in esame la somma di € 144.246,50 costituisce – ad avviso di questo Giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del “danno biologico/dinamico relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”, riportato dall'attore in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, avuto riguardo - si ribadisce - ai patemi evidentemente sopportati in conseguenza delle lesioni subite, delle cure e dell'entità dei postumi che sono nel complesso residuati secondo l'id quod plerumque accidit. Non ricorrono nella vicenda in esame, i presupposti per accordare un incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata “personalizzazione”. In proposito, preme osservare che secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano Cass. 7513/2018; Cass. 20912/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass.27482/2018; Cass. n.28988/2019; Cass. n. 25164/2020 la quale ha pure precisato che la personalizzazione del danno non può costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità lavorativa generica è ricompresa nell'ambito del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;
Cass. 26584/2022 che ha chiarito che anche il cd. danno estetico di regola è una componente del danno biologico). Inoltre si osserva, quanto al danno alla vita di relazione o esistenziale, che esso è per definizione ricompreso nel danno biologico, tant'è che la giurisprudenza ritiene più corretto parlare non di danno biologico, ma di danno dinamico- relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano proprio i pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), sicché il danno biologico è già danno relazionale e così dovrebbe essere più correttamente definito. Solo aspetti del tutto eccezionali di lesione alla vita di relazione vanno ulteriormente risarciti, laddove dimostrati e provati.
10 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali- e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cd. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 c.2 l. e) del d.lgs. 209/2005, nel testo modificato dalla l. 124/2017” (Cass. 901/2018). Ne deriva che le conseguenze normali sono già liquidate col danno biologico e, dunque, sarebbe una duplicazione risarcire gli ordinari danni dinamico relazionali in aggiunta al danno biologico;
solo le conseguenze “peculiari” dovranno essere risarcite aumentando il danno biologico (personalizzazione), laddove vi sia adeguata allegazione e prova di tali ulteriori conseguenze. Deve trattarsi di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; solo in tal caso è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, come già ritenuto, peraltro dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18611/2015; Cass. 2788/2019). Nel caso di specie, non risultano allegate dall'attore (prima ancora che provate) le ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno più grave. Dunque, alcun ulteriore aumento deve essere apportato a quello già riconosciuto. Ne discende, dunque, che, in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipi diverso, al Sig. , a titolo di danno non patrimoniale, spetta Parte_1 complessivamente la somma di € 144.246,50. Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentati esborsi sostenuti dalla parte attrice a titolo di spese mediche e collegati al fatto dedotto in giudizio. Pertanto, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. In definitiva il danno complessivo da liquidarsi è pari ad € 144.246,50. Sull'importo appena indicato, debbono ritenersi dovuti gli interessi e la rivalutazione sulla somma devalutata e di anno in anno rivalutata dall'evento dannoso alla pronuncia (tale criterio viene preso in considerazione in via equitativa, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17\2\1995, che ha posto fine al
11 contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito), oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo. Le spese di lite, comprese quelle di CT (liquidate in corso di giudizio con separato decreto), sono poste, in solido, a carico delle parti e P_ secondo soccombenza e, quanto alle prime, si Controparte_1 liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. vigente, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali espletate. La condanna alla rifusione delle spese va operata ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 in favore dello Stato, essendo l'attore stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino prot. n. 215 del 23/01/2018, depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, nella causa RG. n. 4118/2018, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro e per l'effetto CONDANNA, in solido, i convenuti e al P_ Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 144.246,50, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi secondo le modalità specificate in parte motiva;
2. CONDANNA, in solido, e P_ [...] al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 liquidate nell'importo di € 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali come per legge, CPA e IVA se dovuti;
3. PONE a definitivo carico di e P_ [...] in solido tra loro, le spese di CT già liquidate Controparte_1 con separato decreto. Così deciso in Avellino in data 7/1/2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4118 R.G. dell'anno 2018 vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Rossana Perillo, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Avellino alla c/da Pagliarone n.18/A ATTORE E C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Castellano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio al C. So Umberto I, 80, Avellino CONVENUTO NONCHÉ CONTRO
e P_ Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e i Sig.ri e per chiedere l'accertamento P_ Controparte_3 della esclusiva responsabilità di , conducente del mezzo Controparte_3 agricolo di proprietà della Sig.ra e per l'effetto chiedendo la P_ condanna in solido di quale responsabile civile, e della P_ compagnia assicuratrice dei danni sofferti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 4 luglio 2017. A fondamento della domanda l'attore ha esposto, in particolare, che: – in tale data si trovava sul terreno di sua proprietà sito in Summonte (AV), limitrofo
1 alla Via Benefici;
– al passaggio su tale strada del mezzo agricolo, di proprietà della Sig.ra targ. AL397V, assicurato con (polizza n. P_ CP_4
30/633831557) e condotto nella circostanza dal Sig. , il Controparte_3 conducente, mentre procedeva a velocità sostenuta, non si avvedeva che la strada presentava dei piccoli sassi e uno di essi finiva sotto la ruota del mezzo agricolo e schizzava da sotto la ruota del mezzo andando a colpire il suo occhio destro mentre lavorava sul proprio fondo in prossimità della strada;
– di essere stato prontamente soccorso e portato in pronto soccorso all'Ospedale Moscati di Avellino ove gli veniva diagnosticato trauma contusivo regione orbitaria destra con ferita palpebrale e deficit visivo, scoppio bulbare, ferita sclerale sagittale con perdita di vitreo nella regione nasale che si intende anche in regione retro equatoriale;
– di avere diritto al risarcimento di tale danno stante la responsabilità del sinistro del conducente del mezzo agricolo, il quale incautamente a velocità sostenuta non si accorgeva del pericolo;
– che con messa in mora e negoziazione assistita inoltrata a mezzo PEC all'assicurazione in data 3/10/2017 aveva chiesto la nomina di un consulente per la quantificazione del danno, ma la società aveva risposto in diniego non aderendo alla negoziazione. Si è costituita in giudizio la società assicuratrice eccependo, in via preliminare, la nullità per genericità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, chiedendone, pertanto, il rigetto, vinte le spese e le competenze di lite. I Sig.ri e , benché ritualmente citati non P_ Controparte_3 si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci. La causa, istruita mediante acquisizione documentale, prova orale ed espletamento di CT medico-legale, è stata, infine, trattata dalla Scrivente – subentrata nel procedimento a far data dall'ottobre 2021 – all'udienza del giorno 08 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, celebrata secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. ed in pari data introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** In via preliminare, si rileva che è infondata e deve essere rigettata l'eccezione sollevata da circa la nullità per genericità Controparte_1 dell'atto di citazione, potendosi sufficientemente ricavare dallo stesso – anche alla luce dei documenti ad esso allegati – sia la determinazione del petitum (mediato ed immediato) sia l'esposizione degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda e rammentando che, invece, non è motivo di nullità dell'atto introduttivo la mancata o inesatta indicazione delle cd. ragioni di diritto, non essendo essa vincolante per il giudice al quale solo spetta, in base al principio iura novit curia, la qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio
2 dalle parti e l'individuazione delle norme conseguentemente ad essi applicabili (in tal senso cfr. ex multis Cass. 5153/2019). In merito alla mancata quantificazione dei danni si osserva che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “chi domanda il risarcimento del danno ha l'onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell'attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell'atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l'ubi consistam del danno” (Cass. n. 9249/2015). Inoltre, sempre per la giurisprudenza di legittimità, “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass. n. 12567/2009), talché “resta irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti l'oggetto della domanda, anche in considerazione dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere” (Cass. n. 26873/2017). Nella specie, dall'atto di citazione e dalla copiosa documentazione medica ad esso allegata è chiaramente evincibile la tipologia dei danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro e di cui egli ha chiesto il ristoro. Ne consegue, in base ai principi appena richiamati, che deve ritenersi assolto l'onere di allegazione gravante in capo allo stesso ai fini della determinazione della domanda, a nulla rilevando che egli non abbia, altresì, provveduto a quantificare tali danni, ad esempio, in termini di percentuale di invalidità riportata, ed il conseguente importo risarcibile. La citazione, pertanto, non è in alcun modo viziata da nullità ex art. 164 c.p.c. Passando al merito della controversia, si osserva che la presente azione, così come proposta, va inquadrata nella fattispecie ex art. 144 d.lgs. 209/2005 che accorda al danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo azione di risarcimento diretta nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile. Si rammenta che, in tali giudizi, soltanto il responsabile civile è litisconsorte necessario (art. 144 c.3) e va individuato nel proprietario del veicolo e non anche del conducente (se diverso dal proprietario), il quale è, invece, considerato litisconsorte soltanto facoltativo (cfr. Cass. 29038/2018 e Cass. 17353/2020). Nel caso di specie, sono stati convenuti in giudizio sia il proprietario sia il conducente del veicolo danneggiante (trattasi dei Sig.ri e P_
) ed è stata chiesta la condanna del responsabile civile Controparte_3
quale proprietaria del veicolo, in solido con la compagnia CP_5 assicuratrice per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro,
3 previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente _3
.
[...]
Ciò premesso, la spiegata azione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono. L'attore ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 04/07/2017 allorquando, alle ore 8:30 del mattino – orario meglio precisato nella prima memoria istruttoria –, veniva colpito all'occhio destro da una pietra schizzata dalla ruota del mezzo agricolo di proprietà della Sig.ra e condotto nell'occasione dal Sig. P_
, al passaggio dello stesso su Via benefici del Comune di Controparte_3
Summonte (AV) – ricoperta di residui pietrosi dei quali, il conducente, circolando a velocità elevata, non si era avveduto –, mentre egli lavorava, in prossimità della strada, sul proprio fondo limitrofo. Ciò detto, in base ad una valutazione complessiva delle risultanze processuali, in primo luogo, deve ritenersi adeguatamente provata la verificazione dell'evento lesivo come prospettata dall'attore. La stessa ha trovato riscontro sia nell'escussione testimoniale, sia nella documentazione prodotta in giudizio, nonché nella CT medico – legale espletata in corso di causa, nella quale il perito nominato d'ufficio ha ravvisato la compatibilità del sinistro con le lesioni riportate dal Sig. Parte_1
(cfr. risultanze dell'elaborato peritale). In particolare, innanzitutto, sono da valorizzare le testimonianze rese dai Sig.ri e , generi dell'attore, sulla cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non si ha motivo di dubitare (rammentandosi che l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente per la mera sussistenza di un vincolo di familiarità con una delle parti in causa cfr. ex multis Cass. 6001/2023), che hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro trovandosi nell'occasione insieme all'attore per aiutarlo, come di consueto, nella lavorazione del fondo di sua proprietà ed avendo gli stessi prestato il primo soccorso al sig. il quale, per effetto del colpo ricevuto, Parte_1 lamentava forti dolori ed aveva il volto ricoperto di sangue ed, altresì, avendolo immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino, dove veniva ricoverato. È stato confermato, in sede testimoniale, che al momento del sinistro il conducente percorresse Via Benefici a velocità elevata e comunque eccessiva per il mezzo impiegato (“circa 30/40 km/h” ha riferito il teste ). Tes_2
Il passaggio in velocità del mezzo è, peraltro, compatibile sia con la elevazione della pietra a lunga distanza dal manto stradale fino a raggiungere la vittima sia con l'intensità della gittata, desumibile dalle gravi lesioni riportate dall'attore,
4 il quale per effetto dell'impatto ha perduto totalmente la vista dell'occhio destro. È, inoltre, da considerare la documentazione allegata in giudizio dall'attore e, in particolare, la cartella clinica di Pronto soccorso del presidio ospedaliero Moscati di Avellino, nella quale sono attestati l'accettazione in PS in data 04/7/2017 alle ore 10:05 con la seguente anamnesi patologica prossima
“stamane mentre lavorava col trattore nel suo podere, veniva colpito accidentalmente da una pietra nell'occhio destro, diagnosticato scoppio bulbare si ricovera per le cure del caso”, il conseguente ricovero urgente dell'attore per il seguente motivo “trauma contusivo regione orbitaria dx con ferita palpebrale e deficit visivo OD: scoppio bulbare, ferita sclerale sagittale con perdita di vitreo nella regione nasale del bulbo oculare che si estende anche in regione retroequatoriale” e le cure diagnostiche e terapeutiche a cui lo stesso è stato poi sottoposto fino a dimissioni;
nonché i certificati medici relativi alle visite oculistiche effettuate successivamente (cfr. doc. 10 e 11 allegati all'atto di citazione). Deve, pertanto, ritenersi provata l'esclusiva responsabilità per la verificazione dell'evento lesivo del conducente del veicolo assicurato e l'insussistenza dell'esimente del caso fortuito invocata dalla società convenuta. Ai sensi dell'art. 2054 c.1 c.c. “il conducente di un veicolo a senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Nel caso di specie tale prova liberatoria non risulta fornita. È invece stata provata la condotta negligente ed imprudente del conducente del mezzo agricolo, il quale transitava su quel tratto di strada ad una velocità eccessiva rispetto allo stato e al carico del veicolo, violativa dell'art. 141 del Codice della Strada rubricato “Velocità”, ai sensi del quale è fatto obbligo al conducente di “1. (…) regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. (…) conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.” Non può dunque ritenersi che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno risultando anzi che egli, percorrendo Via Benefici su un mezzo agricolo a velocità sostenuta, abbia creato una situazione di pericolo nella circolazione, sfociata poi nella causazione del sinistro ai danni dell'attore. Ciò detto, si osserva che non costituisce caso fortuito quello cui l'agente abbia dato causa con la sua condotta negligente o imprudente (cfr. Cass. Pen. 10823/2010 ove la Corte ha escluso che costituisse caso fortuito l'invasione
5 del veicolo condotto dall'imputato dell'opposta corsia di marcia, in quanto, benché non fosse stata accertata in sede di merito la causa dello sbandamento, era risultato che costui viaggiava ad una velocità che non gli garantiva di non sbandare sul fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia;
v. anche Cass. Pen. 52649/2014 nel caso di abbagliamento da raggi solari e Cass. Civ. 14959/2012 secondo cui “lo scoppio di uno pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell'incidente ascrivibile al cd. caso fortuito il quale, se rappresenta l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, è idoneo a far venire meno la presunzione di colpa stabilità dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. Tuttavia, lo scoppio di uno pneumatico può anche non costituire l'unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause – quali l'imprudenza e l'imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l'aspetto della colpa. In tal caso, continuerà a sussistere la presunzione di colpa stabilità dall'art. 2054 c.c.” ed ancora Cass. 9278/2017 ha affermato che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa della repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti”). Nel caso di specie, data l'incauta condotta di guida tenuta dal conducente, egli, in ogni caso, non può ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 2054 c.c. La società assicurativa ha poi eccepito l'inoperatività delle norme sulla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per essersi il sinistro verificato in area privata non aperta al pubblico transito (il fondo di proprietà della vittima). L'eccezione è infondata in quanto l'applicazione dell'art. 2054 c.c. (e delle correlate norme sulla assicurazione obbligatoria per la r.c.a.) presuppone soltanto la derivazione del danno dal veicolo, la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale e la circolazione del veicolo su strada pubblica o ad uso pubblico (o in aree ad esse equiparate)
– nella specie Via Benefici –.
6 A nulla rileva, infine, la configurabilità in astratto di una concorrente responsabilità del per difetto di manutenzione della strada, neppure CP_6 chiamato in giudizio in manleva da parte dell'assicurazione. Si rappresenta altresì che dalla espletata istruttoria non sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Infine, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di compensazione è da ritenersi del tutto irrilevante - in ogni caso inammissibile per difetto di allegazione - l'interrogatorio formale deferito dalla all'attore volto a CP_1 comprovare la circostanza per cui egli “per le stesse patologie di cui alla lettera di messa in mora e alla domanda giudiziale, ha già ricevuto ovvero fatto richiesta di risarcimento ad altre compagnie o ad enti (INPS – INAIL) che gestiscono le assicurazioni obbligatori sociali”. Passando alla determinazione e quantificazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, dalla CT medico legale espletata in corso di giudizio è emerso, all'esito della valutazione della documentazione sanitaria prodotta in atti dall'attore e dell'esame obiettivo del periziando, nel dettaglio, quanto segue “(…) a causa del violento urto il signor riportava lesioni Pt_1 per le quali veniva trasportato prontamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino, dove si refertava “trauma contusivo regione orbitaria destra con ferita palpebrale e deficit visivo OD: scoppio bulbare, ferita sagittale con perdita di vitro nella regione nasale del bulbo oculare che si estende anche in regione retro-equatoriale” e veniva pertanto ricoverato presso il reparto di oculistica per le cure del caso e veniva dimesso in data 11 luglio 2017 con indicazione di tornare a controllo dopo 10 giorni (17 luglio). In occasione del ricovero il ricorrente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di urgenza per suturare la ferita sclerare e ricostruire la lacerazione della palpebra, a tutto spessore. Successivamente, in regime di ricovero, venivano svolte le seguenti indagini diagnostico strumentali: - CONSULENZA OCULISTICA DEL 4 LUGLIO 2017: OD scoppio bulbare, ferita sclerale sagittale con perdita di vitreo nella regione nasale del bulbo oculare che si estende anche in regione retro-equatoriale. Fondo oculare non esplorabile per massivo emovitreo, ferita lacero-contusa a tutto spessore del terzo medio della palpebra superiore con soluzione di continuità del margine. Si somministra cpr, si medica. Necessita ricovero urgente. - TC CP_7
ORBITA DEL 4 LUGLIO 2017: A carico del bulbo oculare destro si apprezza tramite iperdenso a decorso sagittale da ferita da taglio cui si associa ispessimento a densità ematica delle guaine e della camera anteriore sul versante mediale. Regolare aspetto densitometrico delle strutture del cono muscolare e del tessuto adiposo orbitario intra ed extraconico. Regolare il reperto a sinistra. Normali i n. ottici, no lesioni ossee. - ECOGRAFIA OCULARE DEL 6 LUGLIO 2017: scoppio del bulbo oculare destro, emorragia vitreale di grado medio, DPV (distacco vitreo posteriore) totale, distacco retino-corioide settore nasale, ispessimento della corioide x 360 gradi. - ECOGRAFIA BULBARE A-B SCAN
7 OCCHIO DESTRO DEL 10 LUGLIO 2017: esame ecografico immodificato rispetto al precedente esame del 6 luglio 2017. In data 29 luglio 2017 il signor si recava a Pt_1 visita dal dottor specialista in oculistica, che riportava: “Pregresso trauma Persona_1 bulbare destro circa 25 gg orsono. VOD ombre e luci;
VOS 2/10 nat. 3/10 corretto;
TOD 14 mmHg, TOS 16 mmHG. BOD: Punti di sutura orbitari al centro interno e punti di sutura palpebra superiore in situ. FOD non esplorabile per emovitreo massivo. Si prescrive ecografia bulbare, campo visivo, rivalutazione oculistica e riposo assoluto per 30 gg”. In data 12 dicembre 2017 il signor esegue ulteriore ecografia del bulbo oculare Pt_1 destro e visita oculistica dal dottor che referta: “esiti di trauma bulbare destro con Per_1 punti di sutura in situ. Eseguita eco bulbare che mostra nell'OD un quadro migliorato rispetto al controllo precedente, distacco di retina totale, distacco coriodale sub-totale. OS: bulbo anteriore a contorni regolari. Continui terapia in atto”. In data 19 luglio 2018 il signor ripete controllo oculistico da cui emerge un VOS di 4/10 sn con sue lenti Pt_1 mentre l'occhio destro risulta spento. Rimossi punti di sutura sulla palpebra in OD. ESAME OBIETTIVO. (…) ESITI ESTETICI: presenza di esiti cicatriziale a livello della palpebra destra da ferita lacero-contusa con cicatrice di circa 2 cm. Esoftalmo a destra ed evidente strabismo. ESITI FUNZIONALI: visus occhio destro spento, cecità monolaterale. DIAGNOSI. Trauma oculare destro consistente in scoppio bulbare con ferita palpebrale e ferita sclerale sagittale, distacco totale del vitreo posteriore con emovitreo massivo, distacco di retina e deficit visivo con comparsa di cecità monolaterale. DISCUSSIONE MEDICO LEGALE. Come è stato possibile accertare dallo studio della documentazione sanitaria ed amministrativa, il Signor riportava lesioni a seguito di Parte_1 incidente, avvenuto in data 4 luglio 2017 consistenti in trauma oculare destro esitante in scoppio bulbare con ferita palpebrale e ferita sclerale sagittale, distacco totale del vitreo posteriore con emovitreo massivo, distacco di retina e deficit visivo con comparsa di cecità monolaterale. (…) Sull'esistenza del nesso causale è opportuno precisare che le lesioni riscontrate anche tramite accertamenti diagnostico-strumentali eseguiti presso il PS dell'azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, sono compatibili con la dinamica dell'accaduto e che quindi nella fattispecie vengano soddisfatti i requisiti medico legali richiesti. In effetti per accertare che un determinato fattore sia stato, da solo o con il concorso di altri fattori (concause) la condizione necessaria alla produzione di un evento di danno, è indispensabile stabilire preliminarmente se tale fattore è potenzialmente idoneo a produrre quel danno, e ritengo di essere nel giusto affermando che nel caso in oggetto l'evento traumatico è decisamente compatibile con la lesione riportata. Allo stesso modo è soddisfatto il criterio topografico e quello dell'efficienza qualitativa e quantitativa, in base alla dinamica dell'evento traumatico così come emersa dalla raccolta anamnestica. Per quanto riguarda il criterio di continuità fenomenica, questo verifica, in successione logica e cronologica, le manifestazioni cliniche (quindi i sintomi) della causa lesiva, tenuto conto non solo delle caratteristiche di decorso della patologia indotta, ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che intervengano o si sovrappongano all'abituale quadro clinico.
8 Soddisfatto a parere della scrivente, infine, anche il criterio cronologico, che verifica la congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti, in base a quanto precisato in merito al criterio della continuità fenomenica. Per quanto concerne le menomazioni riportate dall'istante, si è accertato in occasione della visita medico legale della sottoscritta, la presenza di postumi a carico dell'occhio destro che, allo stato attuale, risulta completamente spento. Alla luce delle tabelle attualmente in uso in ambito RCA, tali postumi possono essere quantificati nella misura fissa del 28 (ventotto)%, come si evince dalla voce tabellare che descrive un quadro di “cecità monolaterale”. In effetti la valutazione della menomazione dell'apparato visivo deve basarsi sui deficit funzionali (fondamentalmente, ma non esclusivamente, incentrati sulla compromissione dell'acuità visiva centrale e della visione epriferica) e sui danni d'organo. Nel caso in esame il trauma ha compromesso in maniera determinante e significativa l'acuità visiva del ricorrente causando addirittura uno scoppio bulbare e la totale perdita della vista nell'occhio destro! Alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno in ambito civilistico di è possibile affermare che il danno biologico sia Controparte_8 quantificabile nella misura del 28 (ventotto)%. L'inabilità temporanea totale è stata di giorni 30 (trenta). L'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di ulteriori giorni 30 (trenta). L'inabilità temporanea parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% è stata di giorni 20 (venti). L'inabilità temporanea parziale al 25% è stata di ulteriori giorni 20 (venti)”. Il CT ha, quindi, accertato che all'attore sia conseguentemente derivata una lesione personale che ha determinato 28 punti percentuali di invalidità permanente (per “trauma oculare destro consistente in scoppio bulbare con ferita palpebrale e ferita sclerale sagittale, distacco totale del vitreo posteriore con emovitreo massivo, distacco di retina e deficit visivo con comparsa di cecità monolaterale”), oltre n. 30 giorni di ITT e n. 70 giorni di ITP (di cui 30 giorni al 75%, 20 giorni al 50%, 20 giorni al 25%). Questo Tribunale ritiene di condividere tali risultanze atteso che la CT risulta immune da vizi ricostruttivi, ben motivata e supportata dalla documentazione sanitaria in atti e da corredo fotografico, nonché scevra da deficit diagnostici, dunque pienamente utilizzabile ai fini del decidere, anche in considerazione dell'assenza di specifiche osservazioni sollevate dalle parti. Ciò detto, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dall'attore (danno biologico/dinamico relazionale
+ incremento per sofferenza soggettiva interiore presumibilmente riconducibile al tipo di lesione occorsa secondo l'id quod plerumque accidit avuto riguardo nella specie ai patemi sopportati in conseguenza di quanto subito, delle cure alle quali si è dovuto sottoporre e dell'entità dei postumi che sono residuati).
9 Nell'operare detta quantificazione, considerata l'entità dell'invalidità permanente di cui si discorre, questo Giudice ritiene di dover utilizzare le Tabelle di Milano vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. 19229/2022). Ciò detto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (59 anni), allo stesso può essere riconosciuto un importo parti a € 144.246,50. Nella fattispecie in esame la somma di € 144.246,50 costituisce – ad avviso di questo Giudice – un ristoro esaustivo del pregiudizio non patrimoniale, comprensivo del “danno biologico/dinamico relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”, riportato dall'attore in conseguenza dell'evento oggetto del presente giudizio, avuto riguardo - si ribadisce - ai patemi evidentemente sopportati in conseguenza delle lesioni subite, delle cure e dell'entità dei postumi che sono nel complesso residuati secondo l'id quod plerumque accidit. Non ricorrono nella vicenda in esame, i presupposti per accordare un incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata “personalizzazione”. In proposito, preme osservare che secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano Cass. 7513/2018; Cass. 20912/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass.27482/2018; Cass. n.28988/2019; Cass. n. 25164/2020 la quale ha pure precisato che la personalizzazione del danno non può costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa, tanto più che la lesione alla capacità lavorativa generica è ricompresa nell'ambito del danno alla salute e quella relativa alla capacità lavorativa specifica, da valutarsi nell'ambito del danno patrimoniale, esula dalla sfera del danno biologico;
Cass. 26584/2022 che ha chiarito che anche il cd. danno estetico di regola è una componente del danno biologico). Inoltre si osserva, quanto al danno alla vita di relazione o esistenziale, che esso è per definizione ricompreso nel danno biologico, tant'è che la giurisprudenza ritiene più corretto parlare non di danno biologico, ma di danno dinamico- relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano proprio i pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), sicché il danno biologico è già danno relazionale e così dovrebbe essere più correttamente definito. Solo aspetti del tutto eccezionali di lesione alla vita di relazione vanno ulteriormente risarciti, laddove dimostrati e provati.
10 La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali- e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cd. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 c.2 l. e) del d.lgs. 209/2005, nel testo modificato dalla l. 124/2017” (Cass. 901/2018). Ne deriva che le conseguenze normali sono già liquidate col danno biologico e, dunque, sarebbe una duplicazione risarcire gli ordinari danni dinamico relazionali in aggiunta al danno biologico;
solo le conseguenze “peculiari” dovranno essere risarcite aumentando il danno biologico (personalizzazione), laddove vi sia adeguata allegazione e prova di tali ulteriori conseguenze. Deve trattarsi di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; solo in tal caso è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, come già ritenuto, peraltro dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18611/2015; Cass. 2788/2019). Nel caso di specie, non risultano allegate dall'attore (prima ancora che provate) le ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali che renderebbero il danno più grave. Dunque, alcun ulteriore aumento deve essere apportato a quello già riconosciuto. Ne discende, dunque, che, in difetto di allegazione e prova di pregiudizi di tipi diverso, al Sig. , a titolo di danno non patrimoniale, spetta Parte_1 complessivamente la somma di € 144.246,50. Quanto al danno patrimoniale, non risultano documentati esborsi sostenuti dalla parte attrice a titolo di spese mediche e collegati al fatto dedotto in giudizio. Pertanto, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. In definitiva il danno complessivo da liquidarsi è pari ad € 144.246,50. Sull'importo appena indicato, debbono ritenersi dovuti gli interessi e la rivalutazione sulla somma devalutata e di anno in anno rivalutata dall'evento dannoso alla pronuncia (tale criterio viene preso in considerazione in via equitativa, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17\2\1995, che ha posto fine al
11 contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito), oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo. Le spese di lite, comprese quelle di CT (liquidate in corso di giudizio con separato decreto), sono poste, in solido, a carico delle parti e P_ secondo soccombenza e, quanto alle prime, si Controparte_1 liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. vigente, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali espletate. La condanna alla rifusione delle spese va operata ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 in favore dello Stato, essendo l'attore stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino prot. n. 215 del 23/01/2018, depositata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, nella causa RG. n. 4118/2018, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: 1. ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro e per l'effetto CONDANNA, in solido, i convenuti e al P_ Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 144.246,50, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi secondo le modalità specificate in parte motiva;
2. CONDANNA, in solido, e P_ [...] al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 liquidate nell'importo di € 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali come per legge, CPA e IVA se dovuti;
3. PONE a definitivo carico di e P_ [...] in solido tra loro, le spese di CT già liquidate Controparte_1 con separato decreto. Così deciso in Avellino in data 7/1/2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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