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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 406/2022 R.G. promossa da
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Blanco
contro
, c.f. : , Controparte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ; , C.F. ; C.F._2 Controparte_2 C.F._3
, C.F. ; , Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Del Campo, C.F._5
Appellati e appellanti incidentali
OGGETTO: appello – incarichi dirigenziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2019 innanzi al Tribunale di Catania, gli odierni appellati, dirigenti medici alle dipendenze dell'azienda appellante - premesso che all'inizio del rapporto di lavoro era stato loro assegnato l'incarico dirigenziale “di base” Contr con pesatura di “16”; che l' non aveva mai revisionato la graduazione delle funzioni dirigenziali in tal modo rendendosi inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 51 del CCNL 5.12.1996, come modificato dall'art. 26 CCNL dell'8/6/2000 -, chiedevano di “ Accertare e dichiarare di conseguenza che i ricorrenti hanno diritto (ex 15 D.Lgs. 502/1992 o ex art.45, o ex art.36 Cost.), o in subordine avevano la chance, sin mese di gennaio 1998, alla attribuzione dell'incarico dirigenziale di “rilevante professionalità” previsto prima dall'art.57, comma 3, lett.A, del CCNL 1996 e poi dall'art.27, comma 1, lett.C del CCNL del 2000, nonché dal corrispondente incarico aziendale “A3” e poi “C1” con pesatura minima di “30” previsto dalla deliberazione aziendale n.19/2009, nonché che hanno diritto al connesso trattamento economico di retribuzione di posizione sin dal 1/1/1998; in via subordinata dichiarare che gli stessi hanno svolto le mansioni del superiore incarico dirigenziale di alta professionalità dal 01/01/1998. Ordinare il conferimento degli stessi incarichi con effetto giuridico ed economico retroattivo e con atto scritto accessorio al contratto individuale di lavoro 3) Accertare e dichiarare (anche in via incidentale) la nullità/illegittimità ai sensi dell'art.1418 cod. civ. e degli artt. 21 septies ed octies della L.241/1990 delle deliberazioni n.66/1998, 5438/1998 e n.19/2009 e di conseguenza disapplicarle;
disapplicare ogni altro atto illegittimo evidenziato in ricorso o ancora non conosciuto che risulterà dall'istruttoria della causa. 4) Di conseguenza condannare l , in persona del Parte_1
Direttore Generale pro-tempore al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle differenze retributive maturate dal 1998 in poi tra l'incarico dirigenziale di base
(art.27, lett. D, CCNL 2000, con pesatura “16” e quello di alta professionalità (art.27, lett.C, CCNL 2000, con pesatura “30”), con condanna specifica al pagamento di complessivi € 51.587,37 lordi in favore di ciascuno (di cui Euro 5.927,37 per retribuzione di posizione minima dal 2006 al 2018, ed Euro 45.660,00 per retribuzione di posizione quota aziendale dal 2006 sino al 2018), o dei diversi minori o maggiori importi che saranno accertati in corso di causa, oltre alle mensilità successive al mese di dicembre 2018, nella misura di Euro 287,00 lordi per differenza mensile di retribuzione di posizione quota aziendale, ovvero nella misura che sarà determinata dall' di anno in anno in relazione all'incarico di alta professionalità “C1” con Pt_1
punteggio “30”, oltre agli interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole mensilità sino alla data della presente domanda giudiziale, nonché oltre agli interessi legali al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data della presente domanda giudiziale ai sensi dell'art.1284, IV comma cod. civ., e cioè quello previsto dagli artt.4 e 5 del D.Lgs. 2/10/2002 n.231 e con anatocismo dalla data della presente domanda giudiziale. In via subordinata condannare la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore
[...]
di ciascun ricorrente degli stessi importi a titolo di risarcimento dei danni contrattuale, extracontrattuale e/o per la perdita di alte chances di accedere all'incarico dirigenziale di alta professionalità con punteggio “30” e/o per svolgimento di mansioni superiori (art.52 D.Lgs.165/2001), o, comunque del pagamento di una retribuzione adeguata ai sensi dell'art.36 Cost. e pari a quella degli altri dirigenti che svolgono le stesse funzioni (art.45 D.Lgs.165/2001) 5) Condannare l Pt_1
resistente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio con la maggiorazione massima dell'80% attesa la complessità della causa”.
Con sentenza n. 4656/2021 del 10.11.2021 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto dei ricorrenti all'attribuzione dell'incarico di alta professionalità di cui all'art 27 lett. C del CCNL dell'8/6/2000, condannando l
[...]
al pagamento della somma complessiva di euro 22.075,08 in favore di Parte_1
ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi fino al soddisfo, ed oltre alle spese di lite.
In particolare, il decidente, richiamato un precedente del medesimo ufficio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., riteneva che, sulla base della documentazione prodotta in atti, vi fosse la prova dell'effettivo svolgimento da parte dei ricorrenti con valutazione positiva dei compiti indicati in ricorso, corrispondenti almeno a quelli di pesatura “30”, nonché della circostanza che vari colleghi dei ricorrenti avevano ricevuto il riconoscimento oggetto del presente giudizio.
Dichiarava sussistere il diritto del dirigente medico con anzianità ultra- quinquennale e con valutazione positiva a conseguire non già uno specifico incarico di preposizione dirigenziale (il cui conferimento è sottoposto alla discrezionalità datoriale e costituisce contenuto di una situazione soggettiva non qualificabile come diritto soggettivo) bensì l'incarico di natura professionale di cui alla lettera C dell'art 27 CCNL sopra richiamato, costituente il contenuto minimo della qualifica dirigenziale.
Rilevato che dal dicembre 2019 erano stati conferiti ai ricorrenti incarichi con la maggior pesatura desiderata (per cui da tale data non vi era più materia del contendere), quanto al periodo antecedente, accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale in riferimento ai crediti maturati prima dell'ottobre 2013. Contr Appellava la sentenza l soccombente, con atto depositato in data 8.5.2022.
Gli appellati si costituivano in giudizio, proponendo a loro volta appello incidentale.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico articolato motivo di gravame, da intendersi qui integralmente richiamato, l'appellante principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, lettere C e D e 28 CCNL dell'8.6.2000, e dell'art. 15, comma IV, del D. lgs
502/92 nel testo novellato dal D. lgs n. 254/94.
Rileva che non vi è automatismo nel conferimento degli incarichi attribuiti ai dirigenti;
che il conferimento di detti incarichi è rimesso a valutazioni discrezionali che tengono conto sia delle attitudini e capacità professionali dimostrate dal singolo dirigente sia delle preminenti esigenze organizzative aziendali e dei vincoli di bilancio.
Si duole che il primo giudice, affermando che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere un incarico con pesatura “30” anziché 15”, nonché a percepire il corrispondente trattamento economico, sia incorso in errore giungendo a conclusioni in contrasto con il dato normativo e senza fornire adeguata motivazione circa la Contr irragionevolezza delle scelte operate dall
1.2. Con il primo motivo del gravame incidentale, i medici appellati impugnano la sentenza in relazione alla statuizione di prescrizione;
evidenziano che gli atti di diffida sono stati tutti notificati nel mese di settembre 2018, ad eccezione di quello relativo all'appellata , notificato il 15/10/2018; che Controparte_1
pertanto, in relazione agli appellati , e CP_3 CP_2 Pt_2 CP_6
qualora si ritenesse quinquennale il termine di prescrizione –il mese di settembre
2013 non era comunque prescritto e spettava ai predetti appellati la relativa differenza retributiva anche per detta mensilità, nella misura di €. 287,00 (importo base non contestato) oltre alla relativa quota parte della tredicesima.
1.3. Con il secondo motivo, sempre relativo alla statuizione di prescrizione, gli appellanti incidentali lamentano che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile il termine quinquennale anziché quello decennale di prescrizione, tenuto conto che viene in rilievo un credito non liquido e di difficile determinazione, per la variabilità del punto di pesatura, dipendente da numerosi fattori;
evidenziano che, in conseguenza, la prescrizione riguarda solo le retribuzioni anteriori al mese di settembre 2008 e, per l'appellata Controparte_1
, quelle anteriori al mese di ottobre 2008.
[...]
1.4. Con il terzo motivo, rilevano che il dispositivo della sentenza impugnata è errato in quanto contiene solo la condanna al pagamento degli interessi legali sino alla data della domanda giudiziale (24/01/2019), non prevedendo in via alternativa la rivalutazione monetaria ove questa sia maggiore agli interessi;
inoltre, dal 24/01/2019 andavano corrisposti anche gli interessi al maggior tasso ex art.1284
c.c.
1.5. Con il quarto motivo – indicato nella memoria di costituzione come subordinato e condizionato, da esaminarsi anche nel caso di accoglimento dell'appello principale
- gli appellanti incidentali si dolgono del mancato esame da parte del tribunale della domanda di risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell'art.1218 c.c.
Richiamano sul punto il ricorso di primo grado, ove era stato dedotto che le stesse domande erano state “…proposte anche a titolo di perdita di chance e violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto poiché la mancata selezione dei dirigenti e motivazione nel conferimento degli incarichi viola gli artt.3 e 97 Cost.,
l'art.1337 cod. civ. e 1375 cod. civ., nonché a titolo di svolgimento di mansioni superiori, o, comunque del pagamento di una retribuzione adeguata ai sensi dell'art.36 Cost. e pari a quella degli altri dirigenti che svolgono le stesse funzioni ed infine anche in via extracontrattuale ex art.2043 cod. civ…”.
1.6. Deducono al riguardo che le domande sono concorrenti e non si escludono a vicenda;
che lo stesso fatto o comportamento può causare un danno contrattuale o Contr extracontrattuale;
che il comportamento complessivo dell' era pure qualificabile come inadempimento contrattuale con prescrizione decennale ed essi hanno interesse – nel caso di conferma della sentenza - all'accoglimento della domanda per il primo quinquennio (settembre 2008-settembre 2013) dichiarato prescritto dal primo giudice, e, - nel caso in cui l'appello principale venga accolto
- hanno interesse all'accoglimento della domanda di risarcimento per l'intero periodo (settembre 2008-novembre 2019).
1.7. Assumono che essi appellanti incidentali avevano la chance di accedere ad un incarico C1 con pesatura “30” in forza dell'incarico già svolto o comunque di concorrere all'assegnazione di un qualsiasi altro incarico “C1”; che sino al mese di dicembre 2019 ciò non si era verificato perché aveva omesso di specificare CP_7
quale tipologia di incarichi considerava “C2” con pesatura di “16” e quali “C1” con pesatura di “30”, in tal modo violando quanto previsto dall'art.28, commi 8 e 9, del CCNL 2000; che la certezza della chance era attestata dal fatto che nel momento Contr in cui l' aveva revisionato l'assegnazione degli incarichi, era stato assegnato ai medici appellati l'incarico oggetto di causa, con decorrenza retroattiva al mese di dicembre 2019 e senza che vi fosse stato alcun trasferimento o modifica delle funzioni attribuite;
che l'azienda sanitaria non aveva specificamente contestato l'identità di funzioni da loro svolte rispetto a quelle svolte dagli assegnatari della pesatura “30”; che tale disparità aveva origine nella deliberazione n.5438 del
04/12/1998 con cui a medici “ex 9 livello” con funzioni equivalenti erano stati conferiti, senza alcuna motivazione o selezione, sia incarichi con pesatura “16”, che incarichi di “rilevante competenza professionale” previsti dapprima dall'art.3, lett. A, dell'art.57 CCNL 1996 e poi dall'art.27 lett. C del CCNL 2000; che la Contr discriminazione così operata dall' sin dal 1998 era continuata con altre deliberazioni ad hoc per singoli dirigenti, tra cui la deliberazione n.3886 del
10/10/2018 e la deliberazione n.4963 del 17/12/2018. Gli appellanti incidentali ribadiscono che tali violazioni hanno causato un danno risarcibile da determinare nella misura intera delle differenze retributive o, in subordine, secondo equità.
1.8. Con l'ultimo motivo di appello incidentale, censurano la quantificazione delle spese processuali in quanto disposta in violazione del DM 55/2014, deducendo che il valore totale della causa (essendo stato riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti l'importo di € 22.075,08 a titolo di differenze retributive) era di € 110.375,40; che per tale scaglione i compensi minimi previsti dalla tabella allegata al D.M.
n.55/2014 erano di € 6.699,00 mentre i compensi medi di € 13.395,00; che tali compensi potevano essere aumentati sino all'80% data la complessità della causa
(art.4) e che, inoltre, ai sensi dell'art.12 dello stesso D.M., quando l'avvocato assiste più soggetti, il compenso unico può essere aumentato nella misura del 20%, tenuto conto che nel caso in specie erano stati esposti e documentati fatti diversi per ognuno dei cinque ricorrenti.
2.1. L'appello principale è fondato.
2.2. Ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del D.lgs. n.502/1992, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 254/2000, “
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici…”.
Gli appellati sostengono che la modifica normativa apportata dal citato D.Lgs. n.
254/2000 – nel sostituire le precedenti parole “possono essere attribuite” con quelle
“sono attribuite” – avrebbe escluso qualsiasi discrezionalità dell'amministrazione nel conferimento dell'incarico di alta specializzazione indicato dalla suddetta norma e sostengono, in conseguenza, di avere diritto all'assegnazione tale incarico.
Tale interpretazione non è condivisibile in quanto contrasta con la complessiva normativa di riferimento.
Sul punto il collegio si riporta, condividendolo e non essendovi ragioni per discostarsene, all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
n.11574/2023), secondo cui: “…3. non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 28.6.2000-quadriennio 1998-2001 lett. b) e c); e' vero che l'originario
"possono" è stato sostituito, con il D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo
"sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora l'art. 15. Euro 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo,
"nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni ("anche"/"nonché") utilizzate;
3.1 ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi;
il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15- ter prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti "compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi
e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis"; ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di riferimento;
né ha Parte rilievo il fatto che la qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali;
la norma è infatti chiara
e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe;
non vi è poi ragione per valorizzare, nella individuazione del contenuto dell'atto aziendale, soltanto il disposto dell'art.
3-comma 1-bis, che fa riferimento all'individuazione delle strutture, in quanto l'art. 15-ter è inequivocabile - e di stringente logica giuridica - nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere quel contenuto dell'atto aziendale;
3.2 infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1, seconda parte) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione
a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
3.3 la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema;
basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
2, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica
Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata
l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici;
assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del D.Lgs. n. 502 del 1992, che anzi - data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la
P.A. è preposta - contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore;
4. quanto sopra esclude che si possa assecondare l'assunto del ricorrente in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso;
ciò esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive della contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare conclusioni diverse rispetto a quelle imposte dall'assetto organizzativo ed a quello finanziario ad esso strettamente collegato … …” (in senso analogo, si vedano altresì Cass. n.5028/2024, n. 5030/2024).
Da tanto discende che la pretesa degli odierni appellati, volta a conseguire di un incarico di alta professionalità almeno di pesatura 30, semplicemente per il fatto di Contr avere maturato alle dipendenze dell appellante un'anzianità ultra- quinquennale, è infondata.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda avanzata in via principale dagli odierni appellati con il ricorso depositato il 25.1.2019.
2.3. L'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento dei primi tre motivi dell'appello incidentale (relativi alla prescrizione ed agli accessori del credito) trattandosi di questioni da esaminare solo nell'ipotesi di conferma della statuizione di condanna alle differenze retributive connesse all'attribuzione dell'incarico dirigenziale per cui è causa.
2.4. È invece fondato e va accolto il quarto motivo dell'appello incidentale, con cui viene riproposta la domanda, non esaminata in primo grado, di risarcimento del danno per perdita da chance.
2.5. Dalla documentazione prodotta dai lavoratori emerge che l ha attivato la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziale e di pesatura degli incarichi solo nel 2019 con deliberazione n.663 del 31.5.2019; in precedenza, pur avendo conferito ai dirigenti medici, tra cui gli odierni appellati, incarichi con diversa pesatura, non ha indicato i criteri sulla cui base è avvenuta tale l'assegnazione, in tal modo attuando una discriminazione tra dirigenti medici che di fatto svolgevano le stesse funzioni, tenuto conto che le funzioni e specializzazioni degli odierni appellanti incidentali - per come deve ritenersi incontestato, in assenza di qualsivoglia diversa allegazione da parte dell' - sono identiche o comunque Pt_1
equivalenti a quelle di altri professionisti - i cui curricula sono stati prodotti in atti - e che, a differenza dei primi, hanno invece ottenuto un incarico dirigenziale di maggiore pesatura (cfr. deliberazione n.5438 del 4.12.1998).
2.6. L' , in merito alla mancata graduazione e pesatura degli incarichi, Parte_1
nulla invero ha dedotto o contestato, limitandosi a sostenere che i medici appellati hanno meritato l'attribuzione di punti 16 ed hanno ottenuto incarichi in linea con tale valutazione, aggiungendo che il conferimento degli incarichi era avvenuto in linea con l'organizzazione che l'amministrazione si era data nel tempo, ma senza documentare che, prima del 2019, la prevista procedura di graduazione fosse stata attuata.
2.7. Né, come s'è detto, l ha contestato che altri medici - i cui curricula sono Pt_1
stati prodotti in primo grado e che effettivamente sembrano aver svolto funzioni identiche o comunque equivalenti a quelle degli appellati - abbiano ricevuto incarichi di pesatura maggiore rispetto a quelli conferiti a questi ultimi, ai quali,
d'altra parte, nel 2019 - quando è stata attuata dall' la procedura di Pt_1
graduazione degli incarichi - è stato assegnato un incarico di pesatura 30, senza che vi fosse stato alcun mutamento delle funzioni svolte.
2.8. L'operato dell'amministrazione non risulta dunque conforme alle previsioni del
CCNL dell'8/6/2000, che, all'art. 28, prevede, per quel che qui rileva, che ai dirigenti del ruolo sanitario, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (comma 3); gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato (comma 4); in caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9 dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati” (comma 8); le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 7 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
2.9. La condotta dell'azienda, in definitiva, concreta un inadempimento contrattuale, che legittima il danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance, in conformità all'orientamento formatosi presso la Corte di Cassazione secondo cui: “La violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l'adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento della controparte;
il datore di lavoro è gravato, invece, dell'onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”;
“Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all'inadempimento della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa;
in proposito il dipendente deve allegare
l'esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della
c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”.
Quanto alla misura, in una fattispecie analoga questa Corte ha evidenziato che il richiamo a quanto poi riconosciuto in valori mensili, dal 21.1.2013 in poi può costituire idoneo parametro di liquidazione, in quanto la delibera assunta dalla Parte afferisce alla medesima graduazione di funzioni;
il giudizio equitativo è dunque sorretto da una razionalità intrinseca che non consente di ravvisare nella sentenza impugnata un qualsivoglia vizio di legittimità (Cass. n. 9040/2023) (in tal senso, Cass. n.28611/2023; n. 28808/2023; n. 29780/2023).
3. Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, agli odierni appellanti incidentali va riconosciuto il risarcimento del danno per perdita di chance;
circa la quantificazione di tale danno si ritiene congruo determinare lo stesso - tenuto conto che, per quanto sopra detto, nella specie viene in rilievo pur sempre una plausibile perdita di chance e non una certezza del conferimento dell'incarico - nella misura di euro 150,00 mensili per ciascuno degli appellati, nei limiti della prescrizione decennale, e dunque per il periodo compreso tra marzo 2009 (cfr. decreto di fissazione udienza del 20.02.2009) e gennaio 2019.
In conseguenza, l' va condannata a pagare a ciascuno degli Parte_1
appellati la somma di euro 17.700,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di notifica del ricorso introduttivo sino al soddisfo (in tal senso, Cass. civ. sez. lav. n. 13624/2020, secondo cui la locuzione "crediti di lavoro" di cui all' art.429 c.p.c., comma 3, ha un'ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva, per cui vi rientrano anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno).
4. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico dell' (soccombente in Parte_1
relazione alla domanda di risarcimento), come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del numero delle parti e dell'attività svolta.
Resta in conseguenza assorbito il quarto motivo dell'appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in via principale da , Controparte_2 [...]
, , e CP_1 Controparte_3 Parte_2 CP_4
con il ricorso depositato il 25.1.2019;
[...]
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
corrispondere a ciascuno degli appellanti incidentali, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 17.700,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di notifica del ricorso introduttivo sino al soddisfo;
condanna l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare le spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 10.000,00 per il primo grado e in euro 12.000,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali ed oltre CPA e IVA.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese