TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego
Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27.12.2019 e iscritta al n. 13354/2019 del Ruolo Generale da:
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti MARCO DORI e FRANCESCO DIROMA
- attore opponente –
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con gli avv.ti ELISA CRUCIANI e VINCENZO GULLO
- convenuta -
* * *
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice/opponente Parte_1
In via preliminare:
- non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta (il giudicato proveniente dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1072/2016 del 27.04.2016), oltre che su carenze probatorie dell'opposta;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoriamente azionata per essere coperta da giudicato o, comunque, l'infondatezza e/o mancanza di prova della stessa, per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
revocare, per effetto, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo invalido, illegittimo ed infondato.
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., della signora CP_1 per i motivi tutti di cui in narrativa;
condannarla per l'effetto a versare al signor
[...] [...]
la somma di € 10.000,00, fatta salva quella diversa somma, maggiore o minore, che la S.V. Pt_1
Ill.ma riterrà giusta ed equa;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
*
Per parte convenuta/opposta Controparte_1
In limine litis, concedere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2704/2019 ex art. 648 c.p.c., siccome l'opposizione avversaria è destituita di fondamento, in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale:
- respingere l'opposizione, siccome inammissibile o infondata in fatto ed in diritto o con qualunque altra miglior formula, per le ragioni di cui in narrativa;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 2704/2019 e comunque condannare il signor in Parte_1 favore della signora al pagamento della somma di € 44.000,00 oltre agli CP_1 CP_1 interessi legali dalla richiesta fino alla domanda giudiziale e oltre agli interessi previsti dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende, o subordinatamente di quella maggiore o minore somma che risulterà giusta e dovuta in corso di causa;
- condannare il signor alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del Parte_1 presente giudizio, oltre spese generali al 12,50%, CPA e IVA come per legge.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2019, il sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2704/2019, emesso dal Tribunale civile di Venezia in data
30.10.2019 a favore della sig.ra con cui gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 44.000,00, oltre agli interessi legali dalla richiesta fino alla domanda giudiziale ed oltre agli interessi previsti dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
oltre anche alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge. Nel relativo ricorso per ingiunzione di pagamento, la sig.ra CP_1
assumeva di essere creditrice nei confronti degli eredi del defunto marito, sig. NA
, della somma complessiva di € 660.000,00 (e, pro quota, nei confronti del sig.
[...] Pt_1
, della somma di € 44.000,00), importo determinatosi in seguito alla mancata restituzione della
[...]
somma concessa a mutuo al de cuius negli anni 2006 e 2007.
Avverso detto decreto, notificato in data 22.11.2019, il sig. proponeva opposizione al Parte_1
fine di ottenere la revoca del provvedimento, oltre alla condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 10.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: a sostegno della propria difesa, il sig. sollevava in primis un'eccezione di giudicato, rilevando come, con Pt_1
sentenza n. 1072/2016 del 27.04.2016, il Tribunale di Venezia aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria corrente tra il medesimo ed i sigg.ri , Controparte_1 Controparte_2
e , sul compendio ereditario relitto dal sig. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
. Sul punto specifico, sempre l'attore opponente deduceva come, nel corso NA di detto giudizio, la sig.ra chiedeva all'intestato Tribunale di volersi procedere alla CP_1
quantificazione della massa ereditaria, tenendo conto dell'accertamento incidentale della passività di € 660.000,00 quale credito vantato nei confronti del defunto marito a titolo di prestito senza interessi. A dire della sig.ra tale somma, accreditata tramite n. 5 bonifici bancari dal CP_1
conto corrente della stessa su quello del de cuius in un arco temporale di 20 mesi decorrenti dal
29.05.2006, era stata da lei concessa a titolo di mutuo senza interessi, come risultava dalla causale descrittiva del conto corrente del defunto. All'esito della summenzionata causa, tuttavia, il
Tribunale adito non riconosceva il credito dell'odierna opposta, in quanto non vi era compiuta prova dell'accredito di € 660.000,00 sul conto del sig. . NA
Detta sentenza veniva appellata dall'odierno opponente, mentre la sig.ra si costituiva CP_1
senza svolgere appello incidentale avverso la decisione relativa al mancato accertamento positivo del suo asserito credito: la decisione del gravame, intervenuta con sentenza della OR di Appello di Venezia n. 2989/2018 del 23.10.2018, non veniva impugnata in Cassazione da nessuna parte (e quindi nemmeno dall'odierna opposta) e, pertanto, passava in giudicato. Ad abundantiam, sempre l'opponente deduceva come, con atto notarile a ministero del dott. del 22.05.2019, Persona_2
tutti i coeredi davano esecuzione alla sentenza di secondo grado, prestando acquiescenza alle decisioni ivi contenute. Ad ogni modo, il sig. provvedeva a contestare nuovamente anche in Pt_1
questa nuova sede giudiziale il credito vantato da controparte, rilevando anche come il prestito di somme di denaro tra coniugi non desse diritto alla ripetizione, configurandosi come adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ.
Si costituiva ritualmente in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 avversaria con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'erroneità della tesi del sig. in merito all'efficacia di giudicato (implicito) da egli attribuito alla sentenza della Pt_1
OR lagunare ut supra richiamata ed osservando come, nel caso in esame, alla questione relativa al mutuo fra coniugi e conseguente credito a favore della vedova dovesse riconoscersi quell'autonomia ed individualità che la giurisprudenza maggioritaria indicava come causa ostativa alla formazione del giudicato implicito. In altri termini, osservava sempre l'opposta CP_1
come, in sede di divisione ereditaria, non era stata proposta da parte della propria difesa alcuna domanda riconvenzionale per ingiungere il pagamento agli eredi della somma a titolo di prestito era stata avanzata, non rappresentando la stessa un antecedente logico-giuridico necessario delle statuizioni adottate in tale sentenza. A conferma della fondatezza della domanda di pagamento, la sig.ra rilevava come le attribuzioni patrimoniali a favore del coniuge ben possono CP_1 configurare l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione, tuttavia, che ne siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, presupposti questi che difettavano nel caso di specie;
osservava, poi, come era ben noto agli eredi, che il sig. Per_1
costruttore edile, avesse chiesto tale ingente somma alla moglie proprio al fine di poter
[...]
costruire una palazzina senza dover ricorrere ad un mutuo bancario (circostanza questa che trovava conferma nel fatto che le somme accreditate sul conto personale del defunto venivano, a stretto giro, accreditate sul conto corrente intestato alla ditta individuale e quindi impiegate per NA
sostenere le spese relative alla costruzione della palazzina de qua).
Su tali premesse fattuali e giuridiche veniva istruita la causa: con decreto del 16.09.2019, il GI allora designato, disponeva lo svolgimento dell'udienza – differita al giorno 08.10.2019 - in forma scritta con deposito di note entro 5 giorni prima della data indicata. All'udienza di prima comparizione, celebratasi appunto il giorno 08.10.2019, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c. Successivamente al deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza resa fuori udienza in data 01.02.2021, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.02.2022. Seguiva, in data 31.01.2022, il provvedimento del Presidente di sezione con il quale, considerata l'astensione obbligatoria per maternità della G.I., assegnava la causa all'attuale giudicante che rinviava d'ufficio l'udienza di precisazione delle conclusioni al 24.05.2022: in tale sede le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per le comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'opposizione di parte attrice merita accoglimento per i motivi espressi qui di seguito.
In quanto logicamente preliminare alla disamina delle domande e delle altre eccezioni proposte dalle parti del giudizio, è necessario per prima cosa esaminare l'eccezione di giudicato svolta in via preliminare dal sig. nei propri atti, trattandosi di eccezione in astratto idonea, ove Parte_1
fondata a definire, la lite.
In primo luogo, si rileva che è documentale e pacifico il fatto che la sentenza n. 2898/2018 della
OR d'Appello di Venezia sia passata in giudicato, in quanto circostanza mai contestata dalle parti e, peraltro, risultante dal certificato di mancata impugnazione prodotto sub doc. 11 del fascicolo attoreo.
Ciò debitamente premesso, al fine dell'esatta valutazione sulla fondatezza o meno della spiegata eccezione di giudicato, sarà necessario approfondire se, nel caso di specie, le statuizioni contenute nella sentenza n. 1072/2016, emessa dal Tribunale di Venezia a conclusione della causa RG
6900/2012 (così come confermate in appello con la sentenza n. 2898/2018, come detto passata in giudicato), siano idonee, quanto al mancato riconoscimento dell'importo di euro 660.000,00 quale credito della massa ereditaria a favore dell'odierna convenuta/opposta, a costituire quel giudicato preclusivo al riconoscimento odierno dell'importo pro quota di detto credito posto a carico del sig.
con il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Soccorre, sul punto specifico, la giurisprudenza consolidata della PR OR (si veda in primis
Cass. civ., sent. 1815/2012) secondo cui il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alle controversie e prive di relazione causale col deciso.
Ed ancora Cass civ., 20.07.2004, n. 13452 statuisce che il giudicato implicito possa ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso l'altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa.
Come si avrà modo di precisare meglio qui di seguito, nel caso che ci riguarda, l'ingiunzione di pagamento della quota parte del credito ereditario asseritamente vantato da nei Controparte_1
confronti di trova il suo logico fondamento nel riconoscimento giudiziale del credito Parte_1
complessivo che però non risulta accertato 8ma anzi addirittura escluso) nella sentenza dianzi richiamata del Tribunale di Venezia.
Al riguardo, occorre muovere dalla premessa che, secondo la costante giurisprudenza della PR
OR (si veda da ultimo Cass. civ., ord. 26.02.2019, n. 5486) l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)
(così, in particolare, in motivazione, già Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo 1996, n. 2205; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n.
15343). Ne consegue, pertanto, che, "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il "petitum" del primo" (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1986, n. 6991).
Orbene, l'evenienza descritta è proprio quella verificatasi nel caso di specie.
Dalla disamina degli atti del procedimento R.G. n. 6900/2012, infatti, risulta che la sig.ra
[...]
costituendosi in giudizio, si sia associata alla domanda dell'attore relativa allo scioglimento CP_1
della comunione ereditaria del defunto marito, chiedendo però che, nella determinazione della massa, si tenesse conto anche del credito da lei asseritamente vantato per un importo di €
660.000,00, somma a suo tempo concessa al de cuius a titolo di mutuo.
Nella sentenza n. 1072/2016 del 27.04.2016, sulla richiesta espressa effettuata dalla sig.ra
[...]
in via principale di riconoscimento della suddetta somma ai fini della esatta e completa CP_1
determinazione della massa ereditaria da dividere, il Tribunale ha avuto modo di precisare in motivazione come “non rientra nella massa ereditaria il debito del de cuius nei confronti di
[...]
. È ben vero che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi contribuiscono tra loro al CP_1
pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto e che la convenuta ha chiesto, costituendosi, Controparte_1
di procedersi alla qualificazione dell'ammontare della massa ereditaria tenendo conto dell'accertamento incidentale della passività di € 660.000,00 ma tale credito è stato dalle parti contestato, e dello stesso, nel presente giudizio, non è stata prodotta alcuna prova costituita né è stata offerta alcuna prova costituenda”.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che, non essendone stata offerta prova in quel processo, il debito de quo non rientrasse nella massa ereditaria.
Né la prospettiva può essere soggetta a diversa interpretazione cercando di valorizzare – come fa il patrocinio dell'opposta – alcune circostanze da ritenersi, a suo dire, idonee a confermare l'esistenza del credito nei confronti del sig. : come sempre puntualizzato dal richiamato Parte_1 provvedimento, non può certo ritenersi che l'inserimento di tale debito nell'integrazione della denuncia di successione costituisca prova della sua esistenza, tenuto conto della provenienza unilaterale di tale annotazione, né può dirsi che l'accertamento nei confronti di Controparte_4
abbia efficacia anche nei confronti delle odierne parti (tra cui proprio ), estranee a Parte_1
quel giudizio;
né, infine, può affermarsi che possa opporsi alla massa il riconoscimento del debito da parte di e di stante il disposto dell'art. 1309 cod. civ., ai Controparte_2 Controparte_3
sensi del quale, il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
Tale precisa statuizione non è stata fatta oggetto di gravame da parte dell'odierna opposta e pertanto sulla stessa è calato il giudicato, che – come detto – comprendendo in sé il dedotto e il deducibile, preclude ad oggi una nuova disamina del medesimo punto (id est: il riconoscimento del credito, seppur pro quota, a favore della sig.ra , punto che deve a tutti gli effetti considerarsi il CP_1
titolo fondante la pretesa azionata dalla medesima con il ricorso per ingiunzione di pagamento di cui si controverte. Decreto ingiuntivo che andrà dunque revocato essendo - come detto - la presente opposizione assolutamente fondata e quindi non essendo dovuta alcuna somma a CP_1
da per le causali dedotte in giudizio.
[...] Parte_1
Da ultimo va detto che le argomentazioni sopra esposte e – comunque - la situazione controversa che ha necessitato di una disamina compiuta della situazione giuridica in essere tra le parti portano ad escludere che possa ritenersi fondata, nel caso di specie, una condanna ex art. 96 cpc come richiesta dall'opponente in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge, non essendo stato in alcun modo provato (o comunque non essendo in ogni caso risultato all'esito del processo) che l'opposta abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Infine, è necessario procedere alla liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte opponente ex D.M. Parte_1
n. 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore da 26.000,00 euro a 52.000,00 alla luce dell'attività complessivamente svolta che si indica qui di seguito nel dettaglio delle singole fasi: quanto ad euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la ridotta fase istruttoria ed infine euro 2.905,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG
13354/2019, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2704/2019 emesso in data
04.11.2019 dal Tribunale di Venezia;
2.- respinge ogni altra domanda;
3.- condanna l'opposta alla corresponsione delle spese e competenze di lite che liquida in euro
286,00 per esborsi e in complessivi euro 6.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 10.02.2025
Il G.O.P.
dott. Diego Novello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego
Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 27.12.2019 e iscritta al n. 13354/2019 del Ruolo Generale da:
- (C.F. ); Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti MARCO DORI e FRANCESCO DIROMA
- attore opponente –
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con gli avv.ti ELISA CRUCIANI e VINCENZO GULLO
- convenuta -
* * *
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice/opponente Parte_1
In via preliminare:
- non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta (il giudicato proveniente dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1072/2016 del 27.04.2016), oltre che su carenze probatorie dell'opposta;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoriamente azionata per essere coperta da giudicato o, comunque, l'infondatezza e/o mancanza di prova della stessa, per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
revocare, per effetto, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo invalido, illegittimo ed infondato.
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., della signora CP_1 per i motivi tutti di cui in narrativa;
condannarla per l'effetto a versare al signor
[...] [...]
la somma di € 10.000,00, fatta salva quella diversa somma, maggiore o minore, che la S.V. Pt_1
Ill.ma riterrà giusta ed equa;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
*
Per parte convenuta/opposta Controparte_1
In limine litis, concedere, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2704/2019 ex art. 648 c.p.c., siccome l'opposizione avversaria è destituita di fondamento, in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale:
- respingere l'opposizione, siccome inammissibile o infondata in fatto ed in diritto o con qualunque altra miglior formula, per le ragioni di cui in narrativa;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 2704/2019 e comunque condannare il signor in Parte_1 favore della signora al pagamento della somma di € 44.000,00 oltre agli CP_1 CP_1 interessi legali dalla richiesta fino alla domanda giudiziale e oltre agli interessi previsti dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende, o subordinatamente di quella maggiore o minore somma che risulterà giusta e dovuta in corso di causa;
- condannare il signor alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del Parte_1 presente giudizio, oltre spese generali al 12,50%, CPA e IVA come per legge.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2019, il sig. proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2704/2019, emesso dal Tribunale civile di Venezia in data
30.10.2019 a favore della sig.ra con cui gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 44.000,00, oltre agli interessi legali dalla richiesta fino alla domanda giudiziale ed oltre agli interessi previsti dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
oltre anche alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge. Nel relativo ricorso per ingiunzione di pagamento, la sig.ra CP_1
assumeva di essere creditrice nei confronti degli eredi del defunto marito, sig. NA
, della somma complessiva di € 660.000,00 (e, pro quota, nei confronti del sig.
[...] Pt_1
, della somma di € 44.000,00), importo determinatosi in seguito alla mancata restituzione della
[...]
somma concessa a mutuo al de cuius negli anni 2006 e 2007.
Avverso detto decreto, notificato in data 22.11.2019, il sig. proponeva opposizione al Parte_1
fine di ottenere la revoca del provvedimento, oltre alla condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 10.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: a sostegno della propria difesa, il sig. sollevava in primis un'eccezione di giudicato, rilevando come, con Pt_1
sentenza n. 1072/2016 del 27.04.2016, il Tribunale di Venezia aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria corrente tra il medesimo ed i sigg.ri , Controparte_1 Controparte_2
e , sul compendio ereditario relitto dal sig. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
. Sul punto specifico, sempre l'attore opponente deduceva come, nel corso NA di detto giudizio, la sig.ra chiedeva all'intestato Tribunale di volersi procedere alla CP_1
quantificazione della massa ereditaria, tenendo conto dell'accertamento incidentale della passività di € 660.000,00 quale credito vantato nei confronti del defunto marito a titolo di prestito senza interessi. A dire della sig.ra tale somma, accreditata tramite n. 5 bonifici bancari dal CP_1
conto corrente della stessa su quello del de cuius in un arco temporale di 20 mesi decorrenti dal
29.05.2006, era stata da lei concessa a titolo di mutuo senza interessi, come risultava dalla causale descrittiva del conto corrente del defunto. All'esito della summenzionata causa, tuttavia, il
Tribunale adito non riconosceva il credito dell'odierna opposta, in quanto non vi era compiuta prova dell'accredito di € 660.000,00 sul conto del sig. . NA
Detta sentenza veniva appellata dall'odierno opponente, mentre la sig.ra si costituiva CP_1
senza svolgere appello incidentale avverso la decisione relativa al mancato accertamento positivo del suo asserito credito: la decisione del gravame, intervenuta con sentenza della OR di Appello di Venezia n. 2989/2018 del 23.10.2018, non veniva impugnata in Cassazione da nessuna parte (e quindi nemmeno dall'odierna opposta) e, pertanto, passava in giudicato. Ad abundantiam, sempre l'opponente deduceva come, con atto notarile a ministero del dott. del 22.05.2019, Persona_2
tutti i coeredi davano esecuzione alla sentenza di secondo grado, prestando acquiescenza alle decisioni ivi contenute. Ad ogni modo, il sig. provvedeva a contestare nuovamente anche in Pt_1
questa nuova sede giudiziale il credito vantato da controparte, rilevando anche come il prestito di somme di denaro tra coniugi non desse diritto alla ripetizione, configurandosi come adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ.
Si costituiva ritualmente in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 avversaria con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'erroneità della tesi del sig. in merito all'efficacia di giudicato (implicito) da egli attribuito alla sentenza della Pt_1
OR lagunare ut supra richiamata ed osservando come, nel caso in esame, alla questione relativa al mutuo fra coniugi e conseguente credito a favore della vedova dovesse riconoscersi quell'autonomia ed individualità che la giurisprudenza maggioritaria indicava come causa ostativa alla formazione del giudicato implicito. In altri termini, osservava sempre l'opposta CP_1
come, in sede di divisione ereditaria, non era stata proposta da parte della propria difesa alcuna domanda riconvenzionale per ingiungere il pagamento agli eredi della somma a titolo di prestito era stata avanzata, non rappresentando la stessa un antecedente logico-giuridico necessario delle statuizioni adottate in tale sentenza. A conferma della fondatezza della domanda di pagamento, la sig.ra rilevava come le attribuzioni patrimoniali a favore del coniuge ben possono CP_1 configurare l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione, tuttavia, che ne siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, presupposti questi che difettavano nel caso di specie;
osservava, poi, come era ben noto agli eredi, che il sig. Per_1
costruttore edile, avesse chiesto tale ingente somma alla moglie proprio al fine di poter
[...]
costruire una palazzina senza dover ricorrere ad un mutuo bancario (circostanza questa che trovava conferma nel fatto che le somme accreditate sul conto personale del defunto venivano, a stretto giro, accreditate sul conto corrente intestato alla ditta individuale e quindi impiegate per NA
sostenere le spese relative alla costruzione della palazzina de qua).
Su tali premesse fattuali e giuridiche veniva istruita la causa: con decreto del 16.09.2019, il GI allora designato, disponeva lo svolgimento dell'udienza – differita al giorno 08.10.2019 - in forma scritta con deposito di note entro 5 giorni prima della data indicata. All'udienza di prima comparizione, celebratasi appunto il giorno 08.10.2019, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c. Successivamente al deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza resa fuori udienza in data 01.02.2021, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.02.2022. Seguiva, in data 31.01.2022, il provvedimento del Presidente di sezione con il quale, considerata l'astensione obbligatoria per maternità della G.I., assegnava la causa all'attuale giudicante che rinviava d'ufficio l'udienza di precisazione delle conclusioni al 24.05.2022: in tale sede le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per le comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'opposizione di parte attrice merita accoglimento per i motivi espressi qui di seguito.
In quanto logicamente preliminare alla disamina delle domande e delle altre eccezioni proposte dalle parti del giudizio, è necessario per prima cosa esaminare l'eccezione di giudicato svolta in via preliminare dal sig. nei propri atti, trattandosi di eccezione in astratto idonea, ove Parte_1
fondata a definire, la lite.
In primo luogo, si rileva che è documentale e pacifico il fatto che la sentenza n. 2898/2018 della
OR d'Appello di Venezia sia passata in giudicato, in quanto circostanza mai contestata dalle parti e, peraltro, risultante dal certificato di mancata impugnazione prodotto sub doc. 11 del fascicolo attoreo.
Ciò debitamente premesso, al fine dell'esatta valutazione sulla fondatezza o meno della spiegata eccezione di giudicato, sarà necessario approfondire se, nel caso di specie, le statuizioni contenute nella sentenza n. 1072/2016, emessa dal Tribunale di Venezia a conclusione della causa RG
6900/2012 (così come confermate in appello con la sentenza n. 2898/2018, come detto passata in giudicato), siano idonee, quanto al mancato riconoscimento dell'importo di euro 660.000,00 quale credito della massa ereditaria a favore dell'odierna convenuta/opposta, a costituire quel giudicato preclusivo al riconoscimento odierno dell'importo pro quota di detto credito posto a carico del sig.
con il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Soccorre, sul punto specifico, la giurisprudenza consolidata della PR OR (si veda in primis
Cass. civ., sent. 1815/2012) secondo cui il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alle controversie e prive di relazione causale col deciso.
Ed ancora Cass civ., 20.07.2004, n. 13452 statuisce che il giudicato implicito possa ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso l'altra. Ne consegue che non è configurabile un giudicato implicito quando la questione da decidere abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto rispetto a quella decisa.
Come si avrà modo di precisare meglio qui di seguito, nel caso che ci riguarda, l'ingiunzione di pagamento della quota parte del credito ereditario asseritamente vantato da nei Controparte_1
confronti di trova il suo logico fondamento nel riconoscimento giudiziale del credito Parte_1
complessivo che però non risulta accertato 8ma anzi addirittura escluso) nella sentenza dianzi richiamata del Tribunale di Venezia.
Al riguardo, occorre muovere dalla premessa che, secondo la costante giurisprudenza della PR
OR (si veda da ultimo Cass. civ., ord. 26.02.2019, n. 5486) l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)
(così, in particolare, in motivazione, già Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo 1996, n. 2205; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n.
15343). Ne consegue, pertanto, che, "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il "petitum" del primo" (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1986, n. 6991).
Orbene, l'evenienza descritta è proprio quella verificatasi nel caso di specie.
Dalla disamina degli atti del procedimento R.G. n. 6900/2012, infatti, risulta che la sig.ra
[...]
costituendosi in giudizio, si sia associata alla domanda dell'attore relativa allo scioglimento CP_1
della comunione ereditaria del defunto marito, chiedendo però che, nella determinazione della massa, si tenesse conto anche del credito da lei asseritamente vantato per un importo di €
660.000,00, somma a suo tempo concessa al de cuius a titolo di mutuo.
Nella sentenza n. 1072/2016 del 27.04.2016, sulla richiesta espressa effettuata dalla sig.ra
[...]
in via principale di riconoscimento della suddetta somma ai fini della esatta e completa CP_1
determinazione della massa ereditaria da dividere, il Tribunale ha avuto modo di precisare in motivazione come “non rientra nella massa ereditaria il debito del de cuius nei confronti di
[...]
. È ben vero che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi contribuiscono tra loro al CP_1
pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto e che la convenuta ha chiesto, costituendosi, Controparte_1
di procedersi alla qualificazione dell'ammontare della massa ereditaria tenendo conto dell'accertamento incidentale della passività di € 660.000,00 ma tale credito è stato dalle parti contestato, e dello stesso, nel presente giudizio, non è stata prodotta alcuna prova costituita né è stata offerta alcuna prova costituenda”.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che, non essendone stata offerta prova in quel processo, il debito de quo non rientrasse nella massa ereditaria.
Né la prospettiva può essere soggetta a diversa interpretazione cercando di valorizzare – come fa il patrocinio dell'opposta – alcune circostanze da ritenersi, a suo dire, idonee a confermare l'esistenza del credito nei confronti del sig. : come sempre puntualizzato dal richiamato Parte_1 provvedimento, non può certo ritenersi che l'inserimento di tale debito nell'integrazione della denuncia di successione costituisca prova della sua esistenza, tenuto conto della provenienza unilaterale di tale annotazione, né può dirsi che l'accertamento nei confronti di Controparte_4
abbia efficacia anche nei confronti delle odierne parti (tra cui proprio ), estranee a Parte_1
quel giudizio;
né, infine, può affermarsi che possa opporsi alla massa il riconoscimento del debito da parte di e di stante il disposto dell'art. 1309 cod. civ., ai Controparte_2 Controparte_3
sensi del quale, il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
Tale precisa statuizione non è stata fatta oggetto di gravame da parte dell'odierna opposta e pertanto sulla stessa è calato il giudicato, che – come detto – comprendendo in sé il dedotto e il deducibile, preclude ad oggi una nuova disamina del medesimo punto (id est: il riconoscimento del credito, seppur pro quota, a favore della sig.ra , punto che deve a tutti gli effetti considerarsi il CP_1
titolo fondante la pretesa azionata dalla medesima con il ricorso per ingiunzione di pagamento di cui si controverte. Decreto ingiuntivo che andrà dunque revocato essendo - come detto - la presente opposizione assolutamente fondata e quindi non essendo dovuta alcuna somma a CP_1
da per le causali dedotte in giudizio.
[...] Parte_1
Da ultimo va detto che le argomentazioni sopra esposte e – comunque - la situazione controversa che ha necessitato di una disamina compiuta della situazione giuridica in essere tra le parti portano ad escludere che possa ritenersi fondata, nel caso di specie, una condanna ex art. 96 cpc come richiesta dall'opponente in quanto non ne ricorrono i presupposti di legge, non essendo stato in alcun modo provato (o comunque non essendo in ogni caso risultato all'esito del processo) che l'opposta abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Infine, è necessario procedere alla liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte opponente ex D.M. Parte_1
n. 55/2014 con applicazione dello scaglione di valore da 26.000,00 euro a 52.000,00 alla luce dell'attività complessivamente svolta che si indica qui di seguito nel dettaglio delle singole fasi: quanto ad euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la ridotta fase istruttoria ed infine euro 2.905,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
PQM
il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG
13354/2019, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2704/2019 emesso in data
04.11.2019 dal Tribunale di Venezia;
2.- respinge ogni altra domanda;
3.- condanna l'opposta alla corresponsione delle spese e competenze di lite che liquida in euro
286,00 per esborsi e in complessivi euro 6.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 10.02.2025
Il G.O.P.
dott. Diego Novello