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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 23376/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024 da
nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1373 20100 MILANO con l'Avv. RICCARDO GATTONE
ATTORE nei confronti di
nato BARI (BA) il 16/07/1968 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 20100 MILANO ITA con l'Avv. SILVIA BARCA e l'Avv. ALIDA GALUPPO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONLUSIONI PER LA RICORRENTE
a) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Via Imbonati 15/3 a Milano, per i motivi in fatto e in diritto sopra indicati assegnando, conseguentemente, l'abitazione di Via Imbonati 15/3 alla Signora Pt_1 b )stabilire l'assegno di mantenimento per le figlie e nella Persona_1 Persona_2 misura non inferiore a € 700,00 per ciascuna figlia o nell'altra diversa misura che riterrà Codesto
Giudice, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% in capo al padre delle spese ordinarie oltre alla corresponsione del 100% in capo al padre delle spese straordinarie - ivi comprese a titolo esemplificativo le spese per la babysitter, libri e materiale didattico, le spese dentistiche e mediche, quelle relative alla scuola, corsi formativi e sportivi, le gite scolastiche e le vacanze – e quant'altro si rendesse necessario al benessere e all'educazione delle figlie secondo il protocollo del Tribunale di Milano;
stabilire il diritto della Signora di percepire nella misura Pt_1 del 100% l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230;
c) condannare il Signor al pagamento a favore della Signora Controparte_1 Parte_1 della somma di € 21.600,00 per le ragioni di diritto e di fatto sopra indicate ovvero per il mancato versamento, a favore della ricorrente, del mantenimento delle figlie e per gli anni Per_1 Per_2 dall'aprile 2022 ad oggi, nella misura di € 900,00 mensili per i 2 anni in cui il Signor non Per_1 ha contribuiti in alcuna forma al mantenimento delle figlie ovvero alla somma minore e/o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia.
d) condannare il Signor alla ripetizione a favore della Signora Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.781,70, per le ragioni di diritto e di fatto sopra indicate ovvero per non aver corrisposto dal 2018 a oggi, alcuna somma a titolo di contributo delle spese condominiali straordinarie dell'appartamento comune sito in Via Imbonati 15/3 a Milano ovvero alla somma minore e/o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
Voglia l'On. Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, per le motivazioni di cui in narrativa, contrariis reiectis,
-in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di jus postulandi dell'avv. Riccardo Gattone in merito alla domanda di restituzione degli oneri condominiali e delle spese straordinarie relativi alla casa sita in via Imbonati n. 15/3;
-in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di restituzione degli oneri condominiali – ordinari e straordinari – relativi alla casa sita in via Imbonati n. 15/3;
-affidare in via esclusiva la figlia minorenne al Padre, riconoscendo in favore della Persona_2 predetta il diritto di organizzarsi autonomamente con la Madre per incontrarla e trascorrere del tempo con Lei;
-rigettare la richiesta di assegnazione dell'immobile sito in via Imbonati n. 15/3 alla Sig.ra Parte_1 per i motivi esposti;
in subordine, disporne l'assegnazione in favore del Sig. , Controparte_1 concedendo breve termine alla Sig.ra per rilasciare l'immobile asportando i propri effetti Parte_1 personali;
-porre a carico della Sig.ra un contributo economico in favore della prole nella misura di Parte_1
€ 500,00 ciascuna, soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, o in quella maggiore o minore che parrà di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato al
Sig. , oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Milano;
Controparte_1
-condannare la Sig. alla refusione della quota parte del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute dal Sig. in favore delle figlie;
Controparte_1 -condannare la Sig.ra per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che parrà Parte_1 di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE:
E hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale tra il 2024 e il 2014:
dalla relazione sono nate le figlie nata il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente alle figlie minori Per_1
e (all'epoca del deposito del ricorso anche era minorenne avendo raggiunto la Per_2 Per_1 maggiore età nel corso del presente procedimento ) con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione della madre in via Imbonati 15 /3 assegnando alla stessa la casa famiglioare ,che venisse determinato fatto in euro 700,00 mensili per ciascuna figlia ( 1400,00 complessive) l'assegno che il signor doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento Per_1 delle figlie oltre al 50% delle spese ordinarie in capo al padre e al 100% delle spese straordinarie.
Chiedeva infine che venisse stabilito il diritto per la medesima di percepire integralmente l'assegno unico è universale. Con il medesimo ricorso la ricorrente chiedeva altresì che il signor CP_1
venisse condannato al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 21.600,00 dovuto al
[...] mancato versamento del mantenimento delle figlie e per gli anni dall'aprile 2022 Per_1 Per_2 sino alla data del deposito del ricorso determinati in euro 900 per i due anni in cui il signor Per_1 non ha contribuito in alcuna forma al mantenimento delle figlie ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e che il medesimo venisse condannato alla restituzione in suo Per_1 favore della somma di euro 1.781,70 ovvero all'importo non corrisposto dal 2018 sino alla data del deposito del ricorso per spese condominiali straordinarie relative all'appartamento di comune proprietà sito in imbonati 15/3 a Milano ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Premetteva la ricorrente che
• dopo la nascita della figlia le parti si determinavano ad acquistare, insieme, un Per_1 appartamento nelle vicinanze del condominio di Via Imbonati 25, in Via Imbonati 15/3. Ove si trasferivano;
• nel 2007 nasceva Per_2
• è titolare di un'impresa la ALPHA VUOTO S.r.l. nonché amministratore Controparte_1 di un'altra azienda (costituita nel 2007) la Dynamic Business Company DBC S.r.l.
• Verso la fine del 2014, poi, il Signor decideva di interrompere la “convivenza”, Per_1 lasciava l'immobile comune di Via Imbonati, 15/3, per trasferirsi in un immobile in locazione in Via Ferrucci, 2, sempre a Milano;
• il Signor ha sempre corrisposto una somma per il mantenimento delle figlie: Per_1 inizialmente di € 1.200,00 e successivamente di € 900,00. Lo stesso si faceva carico del
100% delle spese sanitarie e mediche (in primis il dentista) e anche di tutte le spese per le attività sportive e ludiche delle figlie;
• Nel 2020, la madre della ricorrente – cittadina italiana, la quale da anni risiede in Spagna – mentre si trovava in visita dalle nipoti e dalla figlia a Milano, veniva ricoverata con urgenza presso l'ospedale San Matteo di Pavia per essere sottoposta ad un importantissimo intervento alla aorta ascendente. A seguito dell'intervento per alcuni mesi la Signora ha dovuto Pt_1 dedicarsi interamente alla propria madre. Ciò ha determinato l'impossibilità per la ricorrente di trovare un lavoro stabile per tutto il 2020 e 2021;
• Da giugno del 2022 il Signor decideva di non versare più alcun tipo di mantenimento Per_1 alla Signora Pt_1
• Attualmente la ricorrente abita con le figlie nell'abitazione di proprietà comune di Via Imbonati, 15/3, a Milano.
• La figlia soggiorna più spesso con il padre nell'appartamento in Via Ferrucci, 2, a Per_1
Milano.
• Entrambe le figlie frequentano regolarmente il liceo Cremona con profitto. gode di Per_1 buona salute. La figlia pur godendo di buona salute, soffre di una grave intolleranza Per_2 in quanto è celiaca. Tale intolleranza le causa degli evidenti fastidi anche di natura economica.
La spesa per una persona celiaca è notevolmente superiore - almeno del 50% - ad una spesa per una persona che non soffre di intolleranze e che il contributo della regione Lombardia non può certo essere sufficiente.
• L'abitazione di Via Imbonati, 15/3, a Milano, è di proprietà comune ed è stata acquistata nel 2006
• La Signora negli ultimi anni ha pagato da sola sia le spese ordinarie che straordinarie Pt_1 della casa
• Oggi, il Signor non versa nessuna somma a titolo di mantenimento alla ricorrente Per_1 pur sapendo che la stessa non ha un lavoro e percepisce solo il reddito di inclusione.
• La Signora attualmente, si fa carico di pagare tutte le spese ordinarie, ed anche molte Pt_1 spese relative alle attività ludiche e sportive delle figlie: deve affrontare, sostanzialmente, da sola il mantenimento delle figlie, oltre alla maggior parte delle spese ordinarie e parte delle spese straordinarie.
Ritualmente costituitosi in giudizio eccepiva in via preliminare l'assenza Controparte_2 di ius postulandi in capo alla difesa di parte attrice relativamente alle domande volte alla condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese condominiali e chiedeva in ogni caso che detta domanda venisse dichiarata inammissibile al pari di quella di condanna per il pagamento degli arretrati per mantenimento. Nel merito ed avuto riguardo alle ulteriori domande svolte da parte attrice ne chiedeva il rigetto deducendone l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto.
Chiedeva l'affidamento esclusivo della figli minore con collocamento della stessa presso di Per_2 sé, di rigettare la richiesta dell'attrice di assegnazione dell'immobile sito in via Imbonati n. 15/3 ovvero, in subordine, in subordine, disporne l'assegnazione in proprio favore concedendo breve termine alla Sig.ra per rilasciare l'immobile e che fosse fatto obbligo alla attrice di Pt_1 corrispondergli, a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, l'importo di € 1000,00 ( € 500,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Milano;
Premetteva il convenuto che :
• la domanda di affidamento della figlia era da considerarsi inammissibile essendo la Per_1 predetta divenuta maggiorenne il giorno 18 settembre 2024. • che diventerà maggiorenne il 27 settembre 2025 , era ormai autonoma e suscettibile Per_2 di autodeterminarsi nell'adottare le decisioni più rilevanti per la sua vita;
• entrambe le figlie, dal mese di maggio 2022 non risiedevano più presso l'abitazione di Via Imbonati n.15/3 per essersi trasferite a vivere stabilmente ed in via definitiva presso l'abitazione del padre, sita in via Ferrucci n. 2, Milano, con la conseguenza che del tutto inveritiera e pretestuosa risultava l'affermazione dell'attrice secondo la quale le figlie risiederebbero stabilmente presso la madre nella casa di via Imbonati di cui la medesima chiede l'assegnazione;
• dopo l'interruzione del rapporto di convivenza – avvenuta nell'anno 2014 - i genitori avevano spontaneamente attuato un affidamento condiviso della figlie con collocamento paritario a settimane alternate, pur non modificando la residenza anagrafica delle minori;
• a decorrere dal mese di maggio 2022 le ragazze si erano trasferite a vivere in via esclusiva presso l'abitazione paterna interrompendo qualsiasi rapporto con la madre ed il Sig. , Per_1 previo accordo con la Sig.ra aveva interrotto qualsiasi contribuzione al loro Pt_1 mantenimento, provvedendovi in via diretta;
• l'improvviso mutamento dell'affidamento e del collocamento delle minori era stato occasionato dal comportamento violento della madre la quale, nel mese maggio 2022, dopo aver appreso che le figlie avevano trascorso qualche giorno di vacanza insieme al padre ed alla nuova compagna, le aveva cacciate di casa;
• l'abbandono materno aveva sconvolto le minori, generando in un profondo stato di Per_2 depressione per il rifiuto materno che la portò a compiere gravi atti di autolesionismo.
Entrambe le figlie avevano subito una vera violenza psicologica;
• la Sig.ra aveva attuato una vera e propria strumentalizzazione del rapporto con le figlie Pt_1 al fine esclusivo di ottenere l'assegnazione dell'abitazione di cui le parti sono comproprietarie: solo nella primavera del corrente anno ( 2024), invero, la sig.ra aveva Pt_1 ripreso ad avere qualche contatto con le figlie, ossia dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per lo scioglimento della comunione insistente sull'immobile sito in via Imbonati 15/3, pendente avanti al Tribunale di Milano con r.g. 18241/2024. Il desiderio di riavvicinamento alle figlie era da considerarsi tutt'altro che sincero e spontaneo, poiché la Sig.ra stava Pt_1 attuando un'opera di convincimento su di loro attraverso pesanti pressioni psicologiche affinché tornino a frequentare l'abitazione ove risiede, ripetendo loro: “altrimenti vostro padre mi porta via la casa”, ingenerando in tal modo ulteriore sofferenza e delusione nelle adolescenti.
• a far data dal mese di maggio 2022 il padre si occupa in via esclusiva delle figlie
Ritualmente istaurato il contraddittorio le parti venivano sentite dal GOT all'udienza del 13.12.2024 dove rendevano ampie dichiarazioni e all'esito della predetta udienza dichiaravano di concordare sui seguenti profili:
• regime di affido condiviso della figlia minore collocamento paritario della figlia Per_2 minore la figlia maggiorenne resta dal padre;
Per_2 Per_1
• regolamentazione tempi di permanenza della minore presso e con ciascun genitore a settimane alternate;
• Libere frequentazioni tra e la madre. Per_1
• Mantenimento diretto della figlia minore Per_2 • I genitori si occuperanno del mantenimento di in base alla frequentazione con la Per_1 stessa.
• Suddivisione al 50% delle spese straordinarie delle figlie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano. Davano peraltro atto che il contrasto permaneva con riferimento all'assegnazione dell'immobile di Via Imbonati 15/3
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 3o.
1.2025 avanti alla dott.ssa Bassi le parti venivano nuovamente sentite: con ordinanza resa in pari data il giudice delegato dava atto che, dall'ascolto delle parti era emerso che la figlia maggiorenne viveva stabilmente presso il padre mentre Per_1 non chiaro il luogo in cui vivesse la figlia minore diciassettenne dal momento che le parti Per_2 avevano dato una versione non del tutto coincidente degli altalenanti periodi trascorsi presso l'uno ovvero l'altro genitore nonché della attualità. Conseguentemente veniva disposto l'ascolto di
Per_2
All'esito dell'ascolto della minore, che veniva sentita all'udienza del 2.4.2025, le parti e i difensori richiamate le conclusioni trascritte in epigrafe, discutevano oralmente la causa e, stante l'imminenza della decine da parte del Collegio, ritenevano superflua l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti
La causa veniva quindi rimessa al collegio e decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025
OSSERVATO IN DIRITTO
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sul collocamento della minore e sul diritto di visita
Ritiene il Collegio, alla luce di tutti gli elementi disponibili, che non via siano ragioni per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso della figlia minore ( nata il [...]) che, Per_2 peraltro, è prossima alla maggiore età ( è maggiorenne). La domanda in via riconvenzionale Per_1 svolta dal convenuto con la quale chiede l'affido esclusivo di non è fondata e non può essere Per_2 accolta.
Non sussistono, infatti, elementi per ritenere la sig.ra gravemente carente sotto il profilo della Pt_1 responsabilità genitoriale. Anche l'ascolto della minore condotto dal Giudice delegato ha invero evidenziato un rapporto relazionale tra madre e figlia indubitabilmente difficile, ma non sono stati offerti al Tribunale indici o elementi per ritenere che la condotta materna sia gravemente pregiudizievole per la minore.
L'ascolto di invero, ha indubbiamente evidenziato - soprattutto nell'attualità- un condizione Per_2 di difficoltà di comunicazione tra madre e figlia, ma ha anche consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza la volontà della minore. che ha affrontato con serenità e piena consapevolezza Per_2
l'incontro con il giudice, ha fornito importanti elementi utili al Tribunale per dipanare le questioni controverse. Le sue risposte sono risultate chiare e frutto di una libera determinazione. Può dirsi quindi definitivamente accertato che abbia vissuto dal maggio 2022 al maggio 2024 Per_2 prevalentemente con il papà andando qualche notte a dormire dalla mamma;
che da settembre 2024
a gennaio 2025 sia stato sperimentato il regime delle settimane alternate, cessato definitivamente nel gennaio 2025 anche perché- come confermato dalla stessa fonte di stress e incidente anche Per_2 sulla stabilità e il rendimento scolastico della minore. desidera vivere con il padre e vedere la madre come avviene ora: anche in ragione dell'età Per_2 della ragazza non sussiste alcuna ragione perché la sua volontà non debba essere rispettata.
Conseguentemente resterà affidata ad entrambi i genitori e sarà collocata in via preferenziale, Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre. Potrà frequentare la madre liberamente, come oggi avviene secondo accordi che verranno assunti direttamente tra madre e figlia.
Sull'assegnazione del casa famigliare di Via Imbonati 15/3
La domanda della Sig.ra deversi assegnata la casa famigliare di Via Imbonati 15/3 è Parte_2 infondata e deve essere rigettata.
Gli atti di causa e lo stesso ascolto della minore ha inconfutabilmente dimostrato che detto Per_2 immobile – dove oggi vive stabilmente la sola attrice- non costituisce l'habitat per le figlie, nemmeno per la minore E' indubbio – come confermato da nel corso dell'ascolto- che quella Per_2 Per_2 casa dove la stessa ha lungamente abitato sia piena di ricordi, ma la stessa non rappresenta per la minore il luogo degli affetti e il punto di riferimento della sua vita, in altri termini ha oggi perso ( sempre che l'abbia avuto) ogni funzione di habitat per che, anzi, quando vi si reca “ si sente Per_2 ospite”. In siffatto contesto, a prescindere da ogni considerazione circa il fatto che la sig.ra non Pt_1 sia oggi- e non lo fosse al momento del deposito del ricorso- collocataria in via preferenziale delle figlie- detto immobile non può essere assegnato ( a nessuna delle parti) e tanto meno alla ricorrente.
Come chiaramente ripetuto dal la stessa percepisce “ casa propria” la casa del papà. Del Per_2 resto, per come per la pressochè stragrande maggioranza dei ragazzi della sua età, il legame Per_2 con la casa è “slatentizzatto” non è il luogo dove si fonda e stabilizza la relaizone con la madre che invero, potrà continuare a frequentare liberamente ovunque la stessa si trasferirà.
Su mantenimento della prole
Con le conclusioni di cui al ricorso parte convenuta chiede che venga determinato in € 1.000,00 mensili – oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno che la ricorrente deve ritenersi obbligata a versare per il mantenimento delle figlie.
Orbene è pacifico che né né siano economicamente autosufficienti con il conseguente Per_1 Per_2 obbligo per entrambi i genitori di contribuire al loro mantenimento proporzionalmente alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, tenendo altresì conto del tenore di vita dalle medesime goduto e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e quindi considerando nel caso di specie, che le ragazze vivono pressoché stabilmente dal padre e frequentano in maniera ridotta la madre che quindi, provvede il limitatissima misura al loro mantenimento in via diretta.
Quanto alla posizione reddituale della ricorrente, la medesima avanti al GOT ( 13.12.2024) ha dichiarato “ Ho lavorato a fasi alterne nel settore della ristorazione, anche in nero, attualmente ho un contratto di 2 mesi nella pasticceria Cova;
percepisco 1.400,00 euro al mese lordi, ho un contratto di due mesi;
percepisco il reddito di inclusione pari ad 650,00 al mese. In questo momento mi è stato sospeso probabilmente per la mia esperienza di lavoro. Percepisco l'assegno unico per le ragazze l'importo è di circa 300,00 euro. L'importo viene diviso circa a metà e lo do alle ragazze…” Ha fruito nel 2023 ( CU 2024) del reddito di inclusione per € 10.154,20 analogo a quello percepito nel 2022 ( CU 2023) Non dispone di beni immobili se non il 50% della casa di Via Imbonati 15/3 , gravata da mutuo intestato al solo , e oggi oggetto del giudizio divisionale dal medesimo Per_1 proposto.
Maggiormente solida è la posizione lavorativa e reddituale del convenuto il quale nell'udienza avanti al Got ha dichiarato : “ Ho un immobile in locazione dove vivo, in via Ferruci a Milano, si tratta di un quadrilocale, pago un canone di locazione di 2.300,00 circa spese condominiali comprese, negli anni l'importo è aumentato, preciso che io ho stipulato il canone di locazione 8 anni fa. La sede della mia Attività è Muggiò ho una società la Alpha Vuoto Srl. che si occupa di robotica ed automazione industriale, si tratta di componenti per le macchine industriali. Ho il 94% delle quote della società, ho altri due soci al 3%, sono terzi;
sono amministratore unico della società; sono inquadrato come agente nell'ambito societario, l'anno scorso è stato un anno terribile, quest'anno ho guadagnato di più. L'azienda non va bene, l'anno scorso ho messo dei miei soldi 80.000 euro legati alla vendita di un immobile di mia proprietà. Ribadisco l'azienda sta avendo un po' di difficoltà. Quest'anno la società ho emesso un'unica fattura alla società di 50.000 euro quale agente. Preciso che non ho mai percepito nulla quale amministratore. Sto cercando di salvare l'azienda, è un'azienda solida in relazione ai clienti ma questi clienti non hanno lavoro. Ho quattro dipendenti due part time e due full time. La sede operativa della società è un capannone industriale di proprietà, è stato acceso un mutuo per l'acquisto, la società paga un mutuo di 2.700,00 euro. Sono comproprietario con la signora di un'immobile nel quale abita lei, l'immobile è gravato da mutuo a tasso variabile, attualmente la rata
è di euro 950,00 mensili sono partito da una rata di mutuo di circa 470,00 euro mensili. Il contratto di mutuo è intestato a me….”
Dalle dichiarazioni prodotte risulta che il convenuto abbia fruito nel 2023 ( OPF2024) dalla società della quale è amministratore unico di ricavi per € 22.974 con componenti negativi per € 38.090, mentre nell'annualità precedente ( PF 2023) ha fruito di un imponibile di € 10.027. A prescindere dall'andamento societario, che ha risentito di una battuta di arresto, gode di una professionalità e patrimonialità indubitabilmente più solida della parte attrice.
Alla luce delle emergenze in atti, quindi ritiene il Collegio che la sig.ra che è comunque genitore Pt_1 dotato di piena capacità lavorativa sia tenuta a corrispondere al Sig , a far data dal gennaio Per_1
2025 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie € 400,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indidi istat dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) oltre al 30% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno Unico dovrà spetterà a ciascun genitore per la quota del 50%
Sulle ulteriori domande svolte da parte attrice
Le ulteriori domande di natura economica svolte falla attrice debbono nella presente sede essere dichiarate inammissibili e ciò sia per quanto attiene alla richiesta di condanna del convenuto al rimborso delle spese condominiali – domanda estranea al presente giudizio, sia per quanto concerne la richiesta di condanna del convenuto al versamento dell'importo richiesto per mancata corresponsione degli arretrati per il mantenimento delle figlie sul punto osservando che, l'obbligo contributivo allorchè esistente decorerebbe dalla data della domanda. Nel caso di specie, peraltro, la domanda è inammissibile risultando le figlie stabilmente collocate presso il padre dal 2022
Sulle spese di lite. All'esito del giudizio, considerata la prevalente soccombenza della parte attrice con riferimento alla domanda diretta al collocamento paritetico della figlia, all'assegnazione della casa famigliare, alla versamento in proprio favore di un assegno di mantenimento per le figlie nonché in considerazione della dichiarata inammissibilità delle domande economiche ulteriormente svolte, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto ( soccombente per quanto attiene la richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore e per la misura del contributo al mantenimento delle figlie avanzato) dei 2/3 delle spese processuali ( rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3) che, in assenza di note specifiche, si liquidano in € 3.140,60 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge .
Non sussistono invece, i presupposti per la condanna della attrice per lite temeraria
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23376 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore in via condivisa entrambi i genitori. Per_2
2. sarà collocata in via preferenziale presso il padre, anche ai fini della residenza Per_2 anagrafica, e potrà vedere e stare con la madre liberamente secondo accordi che verranno assunti direttamente tra madre e figlia;
3. RIGETTA la domanda avanzata da di assegnazione alla stessa della casa Parte_1 famigliare di Milano Via Imbonati 15/3
4. DISPONE che corrisponda a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo della figlie e (maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente) a far data dal gennaio 2025 € 400,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indidi istat dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) oltre al
30% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui ritrascritte.
5. DISPONE che l'Assegno Unico sia percepito da ciascun genitore per la quota del 50%
6. DICHIARA inammissibili le ulteriori e diverse domande di natura economica svolte da
Parte_1
7. CONDANNA al pagamento in favore di dei 2/3 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che per tale quita liquida in € 3.140,60 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge rimanendo e compensa tra le parti la residua quota di 1/3
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024 da
nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1373 20100 MILANO con l'Avv. RICCARDO GATTONE
ATTORE nei confronti di
nato BARI (BA) il 16/07/1968 Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 20100 MILANO ITA con l'Avv. SILVIA BARCA e l'Avv. ALIDA GALUPPO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONLUSIONI PER LA RICORRENTE
a) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e con Persona_1 Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Via Imbonati 15/3 a Milano, per i motivi in fatto e in diritto sopra indicati assegnando, conseguentemente, l'abitazione di Via Imbonati 15/3 alla Signora Pt_1 b )stabilire l'assegno di mantenimento per le figlie e nella Persona_1 Persona_2 misura non inferiore a € 700,00 per ciascuna figlia o nell'altra diversa misura che riterrà Codesto
Giudice, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% in capo al padre delle spese ordinarie oltre alla corresponsione del 100% in capo al padre delle spese straordinarie - ivi comprese a titolo esemplificativo le spese per la babysitter, libri e materiale didattico, le spese dentistiche e mediche, quelle relative alla scuola, corsi formativi e sportivi, le gite scolastiche e le vacanze – e quant'altro si rendesse necessario al benessere e all'educazione delle figlie secondo il protocollo del Tribunale di Milano;
stabilire il diritto della Signora di percepire nella misura Pt_1 del 100% l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230;
c) condannare il Signor al pagamento a favore della Signora Controparte_1 Parte_1 della somma di € 21.600,00 per le ragioni di diritto e di fatto sopra indicate ovvero per il mancato versamento, a favore della ricorrente, del mantenimento delle figlie e per gli anni Per_1 Per_2 dall'aprile 2022 ad oggi, nella misura di € 900,00 mensili per i 2 anni in cui il Signor non Per_1 ha contribuiti in alcuna forma al mantenimento delle figlie ovvero alla somma minore e/o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia.
d) condannare il Signor alla ripetizione a favore della Signora Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.781,70, per le ragioni di diritto e di fatto sopra indicate ovvero per non aver corrisposto dal 2018 a oggi, alcuna somma a titolo di contributo delle spese condominiali straordinarie dell'appartamento comune sito in Via Imbonati 15/3 a Milano ovvero alla somma minore e/o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
Voglia l'On. Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, per le motivazioni di cui in narrativa, contrariis reiectis,
-in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di jus postulandi dell'avv. Riccardo Gattone in merito alla domanda di restituzione degli oneri condominiali e delle spese straordinarie relativi alla casa sita in via Imbonati n. 15/3;
-in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di restituzione degli oneri condominiali – ordinari e straordinari – relativi alla casa sita in via Imbonati n. 15/3;
-affidare in via esclusiva la figlia minorenne al Padre, riconoscendo in favore della Persona_2 predetta il diritto di organizzarsi autonomamente con la Madre per incontrarla e trascorrere del tempo con Lei;
-rigettare la richiesta di assegnazione dell'immobile sito in via Imbonati n. 15/3 alla Sig.ra Parte_1 per i motivi esposti;
in subordine, disporne l'assegnazione in favore del Sig. , Controparte_1 concedendo breve termine alla Sig.ra per rilasciare l'immobile asportando i propri effetti Parte_1 personali;
-porre a carico della Sig.ra un contributo economico in favore della prole nella misura di Parte_1
€ 500,00 ciascuna, soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, o in quella maggiore o minore che parrà di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato al
Sig. , oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Milano;
Controparte_1
-condannare la Sig. alla refusione della quota parte del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute dal Sig. in favore delle figlie;
Controparte_1 -condannare la Sig.ra per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che parrà Parte_1 di giustizia.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE:
E hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale tra il 2024 e il 2014:
dalla relazione sono nate le figlie nata il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/06/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la regolamentazione della responsabilità genitoriale relativamente alle figlie minori Per_1
e (all'epoca del deposito del ricorso anche era minorenne avendo raggiunto la Per_2 Per_1 maggiore età nel corso del presente procedimento ) con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione della madre in via Imbonati 15 /3 assegnando alla stessa la casa famiglioare ,che venisse determinato fatto in euro 700,00 mensili per ciascuna figlia ( 1400,00 complessive) l'assegno che il signor doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento Per_1 delle figlie oltre al 50% delle spese ordinarie in capo al padre e al 100% delle spese straordinarie.
Chiedeva infine che venisse stabilito il diritto per la medesima di percepire integralmente l'assegno unico è universale. Con il medesimo ricorso la ricorrente chiedeva altresì che il signor CP_1
venisse condannato al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 21.600,00 dovuto al
[...] mancato versamento del mantenimento delle figlie e per gli anni dall'aprile 2022 Per_1 Per_2 sino alla data del deposito del ricorso determinati in euro 900 per i due anni in cui il signor Per_1 non ha contribuito in alcuna forma al mantenimento delle figlie ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e che il medesimo venisse condannato alla restituzione in suo Per_1 favore della somma di euro 1.781,70 ovvero all'importo non corrisposto dal 2018 sino alla data del deposito del ricorso per spese condominiali straordinarie relative all'appartamento di comune proprietà sito in imbonati 15/3 a Milano ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Premetteva la ricorrente che
• dopo la nascita della figlia le parti si determinavano ad acquistare, insieme, un Per_1 appartamento nelle vicinanze del condominio di Via Imbonati 25, in Via Imbonati 15/3. Ove si trasferivano;
• nel 2007 nasceva Per_2
• è titolare di un'impresa la ALPHA VUOTO S.r.l. nonché amministratore Controparte_1 di un'altra azienda (costituita nel 2007) la Dynamic Business Company DBC S.r.l.
• Verso la fine del 2014, poi, il Signor decideva di interrompere la “convivenza”, Per_1 lasciava l'immobile comune di Via Imbonati, 15/3, per trasferirsi in un immobile in locazione in Via Ferrucci, 2, sempre a Milano;
• il Signor ha sempre corrisposto una somma per il mantenimento delle figlie: Per_1 inizialmente di € 1.200,00 e successivamente di € 900,00. Lo stesso si faceva carico del
100% delle spese sanitarie e mediche (in primis il dentista) e anche di tutte le spese per le attività sportive e ludiche delle figlie;
• Nel 2020, la madre della ricorrente – cittadina italiana, la quale da anni risiede in Spagna – mentre si trovava in visita dalle nipoti e dalla figlia a Milano, veniva ricoverata con urgenza presso l'ospedale San Matteo di Pavia per essere sottoposta ad un importantissimo intervento alla aorta ascendente. A seguito dell'intervento per alcuni mesi la Signora ha dovuto Pt_1 dedicarsi interamente alla propria madre. Ciò ha determinato l'impossibilità per la ricorrente di trovare un lavoro stabile per tutto il 2020 e 2021;
• Da giugno del 2022 il Signor decideva di non versare più alcun tipo di mantenimento Per_1 alla Signora Pt_1
• Attualmente la ricorrente abita con le figlie nell'abitazione di proprietà comune di Via Imbonati, 15/3, a Milano.
• La figlia soggiorna più spesso con il padre nell'appartamento in Via Ferrucci, 2, a Per_1
Milano.
• Entrambe le figlie frequentano regolarmente il liceo Cremona con profitto. gode di Per_1 buona salute. La figlia pur godendo di buona salute, soffre di una grave intolleranza Per_2 in quanto è celiaca. Tale intolleranza le causa degli evidenti fastidi anche di natura economica.
La spesa per una persona celiaca è notevolmente superiore - almeno del 50% - ad una spesa per una persona che non soffre di intolleranze e che il contributo della regione Lombardia non può certo essere sufficiente.
• L'abitazione di Via Imbonati, 15/3, a Milano, è di proprietà comune ed è stata acquistata nel 2006
• La Signora negli ultimi anni ha pagato da sola sia le spese ordinarie che straordinarie Pt_1 della casa
• Oggi, il Signor non versa nessuna somma a titolo di mantenimento alla ricorrente Per_1 pur sapendo che la stessa non ha un lavoro e percepisce solo il reddito di inclusione.
• La Signora attualmente, si fa carico di pagare tutte le spese ordinarie, ed anche molte Pt_1 spese relative alle attività ludiche e sportive delle figlie: deve affrontare, sostanzialmente, da sola il mantenimento delle figlie, oltre alla maggior parte delle spese ordinarie e parte delle spese straordinarie.
Ritualmente costituitosi in giudizio eccepiva in via preliminare l'assenza Controparte_2 di ius postulandi in capo alla difesa di parte attrice relativamente alle domande volte alla condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese condominiali e chiedeva in ogni caso che detta domanda venisse dichiarata inammissibile al pari di quella di condanna per il pagamento degli arretrati per mantenimento. Nel merito ed avuto riguardo alle ulteriori domande svolte da parte attrice ne chiedeva il rigetto deducendone l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto.
Chiedeva l'affidamento esclusivo della figli minore con collocamento della stessa presso di Per_2 sé, di rigettare la richiesta dell'attrice di assegnazione dell'immobile sito in via Imbonati n. 15/3 ovvero, in subordine, in subordine, disporne l'assegnazione in proprio favore concedendo breve termine alla Sig.ra per rilasciare l'immobile e che fosse fatto obbligo alla attrice di Pt_1 corrispondergli, a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, l'importo di € 1000,00 ( € 500,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Milano;
Premetteva il convenuto che :
• la domanda di affidamento della figlia era da considerarsi inammissibile essendo la Per_1 predetta divenuta maggiorenne il giorno 18 settembre 2024. • che diventerà maggiorenne il 27 settembre 2025 , era ormai autonoma e suscettibile Per_2 di autodeterminarsi nell'adottare le decisioni più rilevanti per la sua vita;
• entrambe le figlie, dal mese di maggio 2022 non risiedevano più presso l'abitazione di Via Imbonati n.15/3 per essersi trasferite a vivere stabilmente ed in via definitiva presso l'abitazione del padre, sita in via Ferrucci n. 2, Milano, con la conseguenza che del tutto inveritiera e pretestuosa risultava l'affermazione dell'attrice secondo la quale le figlie risiederebbero stabilmente presso la madre nella casa di via Imbonati di cui la medesima chiede l'assegnazione;
• dopo l'interruzione del rapporto di convivenza – avvenuta nell'anno 2014 - i genitori avevano spontaneamente attuato un affidamento condiviso della figlie con collocamento paritario a settimane alternate, pur non modificando la residenza anagrafica delle minori;
• a decorrere dal mese di maggio 2022 le ragazze si erano trasferite a vivere in via esclusiva presso l'abitazione paterna interrompendo qualsiasi rapporto con la madre ed il Sig. , Per_1 previo accordo con la Sig.ra aveva interrotto qualsiasi contribuzione al loro Pt_1 mantenimento, provvedendovi in via diretta;
• l'improvviso mutamento dell'affidamento e del collocamento delle minori era stato occasionato dal comportamento violento della madre la quale, nel mese maggio 2022, dopo aver appreso che le figlie avevano trascorso qualche giorno di vacanza insieme al padre ed alla nuova compagna, le aveva cacciate di casa;
• l'abbandono materno aveva sconvolto le minori, generando in un profondo stato di Per_2 depressione per il rifiuto materno che la portò a compiere gravi atti di autolesionismo.
Entrambe le figlie avevano subito una vera violenza psicologica;
• la Sig.ra aveva attuato una vera e propria strumentalizzazione del rapporto con le figlie Pt_1 al fine esclusivo di ottenere l'assegnazione dell'abitazione di cui le parti sono comproprietarie: solo nella primavera del corrente anno ( 2024), invero, la sig.ra aveva Pt_1 ripreso ad avere qualche contatto con le figlie, ossia dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per lo scioglimento della comunione insistente sull'immobile sito in via Imbonati 15/3, pendente avanti al Tribunale di Milano con r.g. 18241/2024. Il desiderio di riavvicinamento alle figlie era da considerarsi tutt'altro che sincero e spontaneo, poiché la Sig.ra stava Pt_1 attuando un'opera di convincimento su di loro attraverso pesanti pressioni psicologiche affinché tornino a frequentare l'abitazione ove risiede, ripetendo loro: “altrimenti vostro padre mi porta via la casa”, ingenerando in tal modo ulteriore sofferenza e delusione nelle adolescenti.
• a far data dal mese di maggio 2022 il padre si occupa in via esclusiva delle figlie
Ritualmente istaurato il contraddittorio le parti venivano sentite dal GOT all'udienza del 13.12.2024 dove rendevano ampie dichiarazioni e all'esito della predetta udienza dichiaravano di concordare sui seguenti profili:
• regime di affido condiviso della figlia minore collocamento paritario della figlia Per_2 minore la figlia maggiorenne resta dal padre;
Per_2 Per_1
• regolamentazione tempi di permanenza della minore presso e con ciascun genitore a settimane alternate;
• Libere frequentazioni tra e la madre. Per_1
• Mantenimento diretto della figlia minore Per_2 • I genitori si occuperanno del mantenimento di in base alla frequentazione con la Per_1 stessa.
• Suddivisione al 50% delle spese straordinarie delle figlie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano. Davano peraltro atto che il contrasto permaneva con riferimento all'assegnazione dell'immobile di Via Imbonati 15/3
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 3o.
1.2025 avanti alla dott.ssa Bassi le parti venivano nuovamente sentite: con ordinanza resa in pari data il giudice delegato dava atto che, dall'ascolto delle parti era emerso che la figlia maggiorenne viveva stabilmente presso il padre mentre Per_1 non chiaro il luogo in cui vivesse la figlia minore diciassettenne dal momento che le parti Per_2 avevano dato una versione non del tutto coincidente degli altalenanti periodi trascorsi presso l'uno ovvero l'altro genitore nonché della attualità. Conseguentemente veniva disposto l'ascolto di
Per_2
All'esito dell'ascolto della minore, che veniva sentita all'udienza del 2.4.2025, le parti e i difensori richiamate le conclusioni trascritte in epigrafe, discutevano oralmente la causa e, stante l'imminenza della decine da parte del Collegio, ritenevano superflua l'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti
La causa veniva quindi rimessa al collegio e decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025
OSSERVATO IN DIRITTO
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale, sul collocamento della minore e sul diritto di visita
Ritiene il Collegio, alla luce di tutti gli elementi disponibili, che non via siano ragioni per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso della figlia minore ( nata il [...]) che, Per_2 peraltro, è prossima alla maggiore età ( è maggiorenne). La domanda in via riconvenzionale Per_1 svolta dal convenuto con la quale chiede l'affido esclusivo di non è fondata e non può essere Per_2 accolta.
Non sussistono, infatti, elementi per ritenere la sig.ra gravemente carente sotto il profilo della Pt_1 responsabilità genitoriale. Anche l'ascolto della minore condotto dal Giudice delegato ha invero evidenziato un rapporto relazionale tra madre e figlia indubitabilmente difficile, ma non sono stati offerti al Tribunale indici o elementi per ritenere che la condotta materna sia gravemente pregiudizievole per la minore.
L'ascolto di invero, ha indubbiamente evidenziato - soprattutto nell'attualità- un condizione Per_2 di difficoltà di comunicazione tra madre e figlia, ma ha anche consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza la volontà della minore. che ha affrontato con serenità e piena consapevolezza Per_2
l'incontro con il giudice, ha fornito importanti elementi utili al Tribunale per dipanare le questioni controverse. Le sue risposte sono risultate chiare e frutto di una libera determinazione. Può dirsi quindi definitivamente accertato che abbia vissuto dal maggio 2022 al maggio 2024 Per_2 prevalentemente con il papà andando qualche notte a dormire dalla mamma;
che da settembre 2024
a gennaio 2025 sia stato sperimentato il regime delle settimane alternate, cessato definitivamente nel gennaio 2025 anche perché- come confermato dalla stessa fonte di stress e incidente anche Per_2 sulla stabilità e il rendimento scolastico della minore. desidera vivere con il padre e vedere la madre come avviene ora: anche in ragione dell'età Per_2 della ragazza non sussiste alcuna ragione perché la sua volontà non debba essere rispettata.
Conseguentemente resterà affidata ad entrambi i genitori e sarà collocata in via preferenziale, Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica, presso il padre. Potrà frequentare la madre liberamente, come oggi avviene secondo accordi che verranno assunti direttamente tra madre e figlia.
Sull'assegnazione del casa famigliare di Via Imbonati 15/3
La domanda della Sig.ra deversi assegnata la casa famigliare di Via Imbonati 15/3 è Parte_2 infondata e deve essere rigettata.
Gli atti di causa e lo stesso ascolto della minore ha inconfutabilmente dimostrato che detto Per_2 immobile – dove oggi vive stabilmente la sola attrice- non costituisce l'habitat per le figlie, nemmeno per la minore E' indubbio – come confermato da nel corso dell'ascolto- che quella Per_2 Per_2 casa dove la stessa ha lungamente abitato sia piena di ricordi, ma la stessa non rappresenta per la minore il luogo degli affetti e il punto di riferimento della sua vita, in altri termini ha oggi perso ( sempre che l'abbia avuto) ogni funzione di habitat per che, anzi, quando vi si reca “ si sente Per_2 ospite”. In siffatto contesto, a prescindere da ogni considerazione circa il fatto che la sig.ra non Pt_1 sia oggi- e non lo fosse al momento del deposito del ricorso- collocataria in via preferenziale delle figlie- detto immobile non può essere assegnato ( a nessuna delle parti) e tanto meno alla ricorrente.
Come chiaramente ripetuto dal la stessa percepisce “ casa propria” la casa del papà. Del Per_2 resto, per come per la pressochè stragrande maggioranza dei ragazzi della sua età, il legame Per_2 con la casa è “slatentizzatto” non è il luogo dove si fonda e stabilizza la relaizone con la madre che invero, potrà continuare a frequentare liberamente ovunque la stessa si trasferirà.
Su mantenimento della prole
Con le conclusioni di cui al ricorso parte convenuta chiede che venga determinato in € 1.000,00 mensili – oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno che la ricorrente deve ritenersi obbligata a versare per il mantenimento delle figlie.
Orbene è pacifico che né né siano economicamente autosufficienti con il conseguente Per_1 Per_2 obbligo per entrambi i genitori di contribuire al loro mantenimento proporzionalmente alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, tenendo altresì conto del tenore di vita dalle medesime goduto e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e quindi considerando nel caso di specie, che le ragazze vivono pressoché stabilmente dal padre e frequentano in maniera ridotta la madre che quindi, provvede il limitatissima misura al loro mantenimento in via diretta.
Quanto alla posizione reddituale della ricorrente, la medesima avanti al GOT ( 13.12.2024) ha dichiarato “ Ho lavorato a fasi alterne nel settore della ristorazione, anche in nero, attualmente ho un contratto di 2 mesi nella pasticceria Cova;
percepisco 1.400,00 euro al mese lordi, ho un contratto di due mesi;
percepisco il reddito di inclusione pari ad 650,00 al mese. In questo momento mi è stato sospeso probabilmente per la mia esperienza di lavoro. Percepisco l'assegno unico per le ragazze l'importo è di circa 300,00 euro. L'importo viene diviso circa a metà e lo do alle ragazze…” Ha fruito nel 2023 ( CU 2024) del reddito di inclusione per € 10.154,20 analogo a quello percepito nel 2022 ( CU 2023) Non dispone di beni immobili se non il 50% della casa di Via Imbonati 15/3 , gravata da mutuo intestato al solo , e oggi oggetto del giudizio divisionale dal medesimo Per_1 proposto.
Maggiormente solida è la posizione lavorativa e reddituale del convenuto il quale nell'udienza avanti al Got ha dichiarato : “ Ho un immobile in locazione dove vivo, in via Ferruci a Milano, si tratta di un quadrilocale, pago un canone di locazione di 2.300,00 circa spese condominiali comprese, negli anni l'importo è aumentato, preciso che io ho stipulato il canone di locazione 8 anni fa. La sede della mia Attività è Muggiò ho una società la Alpha Vuoto Srl. che si occupa di robotica ed automazione industriale, si tratta di componenti per le macchine industriali. Ho il 94% delle quote della società, ho altri due soci al 3%, sono terzi;
sono amministratore unico della società; sono inquadrato come agente nell'ambito societario, l'anno scorso è stato un anno terribile, quest'anno ho guadagnato di più. L'azienda non va bene, l'anno scorso ho messo dei miei soldi 80.000 euro legati alla vendita di un immobile di mia proprietà. Ribadisco l'azienda sta avendo un po' di difficoltà. Quest'anno la società ho emesso un'unica fattura alla società di 50.000 euro quale agente. Preciso che non ho mai percepito nulla quale amministratore. Sto cercando di salvare l'azienda, è un'azienda solida in relazione ai clienti ma questi clienti non hanno lavoro. Ho quattro dipendenti due part time e due full time. La sede operativa della società è un capannone industriale di proprietà, è stato acceso un mutuo per l'acquisto, la società paga un mutuo di 2.700,00 euro. Sono comproprietario con la signora di un'immobile nel quale abita lei, l'immobile è gravato da mutuo a tasso variabile, attualmente la rata
è di euro 950,00 mensili sono partito da una rata di mutuo di circa 470,00 euro mensili. Il contratto di mutuo è intestato a me….”
Dalle dichiarazioni prodotte risulta che il convenuto abbia fruito nel 2023 ( OPF2024) dalla società della quale è amministratore unico di ricavi per € 22.974 con componenti negativi per € 38.090, mentre nell'annualità precedente ( PF 2023) ha fruito di un imponibile di € 10.027. A prescindere dall'andamento societario, che ha risentito di una battuta di arresto, gode di una professionalità e patrimonialità indubitabilmente più solida della parte attrice.
Alla luce delle emergenze in atti, quindi ritiene il Collegio che la sig.ra che è comunque genitore Pt_1 dotato di piena capacità lavorativa sia tenuta a corrispondere al Sig , a far data dal gennaio Per_1
2025 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie € 400,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indidi istat dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) oltre al 30% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno Unico dovrà spetterà a ciascun genitore per la quota del 50%
Sulle ulteriori domande svolte da parte attrice
Le ulteriori domande di natura economica svolte falla attrice debbono nella presente sede essere dichiarate inammissibili e ciò sia per quanto attiene alla richiesta di condanna del convenuto al rimborso delle spese condominiali – domanda estranea al presente giudizio, sia per quanto concerne la richiesta di condanna del convenuto al versamento dell'importo richiesto per mancata corresponsione degli arretrati per il mantenimento delle figlie sul punto osservando che, l'obbligo contributivo allorchè esistente decorerebbe dalla data della domanda. Nel caso di specie, peraltro, la domanda è inammissibile risultando le figlie stabilmente collocate presso il padre dal 2022
Sulle spese di lite. All'esito del giudizio, considerata la prevalente soccombenza della parte attrice con riferimento alla domanda diretta al collocamento paritetico della figlia, all'assegnazione della casa famigliare, alla versamento in proprio favore di un assegno di mantenimento per le figlie nonché in considerazione della dichiarata inammissibilità delle domande economiche ulteriormente svolte, l'attrice deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto ( soccombente per quanto attiene la richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore e per la misura del contributo al mantenimento delle figlie avanzato) dei 2/3 delle spese processuali ( rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3) che, in assenza di note specifiche, si liquidano in € 3.140,60 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge .
Non sussistono invece, i presupposti per la condanna della attrice per lite temeraria
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23376 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore in via condivisa entrambi i genitori. Per_2
2. sarà collocata in via preferenziale presso il padre, anche ai fini della residenza Per_2 anagrafica, e potrà vedere e stare con la madre liberamente secondo accordi che verranno assunti direttamente tra madre e figlia;
3. RIGETTA la domanda avanzata da di assegnazione alla stessa della casa Parte_1 famigliare di Milano Via Imbonati 15/3
4. DISPONE che corrisponda a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo della figlie e (maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente) a far data dal gennaio 2025 € 400,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indidi istat dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) oltre al
30% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui ritrascritte.
5. DISPONE che l'Assegno Unico sia percepito da ciascun genitore per la quota del 50%
6. DICHIARA inammissibili le ulteriori e diverse domande di natura economica svolte da
Parte_1
7. CONDANNA al pagamento in favore di dei 2/3 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che per tale quita liquida in € 3.140,60 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge rimanendo e compensa tra le parti la residua quota di 1/3
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai