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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N . 8 8 2 / 2 0 2 1 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 882 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Dante n. 71, presso lo studio degli avv.ti Roberto Avellone e Roberta
Avellone, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Cefalù (PA) in via Prestisimone 21/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Muffoletto, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22.01.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2021, esponeva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio concordatario con a Palermo il 28.10.1989, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 597, parte II, serie A, anno
1989;
− di avere avuto con due figlie, nata il [...] e Controparte_1 Persona_1
, nata il [...]; Persona_2
− che la suddetta unione matrimoniale, con il passare del tempo, si era logorata, motivo per cui i coniugi si separavano alle condizioni dagli stessi previste, omologate dal Tribunale di Palermo con decreto del 23.09.2011;
− che, con ricorso congiunto, le parti adivano il medesimo Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni della separazione nei termini dagli stessi stabiliti, che venivano recepiti dall'Autorità giudiziaria con il decreto del 30.12.2013;
− che la figlia sebbene maggiorenne, non era ancora economicamente Persona_1 autosufficiente in quanto impegnata in un percorso di studi universitario;
− che i coniugi, dal momento della separazione, avevano definitivamente cessato la loro convivenza e non si erano più riconciliati.
In ragione di ciò, chiedeva a questo Tribunale di: “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 3, n.
2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 28.10.1989, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Palermo – Atti di matrimonio anno 1989 numero 597 parte II serie A, contratto in Palermo tra il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra ;- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i Sigg.ri Parte_1
e;
- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione Controparte_1 Parte_1 consensuale, così come modificati con decreto del 30.12.2013, relativamente all'affidamento della figlia minore ed al relativo diritto di visita del Sig. ; - confermare, altresì, Per_2 Controparte_1 il provvedimento del 30.12.2013 con riguardo al contributo al mantenimento di entrambe le figlie e, specificatamente, disporre a carico del Sig. il versamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 650,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie e oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di entrambi i coniugi e, per l'effetto, dichiarare che nessuno dei due coniugi dovrà corrispondere alcun assegno divorzile” (cfr. ricorso). Con memoria del 31.01.2022, si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1 domanda divorzile, alla richiesta di affidamento e collocazione della figlia come formulata Per_2 da contestando, invece, quanto richiesto dalla moglie per il mantenimento della Parte_1 prole.
Nel dettaglio, il marito affermava di essersi obbligato, a seguito della modifica delle condizioni di separazione, a versare alla moglie la somma di € 650,00 mensili per il mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito, deduceva, però, un sopravvenuto peggioramento delle proprie Controparte_1 condizioni economiche, dovuto all'aumento del costo della vita e all'esistenza di due finanziamenti.
In ragione di ciò, e tenuto conto del proprio reddito, dallo stesso determinato in € 1.250,00 mensili, il ricorrente in riassunzione affermava di essere impossibilitato alla corresponsione della somma di € 650,00, richiesta da per il mantenimento delle figlie, così come il 50% Parte_1 delle spese straordinarie per le esigenze della prole.
Con riferimento alla capacità economica e reddituale delle parti, deduceva Controparte_1 una sproporzione tra le proprie sostanze e quelle di che, oltre a svolgere attività Parte_1 lavorativa presso il comune di Palermo, ed essere aiutata economicamente dalla madre con la stessa convivente, era anche proprietaria di diversi immobili;
riteneva, pertanto, congruo determinare il proprio obbligo per il mantenimento della prole in € 350,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 30%.
Tutto quanto esposto, chiedeva al Tribunale adito di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere
a tutti gli incombenti necessari e connessi;
in ordine all'affidamento delle figlie , oggi Per_1 maggiorenne, e nonché in ordine al diritto di visita del padre […] confermare le condizioni Per_2 di cui all'istanza congiunta per la modifica dei patti della separazione consensuale dei coniugi del
5.12.2013 omologata dal Tribunale di Palermo il 17.12.2013, fermo restando che padre e figlie potranno gestire in piena autonomia i tempi ed i modi degli incontri e dei periodi che di volta in volta stabiliranno di comune accordo;
disporre, per i motivi di cui in narrativa, la riduzione del contributo al mantenimento in capo al ricorrente ed in favore delle figlie a complessivi € 350,00 mensili;
disporre per quanto detto nella superiore narrativa, la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 70 % in capo alla sig.ra ed in ragione del 30 % in capo al all'odierno deducente, Pt_1 dichiarando, altresì, che dette spese dovranno essere sempre previamente concordate in ordine alla loro necessità e regolarmente documentate;
accertare la sussistenza dei mezzi economici adeguati da parte di entrambi i coniugi e, per l'effetto, dichiarare che nessuno dei coniugi dovrà corrispondere all'altro alcun assegno divorzile” (cfr. memoria di costituzione). Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 24.02.2022), con successiva ordinanza del 28.02.2022 venivano confermate, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le condizioni omologate dal Tribunale di Palermo con il decreto del 17.12.2023, eccetto che per l'assegno di mantenimento posto in capo a , rideterminato provvisoriamente Controparte_1 in € 500,00.
All'udienza del 05.10.2023, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI, cpc., “ratione temporis” vigente.
Terminata l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22.01.2025 e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc., “ratione temporis” vigente;
il giudice disponeva in conformità ed assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Palermo con il decreto di omologazione n. 3455/2011 (proc. n. 8692/2010
R.G.), depositato in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dal 2011, nonché l'accertata impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tenuto anche conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015 n.
55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di affidamento e collocazione delle figlie
Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie delle parti in causa, nulla deve essere disposto in ordine al regime di affidamento e collocazione della prole, così come con riferimento al diritto di visita del padre. Sulla domanda di mantenimento delle figlie
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; Cass.
n. 10207/2019; Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 12477/2004).
La Corte di cassazione ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d. “principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e
Cass. n. 12477/2004).
Quanto all'onere della prova circa le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, esso “[…] è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Si è, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Con riferimento alla quantificazione del suddetto assegno, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. ne fornisce i criteri, ossia: “1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Deve, inoltre, tenersi conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio, incremento delle esigenze e delle spese per suo il mantenimento (cfr. Cass. n. 17055/2007).
Vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso uno dei genitori, nonché il minor impegno del genitore non convivente nella cura della prole rispetto a quanto richiesto, invece, al genitore convivente.
Il citato art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, da valutare all'attualità in ossequio al c.d. principio di proporzionalità; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009). Nel caso di specie, deducendo il mancato raggiungimento dell'indipendenza Parte_2 economica da parte di entrambe le figlie, ha chiesto a questa Autorità giudiziaria di confermare le condizioni previste dal decreto del Tribunale di Palermo del 30.12.2013 che, su accordo congiunto delle parti, aveva determinato l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della prole nella somma di € 650,00, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%.
A tale richiesta si è opposto che ha, invece, domandato la riduzione di tale Controparte_1 contributo ad € 350,00 mensili, oltre alle spese straordinarie in misura del 30%, a causa di un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto all'aumento del costo della vita, alla pendenza di due finanziamenti e tenuto conto del proprio reddito, dallo stesso determinato in €
1.250,00.
Tali ultime circostanze non hanno, però, trovato riscontro probatorio e, pertanto, devono essere disattese.
Dagli atti di causa (cfr. certificazione della città metropolitana di Palermo;
conto previdenziale
) risulta, infatti, che sia dipendente del comune di Palermo dal 30.12.2005. CP_2 Controparte_1
Con riferimento all'ultimo triennio (cfr. Certificazione ), quest'ultimo ha realizzato i CP_2 seguenti redditi:
- € 29.213,54 nell'anno di imposta 2022;
- € 30.638,48 nell'anno di imposta 2023;
- € 19.166, 98 nell'anno di imposta 2024 (sino al 31.07.2024).
Egli è, inoltre, proprietario di diverse unità immobiliari, ivi compresa la casa familiare in cui lo stesso vive, talune in regime esclusivo, altre in comunione ordinaria (cfr. visure per soggetto).
Per ciò che concerne i finanziamenti, deve premettersi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nella determinazione del reddito ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive. Non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre. (cfr. Cass. n. 19107/2015).
Il principio da valorizzare al riguardo è, pertanto, quello della c.d. “autoresponsabilità economica”.
Nella determinazione dell'importo dell'assegno può, infatti, tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per le esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. n. 10380/2012).
Tale ultima evenienza non può, invero, considerarsi sussistente nel caso “de quo” e ciò per i motivi appresso indicati. In primo luogo, mancano in atti i contratti di finanziamento, avendo Controparte_1 depositato soltanto le copie dei modelli informativi contenenti le condizioni generali di accesso al credito, privi delle dovute sottoscrizioni.
Anche prescindendo dalla superiore circostanza, tali prestiti non possono ritenersi riconducibili al soddisfacimento delle esigenze della famiglia;
tali rapporti risulterebbero, inoltre, entrambi cessati
(rispettivamente il 15.07.2024- Agos e 10/2024- Findomestic).
Ciò ritenuto, con riferimento alle attuali condizioni delle figlie, va distinta la posizione di da quella di . Persona_2 Persona_1
La prima, infatti, è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento (09.09.2023), vive con la madre e risulta iscritta ad un corso di laurea (circostanza non contestata tra le parti).
In assenza di elementi ostativi, deve, pertanto, ritenersi che la stessa non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, circostanza comunque non oggetto di contestazione tra le parti.
risulta parimenti iscritta ad un corso di laurea (circostanza non contestata tra Persona_1 le parti); dagli atti di causa (cfr. conto previdenziale e lettera di assunzione del 01.12.2022) CP_2 emerge, però, che quest'ultima ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della “UCM SPORTS
WEAR S.R.L”, realizzando, nel periodo intercorrente tra il 03.12.2022 e il 31.08.2024, i seguenti redditi: € 981,00 nell'anno di imposta 2022; € 12.874,00 nell'anno di imposta 2023; € 7.408,00 nell'anno di imposta 2024 (sino al 31.08.2024).
Con la comparsa conclusionale, ha dedotto, tra l'altro, la cessazione della Parte_2 predetta occupazione lavorativa della figlia;
quest'ultima avrebbe, quindi, ripreso la propria formazione universitaria (di secondo livello, una volta conseguita la laurea triennale), oltre a svolgere un nuovo lavoro come insegnante di sostegno per dodici ore settimanali presso l'istituto M.
Buonarroti di Palermo, a fronte di un compenso orario netto di circa € 11,00; a tal fine, la resistente ha prodotto il relativo contratto di adesione sottoscritto da con il comune di Persona_1
Palermo (cfr. atto di adesione). Tali ultime circostanze non possono, tuttavia, costituire oggetto di valutazione nel presente giudizio, essendo emerse solo con il deposito della comparsa conclusionale da parte della resistente.
Per fatto sopravvenuto deve, infatti, intendersi quello verificatosi durante il giudizio, e non quello che, realizzatosi in precedenza, è stato conosciuto durante il procedimento.
Dalla predetta distinzione deve, quindi, ricavarsi che, mentre un fatto sopravvenuto dopo il maturare delle preclusioni previste all'esito della prima udienza e del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. può giustificare la modifica della domanda già proposta (garantendo pur sempre il diritto di difesa della controparte mediante la facoltà di controdeduzioni e contro allegazioni), diversamente, ove questo sopravvenga dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non potrà essere preso in considerazione, costituendo questo il momento indefettibile della cristallizzazione dell'assetto difensivo.
Il fatto sopravvenuto non può, dunque, essere dedotto nell'ambito delle memorie ex art. 190
c.p.c. ma deve essere fatto valere in un successivo giudizio (cfr. Cass. n. 20723/2018 secondo cui: “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande
o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche
l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione […]”; con la precisazione che:
“nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, è consentito formulare la rinuncia ad una domanda pur contenuta nell'atto introduttivo del giudizio” (cfr. Cass.
n. 8737/2014; Cass. n. 7977/97 e Cass. n. 2434/1971).
Ciò posto, il Collegio, tenuto conto delle emergenze processuali, e nei limiti della domanda come proposta da , che mai ha chiesto espressamente la revoca del proprio obbligo Controparte_1 di mantenimento nei confronti di , ritiene di determinare il contributo in oggetto in Persona_1 favore della prole nei termini appresso indicati.
Per ciò che riguarda , osservato che la stessa al tempo della modifica delle Persona_2 condizioni di separazione (2013) aveva otto anni, preso atto della condizione di dipendenza economica di quest'ultima (non oggetto di contestazione) e considerate le accresciute esigenze di una ragazza universitaria rispetto ad una situazione temporale risalente al 2013, determina l'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in € 400,00 mensili.
In merito, invece, al mantenimento di tenuto conto dell'accertato ingresso Persona_1 nel mercato del lavoro da parte di quest'ultima e dell'esperienze lavorative maturate, l'assegno di mantenimento viene determinato in € 100,00 mensili.
Per ciò che riguarda le spese straordinarie, esse vanno ripartite in capo ad entrambe le parti nella misura del 50%.
Non vi è, infatti, ragione, ad avviso del Collegio, per disporre una contribuzione diseguale tra i genitori in merito alle suddette spese, tenuto conto del reddito e delle sostanze economiche di quest'ultimi.
Dagli atti di causa (cfr. estratto previdenziale ) risulta, infatti, che presta CP_2 Parte_1 attività lavorativa di natura subordinata e parziale alle dipendenze del comune di Palermo;
nell'ultimo triennio, la stessa ha realizzato i seguenti redditi: € 15.693,82 nell'anno di imposta 2022; € 17.985,74 nell'anno di imposta 2023; € 4.842,00 nell'anno di imposta 2024 (sino al 31.03.2024). Quest'ultima è, altresì, proprietaria di diverse unità immobiliari, tra le quali molte risultano in regime di comunione ordinaria con terzi e sulle quali la stessa vanta delle quote tutto sommato contenute.
Non si ritiene, pertanto, sussistente una sproporzione economica tra le parti idonea a giustificare una diversa ripartizione, tra le stesse, delle spese per le esigenze straordinarie della prole.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'autonomia economica dichiarata da entrambe le parti che ha indotto le stesse a non formulare alcuna domanda diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Sulla domanda di accertamento e dichiarazione dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi
Quanto alla domanda di accertamento dello scioglimento della comunione ritiene il Collegio di nulla dover disporre, dovendo essere dichiarata in tale sede inammissibile. E, infatti, ai sensi dell'art. 191 c.c. lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi è un effetto automatico derivante dalla procedura di separazione, con la precisazione che secondo la norma “ratione temporis” vigente: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato […]”.
Sulle spese del procedimento
Attesa la natura della causa, e l'esito del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.10.1989 a Palermo da
, nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1 Parte_1
Palermo il 03.11.1963, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 597, parte II, serie A, anno 1989;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 400,00 per il mantenimento di , entro e non oltre il giorno cinque di Persona_2 ogni mese;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 100,00 per il mantenimento di entro e non oltre il giorno cinque di Persona_1 ogni mese;
- pone a carico di l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie Controparte_1 nell'interesse delle figlie in misura del 50%;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento e dichiarazione dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 882 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Dante n. 71, presso lo studio degli avv.ti Roberto Avellone e Roberta
Avellone, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Cefalù (PA) in via Prestisimone 21/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Muffoletto, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22.01.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2021, esponeva: Parte_1
− di aver contratto matrimonio concordatario con a Palermo il 28.10.1989, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 597, parte II, serie A, anno
1989;
− di avere avuto con due figlie, nata il [...] e Controparte_1 Persona_1
, nata il [...]; Persona_2
− che la suddetta unione matrimoniale, con il passare del tempo, si era logorata, motivo per cui i coniugi si separavano alle condizioni dagli stessi previste, omologate dal Tribunale di Palermo con decreto del 23.09.2011;
− che, con ricorso congiunto, le parti adivano il medesimo Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni della separazione nei termini dagli stessi stabiliti, che venivano recepiti dall'Autorità giudiziaria con il decreto del 30.12.2013;
− che la figlia sebbene maggiorenne, non era ancora economicamente Persona_1 autosufficiente in quanto impegnata in un percorso di studi universitario;
− che i coniugi, dal momento della separazione, avevano definitivamente cessato la loro convivenza e non si erano più riconciliati.
In ragione di ciò, chiedeva a questo Tribunale di: “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 3, n.
2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 28.10.1989, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Palermo – Atti di matrimonio anno 1989 numero 597 parte II serie A, contratto in Palermo tra il Sig. e la Controparte_1
Sig.ra ;- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i Sigg.ri Parte_1
e;
- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione Controparte_1 Parte_1 consensuale, così come modificati con decreto del 30.12.2013, relativamente all'affidamento della figlia minore ed al relativo diritto di visita del Sig. ; - confermare, altresì, Per_2 Controparte_1 il provvedimento del 30.12.2013 con riguardo al contributo al mantenimento di entrambe le figlie e, specificatamente, disporre a carico del Sig. il versamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 650,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie e oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 Per_2
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di entrambi i coniugi e, per l'effetto, dichiarare che nessuno dei due coniugi dovrà corrispondere alcun assegno divorzile” (cfr. ricorso). Con memoria del 31.01.2022, si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1 domanda divorzile, alla richiesta di affidamento e collocazione della figlia come formulata Per_2 da contestando, invece, quanto richiesto dalla moglie per il mantenimento della Parte_1 prole.
Nel dettaglio, il marito affermava di essersi obbligato, a seguito della modifica delle condizioni di separazione, a versare alla moglie la somma di € 650,00 mensili per il mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito, deduceva, però, un sopravvenuto peggioramento delle proprie Controparte_1 condizioni economiche, dovuto all'aumento del costo della vita e all'esistenza di due finanziamenti.
In ragione di ciò, e tenuto conto del proprio reddito, dallo stesso determinato in € 1.250,00 mensili, il ricorrente in riassunzione affermava di essere impossibilitato alla corresponsione della somma di € 650,00, richiesta da per il mantenimento delle figlie, così come il 50% Parte_1 delle spese straordinarie per le esigenze della prole.
Con riferimento alla capacità economica e reddituale delle parti, deduceva Controparte_1 una sproporzione tra le proprie sostanze e quelle di che, oltre a svolgere attività Parte_1 lavorativa presso il comune di Palermo, ed essere aiutata economicamente dalla madre con la stessa convivente, era anche proprietaria di diversi immobili;
riteneva, pertanto, congruo determinare il proprio obbligo per il mantenimento della prole in € 350,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 30%.
Tutto quanto esposto, chiedeva al Tribunale adito di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere
a tutti gli incombenti necessari e connessi;
in ordine all'affidamento delle figlie , oggi Per_1 maggiorenne, e nonché in ordine al diritto di visita del padre […] confermare le condizioni Per_2 di cui all'istanza congiunta per la modifica dei patti della separazione consensuale dei coniugi del
5.12.2013 omologata dal Tribunale di Palermo il 17.12.2013, fermo restando che padre e figlie potranno gestire in piena autonomia i tempi ed i modi degli incontri e dei periodi che di volta in volta stabiliranno di comune accordo;
disporre, per i motivi di cui in narrativa, la riduzione del contributo al mantenimento in capo al ricorrente ed in favore delle figlie a complessivi € 350,00 mensili;
disporre per quanto detto nella superiore narrativa, la suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 70 % in capo alla sig.ra ed in ragione del 30 % in capo al all'odierno deducente, Pt_1 dichiarando, altresì, che dette spese dovranno essere sempre previamente concordate in ordine alla loro necessità e regolarmente documentate;
accertare la sussistenza dei mezzi economici adeguati da parte di entrambi i coniugi e, per l'effetto, dichiarare che nessuno dei coniugi dovrà corrispondere all'altro alcun assegno divorzile” (cfr. memoria di costituzione). Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 24.02.2022), con successiva ordinanza del 28.02.2022 venivano confermate, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le condizioni omologate dal Tribunale di Palermo con il decreto del 17.12.2023, eccetto che per l'assegno di mantenimento posto in capo a , rideterminato provvisoriamente Controparte_1 in € 500,00.
All'udienza del 05.10.2023, il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI, cpc., “ratione temporis” vigente.
Terminata l'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22.01.2025 e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc., “ratione temporis” vigente;
il giudice disponeva in conformità ed assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Palermo con il decreto di omologazione n. 3455/2011 (proc. n. 8692/2010
R.G.), depositato in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dal 2011, nonché l'accertata impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tenuto anche conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015 n.
55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di affidamento e collocazione delle figlie
Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie delle parti in causa, nulla deve essere disposto in ordine al regime di affidamento e collocazione della prole, così come con riferimento al diritto di visita del padre. Sulla domanda di mantenimento delle figlie
Per ciò che concerne il mantenimento dei figli maggiorenni deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
In merito, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; Cass.
n. 10207/2019; Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 12477/2004).
La Corte di cassazione ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d. “principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Nello specifico, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato i casi in cui i figli: - svolgono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza economica;
- sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- hanno raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morale e materiale con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020 e
Cass. n. 12477/2004).
Quanto all'onere della prova circa le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, esso “[…] è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Si è, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (cfr. Cass. n. 17183/2020).
Con riferimento alla quantificazione del suddetto assegno, l'art. 337 ter, IV comma, c.c. ne fornisce i criteri, ossia: “1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Deve, inoltre, tenersi conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio, incremento delle esigenze e delle spese per suo il mantenimento (cfr. Cass. n. 17055/2007).
Vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso uno dei genitori, nonché il minor impegno del genitore non convivente nella cura della prole rispetto a quanto richiesto, invece, al genitore convivente.
Il citato art. 337 ter c.c., tuttavia, evidenzia che, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, occorre tenere conto anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, da valutare all'attualità in ossequio al c.d. principio di proporzionalità; principio di portata generale in materia di mantenimento dei figli, sancito anche dall'art. 148 c.c., per il quale la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e per cui essi adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo. (cfr.
Cass. 23630/2009). Nel caso di specie, deducendo il mancato raggiungimento dell'indipendenza Parte_2 economica da parte di entrambe le figlie, ha chiesto a questa Autorità giudiziaria di confermare le condizioni previste dal decreto del Tribunale di Palermo del 30.12.2013 che, su accordo congiunto delle parti, aveva determinato l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della prole nella somma di € 650,00, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%.
A tale richiesta si è opposto che ha, invece, domandato la riduzione di tale Controparte_1 contributo ad € 350,00 mensili, oltre alle spese straordinarie in misura del 30%, a causa di un asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto all'aumento del costo della vita, alla pendenza di due finanziamenti e tenuto conto del proprio reddito, dallo stesso determinato in €
1.250,00.
Tali ultime circostanze non hanno, però, trovato riscontro probatorio e, pertanto, devono essere disattese.
Dagli atti di causa (cfr. certificazione della città metropolitana di Palermo;
conto previdenziale
) risulta, infatti, che sia dipendente del comune di Palermo dal 30.12.2005. CP_2 Controparte_1
Con riferimento all'ultimo triennio (cfr. Certificazione ), quest'ultimo ha realizzato i CP_2 seguenti redditi:
- € 29.213,54 nell'anno di imposta 2022;
- € 30.638,48 nell'anno di imposta 2023;
- € 19.166, 98 nell'anno di imposta 2024 (sino al 31.07.2024).
Egli è, inoltre, proprietario di diverse unità immobiliari, ivi compresa la casa familiare in cui lo stesso vive, talune in regime esclusivo, altre in comunione ordinaria (cfr. visure per soggetto).
Per ciò che concerne i finanziamenti, deve premettersi che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nella determinazione del reddito ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive. Non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre. (cfr. Cass. n. 19107/2015).
Il principio da valorizzare al riguardo è, pertanto, quello della c.d. “autoresponsabilità economica”.
Nella determinazione dell'importo dell'assegno può, infatti, tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per le esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. n. 10380/2012).
Tale ultima evenienza non può, invero, considerarsi sussistente nel caso “de quo” e ciò per i motivi appresso indicati. In primo luogo, mancano in atti i contratti di finanziamento, avendo Controparte_1 depositato soltanto le copie dei modelli informativi contenenti le condizioni generali di accesso al credito, privi delle dovute sottoscrizioni.
Anche prescindendo dalla superiore circostanza, tali prestiti non possono ritenersi riconducibili al soddisfacimento delle esigenze della famiglia;
tali rapporti risulterebbero, inoltre, entrambi cessati
(rispettivamente il 15.07.2024- Agos e 10/2024- Findomestic).
Ciò ritenuto, con riferimento alle attuali condizioni delle figlie, va distinta la posizione di da quella di . Persona_2 Persona_1
La prima, infatti, è divenuta maggiorenne nel corso del procedimento (09.09.2023), vive con la madre e risulta iscritta ad un corso di laurea (circostanza non contestata tra le parti).
In assenza di elementi ostativi, deve, pertanto, ritenersi che la stessa non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, circostanza comunque non oggetto di contestazione tra le parti.
risulta parimenti iscritta ad un corso di laurea (circostanza non contestata tra Persona_1 le parti); dagli atti di causa (cfr. conto previdenziale e lettera di assunzione del 01.12.2022) CP_2 emerge, però, che quest'ultima ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della “UCM SPORTS
WEAR S.R.L”, realizzando, nel periodo intercorrente tra il 03.12.2022 e il 31.08.2024, i seguenti redditi: € 981,00 nell'anno di imposta 2022; € 12.874,00 nell'anno di imposta 2023; € 7.408,00 nell'anno di imposta 2024 (sino al 31.08.2024).
Con la comparsa conclusionale, ha dedotto, tra l'altro, la cessazione della Parte_2 predetta occupazione lavorativa della figlia;
quest'ultima avrebbe, quindi, ripreso la propria formazione universitaria (di secondo livello, una volta conseguita la laurea triennale), oltre a svolgere un nuovo lavoro come insegnante di sostegno per dodici ore settimanali presso l'istituto M.
Buonarroti di Palermo, a fronte di un compenso orario netto di circa € 11,00; a tal fine, la resistente ha prodotto il relativo contratto di adesione sottoscritto da con il comune di Persona_1
Palermo (cfr. atto di adesione). Tali ultime circostanze non possono, tuttavia, costituire oggetto di valutazione nel presente giudizio, essendo emerse solo con il deposito della comparsa conclusionale da parte della resistente.
Per fatto sopravvenuto deve, infatti, intendersi quello verificatosi durante il giudizio, e non quello che, realizzatosi in precedenza, è stato conosciuto durante il procedimento.
Dalla predetta distinzione deve, quindi, ricavarsi che, mentre un fatto sopravvenuto dopo il maturare delle preclusioni previste all'esito della prima udienza e del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. può giustificare la modifica della domanda già proposta (garantendo pur sempre il diritto di difesa della controparte mediante la facoltà di controdeduzioni e contro allegazioni), diversamente, ove questo sopravvenga dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non potrà essere preso in considerazione, costituendo questo il momento indefettibile della cristallizzazione dell'assetto difensivo.
Il fatto sopravvenuto non può, dunque, essere dedotto nell'ambito delle memorie ex art. 190
c.p.c. ma deve essere fatto valere in un successivo giudizio (cfr. Cass. n. 20723/2018 secondo cui: “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande
o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche
l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione […]”; con la precisazione che:
“nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, è consentito formulare la rinuncia ad una domanda pur contenuta nell'atto introduttivo del giudizio” (cfr. Cass.
n. 8737/2014; Cass. n. 7977/97 e Cass. n. 2434/1971).
Ciò posto, il Collegio, tenuto conto delle emergenze processuali, e nei limiti della domanda come proposta da , che mai ha chiesto espressamente la revoca del proprio obbligo Controparte_1 di mantenimento nei confronti di , ritiene di determinare il contributo in oggetto in Persona_1 favore della prole nei termini appresso indicati.
Per ciò che riguarda , osservato che la stessa al tempo della modifica delle Persona_2 condizioni di separazione (2013) aveva otto anni, preso atto della condizione di dipendenza economica di quest'ultima (non oggetto di contestazione) e considerate le accresciute esigenze di una ragazza universitaria rispetto ad una situazione temporale risalente al 2013, determina l'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in € 400,00 mensili.
In merito, invece, al mantenimento di tenuto conto dell'accertato ingresso Persona_1 nel mercato del lavoro da parte di quest'ultima e dell'esperienze lavorative maturate, l'assegno di mantenimento viene determinato in € 100,00 mensili.
Per ciò che riguarda le spese straordinarie, esse vanno ripartite in capo ad entrambe le parti nella misura del 50%.
Non vi è, infatti, ragione, ad avviso del Collegio, per disporre una contribuzione diseguale tra i genitori in merito alle suddette spese, tenuto conto del reddito e delle sostanze economiche di quest'ultimi.
Dagli atti di causa (cfr. estratto previdenziale ) risulta, infatti, che presta CP_2 Parte_1 attività lavorativa di natura subordinata e parziale alle dipendenze del comune di Palermo;
nell'ultimo triennio, la stessa ha realizzato i seguenti redditi: € 15.693,82 nell'anno di imposta 2022; € 17.985,74 nell'anno di imposta 2023; € 4.842,00 nell'anno di imposta 2024 (sino al 31.03.2024). Quest'ultima è, altresì, proprietaria di diverse unità immobiliari, tra le quali molte risultano in regime di comunione ordinaria con terzi e sulle quali la stessa vanta delle quote tutto sommato contenute.
Non si ritiene, pertanto, sussistente una sproporzione economica tra le parti idonea a giustificare una diversa ripartizione, tra le stesse, delle spese per le esigenze straordinarie della prole.
Il Tribunale prende, altresì, atto dell'autonomia economica dichiarata da entrambe le parti che ha indotto le stesse a non formulare alcuna domanda diretta al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Sulla domanda di accertamento e dichiarazione dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi
Quanto alla domanda di accertamento dello scioglimento della comunione ritiene il Collegio di nulla dover disporre, dovendo essere dichiarata in tale sede inammissibile. E, infatti, ai sensi dell'art. 191 c.c. lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi è un effetto automatico derivante dalla procedura di separazione, con la precisazione che secondo la norma “ratione temporis” vigente: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato […]”.
Sulle spese del procedimento
Attesa la natura della causa, e l'esito del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.10.1989 a Palermo da
, nato a [...] il [...] e , nata a Controparte_1 Parte_1
Palermo il 03.11.1963, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 597, parte II, serie A, anno 1989;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 400,00 per il mantenimento di , entro e non oltre il giorno cinque di Persona_2 ogni mese;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 100,00 per il mantenimento di entro e non oltre il giorno cinque di Persona_1 ogni mese;
- pone a carico di l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie Controparte_1 nell'interesse delle figlie in misura del 50%;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento e dichiarazione dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle