Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16/04/2025 , RGC n. 658 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. DE SANTIS ANTONIO per parte attrice, il quale si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
La parte precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 658 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto comproprietà di immobile e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Santis C.F._2
ATTORI
E
CP_1
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Gli attori hanno convenuto deducendo: a) di aver acquistato con decreto di CP_1 trasferimento del 31 gennaio 2017, nella procedura esecutiva immobiliare n. 55/2005 del
Tribunale di Castrovillari, l'unità immobiliare residenziale sita in Cassano Ioni o, Località Laghi di Sibari, censita in catasto al foglio 69, p.lla 459 sub 3 e sub 9 (corte), al di sotto della quale è presente una cantina, anch'essa parte del lotto acquisito, in comunione pro indiviso al 50% con la proprietà di cui al sub 2 e 8 di tit olarità del convenuto;
b) che dal momento della consegna la
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c) di aver inviato una richiesta al comproprietario con raccomandata del 22 settembre 2021, non ricevuta perché all'indirizzo di spedizione è risultato sconosciuto;
d) di aver presentato istanza al G.E., il quale l'ha rigettata in virtù dell'avvenuta conclusione della procedura esecutiva.
Hanno chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al rilascio della quota della cantina e al risarcimento del danno.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Per quel che riguarda l'esistenza di una comproprietà sul locale sottostante gli immobili di proprietà delle parti, la circostanza risulta provata dalla relazione di ctu redatta nel corso della procedura esecutiva, in cui il perito ha affermato che “le opere abusive riguardano un vano interrato di altezza interna di circa 1,80 tra il sub 8 e 9 (aree esterne esclusive, rispettivamente ai sub 2 e 3), trattandosi di vuoto tecnico tra i due complessi condominiali” e che “pur non essendoci la conformità urbanistica, viste le caratteristiche del manufatto, quale ubicazione, altezza, eventuale destinazione ecc., si evidenzia che lo stesso può essere facilmente regolarizzato per la scarsa incidenza sull'opera. Inoltre, esso incide in superficie per il 50% nell'area individuata al sub 8, e per il rimanente 50% nell'area individuata dal sub 9, facilmente separabile sulla linea di confine, così come l'area del solaio sovrastante rispetto alla delimitazione catastale”.
Per tale ragione, è evidente che con l'acquisto dell'immobile oggetto della citata procedura esecutiva, gli attori hanno acquisito la titolarità anche della quota del 50% del locale sottostante.
Di conseguenza, considerato che lo stesso è attualmente chiuso, il che r isulta credibile in ragione dell'istanza rivolta al G.E. e della diffida inoltrata nel 2021 al comproprietario, atti che non avrebbero avuto ragione di esistere qualora gli attori avessero acquisito la disponibilità del bene, il convenuto deve essere condannato ad immettere nel compossesso del bene medesimo gli attori comproprietari.
2.1. Va, invece, respinta la domanda risarcitoria.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante ten uto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. civ., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Nel caso di specie, in virtù del mancato perfezionamento della notifica al convenuto della richiesta di accesso al locale, quest'ultimo non è mai venuto a conoscenza della richiesta stessa e, sulla base della documentazione presente in atti, è verosimile che non abbia conoscenza neppure dell'esistenza della comproprietà.
Pertanto, alcun risarcimento può essere accordato.
3. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna il convenuto ad immettere nel compossesso della cantina descritta in parte motiva gli attori;
2. Rigetta la domanda risarcitoria;
3. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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