Articolo 2 della Legge 18 giugno 2003, n. 145
Articolo 1
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10 luglio 2003
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 619.750 per l'anno 2003 e a euro 309.875 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 luglio 2003