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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3876/2023 R.G., avente ad oggetto azione di rivendicazione e pendente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Ge- Parte_1
rardo Corrado, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
E
, CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma
1 dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi an- cora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore.
È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_2
conveniva in giudizio la sig.ra , chiedendo ac-
[...] CP_1
certarsi la propria proprietà su un immobile (locale deposito) sito in Sant'Egidio del Monte Albino, via SS. Martiri 39, riportato al catasto al foglio 9 particella 148/5, cat. C/2, e ordinarsi il rilascio del bene da parte della convenuta, che lo occupa abusivamente.
L'attore documentava la propria proprietà mediante atto di dona- zione del 27/12/2021 stipulato dal padre , a sua Persona_1
volta avente causa in forza di atti di successione e divisione risa- lenti fino al 1977, con continuità delle trascrizioni. L'occupazione della convenuta risale all'anno 2009, epoca in cui le fu locato un diverso immobile al primo piano dello stesso stabile, ma da allora ha abusivamente occupato anche il piano terra (locale deposito), senza titolo.
La convenuta, benchè regolarmente evocata in giudizio, non si co- stituiva.
La causa veniva istruita solo documentalmente ed all'udienza del
12/09/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP
, non costituita nel presente giudizio.
Ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e pertanto va ac- colta per i motivi qui di seguito specificati.
A tal fine giova rammentare che, l'azione di rivendicazione è un'azione reale a tutela del diritto di proprietà, esperibile da chi assume di essere proprietario contro chiunque possieda o detenga il bene senza titolo (Cass. civ., sez. II, n. 4115/2014). Il titolare ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà con piena pro- va, anche mediante la produzione di atti pubblici di acquisto e la continuità delle trascrizioni fino ad un titolo originario idoneo (c.d. probatio diabolica), mentre non è necessario dimostrare il titolo del detentore, salvo che questi opponga un diritto incompatibile.
Nel caso di specie, l'attore ha assolto in maniera piena all'onere probatorio richiesto, producendo agli atti ampia documentazione
(atto di donazione del 27/12/2021 da parte del padre, A_
, regolarmente trascritto, precedente atto di divisione del
[...]
25/07/2018 da cui risulta l'attribuzione del bene al dante causa, ul- teriori atti di successione e donazione anteriori, risalenti fino al
1977, con continuità delle trascrizioni).
Tale documentazione costituisce prova piena e documentale del diritto di proprietà dell'attore, secondo i criteri stabiliti dalla con- solidata giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, n. 20393/2016:
“nell'azione di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova piena
3 e ininterrotta della propria titolarità [...] fino a un acquisto a titolo originario o derivativo, idoneo”). Va peraltro rilevato che, pur non essendo stata fondata formalmente sull'usucapione, la parte attrice ha dedotto, in via rafforzativa e subordinata, l'esistenza di un pos- sesso pacifico, pubblico, continuo e ultraventennale da parte dei propri danti causa, in modo utile all'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c., rafforzando ulteriormente la legittimità della pretesa.
La convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace. La con- tumacia non equivale a riconoscimento delle domande attoree, ma comporta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i fatti non specificamen- te contestati possano essere posti a fondamento della decisione, se comprovati.
Dalla documentazione in atti risulta che la convenuta, inizialmente conduttrice di un diverso immobile (piano superiore dell'edificio), ha occupato senza titolo il piano terra (locale deposito) oggetto di causa, malgrado non fosse compreso nel contratto di locazione.
L'occupazione deve quindi qualificarsi come abusiva, e l'attore ha diritto a rientrare nel possesso del bene, quale legittimo proprieta- rio.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della do- manda attorea. L'attore ha provato in modo pieno il proprio diritto di proprietà ed è pertanto fondata la richiesta di rilascio.
4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta con attribuzione al pro- curatore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda propo- sta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto dichiara che il sig. è proprietario del locale deposito sito in Parte_1
Sant'Egidio del Monte Albino (SA), via SS. Martiri n. 39, meglio identificato in atti;
c) Condanna al rilascio dell'immobile sopra CP_1
descritto, libero da persone e cose e nella disponibilità di
; Parte_1
d) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/07/2025
Il Giudice
5 Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3876/2023 R.G., avente ad oggetto azione di rivendicazione e pendente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Ge- Parte_1
rardo Corrado, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
E
, CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma
1 dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi an- cora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore.
È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_2
conveniva in giudizio la sig.ra , chiedendo ac-
[...] CP_1
certarsi la propria proprietà su un immobile (locale deposito) sito in Sant'Egidio del Monte Albino, via SS. Martiri 39, riportato al catasto al foglio 9 particella 148/5, cat. C/2, e ordinarsi il rilascio del bene da parte della convenuta, che lo occupa abusivamente.
L'attore documentava la propria proprietà mediante atto di dona- zione del 27/12/2021 stipulato dal padre , a sua Persona_1
volta avente causa in forza di atti di successione e divisione risa- lenti fino al 1977, con continuità delle trascrizioni. L'occupazione della convenuta risale all'anno 2009, epoca in cui le fu locato un diverso immobile al primo piano dello stesso stabile, ma da allora ha abusivamente occupato anche il piano terra (locale deposito), senza titolo.
La convenuta, benchè regolarmente evocata in giudizio, non si co- stituiva.
La causa veniva istruita solo documentalmente ed all'udienza del
12/09/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP
, non costituita nel presente giudizio.
Ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e pertanto va ac- colta per i motivi qui di seguito specificati.
A tal fine giova rammentare che, l'azione di rivendicazione è un'azione reale a tutela del diritto di proprietà, esperibile da chi assume di essere proprietario contro chiunque possieda o detenga il bene senza titolo (Cass. civ., sez. II, n. 4115/2014). Il titolare ha l'onere di dimostrare il proprio diritto di proprietà con piena pro- va, anche mediante la produzione di atti pubblici di acquisto e la continuità delle trascrizioni fino ad un titolo originario idoneo (c.d. probatio diabolica), mentre non è necessario dimostrare il titolo del detentore, salvo che questi opponga un diritto incompatibile.
Nel caso di specie, l'attore ha assolto in maniera piena all'onere probatorio richiesto, producendo agli atti ampia documentazione
(atto di donazione del 27/12/2021 da parte del padre, A_
, regolarmente trascritto, precedente atto di divisione del
[...]
25/07/2018 da cui risulta l'attribuzione del bene al dante causa, ul- teriori atti di successione e donazione anteriori, risalenti fino al
1977, con continuità delle trascrizioni).
Tale documentazione costituisce prova piena e documentale del diritto di proprietà dell'attore, secondo i criteri stabiliti dalla con- solidata giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, n. 20393/2016:
“nell'azione di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova piena
3 e ininterrotta della propria titolarità [...] fino a un acquisto a titolo originario o derivativo, idoneo”). Va peraltro rilevato che, pur non essendo stata fondata formalmente sull'usucapione, la parte attrice ha dedotto, in via rafforzativa e subordinata, l'esistenza di un pos- sesso pacifico, pubblico, continuo e ultraventennale da parte dei propri danti causa, in modo utile all'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c., rafforzando ulteriormente la legittimità della pretesa.
La convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace. La con- tumacia non equivale a riconoscimento delle domande attoree, ma comporta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i fatti non specificamen- te contestati possano essere posti a fondamento della decisione, se comprovati.
Dalla documentazione in atti risulta che la convenuta, inizialmente conduttrice di un diverso immobile (piano superiore dell'edificio), ha occupato senza titolo il piano terra (locale deposito) oggetto di causa, malgrado non fosse compreso nel contratto di locazione.
L'occupazione deve quindi qualificarsi come abusiva, e l'attore ha diritto a rientrare nel possesso del bene, quale legittimo proprieta- rio.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della do- manda attorea. L'attore ha provato in modo pieno il proprio diritto di proprietà ed è pertanto fondata la richiesta di rilascio.
4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta con attribuzione al pro- curatore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda propo- sta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto dichiara che il sig. è proprietario del locale deposito sito in Parte_1
Sant'Egidio del Monte Albino (SA), via SS. Martiri n. 39, meglio identificato in atti;
c) Condanna al rilascio dell'immobile sopra CP_1
descritto, libero da persone e cose e nella disponibilità di
; Parte_1
d) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/07/2025
Il Giudice
5 Dott. Luigi Bobbio
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