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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di DI,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico,
dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°814/2023 R.G. promossa con atto di citazione dd. 14.2.2023 e notificato, a mezzo racc.aa/rr di data 27.2.2023, ai convenuti da:
P.I. corrente in San Controparte_1 P.IVA_1
Daniele del Friuli (UD), rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Laura Sbrizzi,
giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice;
contro
(C.F. ), res. a Rivignano Teor (UD), CP_2 C.F._1
e (C.F. ) res. in San Michele Controparte_3 C.F._2
al Tagliamento (VE), in qualità di soci illimitatamente responsabili de
[...]
(P. IVA ), società cancellata in data Controparte_4 P.IVA_2
17.05.2017, rappr. e difesi dai procc. e domm. avv. Massimiliano Sinacori e avv. Valentina Iaiza, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
1
convenuti;
avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 28.02.2023 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza dell'1.04.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice: “Nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. dei convenuti;
di conseguenza condannare solidalmente: il sig. (C.F. CP_2
) nato il [...] a [...] residente a [...]C.F._1
Michele al Tagliamento (VE) – fr. Bibione – in via Vittorio Veneto n. 16 lett.
2 – Rivignano Teor (UD) e la sig.ra (C.F. Controparte_3
) nata il [...] a [...] e residente C.F._2
a San Michele al Tagliamento (VE) – fr. Bibione – in viale delle Mimose
n.15 lett. 134, quali soci illimitatamente responsabili della società
[...]
(cancellata in data 17/05/2017) alla restituzione della somma Controparte_4
versata dall'attrice a a titolo di acconto pari ad € Controparte_4
15.250,00 alla qui in persona del Controparte_1
legale rappresentante o in quella maggiore o minore che Controparte_1
sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione su tutte le somme dovute, nonché al pagamento, sugli importi così rivalutati, degli interessi moratori dalla data della fattura al saldo.
a) al risarcimento dei danni a favore della per la risoluzione e il CP_1
comportamento in malafede nella misura ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa anche in via equitativa dal Giudice e/o simbolica;
b) ex art. 96 cpc per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa grave.
2 Spese di causa interamente rifuse.
In via istruttoria: Si chiede l'interpello dei convenuti e testi su tutti i capitoli indicati nella narrativa dell'atto di citazione e nella memoria 183 c.p.c n. 2 di data 26.10.2023.”
per parte convenuta: “In via principale: Accertare ex art. 1454 c.c.
l'intervenuta risoluzione del contratto dd. 21.12.2015 di cessione dei beni stipulato tra e la in via Controparte_4 Controparte_1
subordinata: Accertare il grave inadempimento della Controparte_1
nell'esecuzione del contratto dd. 21.12.2015 di cessione dei beni
[...]
stipulato tra e la e, per Controparte_4 Controparte_1
l'effetto, dichiarare la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'attore;
in ogni caso, in via riconvenzionale: - accertare in € 25.000,00 oltre IVA, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, il danno subito dai sig.ri e , in qualità di soci illimitatamente CP_2 Controparte_3
responsabili della corrispondente al valore delle Controparte_4
attrezzature oggetto del contratto dd. 21.12.2015 di cessione dei beni;
-
condannare la a versare, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno subito, ai sig.ri e , in CP_2 Controparte_3
qualità di soci illimitatamente responsabili della Controparte_4
detratto l'acconto già versato, la somma di € 15.250,00, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse. In via istruttoria: come da memorie ex art. 183, VI
comma n. 2 e 3 c.p.c.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE.
La ha convenuto al giudizio del Controparte_1
Tribunale di DI e quali soci CP_2 Controparte_3
illimitatamente responsabili de società che è stata Controparte_4
cancellata il 17.05.2017, esponendo: - che aveva fornito merce per anni ai tre negozi per animali gestiti dalla Parte_1
maturando nei confronti di quest'ultima un credito che per
[...]
effetto delle varie dilazioni concesse ammontava a fine del 2015 ad un importo superiore ad €. 80.000,00; - che, su proposta della debitrice ed al fine di estinguere l'ingente debito, le parti si erano accordate per cedere all'attrice l'attrezzatura del negozio di DI, sito in Via Leonardo da Vinci
n. 89, per la somma di €. 25.000,00, mentre la merce sarebbe stata pagata in percentuale in base alla data di scadenza;
- che per venire incontro alla controparte, bisognosa di immediata liquidità al fine di estinguere debiti erariali, aveva aderito alla richiesta di versare l'acconto per l'attrezzatura venduta, anziché compensarlo con il maggior credito vantato dalla CP_1
sicchè la le aveva inviato la fattura n. 30 del
[...] Controparte_4
29.12.2015 dell'importo di €. 12.500,00 + IVA al 22% con la causale
“Anticipo attrezzatura negozio di DI viale Leonardo da Vinci 89” e la aveva bonificato in data 31.12.2015 l'importo di €. 15.250,00 a CP_1
pagamento di detta fattura;
- che nei giorni seguenti, in occasione di un sopralluogo nel negozio di DI, i due fratelli si erano avveduti che CP_1
l'impianto di toilettatura (acquistato) era stato sostituito con uno molto più
vecchio che aveva il lavabo in plastica, anziché in acciaio inox come quello preesistente, ed anche la merce non coincideva più con tutta quella che era presente in negozio al momento dell'accordo, il che era stato confermato anche dalle due dipendenti della società convenuta che vi lavoravano
4 all'interno; - che la aveva invano chiesto delle spiegazioni in CP_1
ordine a tali sparizioni/sostituzioni di beni ai due soci de Controparte_4
e, avendo in seguito saputo che questi ultimi erano in procinto di
[...]
cedere a terzi l'azienda e l'attrezzatura già acquistata, aveva inviato,
tramite legale, in data 10.03.2016 una diffida dal procedere alla cessione dell'azienda o comunque dal compiere qualsiasi atto di disposizione in violazione degli accordi che erano stati precedentemente conclusi dalle parti;
- che, ciò nonostante, il e la in data 30.05.2016 CP_2 CP_3
avevano affittato il ramo d'azienda di DI, con tutta l'attrezzatura già
venduta alla alla Zoo Planet s.r.l.; - che a quel punto l'attrice CP_1
aveva chiesto la restituzione dell'acconto versato di €. 15.250,00, ma inutilmente. Ravvisando nel comportamento della controparte un grave inadempimento contrattuale, ha, pertanto, chiesto al Tribunale CP_1
di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di attrezzatura ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto, di condannare i due soci illimitatamente responsabili de (che nel frattempo Controparte_4
era stata cancellata dal Registro delle imprese) a restituirle l'acconto versato di €. 15.250,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
e hanno resistito alle domande Controparte_3 CP_2
avversarie, confermando di avere accumulato un debito di €. 80.000,00
circa nei confronti della controparte per forniture di merce non pagate, ma sostenendo che, per far fronte a tale situazione, le parti avevano stipulato il
21.12.2015 un contratto di cessione dei beni ai creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1977 c.c., con il quale aveva ceduto Controparte_4
l'attrezzatura (stimata in €. 25.000,00) e le merci presenti nel proprio
5 negozio di DI affinchè la creditrice procedesse alla loro liquidazione;
la si era impegnata, altresì, a pagare l'importo di €. 12.500,00, oltre CP_1
IVA, a titolo di acconto sulle somme ricavate dalla liquidazione. I convenuti hanno anche inteso sostenere l'irrilevanza del, pur ammesso, spostamento dell'impianto di toilettatura dal negozio di DI ad un altro negozio, in quanto non comportante un atto dispositivo da parte del debitore cedente,
ed hanno contestato alla controparte di essersi resa inadempiente rispetto all'obbligazione assunta di procedere alla liquidazione delle attrezzature cedute ed alla vendita delle merci in scadenza, atteso che, in spregio a tutti gli accordi presi, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di DI un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato notificato loro,
in uno con il precetto, in data 14.03.2016 per l'importo complessivo di €.
85.383,33, così vanificando di fatto la causa del contratto sottoscritto.
Perdurando l'inadempimento della controparte e nel tentativo di non aggravare la propria esposizione debitoria complessiva, i convenuti avevano deciso nel giugno 2016 di concludere un contratto di affitto di ramo d'azienda con la Zoo Planet s.r.l., ma le attrezzature del negozio erano rimaste all'interno del locale affittato, a disposizione della CP_1
che però era rimasta inerte, sicchè nel luglio
[...] Controparte_4
2017 aveva dovuto inviare, tramite il suo legale, una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. rimasta senza risposta. Secondo i convenuti il contratto stipulato tra le parti in causa doveva pertanto ritenersi risolto di diritto a causa dell'inadempimento dell'odierna attrice. Al termine del contratto di affitto, nel 2018, Zoo Planet s.r.l. aveva riconsegnato tutte le attrezzature a che, a sua volta, aveva provveduto a riconsegnare Controparte_4
l'immobile alla proprietà e le attrezzature erano rimaste invendute
6 all'interno del negozio di DI poiché i costi di smontaggio, trasporto e deposito in altro sito sarebbero stati rilevanti.
L'unica parte inadempiente al contratto di cessione dei beni ai creditori ex art. 1977 c.c. era da individuarsi, dunque, nella che aveva CP_1
completamente disatteso l'impegno di liquidare i beni a soddisfazione del suo credito ed aveva agito monitoriamente;
sicchè, per effetto della diffida ad adempiere intimata nel luglio 2017 dai convenuti, il contratto si era risolto di diritto. Così ricostruita la vicenda, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e svolto, in via riconvenzionale, azione di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione dei beni dd. 21.12.2015 ex art. 1454 c.c., e, in subordine, azione di risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, chiedendo, in ogni caso, la condanna di a pagare loro la somma di €. 15.250,00, o CP_1
quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni cagionati, pari all'importo di €. 25.000,00+IVA indicato nel contratto per le attrezzature e detratto l'acconto già versato di €. 15.250,00.
La causa è stata istruita, oltre che documentalmente, con l'interrogatorio libero di e , assunto Controparte_3 Controparte_5
all'udienza dell'1.04.2025. All'esito i difensori hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe e al termine della discussione orale la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
Le principali domande svolte dall'attrice sono risultate giuridicamente fondate e meritano accoglimento.
Deve, innanzitutto, ritenersi provato che la comune volontà delle parti trasfusa nel contratto del 21.12.2015 era, al di là di un formale richiamo alla
“cessione alla propria creditrice, ai sensi dell'art. 1977 e ss. del CP_1
codice civile”, quella di concludere una compravendita dell'attrezzatura
7 presente a quella data nei locali del negozio sito in DI, viale Leonardo
da Vinci n. 89 (per la cui individuazione si rimandava all'allegato “Elenco
relativo valore dei beni che verranno ceduti con fattura a parte” ed alla quale le parti avevano attribuito in contradditorio un valore di €. 25.000,00)
e delle merci giacenti nel negozio, la cui quantificazione e valorizzazione avrebbe dovuto essere effettuata in un secondo momento sulla scorta dei criteri indicati nel contratto medesimo.
Che si trattasse di una vera e propria vendita è stato confermato da entrambe le parti in sede di interrogatorio libero: ha, Controparte_3
infatti, dichiarato che “la volontà delle parti era quella di vendere l'azienda,
intesa come punto vendita di DI, alla al fine di estinguere il CP_1
debito di €. 80.000,00 circa accumulato nei confronti della controparte. A tal
fine si sarebbe dovuto fare una stima dell'azienda che poi non è stata fatta.
Al contratto era stato allegato un elenco di beni ed attrezzature che si
trovavano all'interno del punto vendita e che riconosco nel doc. 5) di
controparte. La conferma del fatto che si trattava di una vendita è che la
in base al contratto, doveva pagarci €. 10.000,00, oltre IVA, a CP_1
titolo di acconto”.
ha, a sua volta, dichiarato: “il contratto era stato stipulato al Controparte_5
fine di rientrare del credito di circa €. 82.000,00 nei confronti della
controparte. Di comune accordo si era pertanto deciso che la CP_1
avrebbe acquistato il punto vendita di DI. In base alla nostra esperienza
professionale io e mio fratello ritenevamo che il valore della merce e delle
attrezzature fosse più o meno coincidente con gli €. 80.000,00 che ci erano
dovuti, salva una più approfondita valutazione in sede di inventario che, in
realtà, non è poi stato fatto perché quando io e mio fratello ci siamo recati
nel negozio di DI a questo scopo abbiamo constatato che era stata
8 sostituita dell'attrezzatura con altra di minor pregio ed era stata portata
della merce in scadenza, quindi praticamente invendibile. Sempre per
venire incontro alla controparte avevamo inserito nel contratto che la CP_1
avrebbe pagato un acconto di €. 10.000,00+IVA per l'acquisto della
[...]
merce e dell'attrezzatura. L'importo ci era stato richiesto dalla Piacenza
perché avevano un pagamento da effettuare entro 48 ore all'Agenzia delle
Entrate di €. 12.500,00+IVA che risulta dalla fattura n. 30/2015 emessa poi
a carico della . CP_1
E' stata prodotta la fattura n. 30 emessa il 29.12.2015 da CP_4 CP_4
a carico della dell'importo complessivo (al lordo dell'IVA)
[...] CP_1
di €. 15.250,00 la cui causale “Anticipo attrezzatura negozio di DI viale
L. da Vinci n. 89” non può che riferirsi ad un contratto di vendita;
detta fattura è stata regolarmente pagata dalla parte attrice, come riconosciuto anche dai convenuti.
Orbene, avendo le parti voluto stipulare una compravendita di beni mobili, non vi è dubbio che la proprietà di tutta l'attrezzatura e delle merci che erano presenti nel negozio di DI alla data del 21.12.2015 era passata in capo all'acquirente già al momento della sottoscrizione del contratto. Ne consegue che a rendersi gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con quel contratto è stata esclusivamente la parte venditrice, la quale, a fronte dell'estinzione per compensazione del proprio debito di €. 80.000,00 nonché del ricevuto versamento di €. 15.250,00,
avrebbe dovuto consegnare tutte le attrezzature, già inventariate, e consentire all'acquirente di procedere all'inventario in contradditorio di tutta la merce giacente nel negozio alla data del 21.12.2015, onde attribuirne il valore definitivo. E' accaduto, invece, che i convenuti sostituirono non solo l'impianto di toilettatura che si trovava nel negozio di DI (il cui valore era
9 stato indicato nell'elenco allegato al contratto del 21.12.2015 in €. 5.500,00)
con un altro molto più vecchio e scadente, ma anche buona parte della merce con altra pressochè invendibile. Il tutto all'insaputa della nuova proprietaria alla quale neppure è mai stato indicato il luogo ove CP_1
avrebbe potuto ritirare l'impianto di toilettatura e gli altri beni trasferiti altrove. L'avvenuta sostituzione della merce ha trovato conferma nelle dichiarazioni delle due dipendenti de e Controparte_4 SO
, assunte a s.i.t. (vedi docc. 8 e 9 di parte attrice) nel Persona_2
procedimento penale che fu avviato a seguito della denuncia sporta dalla dichiarazioni che possono essere liberamente apprezzate in CP_1
questa sede, essendo tali testimonianze del tutto coerenti con l'impianto probatorio acquisito in questa sede e, soprattutto, con l'ammissione da parte degli stessi convenuti di avere sostituito l'impianto di toilettatura.
Come non bastasse, nonostante la diffida a non procedere alla cessione dell'azienda o comunque a non compiere atti di disposizione in violazione agli accordi contrattuali, inviata via pec il 10.03.2016 dal legale dell'attrice (doc. 7 attoreo), i convenuti stipularono in data 30.05.2016 un contratto con cui concedevano in affitto a Zoo Planet s.r.l. il ramo d'azienda ubicato presso l'unità locale sito all'interno dell'immobile in DI, viale
Leonardo da Vinci n. 89 e composto “dagli arredi, i beni strumentali e le
attrezzature meglio risultanti dal separato elenco che viene allegato al
presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale” (doc. 11
attoreo). L'elenco in questione risulta essere esattamente lo stesso di quello che era stato allegato al contratto concluso il 21.12.2015 con la sicchè non è revocabile in dubbio che i beni ed il ramo CP_1
d'azienda che venivano concessi in affitto a Zoo Planet s.r.l. (e che al punto g) del contratto la concedente dichiarava essere “liberi da oneri ed impegni
10 contrattuali, nonché da diritto di prelazione”, garantendo al tempo stesso di averne “la libera e piena proprietà e disponibilità”) erano proprio egli stessi già alienati alla Controparte_1
Del tutto pretestuosa, pertanto, risulta essere la diffida che fu inviata dal legale dei due soci de in data Controparte_4
11.07.2017 - ossia a distanza di oltre un anno e mezzo dalla stipula del contratto di compravendita del 21.12.2015 e mentre era in corso il contratto di affitto con Zoo Planet s.r.l. che riconsegnò i beni a solo Controparte_3
il 12.06.2018 (vedi il verbale di riconsegna prodotto in causa) - con la quale si intimava alla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., CP_1
la presa in consegna e contestuale saldo delle attrezzature del negozio di
DI (doc. 3 convenuti).
Il contratto stipulato dalle parti il 21.12.2015 va, pertanto, risolto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento dei convenuti che, per l'effetto,
vanno condannati alla restituzione dell'acconto ricevuto di €. 15.250,00,
oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo.
Solo per ragioni di completezza si evidenzia che le domande svolte dall'attrice sarebbero meritevoli di accoglimento anche nel caso in cui si volesse qualificare giuridicamente il contratto del 21.12.2015 come una cessione dei beni al creditore ex art. 1977 c.c.. Ciò in quanto la cessione dei beni ai fini liquidatori comporta, da un lato, che ai sensi dell'art. 1979
c.c. l'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari e,
dall'altro lato, che di questi beni il debitore non può più disporre (art. 1980
c.c.), contrariamente a quanto invece hanno fatto i soci de CP_4
L'art. 1986, comma 2, c.c. stabilisce che anche il contratto di
[...]
cessione dei beni ai creditori può essere risoluto per inadempimento secondo le regole generali, di tal che non si potrebbe che pervenire alla
11 medesima valutazione di gravità dell'inadempimento in cui è incorsa la debitrice per avere disposto dei beni ceduti in maniera unilaterale ed arbitraria.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale non può essere accolta, in assenza di allegazione e di qualsiasi prova della sussistenza di ulteriori danni, considerato anche il fatto che la è alla fine riuscita a recuperare l'ingente credito di CP_1
€. 82.000,00 vantato nei confronti della controparte, sia pure a seguito di esecuzione forzata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota spese che è stata prodotta dal difensore dell'attrice e che espone un compenso pari al parametro medio previsto dal
D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione di valore di riferimento (da €.
5.200,01 ad €. 26.000,00) per tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°
814/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
decide:
1) in accoglimento della domanda svolta da Controparte_1
dichiara la risoluzione del contratto di cessione di beni mobili stipulato il
21.12.2015 per grave inadempimento da parte de Controparte_4
e, per l'effetto, condanna in solido tra loro e , CP_2 Controparte_3
quali soci illimitatamente responsabili della cancellata società CP_4
a restituire all'attrice la somma di €. 15.250,00, oltre interessi di
[...]
legge dalla domanda giudiziale al saldo;
2) respinge ogni diversa ed ulteriore domanda formulata dalle parti;
12 3) condanna i convenuti a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in
€. 4.158,00 per compensi, €. 289,98 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in DI il 4.04.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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