Sentenza 30 maggio 1980
Massime • 2
Soltanto quando, nella liquidazione del danno consistente nella invalidita permanente parziale causata da fatto illecito, con la adozione del criterio della capitalizzazione del reddito il giudice - obbligato a tener conto, con prudente criterio probabilistico, del progressivo aumento quantitativo e/o qualitativo dell'attivita lavorativa del danneggiato nel suo sviluppo - faccia riferimento, nella Determinazione del reddito medio annuo e nell'individuazione del coefficiente da applicare per il calcolo della capitalizzazione, non alla data della decisione ma alla data del sinistro (o a quella in cui e cessata l'invalidita temporanea) - nel qual caso il reddito medio annuo viene determinato con riguardo ad un periodo di attivita lavorativa estendentesi dalla data del sinistro (o della cessazione dell'invalidita temporanea) fino al termine dell'attivita lavorativa del danneggiato e il coefficiente di capitalizzazione viene individuato in relazione all'eta del danneggiato alla data del sinistro (o a quella della cessazione dell'invalidita temporanea) - deve tener conto della svalutazione monetaria verificatasi dalla data del sinistro (o di cessazione dell'invalidita temporanea) a quella della decisione, con cui viene reintegrato il patrimonio del danneggiato.*
In ipotesi di evento dannoso, causato da un fatto illecito, consistente nella invalidita permanente parziale del danneggiato, il danno, venuto ad esistenza alla data del sinistro (o alla data della cessazione dell'invalidita temporanea), si proietta nel futuro, poiche si traduce nella mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di un maggior reddito in relazione all'attivita lavorativa - diminuita per effetto dell'invalidita permanente parziale - che e stata esplicata dalla data del sinistro e continuera ad esplicarsi nel futuro.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/1980, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 30 maggio 1980 |
Testo completo
In ipotesi di evento dannoso, causato da un fatto illecito, consistente nella invalidita permanente parziale del danneggiato, il danno, venuto ad esistenza alla data del sinistro (o alla data della cessazione dell'invalidita temporanea), si proietta nel futuro, poiche si traduce nella mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di un maggior reddito in relazione all'attivita lavorativa - diminuita per effetto dell'invalidita permanente parziale - che e stata esplicata dalla data del sinistro e continuera ad esplicarsi nel futuro.*