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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile R.G. n. 15549/2024 posta in deliberazione all'udienza camerale del 25 marzo 2025 e promossa dai coniugi
Parte_1 nata a [...] il [...] residente in [...]
Cod. Fisc.: C.F._1
(Avv. Federica Bertuletti) E
Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...]
Cod. Fisc.: C.F._2
(Avv. Federica Bertuletti)
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo:
<< cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 6 dicembre 2024; vista la nota scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc nella quale i coniugi, con la sottoscrizione personale, hanno confermato la richiesta congiuntamente depositata ed hanno precisato le conclusioni come contenute nel ricorso introduttivo;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta pagina 1 di 2 ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale consensuale avanti al Presidente del Tribunale che ha emanato il decreto di omologa in data 30 maggio 2006;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le condizioni concordate sono conformi a legge;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
Parte_1 nata a [...] il [...]
e
Parte_2 nato a [...] il [...]
celebrato con rito concordatario in data 12 ottobre 2003 nel Comune di Crespellano e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Crespellano (BO) dell'anno 2003, n. 21, parte 2 S. A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) non sarà dovuta alcuna somma dal padre alla madre a titolo di assegno per il mantenimento della figlia, poiché quest'ultima trascorre molto tempo fuori Bologna per motivi di studio e, quando è in città, passa il proprio tempo in maniera equivalente con entrambi i genitori;
2) I Sigg.ri continueranno a contribuire alle spese straordinarie della figlia nella misura Pt_1 Pt_2 del 50% ciascuno, da rimborsare al genitore che ha sostenuto la spesa, tenendo conto del Protocollo nei procedimenti in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Bologna, che qui si intende espressamente richiamato;
3) le suddette spese straordinarie dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro i 15 giorni successivi alla consegna o all'invio, a mezzo e-mail o messaggio equipollente, di copia dei relativi documenti giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
4) i Sigg.ri dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere Pt_1 Pt_2 ciascuno al proprio personale mantenimento, dandosi, altresì, atto di aver già definito ogni rapporto di natura economico – patrimoniale tra loro e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente atto.
5) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile R.G. n. 15549/2024 posta in deliberazione all'udienza camerale del 25 marzo 2025 e promossa dai coniugi
Parte_1 nata a [...] il [...] residente in [...]
Cod. Fisc.: C.F._1
(Avv. Federica Bertuletti) E
Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...]
Cod. Fisc.: C.F._2
(Avv. Federica Bertuletti)
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo:
<< cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
IL TRIBUNALE vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 6 dicembre 2024; vista la nota scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc nella quale i coniugi, con la sottoscrizione personale, hanno confermato la richiesta congiuntamente depositata ed hanno precisato le conclusioni come contenute nel ricorso introduttivo;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta pagina 1 di 2 ininterrottamente da almeno 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale consensuale avanti al Presidente del Tribunale che ha emanato il decreto di omologa in data 30 maggio 2006;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le condizioni concordate sono conformi a legge;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
Parte_1 nata a [...] il [...]
e
Parte_2 nato a [...] il [...]
celebrato con rito concordatario in data 12 ottobre 2003 nel Comune di Crespellano e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Crespellano (BO) dell'anno 2003, n. 21, parte 2 S. A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) non sarà dovuta alcuna somma dal padre alla madre a titolo di assegno per il mantenimento della figlia, poiché quest'ultima trascorre molto tempo fuori Bologna per motivi di studio e, quando è in città, passa il proprio tempo in maniera equivalente con entrambi i genitori;
2) I Sigg.ri continueranno a contribuire alle spese straordinarie della figlia nella misura Pt_1 Pt_2 del 50% ciascuno, da rimborsare al genitore che ha sostenuto la spesa, tenendo conto del Protocollo nei procedimenti in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Bologna, che qui si intende espressamente richiamato;
3) le suddette spese straordinarie dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate entro i 15 giorni successivi alla consegna o all'invio, a mezzo e-mail o messaggio equipollente, di copia dei relativi documenti giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
4) i Sigg.ri dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere Pt_1 Pt_2 ciascuno al proprio personale mantenimento, dandosi, altresì, atto di aver già definito ogni rapporto di natura economico – patrimoniale tra loro e, pertanto, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente atto.
5) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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