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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8130/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_3
), (C.F.: ) C.F._2 Parte_1 C.F._3
e (C.F.: , questi ultimi in qualità Parte_4 CodiceFiscale_4
di garanti, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gennaro Bellizzi, presso il cui studio, sito in Campigliano alla via Antonio Amato n. 91, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., in nome e per conto della Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta, dall'Avv. Caterina Alfano, presso il cui studio, sito in
Nocera Inferiore alla via Garibaldi n. 28, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
NONCHE' Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza (P.IVA: ), Parte_5 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la procuratrice rappresentata e difesa, giusta Parte_6
procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma da intendersi parte integrante della comparsa di intervento, dall'Avv. Caterina Alfano, presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore alla via Garibaldi n. 28, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la
[...]
Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Pt_4
1670/2018, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, la prima quale debitrice principale e gli altri quali garanti, in favore della opposta, della somma pari ad € 177.358,34 a titolo di rate impagate ed interessi del contratto di mutuo n. 741582656.02, da destinare a consolidamento debiti, dell'importo di € 190.000,00, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che non sussiste nessun debito in relazione al contratto di mutuo n. 741582656.02 posto a fondamento della domanda monitoria;
che, infatti, tale finanziamento è stato concesso alla Parte_1 [...]
per “consolidamento dei debiti” derivanti dal Parte_1
supposto saldo debitorio dei seguenti rapporti: 1) conto corrente n. 5753.62,
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza acceso presso la filiale della di Contursi Terme che, alla data del
30/9/2010, evidenziava un presunto saldo a debito della società pari ad €
54.556,45; 2) conto corrente n. 9838.82, acceso presso la filiale della di Contursi Terme che, alla data del 30/9/2010, evidenziava un presunto saldo a debito della società pari ad € 15.190,86; 3) conto corrente n.
9839.75 acceso presso la filiale della di Contursi Terme che, alla data del 30/9/2010, evidenziava un presunto saldo a debito della società pari ad
€ 40.000,00; 4) effetti insoluti e sospesi per un importo complessivo di €
73.403,24; che, tuttavia, l'esposizione debitoria relativa a tali rapporti bancari, come risultante dalla documentazione contabile, non corrispondeva al reale saldo degli stessi, come accertato dal consulente tecnico di parte incaricato di analizzare il saldo di questi rapporti, risultando di contro la società mutuataria creditrice della
[...]
Controparte_2
che, peraltro, successivamente al 31/7/2013, sono stati effettuati dei versamenti sul conto corrente n. 5753.62 per importi rilevanti e di queste somme la Banca opposta non ha tenuto conto, ragion per cui le somme effettivamente corrisposte dall'ingiunta non corrispondono a quelle indicate nel ricorso;
quale secondo motivo di opposizione, che il contratto di mutuo n. 741582656.02 il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione è affetto da nullità, in quanto mutuo funzionale all'estinzione delle debitorie rinvenienti dai rapporti bancari di cui sopra, in realtà non tali, come appurato dal consulente tecnico di parte, oltre a non tenere conto dei pagamenti effettuati dalla società mutuataria dopo il 31/7/2013; che, infatti, il finanziamento del 25/11/2010 è stato espressamente destinato a
“consolidamento dei debiti” e, dunque allo scopo, oggettivato nel contratto e comune alle parti, di estinguere le pregresse presunte passività che la società opponente aveva con la mutuante Controparte_2
e se, come nella specie avvenuto, i rapporti pregressi da
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza estinguere con il finanziamento sono viziati da nullità e/o invalidità e/o inefficacia, in quanto hanno determinato a carico del correntista addebiti illegittimi, il finanziamento concesso per il “consolidamento debiti” è affetto da invalidità derivata in applicazione del brocardo “simul stabunt simul cadent”; che se la società avesse conosciuto le cause di nullità, invalidità ed inefficacia del rapporto debitorio, non si sarebbe neppure indotta a sottoscrivere il detto finanziamento, così come i garanti non avrebbero assunto le garanzie esorbitanti pretese dalla Banca;
che i rapporti bancari intrattenuti dalla Parte_1
con la sono caratterizzati
[...] Controparte_2
dalla applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, indeterminati e/o indeterminabili, capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., commissione di massimo scoperto indeterminata e/o indeterminabile, illegittimo esercizio dello “ius variandi” in contrasto con l'articolo 118 T.U.B. e le valute cc.dd.
“fittizie”, nonché interessi usurari;
quale terzo motivo di opposizione, che le garanzie personali sottoscritte dai sigg.ri Parte_2
, e sono Parte_3 Parte_1 Parte_4
affette da nullità in quanto riproduttive delle clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'IA con provvedimento n. 55 del 2005, oltre ad essere nulle in quanto concesse per una debitoria inesistente e, comunque, in misura esorbitante.
In virtù di quanto inannzi esposto la Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3
, e hanno formulato le
[...] Parte_1 Parte_4
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018; accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente n. 5753.62, n. 9838.82, n. 9839.75 per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza garanzie rilasciate dai sigg.ri Parte_2 Parte_3
, e , nonché del contratto
[...] Parte_1 Parte_4
di finanziamento del 25/11/2010; per l'effetto, rideterminare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la
[...]
alla restituzione, favore della opponente delle Controparte_2
superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei rapporti oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata,
a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c.; il tutto oltre rivalutazioni monetarie ed interessi creditori, al tasso di cui all'art. 117 T.U.B., ovvero, in subordine, al tasso legale, dalla data d'ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notificazione della domanda sino al saldo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GENNARO
BELLIZZI, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la in nome e per conto della CP_1
deducendo: che i sigg.ri Controparte_2
, e Parte_2 Parte_3 Parte_1
hanno sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia, di Parte_4
talché non possono sollevare eccezioni con riguardo al rapporto fondamentale garantito;
che è inammissibile la pretesa responsabilità della che, pur conoscendo le difficoltà economiche della CP_2 [...]
avrebbe, comunque, erogato il credito senza Parte_1
l'autorizzazione dei fideiussori;
che, infatti, quando i fideiussori sono soci ovvero amministratori della società ovvero coniugi dei soci e/o ammnistratori, come nel caso in esame, l'Istituto di credito è esonerato dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., presumendosi in capo a quest'ultimi la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale della società; che in ogni caso la doglianza di parte opponente è infondata,
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza non essendo stata fornita alcuna prova che la Controparte_2
abbia concesso credito alla
[...] Parte_1
economiche della società; che la domanda di
[...] Parte_7
accertamento e declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri
, e Parte_2 Parte_3 Parte_1
è di competenza funzionale della Sezione Specializzata in Parte_4
materia di imprese del Tribunale di Napoli;
che, peraltro, l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate dagli opponenti è altresì infondata;
che è infondato il motivo di opposizione relativo all'assenza di debitoria pregressa da estinguere in capo alla in Parte_1
relazione al corrente n. 5753.62, n. 9838.82, n. 9839.75, non avendo l'opponente prodotto i documenti contrattuali degli stessi;
che il mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, ancorché stipulato per
“consolidamento debiti”, non è un mutuo c.d. “di scopo” ed è, comunque, lecito e dunque valido;
che nel contratto di mutuo sono state validamente pattuite tutte le condizioni economiche.
In virtù di quanto innanzi esposto la in nome e per conto CP_1
della ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: in via preliminare in relazione alla pretesa violazione della norme antitrust, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di
Salerno, per essere competente il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata delle Imprese;
nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
12/3/2021).
Con comparsa depositata telematicamente il 17/2/2021 spiegava intervento la e per essa la Parte_5
procuratrice deducendo: che Parte_6
con effetti giuridici a far data dal 01/12/2020, la
[...]
C.F. (la “Società Scissa” o si Controparte_2 P.IVA_4 CP_4
è scissa in (anche la “Società Beneficiaria”), trasferendo a Pt_5
quest'ultima un compendio di attività e passività (“Compendio Scisso”), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04/10/2020 e composto, in sintesi: all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite;
al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
che ciò come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 c.c. del 25/11/2020 per atto per OT Persona_1
di , Rep. n. 39.399, Racc. n. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese CP_2
di e di Napoli in data 26/11/2020 (la "Scissione"); che del CP_2
trasferimento del “Compendio Scisso” è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna del
29/12/2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; che in conseguenza dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta Pt_5
esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel “Compendio Scisso”, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti della società CP_4
opponente; che ai sensi dell'articolo 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della
“Società Scissa”, conservano la loro validità e il loro grado a favore della
“Società Beneficiaria”, senza necessità di alcuna formalità o annotazione;
che non sono incluse nel “Compendio Scisso” le passività derivanti da
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel
“Compendio Scisso”, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da CP_4
anteriormente alla Scissione;
che non è quindi legittimata passiva in Pt_5
ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte, che restano di competenza di Controparte_2
che in data 04/2/2021
[...] Parte_5
ha conferito procura speciale per la gestione dei crediti
[...]
deteriorati a con atto per OT Parte_6
del 04/2/2021 Rep. n. 22934, Racc. n. 49784, registrato a Persona_2
Milano DP 1 il 05/2/2021 al n. 9065 s. IT;
che, dunque,
[...]
è l'unico soggetto legittimato ai fini del Parte_5
recupero del credito originariamente vantato da
[...]
nei confronti della Controparte_2 [...]
e dei sigg.ri , Controparte_5 Parte_2
, . Parte_3 Controparte_6
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_5
e per essa la procuratrice
[...] [...]
ha concluso riportandosi alle difese, eccezioni e Parte_6
conclusioni già formulate da in nome e per conto della CP_1
Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della
[...]
e per essa della procuratrice Parte_5 [...]
ordine di esibizione di copia dei contratti di Parte_6
conto corrente tecnico n. 9838.32 e n. 9839,75, quindi disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 12/3/2021).
2 – Ancora, preliminarmente, va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente con le note di trattazione scritta depositate il 26/1/2021 (cfr.) con cui questa ha eccepito che la procura rilasciata dalla
[...]
alla sarebbe affetta da nullità Controparte_2 CP_1
per indeterminatezza del relativo oggetto, con conseguente nullità anche del mandato difensivo conferito al difensore costituito.
L'eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, n. 28803/2019) in una vicenda del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha stabilito che
“… Per potere meglio affrontare la tematica così proposta – per darle, cioè, lo sfondo sistematico che le compete -, appare opportuno in via di approccio osservare che il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art.
1346 e 1324 c.c. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità (art. 1418 c.c., comma 2, u.p.). Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prenda)
– detto requisito e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza contratto di mandato, ma pure, e in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora, a quest'ultimo proposito (del negozio di procura), è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in una con gli altri interessi, pure l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art. 1393 c.c., invero, “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”. Come ha osservato, con rilievo acutissimo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 21 ottobre
2009, n. 22234, “il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392 c.c.), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia” (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): “o indirizzata alla controparte
o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)”.
11.- Ciò posto, va adesso segnalato, con particolare riferimento alla prima delle censure che nutrono il motivo (sopra, n. 9.2.), che l'assunto del ricorrente per cui la formula “credito anomalo” si scioglie in quella di
“categoria di crediti aventi un andamento irregolare (appunto anomalo) rispetto alle pattuizioni contenute nei contratti o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente” non viene a delimitare in modo idoneo l'oggetto della procura. Neanche questa seconda formula, infatti, viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall'impegno negoziale. Si può dire, in effetti, che si tratti di formule equivalenti quanto alla dimensione degli spazi di incertezza e indeterminatezza che lasciano aperti.
Così, per fermarsi a un'indicazione di primissimo riscontro, rimane oggettivamente indeterminato se nella “categoria” richiamata dal ricorrente rientrino anche i crediti contestati secondo quanto propriamente accaduto nel
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza giudizio giunto ora all'esame di questa Corte – e/o quelli senz'altro privi di titolo valido (nel caso, se pure quelli che fondano la loro esistenza e misura sul titolo dell'indebito).
Peraltro, portando il discorso a un livello più generale, il rilievo di indeterminatezza e incertezza, che affetta la procura in questione, si manifesta, in sé stesso, come oggettivamente scontato: in tale procura non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l'assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento.
12.- Passando ora alla seconda censura mossa dal motivo (sopra, n. 9.3.), occorre rilevare che gli atti della Banca d'IA non possono derogare oppure introdurre deviazioni rispetto al principio di diritto comune della determinatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, secondo quanto appare per contro suggerire il ricorrente. Per quanto generali (alle imprese bancarie e alla loro attività di impresa) possano nel caso essere, gli atti della Vigilanza, infatti, debbono comunque rispettare le norme di legge
(costituzionale e ordinaria), essendo alle stesse soggetti (cfr. Cass., 9 luglio
2005, n. 14470).
13.- Nel caso di specie, peraltro, gli atti della Banca d'IA richiamati dal ricorrente non risultano in alcun modo attentare alle norme che la legge ordinaria detta in punto di determinatezza negoziale.
Si tratta, infatti, di disposizioni rivolte unicamente alle banche e all'organizzazione delle loro imprese (a livelli di amministrazione, di esecuzione e di compliance): senz'alcun riflesso sul piano negoziale;
ed espressione, piuttosto, dell'attività di vigilanza, che per legge la Banca d'IA
è tenuta a svolgere nei confronti di date cerchie di imprese: com'è del resto reso evidente dal fatto che la nota del 2005 si occupa, in realtà, di allineamenti informatici e la circolare del 2006 dell'adeguamento delle banche italiane ai dettami della c.d. “Basilea 2”.
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza 14.- A parte questo (e spostando dunque il discorso dal piano del valore degli atti della Vigilanza a quello delle clausole negoziali introdotte per diretta volontà delle parti), in ogni caso il lemma “crediti in default” – inteso come nozione in cui “rientrano le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti scaduti o sconfinanti” – non risulta di per sé in grado di dare sufficienti gradi di determinatezza al negozio di procura in questione (d'altronde, una cosa è vigilare sull'organizzazione delle imprese, un'altra disciplinare gli atti negoziali, con tutte le diversità di metodo e di funzione normativa che ne conseguono, ben al di là dei differenti contesti lessicali dei relativi settori).
In effetti, la sua eventuale inerenza alla detta procura – che ha testo fermato sui “crediti anomali” – non risulta ancorata a nessun dato oggettivo. D'altro canto, la stessa stringa definitoria di credito in default pare lasciare ampi margini di incertezza: è sufficiente notare, al riguardo, che se tutti i crediti
“scaduti” sono da considerare come crediti in default, non risulta per nulla agevole isolare un significato preciso e univoco per le altre voci chiamate a formare la stringa (di “default”), come per l'appunto relative a crediti che scaduti ancora non sono.”.
Applicando al caso di specie il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ne consegue che la procura speciale conferita dalla alla in Controparte_2 CP_1
data 22/5/2018 con atto per OT , Rep. n. 195382, Racc. n. Persona_3
12890 (cfr. all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), con cui la Banca mutuante Controparte_2
ha conferito alla costituita la potestà di agire in
[...] CP_1
nome e per conto della in via Controparte_2
continuativa e disgiunta per il compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e al recupero dei crediti classificati nella categoria delle sofferenze deve ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza Infatti, con tale procura speciale la Controparte_2
ha conferito alla “…la potestà di agire in nome e per
[...] CP_1
conto della in via continuativa e Controparte_2
disgiunta per il compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e al recupero dei crediti classificati nella categoria delle sofferenze nella accezione di cui alla Circolare della
Banca d'IA n. 139 dell'11 febbraio 1991 Cap.II Sez 2 1.1.5, di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto lettera A, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, nonché di quelli che siano e saranno indicati ed identificati dalla Mandante al Mandatario mediante comunicazione telematica via posta elettronica certificata (PEC), …”.
Il principio enucleato dalla Suprema Corte con riguardo ad una procura speciale avente ad oggetto la gestione di “crediti anomali” è certamente applicabile anche alla vicenda in esame, in cui la procura speciale in forza della quale la si è costituita nel presente giudizio quale CP_1
rappresentante e mandataria in nome e per conto della
[...]
ha ad oggetto “crediti a sofferenza”. Invero, come Controparte_2
condivisibilmente sostenuto da parte opponente, anche in questo caso l'individuazione dell'oggetto del contratto viene rimesso alle Circolari della
Banca d'IA, dotate di efficacia meramente interna e neppure conoscibili dal Giudice in difetto di idonea allegazione, stante l'inapplicabilità alle stesse del principio “iura novit curia”. Inoltre, nella suddetta procura speciale in forza della quale la si è costituita nel presente CP_1
giudizio viene specificato che oggetto della stessa sono i “crediti a sofferenza” di cui è titolare la Controparte_2
“di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto lettera A, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, …”, elenco che non è stato prodotto dalla parte opposta, nonostante la specifica contestazione sul punto da parte
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza dell'opponente fin dalle note di trattazione scritta del 26/1/2021 (cfr.), depositate subito dopo la costittuzione della parte opposta in giudizio.
Né tantomeno, a fronte della nullità della procura speciale conferita da a opera il Controparte_2 CP_1
meccanismo sanante di cui all'articolo 182 c.p.c., avendo la giurisprudenza più recente (Cass. Civ., Sez. II, n. 22564/2020; Cass. Civ., Sez. I, n.
29244/2021) chiarito che “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.”, divenendo - in assenza di tale attivazione della parte tenuta - il vizio di nullità insanabile.
Da ciò consegue che nel caso di specie, stante la nullità a causa dell'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della procura speciale conferita da alla Controparte_2 CP_1
la parte opposta è priva della legittimazione ad agire nel presente
[...]
giudizio, con conseguente inammissibilità della relativa costituzione in giudizio e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018.
3 – Fermo quanto innanzi esposto deve ancora preliminarmente essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte opponente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c. (cfr.) di carenza della titolarità attiva della terza interventrice e per essa CP_7 Parte_5
della procuratrice Parte_6
L'eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della terza interventrice con riferimento al diritto di credito attivato in precedenza dalla
[...]
mediante deposito del ricorso per Controparte_8
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che afferma di essere successore della parte originaria per vicende di tipo traslativo, quale è la scissione societaria della originariamente titolare del diritto di credito oggetto CP_2
di ingiunzione, è onerata – specie a fronte della specifica contestazione sul punto della controparte - di fornire la prova della propria titolarità; la scissione societaria, comportando anche il trasferimento dei crediti dalla società scissa a quella beneficiaria (nel caso di specie la AMCO terza
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza interventrice), opera una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Ciò posto, nella vicenda in esame la terza interventrice ha Parte_5
dedotto di essere titolare del credito originariamente azionato in via monitoria dalla Banca scissa, senza però fornire la dimostrazione di tale titolarità, pur essendo a ciò onerata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
2697 c.c., trattandosi di elemento costitutivo della domanda, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 2951/2016.
Invero, la terza interventrice ha prodotto in allegato alla comparsa di Pt_5
intervento l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 151 del
29/12/2020 e l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 82 del
14/7/2020 (cfr. all.ti alla comparsa di intervento della ). Pt_5
Orbene, dalla lettura dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II,
n. 151 del 29/12/2020 e l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II,
n. 82 del 14/7/2020 si evince chiaramente come esso sia del tutto inconferente rispetto ai fatti di causa e, come tale, inidoneo a comprovare in alcun modo la circostanza che la si sia resa titolare del diritto di Pt_5
credito azionato in via monitoria dalla Banca scissa, atteso che si tratta della pubblicazione in G.U. ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. di un avviso di cessione di crediti “in blocco” dalla alla Banca Popolare di Bari, Pt_5
soggetto del tutto estraneo al processo.
Per ciò che riguarda, invece, l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, parte
II, n. 151 del 29/12/2020 (cfr. all. alla comparsa di intervento di ) Pt_5
esso, pur riferendosi alla vicenda della scissione allegata dalla terza interventrice, non è ad avviso di questo Tribunale comunque idoneo a dimostrare che il credito di cui al Decreto Ingiuntivo opposto rientri tra quelli oggetto di successione a titolo particolare sul lato attivo del rapporto obbligatorio in favore della . Pt_5
Infatti, dalla lettura dello stesso si evince che in forza di scissione non
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza proporzionale del 25/11/2020, la Controparte_2
ha assegnato alla beneficiaria un compendio
[...] Parte_5
composto di attività e passività “come identificato nell'Atto di
Scissione” e di cui, in tale avviso, viene solo fornita “sintetica descrizione”.
Ragion per cui, in assenza di produzione in giudizio del suddetto “Atto di scissione”, che consenta di individuare in modo puntuale l'oggetto della stessa e, dunque, dei crediti effettivamente trasferiti dalla
[...]
alla terza interventrice , non appare Controparte_2 Pt_5
possibile desumere, neppure in base ai criteri oggettivi indicati nell'avviso in
G.U., se tra i crediti oggetto del trasferimento a seguito di scissione rientri anche quello oggetto di causa.
Nell'avviso in Gazzetta Ufficiale è riportato, infatti: “In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria:
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e
• passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati.
• crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'IA nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");
• crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di
Banca d'IA nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai
Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati");
• rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e
• passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio,
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza debito finanziario e contratti derivati.
Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione.”
Orbene, la descrizione estremamente generica delle tipologie di passività e, per quanto qui rileva, attività, oggetto della scissione che ha interessato la opposta e la terza interventrice, nel fare riferimento in modo omnicomprensivo, ad esempio, a “crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'IA nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti
NPL")”, così lasciando presumere che tutti i crediti “a sofferenza” di cui la era titolare al momento della Controparte_2
scissione siano stati trasferiti alla , non consente – in assenza di Pt_5
deposito dell'”Atto di scissione” contenente la puntuale indicazione di attività e passività trasferite - neppure “per relationem” di ritenere provata l'inclusione del credito oggetto in ingiunzione tra quelli trasferiti dalla società scissa a quella asseritamente beneficiaria.
Peraltro, considerato che nel predetto avviso in G.U. è riportato che “sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione.”, la mancata produzione di tale atto non permette in questa sede neppure di desumere, “a contrario”, quali crediti e debiti siano stati esclusi dalle parti da tale vicenda societaria traslativa e se in tale esclusione rientri anche il credito oggetto di causa.
Da tanto consegue che non avendo la terza interventrice dimostrato l'elemento costitutivo della propria domanda, consistente nella titolarità del diritto di credito attivato nei confronti degli opponenti mediante ricorso monitorio, la relativa domanda è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata. Né tanto meno rileva il documento prodotto dalla in Pt_5
allegato alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c., consistente nell'atto del
12/2/2025 con cui la stessa avrebbe ceduto alla
[...]
i crediti vantati nei confronti della società Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza opponente, trattandosi di documento depositato tardivamente, oltre le preclusioni processualie e, come tale, inammissibile.
4- L'accoglimento delle eccezioni di cui sopra comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, poiché l'opposizione è stata accolta nei confronti della in nome e per conto della CP_1 [...]
la domanda della terza interventrice è Controparte_2
stata rigettata, sono poste a carico della in nome e per CP_1
conto della e della Controparte_2 [...]
e per essa della procuratrice Parte_5
in solido tra loro e, considerate Parte_6
la natura, il valore (€ € 177.358,34, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 14.013,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€
5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 406,50 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GENNARO BELLIZZI, dichiaratosi anticipatario.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti risultate soccombenti, ovvero per ½ a carico della in nome e per conto CP_1
della e per ½ a carico della Controparte_2
e per essa della Pt_5 Parte_5
procuratrice Parte_6
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1670/2018;
2) Rigetta la domanda della Parte_5
e per essa della procuratrice
[...] Parte_6
nei confronti degli opponenti;
[...]
3) Condanna la in nome e per conto della CP_1 [...]
e la Controparte_2 [...]
e per essa della procuratrice Parte_5
alla refusione, in solido tra Parte_6
loro, in favore della Parte_1
di di ,
[...] Parte_2 Parte_3
di e di delle spese di lite, che Parte_1 Parte_4
si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 406,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GENNARO BELLIZZI, dichiaratosi anticipatario;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, per ½ a carico della in nome e per CP_1
conto della e per ½ a Controparte_2
carico della e per Parte_5 Parte_5
essa della procuratrice Parte_6
Così deciso in Salerno il 03/6/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8130/2018 - Sentenza