Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza cautelare 22 giugno 2021
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/01/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5793 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via G. Romano, 14;
contro
Questura di Roma, in persona del Questore “Pro Tempore”, Ministero degli Interni, in persona del Ministro “Pro Tempore”, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Roma emesso in data 9 ottobre 2020 e notificato in data 11 maggio 2021, con cui viene rifiutata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno al ricorrente, che viene invitato contestualmente a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato, -OMISSIS- impugnava il decreto del Questore di Roma del 9.11.2020, con cui veniva rifiutata l’istanza, da lui presentata il 25.7.2019, di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 2.8.2019.
A fondamento del gravame, il ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto aveva sempre avuto un impiego tranne che nel periodo tra dicembre 2019 e marzo 2020, in cui peraltro era iscritto all’ufficio per l’impiego.
In secondo luogo, lamentava la violazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, invece di rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno, la Questura avrebbe comunque potuto rilasciargli quello per attesa occupazione.
Si costituiva con memoria di stile l’amministrazione resistente, che depositava nota istruttoria dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, la domanda cautelare veniva rigettata.
All’udienza del 17.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria depositata il 10.1.2025, infatti, il ricorrente ha dato atto che la Questura di Roma, con decreto del 22.9.2023, nel riesaminare la questione oggetto del ricorso, ha revocato il provvedimento impugnato; successivamente, la Questura di -OMISSIS- gli ha rilasciato il titolo di soggiorno definitivo.
Stante la peculiarità della fattispecie e il comportamento processuale delle parti, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lucia Gizzi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO