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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 891/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Griesi in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Roberto di Tommaso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
in persona del rappresentante legale;
Controparte_2
E
; Controparte_3
E
Controparte_4
1 - APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 12-11-2014
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Venosa nei Parte_1
confronti di , e Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
rispettivamente in qualità di proprietario, conducente e assicuratore del veicolo danneggiante, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità
esclusiva di nella causazione del sinistro, la condanna di Controparte_4
quest'ultima in solido con al risarcimento del danno Controparte_6
patrimoniale subito in conseguenza dell'incidente stradale causato dalla condotta imprudente e imperita tenuta dalla conducente del veicolo antagonista.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 25-5-2014 l'autovettura Fiat 500 targata ET891RZ di sua proprietà e assicurata con polizza n. 110452393 presso era Controparte_6
rimasta coinvolta in un sinistro stradale mentre transitava lungo via Accademia
dei Rinascenti in Venosa;
- in particolare, il suddetto veicolo era stato urtato dall'autovettura Fiat Grande
Punto targata DB599XY, assicurata per la RCA presso la
[...]
di proprietà di e condotta da Controparte_7 Controparte_5 [...]
la quale, mentre percorreva Via degli Altavilla, aveva omesso di CP_4
rispettare il segnale di Stop presente all'incrocio con via Accademia dei
Rinascenti, che egli stava percorrendo con la propria autovettura;
- dopo la verificazione del sinistro i conducenti avevano sottoscritto il modulo
CAI, dal quale risultava l'assunzione della responsabilità esclusiva dell'incidente da parte di Controparte_4
- in conseguenza dell'urto il veicolo di sua proprietà aveva riportato danni
2 quantificati in euro 6.218,68;
- in data 27-8-2014 aveva inviato richiesta di risarcimento alle compagnie assicuratrici a cui aveva fatto seguito il diniego dell'offerta da parte di
[...]
la quale aveva rilevato che il veicolo danneggiato non Controparte_6
risultava immatricolato in Italia al momento del sinistro;
- nonostante l'invio del certificato di immatricolazione, da cui risultava che l'immatricolazione del veicolo in Italia era avvenuta un mese prima del sinistro,
l'assicuratore aveva riscontrato negativamente la richiesta di risarcimento.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione dell'incidente, Controparte_4
la convenuta venisse condannata in solido con al Controparte_6
risarcimento integrale del danno patrimoniale subito in seguito al sinistro.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19-1-2015 interveniva volontariamente in giudizio la quale preliminarmente eccepiva CP_1
l'improponibilità/improcedibilità della domanda per violazione degli articoli 145 e
149 del Codice delle Assicurazioni, allegando che l'attore aveva omesso di inviare anche al responsabile civile la richiesta di risarcimento, che peraltro non era stata sottoscritta dal danneggiato, ma dal difensore privo di procura speciale ed era incompleta, in quanto priva degli elementi essenziali richiesti dal dettato normativo;
nel merito in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea,
contestando la veridicità del sinistro e la ricostruzione della dinamica dello stesso sul presupposto che l'incidente si fosse verificato per esclusiva responsabilità del proprio assicurato, il quale aveva tenuto una condotta di guida negligente,
omettendo di rispettare i limiti di velocità imposti nel centro abitato;
contestava,
altresì, la fondatezza della domanda sotto il profilo del quantum debeatur,
deducendo l'incompatibilità dei danni allegati, peraltro in modo generico, con la dinamica del sinistro prospettata nell'atto introduttivo del giudizio;
in via
3 subordinata, chiedeva, previo accertamento della prevalente responsabilità
dell'attore nella causazione del sinistro, la riduzione dell'importo del risarcimento del danno richiesto.
I convenuti e la Controparte_5 Controparte_4 [...]
non si costituivano in giudizio. Controparte_7
Nel corso del giudizio non vaniva svolta attività istruttoria, in quanto l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti veniva ritenuta superflua ai fini della decisione, e,
all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva decisa con la sentenza n. 78/2016 depositata in data 18-8-2016, nella quale il Giudice di pace di
Venosa dichiarava l'improponibilità della domanda per violazione del ne bis in
idem, essendo stato pronunciata già una sentenza avente ad oggetto il medesimo sinistro dedotto in giudizio, e per violazione della procedura richiesta dal Codice
delle Assicurazioni per l'azione diretta di risarcimento, avendo l'attore formulato una richiesta di risarcimento danni priva dei requisiti previsti dalla legge, e compensava interamente fra le parti le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 28-2-2017 proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo in via preliminare l'annullamento della sentenza di primo grado per erronea applicazione del principio del ne bis in idem e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dovuta all'erronea qualificazione giuridica della domanda attorea, cui era conseguita la dichiarazione di improponibilità della domanda sul presupposto dell'assenza degli elementi fondamentali della richiesta risarcitoria formulata ai sensi dell'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, pur in assenza di qualsiasi riferimento specifico agli elementi mancanti;
l'appellante chiedeva in via principale che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la esclusiva responsabilità di nella causazione dell'incidente Controparte_4
oggetto del giudizio, con conseguente condanna in solido della conducente del
4 veicolo antagonista e della al risarcimento del danno Controparte_6
patrimoniale subito per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà per un importo complessivo di euro 6.218,68; in via subordinata, chiedeva che
[...]
e venissero condannati in solido fra loro CP_4 Controparte_6
al pagamento in suo favore della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18-10-2017 si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva ai sensi CP_1
dell'articolo 345 c.p.c. l'inammissibilità dei profili difensivi nuovi formulati dall'appellante e l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.; nel merito, reiterando le eccezioni e le difese formulate nel giudizio di primo grado,
chiedeva il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata.
Gli appellati e non si costituivano in Controparte_5 Controparte_4
giudizio.
Con ordinanza emessa in data 22-5-2022 la causa, già riservata per la decisione,
veniva rimessa sul ruolo al fine di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della Controparte_8
che, pur essendo stata parte del giudizio di primo grado, non aveva ricevuto la notifica dell'atto di appello.
La non si costituiva in giudizio e, verificata Controparte_7
la ritualità della notificazione dell'appello, veniva dichiarata contumace.
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 19 Febbraio 2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisone con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
5 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati CP_5
e i quali, nonostante la rituale notifica dell'atto di
[...] Controparte_4
appello, non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante e, quindi, l'appello doveva essere proposto nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla sua pubblicazione.
Premesso che nel caso che ci occupa opera la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale dall'1 al 31 Agosto 2016, posto che l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) è
applicabile nella sua nuova formulazione, vigente al momento della pubblicazione
6 della sentenza impugnata e della proposizione dell'impugnazione - operando a partire dall'anno 2015 la riforma introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n.
132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, che ha modificato l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 ed ridotto a trentuno giorni il periodo di sospensione dei termini processuali (si veda l'articolo 16 terzo comma dello stesso decreto-legge e Corte di cassazione n. 17949 del 2021, secondo la quale la riduzione del periodo di sospensione feriale..si applica..ai fini del
computo dei termini di cui agli articoli 325 e 327 c.p.c. alle impugnazioni delle
sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015) -, ritiene questo Giudice che l'appello sia stato tempestivamente proposto per le seguenti ragioni.
La sentenza n. 78/2016 emessa dal Giudice di pace di Venosa oggetto dell'impugnazione è stata depositata in data 18-8-2016 e, in quindi, nel periodo di sospensione dei termini processuali, sicchè il termine semestrale per la proposizione dell'appello è iniziato a decorrere soltanto una volta cessata la sospensione dei termini processuali e, quindi, in data 31-8-2016 (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14147 del 2020 e Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 21197 del 2009).
L'atto di appello è stato notificato in data 28-2-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale dalla cessazione della sospensione dei termini processuali successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sotto il profilo della CP_1
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con
7 modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi,
ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha erroneamente dichiarato l'improponibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e per violazione della procedura disciplinata dagli articoli 145 e 148 del Codice
delle Assicurazioni), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può
agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
8 Del pari, deve essere disattesa l'eccezione relativa alla proposizione di profili difensivi nuovi inammissibili ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., in quanto genericamente formulata e, comunque, non accoglibile, dal momento che dall'atto di appello non risulta la proposizione di domande nuove, essendosi l'appellante limitato a reiterare la domanda risarcitoria e le richieste istruttorie già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Pertanto, accertata la tempestività dell'impugnazione e disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla compagnia assicuratrice, l'appello proposto da deve ritenersi ammissibile e deve essere esaminato nel Parte_1
merito.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di appello:
1) nullità della sentenza per aver il Giudice di pace erroneamente dichiarato l'improponibilità della domanda per violazione del ne bis idem;
2) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'articolo 112 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure erroneamente qualificato la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'articolo
148 del Codice delle assicurazioni e non ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni, ritenendola, di conseguenza, erroneamente improponibile per carenza dei requisiti essenziali della richiesta di risarcimento;
3) mancata assunzione di mezzi istruttori richiesti e necessari ai fini della decisione del giudizio e insufficiente esame delle circostanze fattuali oggetto di causa.
Quanto al primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata sotto il profilo della erronea applicazione del principio del
9 ne bis in idem, appare opportuno evidenziare che in punto di diritto la cosa giudicata consiste nella immodificabilità della statuizione del Giudice, trova il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e determina sul piano degli effetti l'incontrovertibilità della regola dettata dal
Giudice con riferimento ad una fattispecie concreta e la preclusione per le parti della possibilità di richiedere allo stesso Giudice o ad un Giudice diverso una nuova pronuncia sulla res litigiosa (ne bis in idem), sicchè ove il presente giudizio avesse avuto ad oggetto la stessa domanda già decisa con sentenza irrevocabile,
alla pronuncia definitiva emessa dal Giudice di pace all'esito del giudizio instaurato fra le stesse parti e in relazione alla stessa domanda risarcitoria sarebbe stato effettivamente riconducibile l'effetto della formazione di un giudicato esterno, che avrebbe precluso al Giudice di pace il riesame della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata davanti a lui da . Parte_1
Invece, il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto improponibile la domanda per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto relativa ad un sinistro già
oggetto di un precedente giudizio, posto che la sentenza richiamata nella pronuncia impugnata è stata emessa dal Giudice di pace di Venosa in data 3-12-
2013 a conclusione del procedimento n.172/2011 R.G., la quale, anche se pronunciata tra le stesse parti, anche cronologicamente non potrebbe riferirsi al medesimo sinistro oggetto del presente giudizio, che si è verificato in data successiva (24-5-2014) alla instaurazione del relativo procedimento, iscritto al n.
172/2011 R.G.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha eccepito la nullità
della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente qualificato ai sensi dell'articolo 148 del Codice
delle Assicurazioni la domanda di risarcimento proposta nei confronti di CP_1
sussumibile, invece, correttamente nella procedura di risarcimento diretto
[...]
10 disciplinata dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni, ed avrebbe di conseguenza dichiarato erroneamente l'improponibilità della domanda per carenza dei requisiti essenziali prescritti dalla norma per la richiesta di risarcimento del danno inviata alla compagnia assicuratrice.
La norma di riferimento deve essere individuata dall'articolo 112 c.p.c., il quale stabilisce che “il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Dalla citata disposizione si desume il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in forza del quale quando l'applicazione della legge ha per condizione la domanda dell'interessato, essa non può avere luogo se non nei limiti in cui si è verificata questa condizione, cioè nei limiti della sua domanda: sussiste, pertanto, una stretta correlazione tra la pronuncia giudiziale e quanto dedotto in giudizio dalle parti nel senso che il potere decisorio trova il proprio fondamento e il proprio limite nella volontà delle parti come formalizzata nella domanda e nelle eccezioni, e l'estensione della domanda incide sull'estensione dei poteri del Giudice che deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nella domanda e solo su quelli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., si verifica qualora il Giudice attribuisca o neghi ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il Giudice non interferisce nel potere dispositivo delle parti e non altera nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (si vedano in
11 tal senso Corte di cassazione n.22753 del 2019, Corte di cassazione n. 906 del
2018 e Corte di cassazione n.6945 del 2007).
Pertanto, non integra una violazione dell'articolo 112 c.p.c. la diversa qualificazione giuridica della domanda rispetto a quella prospettata dalla parte.
Nello specifico caso che ci occupa, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato interpretato nei suddetti termini, deve escludersi che la decisione del Giudice di primo grado integri una violazione dell'articolo 112 c.p.c., dal momento che il Giudice di pace non ha pronunciato su fatti diversi da quelli allegati né ha attribuito all'attore un bene diverso da quello richiesto. Tuttavia, occorre evidenziare che, pur non potendosi configurare un'ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che implichi la nullità della sentenza, il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la domanda risarcitoria proposta dall'attore in primo grado: in particolare, a fronte della richiesta di condanna in solido della conducente del veicolo antagonista e di compagnia assicuratrice del veicolo CP_1
danneggiato, ha ritenuto applicabile la disposizione dell'articolo 148 del Codice
delle assicurazioni, che disciplina il procedimento di risarcimento ordinario azionabile nei confronti dell'assicurazione del veicolo danneggiante.
Più correttamente, la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà deve essere qualificata come domanda di indennizzo diretto ai sensi dell'articolo 149 Codice delle assicurazioni, che regola la procedura di risarcimento diretto, prevedendo che in
caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli
coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di
12 risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al
veicolo utilizzato.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, emerge inequivocabilmente che ha esercitato, al fine ottenere il Parte_1
risarcimento del danno riportato dal suo veicolo in seguito al sinistro per cui è
causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto
legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti dell'assicuratore del veicolo di sua proprietà, citando in giudizio anche il proprietario del veicolo antagonista, in quanto litisconsorte necessario, e contestualmente ha esercitato nei confronti del conducente del veicolo danneggiante l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, il danneggiato non soltanto ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha anche chiesto la condanna in solido della propria compagnia assicuratrice e della conducente del veicolo danneggiante, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti di Controparte_4
Tanto chiarito sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della domanda, al fine di vagliare la fondatezza della doglianza dell'appellante relativa all'erronea dichiarazione di improponibilità della domanda per carenza dei requisiti essenziali della richiesta di risarcimento inviata all'assicuratore, occorre preliminarmente individuare il quadro normativo di riferimento nell'articolo 145 comma 2 del
Codice delle assicurazioni, in forza del quale “Nel caso in cui si applichi la
procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento
13 del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo
osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150”.
Tale disposizione subordina in modo esplicito la proponibilità della domanda giudiziale all'invio della richiesta di risarcimento del danno e al decorso del termine di cui dispone l'assicuratore per la formulazione di un'offerta,
configurando sul piano processuale la suddetta richiesta, come presupposto processuale, che deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio e il cui difetto - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (salvo che sul punto si sia formato giudicato) - preclude una pronuncia sul merito della domanda, determinando un arresto del processo con una pronuncia di rito che dichiara la improponibilità della domanda.
Delineato l'inquadramento sistematico della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, sul piano del contenuto l'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, al fine di assicurare che la richiesta svolga la funzione propria che è
quella di favorire una conciliazione precontenziosa (in tal senso Corte
Costituzionale n. 111 del 2012), prevede che per i sinistri con soli danni a cose, la
richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad
accertare l'entità del danno.
La scelta fra un'interpretazione formalistica della suddetta disposizione di legge e un'opzione ermeneutica finalistica deve essere compiuta in senso costituzionalmente orientato in favore della seconda, in modo da evitare, da un lato, che omissioni o incompletezze meramente formali o di mero dettaglio conducano ad una compressione del diritto di agire in giudizio garantito
14 dall'articolo 24 della Costituzione e da assicurare, dall'altro, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della
Costituzione, sulla cui attuazione potrebbe incidere il comportamento non collaborativo o scorretto tenuto dall'una o dall'altra parte nella fase stragiudiziale.
In quest'ottica e valorizzando il principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi, ritiene che la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inviata all'assicuratore, sebbene priva di elementi esplicitamente richiesti dalla legge, sia idonea ad integrare il presupposto processuale per l'attivazione della tutela giurisdizionale, in quanto atta ad assolvere la funzione cui è preposta, che è quella di favorire la formulazione di un'offerta risarcitoria ad opera della compagnia di assicurazione, in tutti i casi in cui gli elementi omessi siano superflui al fini dell'accertamento della responsabilità e della stima del danno (in tal senso Corte di cassazione n. 19354
del 2016), escludendo, in particolare, che possa ricondursi alla incompletezza della richiesta la improponibilità della domanda giudiziale nell'ipotesi in cui l'assicuratore abbia rifiutato di formulare un un'offerta per ragioni che non attengono in alcun modo ai dati omessi (si veda Corte di cassazione n. 15445 del
2021), ed afferma che l'onere imposto al danneggiato possa ritenersi assolto con atti equipollenti alla lettera raccomandata di cui all'articolo 148 del Codice delle assicurazioni, purché gli stessi siano idonei ad assicurare il raggiungimento dello scopo, che è quello di consentire alla compagnia di assicurazione di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per la eventuale formulazione di un'offerta di risarcimento, nell'ottica deflattiva del contenzioso che è sottesa alla norma e, quindi, di avere contezza del sinistro e della volontà del danneggiato di ottenere il risarcimento e di valutare compiutamente la responsabilità e la fondatezza delle pretese risarcitorie (si vedano in tal senso Corte di cassazione
15 numero 1699 del 2021 e nello stesso senso con riferimento al regime precedente
Corte di cassazione numero 14385 del 2019).
Peraltro, il comma 5 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni dispone che,
in caso di richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entra trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni e che, in tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Interpretando siffatta previsione in modo coerente con il suo scopo, che è quello di favorire la uberrima bona fides del danneggiato e dell'assicuratore nel corso delle trattative stragiudiziali, la giurisprudenza di legittimità, muovendo dal presupposto che la procedura di risarcimento disciplinata dall'articolo 148 del
Codice delle assicurazioni non è che una applicazione particolare alla materia dell'assicurazione della RCA dei generali principi di correttezza e di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., ha affermato il seguente principio di diritto:
l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti
dell'assicuratore della R.C.A. è proponibile anche se preceduta da una richiesta
stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 Codice delle
assicurazioni, se l'assicuratore non si è avvalso della facoltà di richiederne
l'integrazione, ai sensi del comma 5 della norma appena citata (Corte di cassazione n. 32919 del 2022 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 20802 del
2024).
La suddetta opzione ermeneutica appare condivisibile, in quanto incentrata su due ordini di ragioni coerenti con il dettato normativo e con la ratio legis: la prima è
che sarebbe contrario ai su richiamati principi di correttezza e buona fede che governano l'intera procedura di cui all'articolo 148 ammettere che l'assicuratore della RCA possa trarre un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale)
16 da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale); la seconda è rinvenibile nel fatto che se l'assicuratore non chiede l'integrazione documentale, non opera il beneficio della sospensione dei termini per formulare l'offerta, risultando paradossale che dinanzi all'inerzia dell'assicuratore i termini per formulare l'offerta continuino a decorrere, mentre la domanda resta improponibile.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, la pronuncia impugnata si è
limitata ad esplicitare le caratteristiche contenutistiche che la richiesta risarcitoria inviata all'assicuratore deve avere, senza individuare quale sarebbe il requisito omesso nella richiesta inviata dall'attore in primo grado ad e, CP_1
pertanto, risulta del tutto priva di motivazione.
Effettivamente nella richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito per il danneggiamento del veicolo di sua proprietà in seguito al sinistro per cui è causa inviata a mezzo Pec ad effettivamente manca sia la sottoscrizione CP_1
del danneggiato che il riferimento al luogo, ai giorni e alle ore in cui il veicolo danneggiato sarebbe stato disponibile per le necessarie valutazioni da parte della compagnia assicuratrice;
nonostante ciò, ritiene questo Giudice che la condizione di proponibilità della domanda debba essere considerata integrata per le seguenti ragioni.
Quanto al primo profilo, la procura al difensore che ha sottoscritto la richiesta risarcitoria non richiede la forma scritta e ancor meno quella solenne in considerazione della natura dell'atto cui accede;
sul piano contenutistico, poi, a fronte di una richiesta di risarcimento incompleta, per le suesposte ragioni la società avrebbe dovuto richiedere ai sensi del quinto comma CP_1
dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni l'integrazione dei dati essenziali mancanti, ma non lo ha fatto, limitandosi a riferire l'impossibilità di formulare un'offerta di risarcimento a causa della mancanza dell'immatricolazione del
17 veicolo danneggiato in Italia, ed ha reso in tal modo ininfluente l'incompletezza della richiesta stragiudiziale ai fini della proponibilità della domanda.
Ne consegue che, riconosciuto che il Giudice di primo grado ha erroneamente escluso che ricorresse il presupposto processuale per la proposizione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da , Parte_1
la stessa domanda deve essere considerata proponibile e deve essere esaminata nel merito.
Sia con riferimento alla domanda di indennizzo diretto proposta ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni che con riferimento all'azione ordinaria esercitata da nei confronti della conducente del Parte_2
veicolo antagonista, in applicazione dei generali principi sulla distribuzione dell'onere probatorio sanciti dall'articolo 2697 c.c., gravava sull'assicurato l'onere di provare il sinistro, il danno subito ed il nesso causale fra il fatto dannoso e il danneggiamento del veicolo, oltre all'entità del dedotto pregiudizio di carattere patrimoniale subito.
In particolare, a fronte della prospettazione attorea in base alla quale il fatto dannoso sarebbe stato causato dalla condotta di guida negligente ed imprudente di che aveva omesso di rispettare il segnale di stop, non Controparte_4
arrestando la marcia, nel corso del giudizio di primo grado ha CP_1
contestato la verificazione stessa dell'incidente e la ricostruzione della dinamica fornita nell'atto introduttivo del giudizio, deducendo la riconducibilità
dell'incidente in via esclusiva alla condotta negligente del proprio assicurato;
l'assicuratore ha negato, poi, l'efficacia probatoria della fattura prodotta dall'attore ed ha contestato il tipo e l'entità del danno lamentato, indicato soltanto genericamente nell'atto di citazione.
18 Non essendosi risolto il comportamento processuale assunto dalla compagnia assicuratrice in una relevabio ab onere probandi in suo favore, l'attore in primo grado nelle memorie istruttorie aveva formulato richiesta di interrogatorio formale della conducente del veicolo antagonista, di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi istruttori sul presupposto della idoneità a definire il giudizio della questione attinente alla proponibilità della domanda ed ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. non Parte_1
soltanto non ha chiesto la revoca o la modifica del provvedimento con il quale il
Giudice di pace ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non ha neanche reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, limitandosi a riportarsi ai propri scritti difensivi senza fare alcuno specifico riferimento ai mezzi di prova richiesti e senza insistere per l'ammissione degli stessi (si veda il verbale di udienza del 30-6-2016).
In proposito, se è vero che l'articolo 346 c.p.c., secondo il quale devono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni non accolte i primo grado e non riproposte espressamente in appello, non riguarda le richieste istruttorie e che, quindi,
l'appellante che impugna la sentenza di primo grado che ha rigettato integralmente la sua domanda non ha l'onere di reiterare le richieste istruttorie ritenute dal Giudice di prime cure superflue, in quanto la reiterazione è insita nella richiesta di accoglimento della domanda cui la prova è strumentale (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11703 del 2019 e Corte di cassazione n. 3376 del 2011), è anche vero che la parte le cui richieste istruttorie siano state rigettate nel corso del giudizio ha l'onere di riproporle in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo sufficiente a tal fine un generico
19 richiamo ai precedenti scritti difensivi, con la conseguenza che in mancanza le stesse richieste istruttorie devono ritenersi rinunciate o abbandonate (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 10767 del 2022: le istanze istruttorie rigettate dal
Giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni
in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi
precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga
una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una
valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla
connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le
conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta
il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione e nello stesso senso ex plurumis Corte di cassazione n. 4487 del 2021, Corte di cassazione n. 5741 del 2019 e Corte di cassazione n. 19352 del 2017).
Alla luce di tali considerazioni, dal momento che non ha Parte_1
reiterato all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado la richiesta di interrogatorio formale della convenuta e di prova testimoniale articolata in ordine alla dinamica dell'incidente e al danneggiamento del veicolo,
peraltro genericamente indicato nei relativi capitoli di prova, oltre che in ordine all'esborso sostenuto per la relativa riparazione, ma si è limitato a riportarsi ai propri scritti difensivi, le istanze istruttorie dallo stesso formulate devono ritenersi rinunciate.
Né i documenti agli atti appaiono sufficienti a fornire la dimostrazione non tanto della dinamica dell'incidente (stante l'efficacia del modello di constatazione amichevole in atti), quanto della esistenza e della entità del danno riportato dal veicolo di proprietà di e della sua riconducibilità al sinistro Parte_1
per cui è causa, posto che, da un lato, l'articolo 143 secondo comma del Decreto
20 legislativo n. 209 del 2006 attribuisce al modulo di constatazione amichevole dell'incidente sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum, salva la prova contraria fornita dall'assicuratore, che in seguito al sinistro si siano verificate le conseguenze ivi descritte, ma tale efficacia probatoria è riservata al modulo in questione a condizione che le suddette conseguenze siano in esso specificamente indicate e nel caso che ci occupa le informazioni sui danni riportati dal veicolo di proprietà dell'attore in primo grado contenute nel modello CAI in atti appaiono estremamente generiche (si veda il modello di constatazione amichevole dell'incidente prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte appellante) e, dall'altro, la fattura prodotta dall'attore in primo grado (si veda il documento prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado allegato al n. 4 nel fascicolo di parte dell'appellante) non può di certo assumere alcuna efficacia sul piano probatorio in ordine alla riconducibilità sul piano causale del danno in essa quantificato all'evento dannoso oggetto del giudizio e, in ogni caso, non appare idonea neanche a dimostrare l'ammontare del danno preteso dal danneggiato, in quanto la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, nella sua qualità di documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del
2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa) e nel
21 caso che ci occupa nè la intervenuta riparazione del veicolo danneggiato né il pagamento al prestatore d'opera del relativo costo ad opera del danneggiato sono stati confermati dal soggetto che ha emesso la fattura commerciale in atti, perchè
nel corso del giudizio di primo grado la prova articolata sul punto dall'attore è
risultata superflua in considerazione della ritenuto improponibilità della domanda dallo stesso proposta e nel giudizio di appello le relative richieste istruttorie sono state ritenute abbandonate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che la domanda risarcitoria proposta da , seppur proponibile ai sensi del Parte_1
combinato disposto degli articoli 145, 148 e 149 del Codice delle assicurazioni,
deve essere considerata infondata, in quanto del tutto sprovvista di prova in ordine alla riconducibilità al sinistro per cui è causa dei danni al veicolo lamentati dall'attore in primo grado, oltre che all'entità del danno patrimoniale dallo stesso subito e, anche se sulla base di un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal Giudice di primo grado, l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza da quest'ultimo pronunciata deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'appellante e le stesse seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, devono CP_1
essere poste a carico di e devono essere liquidate come in Parte_1
dispositivo - tenendo conto dell'attività svolta, applicando i valori medi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria in considerazione del mancato espletamento di mezzi istruttori e utilizzando come parametro di riferimento lo scaglione relativo alle cause pendenti davanti al Tribunale di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
22 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra l'appellante, da un lato, e gli appellati , Controparte_5
e la dall'altro, la Controparte_4 Controparte_8
mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese processuali in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna
alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento
nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto
svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un
suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha
sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
23 2023).
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 28-2-2017, da contro la sentenza Parte_1
n. 78/2016 emessa dal Giudice di pace di Venosa in data 18-8-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_5 Controparte_4
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per
[...]
compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra , da un lato, e gli appellati Parte_1
e la Controparte_5 Controparte_4 Controparte_8
dall'altro;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 15-4-2025.
24 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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