Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire, con propri decreti, i perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e' altresi' autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge, e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle localita' ove manchino argini continui, la continuita' delle difese.
Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire, con propri decreti, i perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e' altresi' autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti, i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge, e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle localita' ove manchino argini continui, la continuita' delle difese.