Art. 1.
Allo stanziamento della somma di lire 15 miliardi, quale quarta delle sette annualita' dovute alla gestione I.N.A.-Casa, in dipendenza della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , recante misure per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, si provvedera', anziche' con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , con le entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 .
Allo stanziamento della somma di lire 15 miliardi, quale quarta delle sette annualita' dovute alla gestione I.N.A.-Casa, in dipendenza della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , recante misure per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, si provvedera', anziche' con prelevamento dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione dell'Accordo 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , con le entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151 .