Art. 15.
L' articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se vi sono piu' eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.
Se il certificato e' stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti".
L' articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se vi sono piu' eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.
Se il certificato e' stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti".