Articolo 15 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 14Articolo 16
Versione
15 dicembre 1974
Art. 15.
L' articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se vi sono piu' eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.
Se il certificato e' stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974