Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2085/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2085/2022 R.G., avente ad oggetto: recesso contratto preliminare, vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Dante n.89, presso lo studio degli avv.ti Pierfrancesco e Massimiliano Cupido che lo rappresentano e difendendo in virtù di procura in calce dell'atto di citazione ATTORE
E
(CF: ) elettivamente domiciliata in Napoli RT C.F._2 alla Via Parco Margherita n. 36, presso lo studio dell' avv.to Antonio Landolfi che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore, riportandosi ai propri scritti difensivi, conclude per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese.
La convenuta, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, ha concluso per il rigetto della pretesa attorea , in quanto infondata in fatto e diritto. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. esponeva di aver Parte_1
stipulato, in data 3.08.2021 con la IG.ra , il contratto preliminare di RT compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, alla via Fedro n. 7, piano quinto, interno
16 bis (ovvero 17), scala B, composto da sei vani, e censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli,
Sezione CHI, foglio 10, particella 310, subalterno 37, categoria A/2, classe 4, consistenza 6 vani, superficie catastale 145 mq, interno 17.Il prezzo della compravendita era stato pattuito in €
637.000,00, di cui € 37.000,00 venivano versati dall'attore, all'atto della sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, e la residua somma di € 600.000,00 doveva essere corrisposta al momento della stipula del contratto definitivo, salva l'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 2 del contratto, secondo cui parte del prezzo sarebbe stata corrisposta mediante l'erogazione di un mutuo fondiario da stipularsi dalla parte promissaria acquirente contestualmente alla stipula del definitivo. La promittente venditrice accettava sin da allora le modalità e i tempi di erogazione del
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suddetto mutuo, ivi compresa l'eventualità che la somma mutuata fosse resa disponibile dalla banca solo successivamente al consolidamento dell'ipoteca, ai sensi della normativa in materia di credito fondiario. La stipula del contratto definitivo era prevista, a pena di decadenza, entro il termine del 31 marzo 2022.L'attore deduceva che, in esito alla richiesta di mutuo avanzata alla propria banca,
l'istituto di credito aveva subordinato la concessione del finanziamento alla perizia dell'immobile.
Con raccomandata datata 1.12.2021, l'Ing. aveva pertanto richiesto alla IG.ra Parte_1 CP_1 di indicare almeno due date utili per consentire l'accesso del perito presso il suo immobile. Con comunicazione del 22.12.2021, i figli della promittente venditrice avevano riscontrato la predetta richiesta, riferendo che, a causa delle gravi patologie da cui era affetta la madre e del perdurante stato di emergenza sanitaria da Covid-19, non era possibile consentire l'accesso del tecnico incaricato.
Nonostante un ulteriore sollecito, formulato con raccomandata del 4.01.2022 dall'avv. Pierfrancesco
Cupido nell'interesse dell'Ing. , la IG.ra , per il tramite del proprio difensore, Parte_1 CP_1
Avv. Landolfi, con nota dell'11.01.2022, ribadiva il diniego all'accesso per motivi di salute della convenuta. Alla luce di quanto sopra, ritenendo integrato l'inadempimento della parte promittente venditrice, l'Ing. notificava, in data 26.01. 2022, atto di citazione, chiedendo all'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito:di accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato ex art. 1385, comma 2,
c.c. dal contratto preliminare per inadempimento della controparte;
di conseguenza, condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 74.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi legali.Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , contestando integralmente la domanda RT
attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta negava di essere incorsa in alcun inadempimento e sosteneva, al contrario, che l'unica parte inadempiente fosse l'attore, il quale aveva introdotto il giudizio in epoca anteriore di circa due mesi rispetto al termine fissato per la stipula del definitivo, senza adempiere alle proprie obbligazioni e con la finalità esclusiva di sottrarsi al vincolo contrattuale. In via riconvenzionale, la convenuta concludeva chiedendo: in via preliminare e principale, l'accoglimento delle eccezioni sollevate, con declaratoria di inammissibilità, improponibilità e infondatezza di tutte le domande attoree, in quanto non supportate da prova sia in fatto che in diritto;
in via principale, l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con conseguente declaratoria dell'inadempimento dell'attore e del diritto della convenuta a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta, nonché la declaratoria che nulla è dovuto all'attore a qualsiasi titolo;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda di invalidità del contratto preliminare ai sensi degli artt.
1425, comma 2, e 428 c.c., con declaratoria di inefficacia del contratto e del diritto della convenuta a trattenere le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno;
in ogni caso, la condanna dell'attore al pagamento di un indennizzo per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura pari alla caparra
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o in altra misura da determinarsi equitativamente dal Tribunale, con riconoscimento del diritto della convenuta a trattenere quanto già percepito dall'attore a tale titolo. Vinte in ogni caso le spese di giudizio.
Alla prima udienza del 09.06.2022, il Giudice, accertata la regolarità della notifica e del contraddittorio, rinviava la causa all'udienza del 15.09.2022, nella quale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. Con ordinanza del 13.02.2024 , il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti e fissava l'udienza del 27.01.2025 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza le parti rassegnavano le conclusioni, per cui la causa era riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è fondata, per cui deve essere accolta.
L'ing. ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
della legittimità del diritto di recesso dal contratto preliminare di compravendita, stipulato con la Co
in data 03.08.2021 nonché la condanna della convenuta al pagamento Parte_2
del doppio della caparra confirmatoria in ragione del grave inadempimento della parte promittente venditrice che ha impedito l'accesso al tecnico bancario necessario per la valutazione dell'immobile- promesso in vendita- al fine di ottenere l'erogazione del mutuo fondiario.
La IG.ra ha dedotto che tale domanda è, invece, inammissibile, improponibile CP_1
ed infondata, in quanto il recesso ex art. 1385 c.c. presuppone un inadempimento della controparte ormai maturato e accertato, con decorso del termine per l'adempimento. La convenuta ha infatti evidenziato che il giudizio è stato introdotto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, allorquando non si era ancora verificato alcun inadempimento;
che l'attore non ha fornito alcuna prova dell'inadempimento della convenuta, nonostante gravino su di lui gli oneri probatori ex art. 2697 c.c.; che a causa della grave malattia di cui è affetta non ha consentito l'accesso del tecnico bancario presso l'immobile di cui è proprietaria;
che l'attore non ha mai manifestato la propria disponibilità a stipulare il contratto definitivo nei termini contrattualmente previsti né richiesto proroga, denotando la mancanza di reale volontà di adempiere.In conclusione la
IG.ra ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo di accertare l'inadempimento CP_1 dell'attore ed il diritto a trattenere la caparra confirmatoria;
in subordine ha chiesto di accertare l'invalidità del contratto ex art. 1425, II comma cc e 428 cc ed il suo diritto a trattenere le somme versatele a titolo di risarcimento danno arrecatole dall'attore.
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Ciò posto, occorre richiamare i criteri regolatori ai quali deve attenersi il Giudice del merito nel giudicare la fattispecie caratterizzata, secondo quanto prospettato dalle parti, da contrapposti e reciproci inadempimenti ai fini della decisione .
E' noto che l'esercizio del diritto di recesso, congiuntamente alla previsione della caparra confirmatoria, determina una liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, con l'effetto che risulta superflua ogni ulteriore attività volta alla quantificazione concreta del pregiudizio subito.
In tal senso, la caparra confirmatoria assolve una duplice funzione: da un lato, costituisce una garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
dall'altro, anticipa convenzionalmente il risarcimento del danno subito in caso di inadempimento. In materia di recesso per inadempimento, qualora sia stata prevista la caparra confirmatoria e ciascuna delle parti alleghi l'inadempimento dell'altra, trova applicazione la disciplina generale della risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1453 ss. c.c., alla quale non deroga il secondo comma dell'art. 1385 c.c.Il diritto al recesso è, pertanto, riconosciuto solo in presenza di un inadempimento imputabile e non di scarsa importanza, da valutarsi in relazione all'interesse della parte adempiente alla conservazione del vincolo contrattuale. A tal fine, è necessario procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti, con riferimento agli obblighi contrattualmente assunti, onde accertare quale dei contraenti abbia compromesso, con il proprio inadempimento, l'interesse dell'altro alla prosecuzione del rapporto. La valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento costituisce presupposto sostanziale della domanda di recesso o di risoluzione. Tale valutazione deve essere condotta con riferimento al momento in cui si sia verificata l'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del contratto. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della risoluzione, del contratto, è necessario procedere ad una valutazione globale e unitaria del comportamento di entrambe le parti contrattuali, tenendo conto anche della durata degli effetti dell'inadempimento (Cass. civile 1997, n. 2799). Ciò implica che il Giudice non possa limitarsi a un'analisi frammentaria o settoriale, ma debba invece considerare il comportamento complessivo dei contraenti, anche prescindendo dalla sequenza cronologica degli eventi. Inoltre, l'importanza dell'inadempimento va apprezzata tenendo conto dell'economia complessiva del contratto e degli interessi sostanziali che le parti hanno inteso soddisfare con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, secondo modalità idonee a realizzare un coordinamento tra elemento oggettivo (la condotta) ed elemento soggettivo (le finalità concretamente perseguite).
L'inadempimento assume, pertanto, rilievo anche quale causa di alterazione della fiducia reciproca, compromettendo la normale esecuzione del rapporto contrattuale.
Ne deriva che, nel valutare la fondatezza della domanda di recesso per inadempimento, il Giudice deve tenere conto delle reciproche deduzioni delle parti, considerando tanto le allegazioni dell'attore 4 Proc. n. 2085/2022 R.G.
a fondamento della domanda di recesso quanto le eventuali eccezioni formulate dalla parte convenuta, che deduca a sua volta l'altrui inadempimento. Solo attraverso una simile valutazione complessiva e comparativa della gravità dei rispettivi inadempimenti può dirsi soddisfatta l'esigenza di completezza dell'apprezzamento giudiziale, il quale deve costituire la base logico-giuridica della decisione.
Tanto premesso, in applicazione dei suesposti principi, occorre prendere le mosse dai seguenti dati di fatto.
In particolare, l'art. 2 del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 03.08.2021 ( Cfr. all.b, atto di citazione) prevede espressamente che il saldo del prezzo di compravendita, pari ad €
600.000,00, potesse essere corrisposto dal promissario acquirente “utilizzando il netto ricavato di un mutuo da stipularsi …..contestualmente al definitivo”. La medesima clausola contrattuale specifica, altresì, che “la parte promissaria venditrice accetta fin da ora le modalità ed i tempi di erogazione del mutuo di cui innanzi ed in particolare accetta l'eventualità che la somma mutuata sia resa disponibile dall'Istituto di credito dopo il consolidamento dell'ipoteca ai sensi della normativa sul credito fondiario”.
Tale pattuizione imponeva alla parte promittente venditrice – in ossequio ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) – un obbligo di cooperazione volto a consentire al promissario acquirente di compiere tutte le attività necessarie per l'ottenimento del finanziamento.
Sul punto, è opportuno richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il promittente venditore ha l'obbligo di fornire al promissario acquirente la documentazione necessaria per l'ottenimento del mutuo, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. La mancanza di tale documentazione può configurare un grave inadempimento, legittimando l'acquirente a recedere dal contratto preliminare” (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 23393 del 01/08/2023). L'obbligo di cooperazione deve logicamente estendersi anche a permettere l'accesso all'immobile per l'effettuazione della perizia estimativa richiesta dall'istituto di credito, in quanto atto propedeutico e imprescindibile per l'istruttoria e la delibera del mutuo.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'Ing. , dopo aver ottenuto Parte_1 una prima approvazione da parte dell' (cfr. email del 26.11.2021 – all.c atto di citazione), Parte_3 si attivava per consentire la perizia dell'immobile. Con raccomandata del 1° dicembre 2021, recapitata il 12.12.2021, il medesimo richiedeva alla controparte di indicare almeno due date utili per consentire l'accesso all'immobile
A tale richiesta faceva seguito una missiva del 22.12.2021 ( all.d) a firma dei figli della convenuta, IGg. e , con la quale veniva negato l'accesso, adducendo quale CP_3 Persona_1
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giustificazione lo stato di grave malattia della IG.ra , nonché la sua condizione di CP_1
“fragilità sostanziale e rilevante emotività”, che le avrebbe impedito “qualsivoglia contatto con terzi”, facendo inoltre riferimento alla situazione pandemica generale.
È rilevante sottolineare che il diniego veniva espresso in termini assoluti e generalizzati, ed era temporalmente anteriore ai certificati medici attestanti la positività al virus Covid-19, datati rispettivamente 29.12.2021 e 10.01.2022 (doc. 2, comparsa di costituzione ). Ne consegue che la motivazione basata sulla patologia da Covid-19 non può ritenersi idonea a giustificare il primo rifiuto, né può sanare ex post l'ingiustificata opposizione all'accesso.
Inoltre, la comunicazione del 22.12.2021 non conteneva alcuna proposta alternativa, né indicava una disponibilità differita, bensì prospettava un impedimento assoluto e apparentemente definitivo, in violazione dell'obbligo di cooperazione gravante sulla parte promittente venditrice.
In data 4.01.2022, il legale dell'Ing. reiterava la richiesta di accesso mediante Parte_1
raccomandata, precisando che la presenza personale della IG.ra non era necessaria e che CP_1
la stessa avrebbe potuto delegare soggetto di fiducia. In tale occasione venivano nuovamente richieste due date utili nel mese di gennaio 2022 (all. d). Anche detta istanza veniva rigettata con pec dell'11.01.2022, a firma dell'Avv. Landolfi, procuratore della convenuta, che confermava il diniego, ribadendo l'incapacità della IG.ra ( all. e). CP_1
Il comportamento della promittente venditrice, concretizzatosi in un reiterato ed ingiustificato rifiuto di permettere l'accesso al tecnico della banca per la perizia presso il suo appartamento, integra un inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., poiché ha di fatto impedito al promissario acquirente di porre in essere un'attività essenziale per l'ottenimento del finanziamento bancario destinato al pagamento del saldo prezzo. Detta condotta ha inciso in modo diretto sul sinallagma contrattuale, compromettendo l'equilibrio delle prestazioni reciproche.
In tal senso, depone la sentenza della Suprema Corte (Cass. 12032/2022) che ha ritenuto ininfluente la circostanza per cui il recesso sia stato esercitato dal promissario acquirente anteriormente al termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo. Il caso esaminato dalla Corte di legittimità riguardava l'omessa informazione della pendenza di un procedimento esecutivo che secondo la Corte determinava un “grave inadempimento avente carattere definitivo” e tale gravità non veniva meno in ragione della possibilità di rimuovere la trascrizione pregiudizievole prima della scadenza fissata nel preliminare. In particolare, il promissario acquirente era stato pregiudicato dall'impossibilità di nominare un terzo in sede di stipula del contratto definitivo e di accedere al mutuo bancario necessario per l'acquisto. Quindi, il promittente venditore doveva restituire al promissario acquirente il doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c. 2 c.c.
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Tale norma dispone, infatti, che “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta,
l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
Seguendo il percorso deliberativo dei giudici della Suprema Corte, nel caso che ci occupa la circostanza che, al momento dell'esercizio del recesso, il termine per la stipula del definitivo
(31.03.2022) non fosse ancora decorso, non esclude l'inadempimento, atteso che la condotta ostruzionistica della convenuta aveva già reso oggettivamente irrealizzabile, nei tempi contrattualmente previsti, l'adempimento dell'obbligazione principale da parte dell'attore.
L'inadempimento della IG.ra riveste,dunque, carattere di gravità, poiché ha CP_1 impedito all'attore l'accesso al finanziamento necessario a onorare la propria prestazione principale.
Ne consegue la piena legittimità del recesso esercitato dall'Ing. , formalizzato con l'atto di Parte_1
citazione notificato in data 26.01.2022.
La domanda riconvenzionale principale proposta dalla convenuta, volta all'accertamento dell'inadempimento dell'attore e al riconoscimento del proprio diritto a trattenere la caparra confirmatoria, risulta pertanto infondata e deve essere rigettata.
Come già esposto, l'inadempimento grave è da imputarsi esclusivamente alla promittente venditrice, la cui condotta ha assunto carattere ostativo rispetto al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Dagli atti del processo, non emergono elementi idonei a configurare un inadempimento imputabile all'attore, la cui decisione di recedere dal contratto risulta essere diretta conseguenza del comportamento contrario a buona fede tenuto dalla convenuta.
Inoltre, l'assunto secondo cui l'attore avrebbe esercitato il recesso anticipatamente rispetto alla scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo al fine di occultare una propria asserita incapacità economica, è privo di riscontro probatorio ed è, anzi, smentito dalla stessa documentazione prodotta in atti, dalla quale risulta l'avvenuto avvio con esito positivo dell'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento ipotecario.
In via subordinata, parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale volta all'annullamento del contratto preliminare stipulato in data 3 .08.2021, deducendo, ai sensi degli artt.
1425, comma 2, e 428 c.c., la propria incapacità di intendere e di volere al momento della stipula.
Ai sensi dell'art. 428 c.c., sono annullabili gli atti compiuti da soggetto che, pur non formalmente interdetto, risulti, per qualsiasi causa – anche transitoria – incapace di intendere o di volere al momento del compimento dell'atto, sempreché ne derivi un grave pregiudizio per l'autore e ricorra la malafede dell'altro contraente, ove trattasi di contratto.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2002, n. 4539) ha stabilito che in tema di invalidità del negozio giuridico per incapacità naturale del soggetto stipulante, non è richiesto
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l'accertamento di uno stato patologico tale da escludere in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche dell'agente al momento del compimento dell'atto, essendo invece sufficiente che tali facoltà risultino alterate al punto da compromettere la capacità del soggetto di procedere ad una seria e consapevole valutazione del contenuto e delle conseguenze dell'atto stesso, impedendo così il formarsi di una volontà effettivamente cosciente. La prova della suddetta incapacità può essere fornita con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici e indizi, i quali, se idonei, possono risultare decisivi ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale. In tal senso, è riconosciuta al Giudice di merito la facoltà di avvalersi, ai fini del proprio convincimento, anche delle risultanze probatorie acquisite in procedimenti instaurati tra le medesime parti o tra soggetti diversi. L'apprezzamento delle circostanze di fatto e delle prove rilevanti ai fini della valutazione della capacità naturale costituisce accertamento riservato al Giudice di merito e si sottrae al sindacato della Corte di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e giuridicamente corretta, priva di vizi di motivazione o errori in iure.
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito prova sufficiente in ordine alla propria incapacità naturale al momento della stipula del contratto preliminare. In particolare, la documentazione medica versata in atti (doc. nn. 5, 6, 7 allegati alla comparsa di costituzione), pur attestando una condizione di invalidità civile al 100% correlata a patologie di natura ansioso- depressiva, non risulta idonea a dimostrare in modo inequivoco che, alla data del 3.08.2021, la sig.ra si trovasse in uno stato di totale compromissione delle facoltà intellettive e volitive, tale CP_1 da impedirle la formazione di una volontà consapevole in relazione all'atto sottoscritto.
Inoltre, dagli atti di causa emerge – e comunque non risulta specificamente contestato – che le trattative precontrattuali furono condotte con il coinvolgimento attivo dei figli della convenuta, sig.ri , e che la bozza del contratto preliminare fu redatta dal nipote della stessa, notaio Per_1
, il quale la trasmise per opportuna valutazione anche al figlio della sig.ra Persona_2 [...]
, sig. , con comunicazione email del 28.07.2021 ( Cfr. allegato alla CP_1 Persona_3
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di parte attrice).
Tali circostanze escludono, in assenza di elementi probatori contrari, che l'attore, ing.
, abbia agito con dolo o approfittando consapevolmente di un'eventuale condizione di Parte_1
fragilità psicologica della controparte, ovvero che la sig.ra fosse priva di adeguata CP_1
assistenza familiare e professionale nella fase di formazione del consenso contrattuale.
Parimenti, non risulta allegato né tantomeno provato un grave pregiudizio economico derivante dalla stipula del contratto, tenuto conto che il prezzo convenuto, pari ad € 637.000,00, non risulta contestato sotto il profilo della congruità rispetto al valore di mercato dell'immobile oggetto del preliminare di vendita.
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Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene legittimo l'esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare da parte dell'Ing. sicchè la IG.ra deve Parte_1 CP_1 essere condannata a restituire all'attore il doppio della caparra confirmatoria, pari ad € 74.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Va , pertanto, rigettata sia la domanda riconvenzionale principale formulata dalla convenuta che la domanda riconvenzionale subordinata avente ad oggetto l'annullamento del contratto preliminare ex art. 428 c.c.
In considerazione dell'accoglimento della domanda attorea e del rigetto delle domande riconvenzionali, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dalla convenuta.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione agli Avv.ti Pierfrancesco Cupido e Massimiliano Cupido, dichiaratisi antistatari, tenuto conto della complessità media della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introduttiva, così provvede:
1) accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato dall'attore, Ing. , Parte_1
dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data 03.08.2021 con la convenuta, IG.ra
, a causa dell' inadempimento di quest'ultima; RT
2) per l'effetto condanna la IG.ra , al pagamento in favore dell' Ing. RT
, della somma di € 74.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (26.01.2022) sino al soddisfo;
3) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla IG.ra ; RT
4) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
5) condanna la IG.ra , al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ing. RT
, che liquida in € 8.433,00 per onorario, € 786 per spese, oltre rimborso forfettario Parte_1
per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli Avv.ti
Pierfrancesco Cupido e Massimiliano Cupido, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 14 giugno 2025.
Il GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
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