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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15401 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 20043/2022 R.G. il 29.3.2022 e vertente tra
'81 in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Sabia e Laura Minoli, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Anna Annunziata, Controparte_1 Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
nonché
, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Controparte_3
e dall'avv. Luca Beccarini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 8.3.2022, la Parte_3
in persona del liquidatore pro tempore, creditrice nei confronti del sig. Controparte_1
dell'importo di € 68.555,16 oltre accessori, in forza della sentenza n. 631/2010 emessa dal
Tribunale di Civitavecchia in data 31.5.2010 e della sentenza n. 744/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Roma in data 4.2.2016, chiedeva, in via principale, dichiararsi l'avvenuta donazione indiretta (totale o, in via subordinata, parziale), in favore del sig. delle unità Controparte_2
immobiliari site in Roma, alla via Alberto Cadlolo, n. 40, int. 3 ed in via Francesco Michelini Tocci,
n. 57 in ragione della fornitura della provvista necessaria all'acquisto da parte del sig. CP_1
e la conseguente inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del relativo
[...]
atto pubblico di acquisto a rogito del notaio da Roma del 6.4.2018 (Rep. Persona_1
n. 4677, Racc. n. 3703); in via subordinata, chiedeva dichiararsi la nullità, per difetto di forma,
delle donazioni di somme di denaro effettuate dal sig. in favore del figlio Controparte_1 CP_2
con la propria conseguente surrogazione nel diritto del sig. alla restituzione delle Controparte_1
stesse da parte del donatario;
si costituivano in giudizio i sigg.ri e che, CP_1 Controparte_2
nel contestare la domanda avversa, ne chiedevano l'integrale rigetto;
si costituiva, altresì, in giudizio il sig. che, nell'aderire alle domande attoree, spiegava a sua volta Controparte_3
domanda ex art. 2901 c.c. nei confronti dei convenuti in ragione dei crediti vantati (per €
15.918,50 oltre accessori) nei confronti del sig. in forza della sentenza n. Controparte_1
7991/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 7.5.2021 e, in via subordinata, domanda di declaratoria di nullità delle donazioni indirette effettuate dal debitore nei confronti del figlio
, con la propria conseguente surrogazione nel diritto del sig. alla CP_2 Controparte_1
restituzione delle stesse da parte del donatario.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e disposta l'acquisizione della documentazione bancaria richiesta da parte attrice in sede di seconda memoria istruttoria, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.5.2025
(svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono. La composita domanda proposta nell'ambito del presente giudizio dalla società attrice, e, in via di riconvenzionale trasversale, dal sig. , nei confronti dei due convenuti, Controparte_3
sigg.ri contempla due distinte richieste, tutte fondate sul presupposto dell'avvenuta CP_1
donazione indiretta, da parte del sig. in favore del figlio , dell'intera Controparte_1 CP_2
provvista (ovvero di parte di essa) necessaria all'acquisto, da parte del secondo, delle unità
immobiliari site in Roma, alla via Alberto Cadlolo, n. 40, int. 3 ed in via Francesco Michelini Tocci,
n. 57, e, traendo spunto dalle vicende relative alla rilevante esposizione debitoria del donante nei confronti sia della società attrice che del sig. (come ampiamente Controparte_3
comprovata dalla documentazione in atti), si fonda sul presupposto dell'intento sostanzialmente fraudolento sotteso al compimento dell'atto dispositivo sopra menzionato, in considerazione della situazione di esposizione debitoria del donante, della sostanziale gratuità dell'atto e dell'intento di realizzarlo in frode ed in danno ai creditori, con la piena consapevolezza del donatario/acquirente in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione di un atto di tal genere e contenuto;
soltanto in via subordinata, la società attrice ed il convenuto formulano domanda di declaratoria di nullità per vizio di forma delle donazioni dirette CP_3
e di non modico valore delle somme di denaro corrisposte dal sig. al figlio in Controparte_1
occasione della stipula del rogito del 6.4.2018, con la loro surrogazione nel diritto del donante alla restituzione delle somme oggetto delle donazioni di cui hanno chiesto dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 782 c.c.
In riferimento alla domanda principale, si rileva che l'art. 2901 c.c. prevede un regime particolare per l'esperibilità dell'azione revocatoria, distinguendo fra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito: in riferimento a questi ultimi, in caso di atto dispositivo posteriore all'insorgere del credito, l'azione revocatoria postula che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo recava alle ragioni del suo creditore, mentre “…non postula che il pregiudizio arrecato
alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il
quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può
vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore…” (cfr. Cass. Civ. .Sez. 2, n. 12045
del 17.5.2010). E', in ogni caso, necessario il requisito dell'eventus damni, ossia del danno effettivo, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto, che ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito e può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche ad una variazione qualitativa dello stesso, che rende più difficile la soddisfazione del creditore stesso
(Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.4578/1998), conformemente all'insegnamento della S.C.
sul punto, a mente del quale “…in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale
compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un
atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo
in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di
beni) , ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del
patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di "facere" infungibile… (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, n. 3470 del 15/02/2007).
In tale prospettiva, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni,
ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall'eventus damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione, tutto ciò senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (consilium fraudis).
Il primo capo di domanda, come articolato nei rispettivi atti introduttivi della società attrice e del convenuto, sig. , e confermato nei successivi scritti difensivi, risulta parzialmente CP_3
fondato e meritevole di accoglimento in riferimento alla richiesta subordinata, avente ad oggetto la declaratoria (e la conseguente revocatoria) della donazione indiretta parziale delle unità
immobiliari oggetto dell'atto pubblico di acquisto del 6.4.2018.
Ai sensi dell'art. 5 dell'atto di compravendita del 6.4.2018 a rogito del notaio Persona_1
da Roma, il prezzo della vendita è stato pattuito nel complessivo importo di €
[...]
505.000,000, di cui la somma di € 300.000,00 è stata erogata dalla Controparte_4 in forza del contratto di mutuo stipulato in pari data con i sigg.ri e
[...] CP_1 Controparte_2
solidalmente obbligati alla restituzione, mentre l'importo di € 205.000,000 risultava versato a mezzo assegno circolare per € 80.000,00, a mezzo tre bonifici bancari per € 47.500,00 ed a mezzo sei bonifici bancari per i restanti € 77.500,00.
Risulta documentalmente comprovato e riscontrabile che gran parte della provvista necessaria all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di causa sia stata fornita all'acquirente, sig. CP_2
da parte del padre;
è in atti il contratto di mutuo del 6.4.2018 in forza del quale
[...] CP_1
gli odierni convenuti, sigg.ri assumevano l'obbligazione solidale di restituzione in qualità CP_1
di parte mutuataria, il che certifica che, almeno in riferimento alla metà del detto importo, ossia per € 150.000,00, l'acquisto degli immobili oggetto di causa sia stato effettuato con provvista proveniente dal sig. Controparte_1
E' stata poi acquisita agli atti del presente giudizio la documentazione fornita dalla CP_5
, da cui è agevole evincere che le disposizioni di bonifico del 5.6.2017 per € 20.000,00,
[...]
del 3.7.2018 per € 10.000,00, del 24.7.2017 per € 12.500,00, del 20.12.2017 per € 15.000,00,
del 29.12.2017 per € 10.000,00 e del 16.1.2018 per € 10.000,00 (ossia sei dei bonifici elencati all'art. 5 dell'atto di compravendita del 6.4.2018 in riferimento alla somma di € 77.500,00) sono state disposte ed ordinate direttamente dal sig. di conseguenza, in riferimento Controparte_1
al complessivo prezzo di acquisto di e 505.000,00, il sig. ha corrisposto al figlio Controparte_1
la somma di € 227.500,00 per il pagamento delle unità immobiliari oggetto del presente CP_2
giudizio.
Se in sede di comparsa di costituzione e risposta i convenuti, sigg.ri si erano limitati ad CP_1
una generica contestazione della domanda formulata dalla società attrice, affermando con estrema chiarezza che “…i pagamenti avvenuti a mezzo assegni e bonifici bancari dell'acconto di
€ 205.000,00 sono stati effettuati esclusivamente dal sig. ”, soltanto in sede di Controparte_6
prima memoria ex art. 183 c.p.c., ossia a seguito della costituzione in giudizio del sig. CP_3
(e del deposito della relativa produzione documentale), mutando radicalmente la propria prospettazione difensiva, gli stessi hanno introdotto in giudizio il singolare assunto, secondo il quale vi sarebbe stato “…un prestito infruttifero tra padre e figlio con lo scopo di consentire al sig. di acquistare l'immobile di cui è causa…”, cui sarebbe seguita l'integrale Controparte_2
restituzione delle somme da parte del mutuatario, come comprovato sia dalla scrittura privata del 19.4.2017 che dalle successive quietanze di pagamento allegate alla seconda memoria istruttoria (il tutto corredato da timbri postali apposti in calce ai singoli atti).
Se detto mutamento della linea difensiva adottata dai convenuti non può connotarsi di inammissibilità, non implicando la proposizione di alcuna domanda né eccezione, ma sostanziandosi nella formulazione di mere difese “…proponibili in ogni fase del giudizio, senza
che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la
ripartizione degli oneri probatori… ((cfr. Cass. SS.UU. n. 29951 del 16.2.20016), è pur vero che l'ondivaga prospettazione difensiva di parte convenuta è ampiamente sintomatica della contraddittorietà ed anche della inverosimiglianza degli assunti sui quali dovrebbe trovare fondamento.
Al fine di escludere la natura donativa delle (comprovate) attribuzioni patrimoniali effettuate dal sig. in favore del figlio (in via indiretta e mediante il parziale pagamento della Controparte_1
provvista necessaria all'acquisto delle unità immobiliari per cui è causa), gli odierni convenuti,
postulando la sussistenza di un vero e proprio contratto di prestito tra di loro, pongono a fondamento delle elargizioni effettuate dal sig. in favore del figlio la causa Controparte_1
giuridica del prestito infruttifero di cui alla scrittura privata del 19.4.2017, in forza della quale sarebbe stato corrisposto al sig. il complessivo importo di € 205.000,00 entro Controparte_2
l'anno 2018 al fine di acquistare gli immobili in oggetto, con obbligo di integrale restituzione entro l'anno 2022; a tale scrittura privata (corredata di timbro postale recante la data del
19.4.2017) sono seguite le quattro quietanze, rispettivamente del 16.1.2018, del 28.12.2018,
del 27.12.2019 e del 31.12.2000, emesse tutte per la somma di € 43.200,00, ad eccezione della prima, attestante il pagamento dell'importo di € 32.200,00, e tutte corredate del timbro postale che dovrebbe certificarne l'autenticità della data di sottoscrizione.
A prescindere dalla valenza del timbro postale come attestazione di data certa del contratto di mutuo tra gli odierni convenuti e delle successive quietanze di pagamento, si rileva che, anche laddove si voglia ritenere certa ed opponibile ai terzi la data di stipula e creazione dei documenti in questione, gli stessi non sarebbero in ogni caso idonei a fornire adeguato e pieno riscontro probatorio agli assunti difensivi sigg.ri si rileva, in primo luogo, che il contratto di CP_1
prestito e le successive quietanze di pagamento versate in atti costituiscono dei documenti di formazione unilaterale, provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene sul piano probatorio e che, proprio in quanto tali, non possono produrre alcun effetto probatorio favorevole, dal momento che il “…principio generale secondo cui un documento unilaterale
prodotto dalla parte che voglia avvalersene non può fare prova in favore della medesima parte
trova applicazione anche nel caso in cui la controparte contesti il diritto all'impugnazione tardiva,
sia relativamente alla sua esistenza che alla sua entità temporale…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, n.
8290 del 27.4.2016).
In secondo luogo non può sottacersi la palese inverosimiglianza, e comunque la evidente carenza di qualsivoglia forza probatoria, di attestazioni di avvenuta restituzione della rilevante somma di
€ 205.000,00 per contanti e mediante pagamenti rateali con cadenza settimanale: è evidente che un simile metodo di rimborso del fantomatico prestito intercorso tra padre e figlio, oltre a non essere in alcun modo verificabile sul piano documentale attraverso attestazione bancaria idonea a fornirne reale contezza, appare pure scarsamente credibile nella sua reale estrinsecazione, sicché, in difetto di qualsivoglia dimostrazione della sussistenza di un prestito di natura onerosa tra gli odierni convenuti (non essendo la documentazione di unilaterale formazione e provenienza idonea a comprovare gli assunti di parte convenuta e non rinvenendosi traccia del benché minimo spunto probatorio dell'asserita restituzione delle somme mutuate),
non può che concludersi che gli esborsi effettuati dal sig. per l'acquisto degli Controparte_1
immobili da parte del figlio integrano una donazione indiretta e parziale delle unità CP_2
immobiliari dallo stesso acquistate con atto pubblico del 6.4.2018.
E tuttavia, se la produzione documentale di parte convenuta non può assumere valenza probatoria favorevole alla stessa parte da cui proviene in ordine alla dimostrazione della natura non donativa dell'attribuzione patrimoniale in favore del sig. e quindi in Controparte_2
riferimento alla causa giuridica di una simile attribuzione, è pur vero che la stessa è pienamente idonea a fornire contezza della circostanza oggettiva (di cui la stessa scrittura privata del
19.4.2017 costituisce ampia confessione stragiudiziale) della corresponsione del complessivo importo di € 205.000,00 da parte del sig. in favore del figlio, proprio al fine Controparte_1
dell'acquisto delle unità immobiliari oggetto del presente giudizio.
E pertanto, sulla base della documentazione bancaria acquisita agli atti e del valore confessorio della scrittura privata del 19.4.20177, risulta ampiamente comprovato che il sig. Controparte_1
ebbe a corrispondere, evidentemente a titolo donativo (in mancanza di valida dimostrazione della sussistenza di causa di natura onerosa), il complessivo importo di € 355.000,00 per l'acquisto delle unità immobiliari in oggetto, di cui € 205.000,00 di cui alla dichiarazione del
19.4.2017 (alla luce di tale confessione risulta irrilevante la circostanza della formale emissione dell'assegno di € 80.000,00 e della disposizione dei bonifici bancari del 10.5.2017, del 24.7.2017
e del 29.11.2017 da parte del sig. essendo stato ammesso e stragiudizialmente Controparte_2
confessato dai convenuti che la relativa provvista gli venne fornita dal padre) ed € 150.000,00
di cui al mutuo bancario contratto per l'acquisto degli immobili in data 6.4.2018.
E' ampiamente noto il principio secondo cui “…nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro
proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo
beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il
corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini
della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro…” (cfr., ex multis, Cass
Civ. Sez. 2, n. 13619 del 30.5.2017); nella fattispecie in esame, il sig. risulta Controparte_1
aver corrisposto per l'acquisto degli immobili oggetto di causa il complessivo importo di €
355.000,00, corrispondente al 70,03% dell'intero prezzo di acquisto di € 505.000,00 ed integrante una donazione indiretta parziale commisurabile alla quota percentuale sopra indicata della proprietà dei beni.
Si configura donazione indiretta anche nell'ipotesi in cui il donante non abbia fornito l'intera provvista necessaria all'acquisto del bene, ma si sia limitato a corrisponderne soltanto una parte;
secondo i principi espressi sul punto dalla S.C. “…si ha donazione indiretta di un bene (nella
specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa
compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra
dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella
percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista
fornita dal donante…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 10759 del 17.4.2019); nella fattispecie in esame risulta ampiamente dimostrato il collegamento specifico e diretto tra le dazioni di denaro effettuate dal sig. ed il successivo impiego delle somme per il parziale pagamento Controparte_1
del prezzo di acquisto degli immobili: è in atti il contratto preliminare del 19.4.2017, stipulato tra i sigg.ri (per sé o per persona da nominare) e con il Controparte_1 Controparte_3
versamento dell'importo di € 80.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
è in atti la documentazione bancaria attestante l'esborso delle somme oggetto dei singoli bonifici sopra esaminati, che sono stati integralmente richiamati nell'atto pubblico di acquisto.
A fronte della donazione indiretta parziale delle unità immobiliari oggetto di causa in misura corrispondente al 70,03% della piena proprietà, si rileva che “…l'azione revocatoria può avere
ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del
bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita…” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 2, Ord. n. 16680 del 13.6.2023); sussistono nella fattispecie in esame tutti i presupposti per la revocatoria parziale dell'atto di compravendita del 6.4.2018.
Non può dirsi contestato tra le parti l'eventus damni, costituito dalla fuoriuscita dal patrimonio del donante dei rilevanti importi di denaro indirettamente elargiti (mediante il parziale pagamento del prezzo della compravendita) in favore del figlio, con la conseguenza che,
successivamente alla stipula dell'atto di liberalità per cui è causa, la consistenza patrimoniale del debitore sia sensibilmente diminuita, in modo tale da rendere sicuramente più difficoltosa la possibilità di fruttuosa esazione del credito.
Com'è noto, l'eventus damni non deve essere inteso come effettivo e concreto pregiudizio, ma,
in accezione più ampia, lo stesso ricomprende anche il semplice pericolo di danno (cfr., ex
plurimis, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 15.6.1995, n. 6777), riveniente anche da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. 4.7.2006, n.15265, in motivazione;
Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass.
8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).
In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche;
la prova è
libera e può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni, mentre grava a carico del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria l'onere di dimostrare provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 6.5.1998,
n. 4578).
Sotto il profilo della scientia damni, risulta documentalmente comprovato che il sig. CP_1
al momento della stipula dell'atto di acquisto (6.4.2018), nel periodo antecedente in cui
[...]
si collocano i numerosi bonifici dallo stesso effettuati per il pagamento del prezzo (ossia dal giugno 2017) ed anche al momento di stipula del contratto preliminare del 19.4.2017 fosse perfettamente edotto delle sue rilevanti esposizioni debitorie nei confronti del sig. per CP_3
il pagamento dei canoni di locazione nonché della sua esposizione debitoria nei confronti della società attrice, come portata dalla sentenza n. 631/2010 emessa dal Tribunale di Civitavecchia
in data 31.5.2010, notificata in data 1.12.2010 nonché dalla sentenza n. 744/2016 emessa dalla
Corte d'Appello di Roma in data 4.2.2016, sicché pare assolutamente dimostrato che, alla data del 6.4.2018, il perfettamente a conoscenza delle sue ingenti esposizioni debitorie nei CP_1
confronti della e del sig. , abbia inteso effettuare Parte_3 CP_3
una rilevante donazione indiretta in favore del figlio, con la piena ed indiscutibile consapevolezza di ledere le ragioni dei propri creditori.
Dalle considerazioni che precedono discende il parziale accoglimento della domanda principale
ex art. 2901 c.c. proposta dalla società attrice e dal sig. (accoglimento in cui resta CP_3
assorbita la disamina della subordinata domanda di declaratoria di nullità delle donazioni in denaro). Deve, pertanto, in parziale accoglimento della domanda, essere dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della società attrice e del sig. , della Controparte_3
donazione indiretta effettuata dal sig. in favore del sig. ed avente Controparte_1 Controparte_2
ad oggetto i diritti immobiliari di cui all'atto pubblico di acquisto a rogito del notaio
[...]
da Roma del 6.4.2018 (Rep. n. 4677, Racc. n. 3703) nei limiti della quota del Persona_1
70.03% della piena proprietà delle unità immobiliari site in Roma, alla via Alberto Cadlolo, n. 40,
int. 3 ed alla via Francesco Michelini Tocci, n. 57, con ordine al competente Conservatore dei
RR.II. di provvedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1,
c.c.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, sigg.ri CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del liquidatore pro tempore, con atto di citazione Parte_3
notificato in data 8.3.2022 nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
- in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società attrice e dal sig. CP_3
, dichiara l'inefficacia, nei confronti dei predetti ed ai sensi dell'art. 2901 c.c., della
[...]
donazione indiretta effettuata dal sig. in favore del sig. ed avente Controparte_1 Controparte_2
ad oggetto i diritti immobiliari di cui all'atto pubblico di acquisto a rogito del notaio
[...]
da Roma del 6.4.2018 (Rep. n. 4677, Racc. n. 3703) nei limiti della quota del Persona_1
70,03% della piena proprietà delle unità immobiliari site in Roma, alla via Alberto Cadlolo, n. 40,
int. 3 (appartamento) ed alla via Francesco Michelini Tocci, n. 57 (box auto), censite in N.C.E.U.
del Comune di Roma, rispettivamente, al foglio 368, part. 966, sub. 3, cat. A/2, classe 3 ed al foglio 368, part. 1949, sub. 5, cat. C/6, classe 6, con ordine al competente Conservatore dei
RR.II. di provvedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1,
c.c.;--- - condanna i convenuti, sigg.ri e al pagamento delle spese di giudizio, CP_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 10.860,00 in favore di ciascuna delle controparti, oltre IVA e CPA,
come per legge.---
Roma, 4.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi