Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1509
Articolo 1
Versione
10 febbraio 1966
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1966