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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
02.03.2025 nella causa avente n. 1936/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria alla Via Abate S. Elia Ravagnese Trav. II n. 11, presso lo studio dell'avv. Siviglia
Agatina, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
- (C.F. ), in persona del suo procuratore avv. Controparte_1 P.IVA_1
Daniela Casadei, domiciliata presso il domicilio dell'avv. Michele di Fiore da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F.
), presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis P.IVA_3 domiciliato;
OPPOSTO
E
(CF: ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n.14 elettivamente domiciliata in Palmi, alla Via Orto Fazio n. 12 presso lo studio dall'Avv. Nicola Modafferi da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420240010005990000 relativa ad atti giudiziari anno 2014 per un importo complessivo pari ad € 31.747,53 promossa dal sig. Parte_1
A fondamento dell'odierna opposizione l'attore ha dedotto i seguenti motivi:
1. L'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti prodromici in violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000;
2. L'incertezza e l'indeterminatezza della pretesa sotto il profilo del quantum (in particolare l'opponente deduce di non essere stato posto nelle condizioni di conoscere in maniera chiara i criteri di calcolo utilizzati dalla p.a. né le voci delle spese processuali ad esso imputabili con riguardo ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna.
In data 15.10.2024 si è costituita l'opposta domandando il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
In data 16.10.2024 si è costituito il , opposto, domandando il rigetto Controparte_2 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
In via preliminare il ha eccepito: CP_2
a) il proprio difetto di legittimazione passiva anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
b) l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle di pagamento e degli estratti di ruolo ex art. 12, co. 4 bis D.P.R. n. 602/73.
In data 22.08.2024 si è costituita l' domandando il rigetto Controparte_5 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta. ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_6 La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento della domanda cautelare sul presupposto che le convenute “non hanno specificato e documentato i criteri in base ai quali sono state individuate le spese addebitate all'opponente e soprattutto la loro riconducibilità ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna”.
§ 2. La prima udienza celebrata è stata celebrata in data 15.01.2025.
Con ordinanza depositata in data 24.01.2025 il giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza del 26.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02.03.2025 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
§ 3. All'uopo occorre osservare che tutte la prima doglianza in quanto concernente il quomodo dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. mentre la seconda doglianza in quanto concernente l'an dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal e dall' . Controparte_2 CP_6
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto: “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.” (cfr. Sez. 5, Sentenza n.
9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01;
Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del
04/05/2018).
§ 5. Quanto alla seconda eccezione formulata dal convenuto. CP_2
L'eccezione è infondata.
Invero, l'opposizione de qua non ha ad oggetto l'estratto di ruolo ma la cartella di pagamento la cui notifica non è contestata dall'odierno attore.
Ne consegue che il richiamo operato dall'Avvocatura di Stato all'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.
602 del 1973 è inconferente.
§ 6. Quanto al merito.
Orbene, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
§ 5. All'uopo, giova prendere le mosse dalla seconda doglianza.
La doglianza investe la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l'opponente ha subito la condanna penale.
Trattasi in altre parole di contestazione relativa alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale.
La contestazione è fondata.
Giova premettere che in materia trova applicazione il seguente principio di diritto: “In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31774).
In altre parole, “l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti…” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/05/2023, n.14082).
Nel caso che ci occupa, le convenute non hanno fornito prova dell'esatta quantificazione del credito de quo né hanno dimostrato che le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata afferiscono a reati diversi da quelli per i quali vi è stata nei confronti dell'imputato una pronuncia di assoluzione.
Né la documentazione prodotta dalla convenuta trasmessa dall' Controparte_1
Ufficio recupero crediti della Corte di Appello è idonea ad assolvere il suindicato onere probatorio tenuto conto che, come affermato dalla Suprema Corte, “all'imputato devono ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 c.p.p., ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o - nel regime antecedente alle modifiche dell'art. 535 c.p.p., intervenute nel 2009 - per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena” (cfr. Cass. pen., sentenza n. 32979 del 03/06/2010, depositata il 08/09/2010; Cass. pen., sentenza n. 2955 del 2014 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n.
17410 del 28/03/2019, depositata il 23/04/2019; per ulteriori richiami si veda la più volte citata
Cass. n. 37138 del 2022).
In conclusione, i convenuti non hanno fornito elementi utili per ricondurre le numerose voci di spesa, addebitate all'opponente, ai reati per i quali lo stesso è stato condannato.
Ne discende che l'opposizione va accolta.
§ 6. Le spese, ivi comprese quelle per la fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• ANNULLA la cartella di pagamento de qua;
• CONDANNA le convenute in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 3.494,00 oltre rimborso forfettario Parte_1
spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 31.03.2025
Il giudice Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del
02.03.2025 nella causa avente n. 1936/2024 R.G.;
causa pendente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria alla Via Abate S. Elia Ravagnese Trav. II n. 11, presso lo studio dell'avv. Siviglia
Agatina, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
- (C.F. ), in persona del suo procuratore avv. Controparte_1 P.IVA_1
Daniela Casadei, domiciliata presso il domicilio dell'avv. Michele di Fiore da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F.
), presso i cui Uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis P.IVA_3 domiciliato;
OPPOSTO
E
(CF: ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via G. Grezar n.14 elettivamente domiciliata in Palmi, alla Via Orto Fazio n. 12 presso lo studio dall'Avv. Nicola Modafferi da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione alla cartella di pagamento n.
09420240010005990000 relativa ad atti giudiziari anno 2014 per un importo complessivo pari ad € 31.747,53 promossa dal sig. Parte_1
A fondamento dell'odierna opposizione l'attore ha dedotto i seguenti motivi:
1. L'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per mancata allegazione degli atti prodromici in violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000;
2. L'incertezza e l'indeterminatezza della pretesa sotto il profilo del quantum (in particolare l'opponente deduce di non essere stato posto nelle condizioni di conoscere in maniera chiara i criteri di calcolo utilizzati dalla p.a. né le voci delle spese processuali ad esso imputabili con riguardo ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna.
In data 15.10.2024 si è costituita l'opposta domandando il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
In data 16.10.2024 si è costituito il , opposto, domandando il rigetto Controparte_2 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
In via preliminare il ha eccepito: CP_2
a) il proprio difetto di legittimazione passiva anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
b) l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle di pagamento e degli estratti di ruolo ex art. 12, co. 4 bis D.P.R. n. 602/73.
In data 22.08.2024 si è costituita l' domandando il rigetto Controparte_5 dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta. ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_6 La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento della domanda cautelare sul presupposto che le convenute “non hanno specificato e documentato i criteri in base ai quali sono state individuate le spese addebitate all'opponente e soprattutto la loro riconducibilità ai reati per i quali lo stesso ha subito condanna”.
§ 2. La prima udienza celebrata è stata celebrata in data 15.01.2025.
Con ordinanza depositata in data 24.01.2025 il giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato all'udienza del 26.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02.03.2025 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
§ 3. All'uopo occorre osservare che tutte la prima doglianza in quanto concernente il quomodo dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. mentre la seconda doglianza in quanto concernente l'an dell'esecuzione rientra nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal e dall' . Controparte_2 CP_6
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto: “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.” (cfr. Sez. 5, Sentenza n.
9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01;
Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del
04/05/2018).
§ 5. Quanto alla seconda eccezione formulata dal convenuto. CP_2
L'eccezione è infondata.
Invero, l'opposizione de qua non ha ad oggetto l'estratto di ruolo ma la cartella di pagamento la cui notifica non è contestata dall'odierno attore.
Ne consegue che il richiamo operato dall'Avvocatura di Stato all'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.
602 del 1973 è inconferente.
§ 6. Quanto al merito.
Orbene, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
§ 5. All'uopo, giova prendere le mosse dalla seconda doglianza.
La doglianza investe la pertinenza delle spese di giustizia intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l'opponente ha subito la condanna penale.
Trattasi in altre parole di contestazione relativa alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale.
La contestazione è fondata.
Giova premettere che in materia trova applicazione il seguente principio di diritto: “In tema di recupero di spese di giustizia penali, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento notificata, nel quale il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della sentenza penale di condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, grava sull'ente creditore l'onere della prova che le somme richieste a titolo di spese di giustizia sono effettivamente dovute dall'intimato, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, e tale onere va assolto non solo specificando in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentando l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se essa sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/11/2023, n.31774).
In altre parole, “l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti…” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/05/2023, n.14082).
Nel caso che ci occupa, le convenute non hanno fornito prova dell'esatta quantificazione del credito de quo né hanno dimostrato che le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata afferiscono a reati diversi da quelli per i quali vi è stata nei confronti dell'imputato una pronuncia di assoluzione.
Né la documentazione prodotta dalla convenuta trasmessa dall' Controparte_1
Ufficio recupero crediti della Corte di Appello è idonea ad assolvere il suindicato onere probatorio tenuto conto che, come affermato dalla Suprema Corte, “all'imputato devono ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 c.p.p., ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l'obbligo di pagamento delle spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o - nel regime antecedente alle modifiche dell'art. 535 c.p.p., intervenute nel 2009 - per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena” (cfr. Cass. pen., sentenza n. 32979 del 03/06/2010, depositata il 08/09/2010; Cass. pen., sentenza n. 2955 del 2014 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n.
17410 del 28/03/2019, depositata il 23/04/2019; per ulteriori richiami si veda la più volte citata
Cass. n. 37138 del 2022).
In conclusione, i convenuti non hanno fornito elementi utili per ricondurre le numerose voci di spesa, addebitate all'opponente, ai reati per i quali lo stesso è stato condannato.
Ne discende che l'opposizione va accolta.
§ 6. Le spese, ivi comprese quelle per la fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite (con esclusione della voce per la fase istruttoria che non ha avuto luogo) secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• ANNULLA la cartella di pagamento de qua;
• CONDANNA le convenute in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 3.494,00 oltre rimborso forfettario Parte_1
spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 31.03.2025
Il giudice Dott. Stefano Cantone