Articolo 28 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 27Articolo 29
Versione
6 maggio 1982
Art. 28. (Conversione a richiesta del concedente)

Se la conversione e' chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.
In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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