Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 28. (Conversione a richiesta del concedente)
Se la conversione e' chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.
In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.
Se la conversione e' chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.
In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Firenze, sentenza 01/12/2021, n. 1642Provvedimento: […] Nè può ritenersi che il rapporto di mezzadria si sia implicitamente trasformato in affitto in virtù del comportamento concludente delle parti, in quanto dall'espressa prescrizione degli artt. 25 e 28 della legge n. 203/1982 si evince che la conversione può discendere solo dal rispetto delle forme e dei termini di legge, e non da un mero accordo verbale fra le parti.Leggi di più...
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