Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 788/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rita C.F._1
Francesca Maria Bonanno, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Rita C.F._2
Francesca Maria Bonanno, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio. pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
18.2.2025, e hanno esposto Parte_1 Controparte_1
che avevano convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, era nata la figlia il 13.10.2010. Persona_1
Hanno chiesto congiuntamente di disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1) I Sig.ri e vivranno separati e potranno CP_1 Pt_1
fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno e comunque nell'ambito della Repubblica Italiana, previa comunicazione all'altro coniuge a mezzo raccomandata a/r. 2) La figlia minore Per_1
resta affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso l'
[...]
abitazione della madre sita in Giarre, Via Maccarone n.17, dove la minore ha stabilmente risieduto fin dalla separazione dei genitore e considerata l'età della minore di quasi anni 15, il padre potrà vederla ogni qual volta che lo desidera, previa comunicazione alla madre e compatibilmente con i gli impegni scolastici ed extra scolastici , e sempre nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,30 .
A settimane alternando il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 17,00.
3) Il padre potrà tenere la figlia durante le vacanze di natale per sette giorni anche consecutivi, alternando il giorno di natale con il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale per tre giorni anche consecutivi, alternando la domenica con il lunedì dell'Angelo e comunque previa comunicazione alla madre, e durante le vacanze estive il padre potrà tenere la figlia per un mese, da concordare con la madre, e compatibilmente con il proprio periodo feriale. 4) I Sig.ri – Pt_1
, concordano che il marito corrisponderà a titolo di CP_1
mantenimento per la figlia la somma mensile di €. Persona_1
300,00 aggiornabili come per legge in base agli indici Istat, che il pagina 2 di 4 marito verserà alla moglie tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso. 5) I ricorrenti concordano che le spese straordinarie verranno suddivise tra i di genitori nella misura del 50% cadauno e come qui di seguito si specificano: - Tutte le visite mediche, sia specialistiche che non, farmaci sia coperti che non coperti dal Servizio Sanitario, apparecchi dentistici, tutte queste non richiedono il preventivo accordo dei genitori. - Le spese scolastiche per libri e cartolerie, nonché per corsi di doposcuola o corsi di lingua estera non richiedono il preventivo accordo;
- Le spese per attività sportive , viaggi studio, feste di compleanno richiedono il preventivo accordo. 6) I Sig.ri
[...]
e concordano che nel caso in cui Parte_1 Controparte_1
risulti titolare di un rapporto di lavoro subordinato, Controparte_1
gli assegni familiari relativi al detto rapporto di lavoro subordinato , nonché l'assegno unico erogato dall' Inps, nonché qualsivoglia altro contributo di carattere assistenzialistico erogato da Enti a ciò deputati, venga corrisposto alla Sig.ra nella misura Controparte_1
del 100%, sul presupposto che la minore ha abitato ed abita stabilmente con la madre nel cui stato di famiglia è compresa, come si evince dal certificato che si allega . 7) I Sig.ri – Pt_1 CP_1
concorderanno le scelte di educazione scolastica e tutte le altre scelte inerenti la figlia minore. 8) I sig.ri prestano il Parte_2
loro consenso per il rilascio del passaporto.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidata Persona_1
ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
788/2025 RG;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori Persona_1
alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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