CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO VI, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1 89135 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5982/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 16/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 909420210012977605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1668/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Regione Calabria, con atto notificato a Nominativo_1 quale amministratore di sostegno di Resistente_1
e ad ADE Riscossione, propone appello avverso la sentenza n° 5982/24 emessa dalla Corte di
Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 16.08.24, che aveva accolto (con compensazione delle spese) il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento 09420210012977605000 di € 242,07, notificata il 30.5.2023, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016.
Parte ricorrente aveva eccepito la nullità della cartella impugnata per illegittimità del tributo, essendo il sig.
Resistente_1 esente dal pagamento della tassa automobilistica in quanto soggetto portatore di handicap, nonché per intervenuta prescrizione della somma intimata.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la propria carenza di responsabilità con riferimento alle contestazioni inerenti all'iscrizione a ruolo ed alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di competenza della Regione Calabria.
Regione Calabria costituita eccepiva l'inammissibilità del ricorso stante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata ed il mancato decorso del termine prescrizionale in virtù della sospensione dei termini di prescrizione disposta in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Con la sentenza appellata, il Giudice di primo grado rilevava in motivazione l'esenzione dal pagamento del bollo auto spettante ai cittadini ai quali era stato riconosciuto lo status di soggetto disabile ai sensi della legge 104/92, come lo era stato il Resistente_1 riconosciuto dalla competente commissione medica soggetto invalido con handicap grave e avendo egli acquistato il veicolo soggetto a tributo.
Con atto di appello la Regione Calabria assume che, avendo la stessa dato prova in giudizio della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, il contribuente risultava decaduto dal potere di contestare la legittimità della pretesa impositiva in quanto avrebbe dovuto formulare tale contestazione impugnando tempestivamente il suddetto avviso.
Non costituita in appello la ricorrente. Costituita ADE Riscossione che aderisce ai motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va osservato in proposito che la sentenza di primo grado deve essere disattesa in quanto le ragioni di merito esposte in ricorso, e riconosciute valide dai primi giudici, avrebbero dovute essere fatte eventualmente valere in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 05.08.19, non essendo possibile impugnare la successiva cartella di pagamento per vizi ad essa estranei, per ragioni di merito della pretesa tributaria, ormai cristallizzati per la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento che la conteneva.
Infatti, le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, non riguardanti vizi propri della cartella impugnata, sono precluse in quanto non è stato impugnato l'accertamento prodromico, di cui è stata provata la regolare notifica, per il principio stabilito dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata;
condanna il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in € 150,00 per il primo grado ed in
€ 150,00 per il secondo, oltre accessori di legge;
dichiara compensate tra Regione Calabria e AdER le spese del doppio grado.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO VI, OR
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 776/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1 89135 Reggio Di Calabria RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5982/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 16/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 909420210012977605000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1668/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Regione Calabria, con atto notificato a Nominativo_1 quale amministratore di sostegno di Resistente_1
e ad ADE Riscossione, propone appello avverso la sentenza n° 5982/24 emessa dalla Corte di
Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 16.08.24, che aveva accolto (con compensazione delle spese) il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento 09420210012977605000 di € 242,07, notificata il 30.5.2023, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016.
Parte ricorrente aveva eccepito la nullità della cartella impugnata per illegittimità del tributo, essendo il sig.
Resistente_1 esente dal pagamento della tassa automobilistica in quanto soggetto portatore di handicap, nonché per intervenuta prescrizione della somma intimata.
Si era costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la propria carenza di responsabilità con riferimento alle contestazioni inerenti all'iscrizione a ruolo ed alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella di competenza della Regione Calabria.
Regione Calabria costituita eccepiva l'inammissibilità del ricorso stante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata ed il mancato decorso del termine prescrizionale in virtù della sospensione dei termini di prescrizione disposta in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Con la sentenza appellata, il Giudice di primo grado rilevava in motivazione l'esenzione dal pagamento del bollo auto spettante ai cittadini ai quali era stato riconosciuto lo status di soggetto disabile ai sensi della legge 104/92, come lo era stato il Resistente_1 riconosciuto dalla competente commissione medica soggetto invalido con handicap grave e avendo egli acquistato il veicolo soggetto a tributo.
Con atto di appello la Regione Calabria assume che, avendo la stessa dato prova in giudizio della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata, il contribuente risultava decaduto dal potere di contestare la legittimità della pretesa impositiva in quanto avrebbe dovuto formulare tale contestazione impugnando tempestivamente il suddetto avviso.
Non costituita in appello la ricorrente. Costituita ADE Riscossione che aderisce ai motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va osservato in proposito che la sentenza di primo grado deve essere disattesa in quanto le ragioni di merito esposte in ricorso, e riconosciute valide dai primi giudici, avrebbero dovute essere fatte eventualmente valere in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il 05.08.19, non essendo possibile impugnare la successiva cartella di pagamento per vizi ad essa estranei, per ragioni di merito della pretesa tributaria, ormai cristallizzati per la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento che la conteneva.
Infatti, le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, non riguardanti vizi propri della cartella impugnata, sono precluse in quanto non è stato impugnato l'accertamento prodromico, di cui è stata provata la regolare notifica, per il principio stabilito dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata;
condanna il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in € 150,00 per il primo grado ed in
€ 150,00 per il secondo, oltre accessori di legge;
dichiara compensate tra Regione Calabria e AdER le spese del doppio grado.