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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 543/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto GN Presidente
UR TO Consigliere rel.
Maria Di Paolo Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 5280/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 26.11.2024, est. Gigli, promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Pt_13 Parte_14 [...]
, Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , e Parte_18 Parte_19 Parte_20
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Ottaviano e Parte_21 domiciliati presso lo studio del difensore in Rimini, alla via Flaminia Conca n. 31
appellanti contro
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
IO GO e NA TT, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n. 20 appellata in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per gli appellanti:
“Nel merito ed in via principale: Riformare integralmente la prefata sentenza e per l'effetto, nel merito ed in via principale,
- dichiarare illegittime le sospensioni di fatto dal lavoro per i periodi di cui alle buste paga, applicate dalla resistente in danno dei lavoratori, dalla decorrenza in atti fino al
31.5.2022, e condannare la resistente al pagamento degli stipendi dovuti per lo stesso periodo, oltre contribuzione previdenziale.
- con refusione di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA”; per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, confermando integralmente la sentenza n°5280/2024, del Tribunale di
Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa M. B. Gigli, nel procedimento R.G. n°7018/2024, pubblicata in data 26.11.2024, così giudicare: in via preliminare:
(i) dichiararsi inammissibile, improcedibile e comunque respingersi l'appello e confermarsi la sentenza n°5280/2024, del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa
M. B. Gigli, nel procedimento R.G. n°7018/2024, pubblicata in data 26.11.2024, per i motivi di cui in atti;
in via principale, nel merito:
(ii) rigettarsi il ricorso in appello proposto dai sigg.ri
1. , c.f. Parte_1 C.F._1
2. , c.f. ; Parte_2 C.F._2
3. , c.f. Parte_3 C.F._3
4. , c.f. ; Parte_4 C.F._4
5. , c.f. ; Parte_5 C.F._5
6. , c.f. Parte_6 C.F._6
7. , c.f. ; Parte_7 C.F._7
8. , c.f. Parte_8 C.F._8
9. , c.f. ; Parte_9 C.F._9
10. , c.f. Parte_10 C.F._10
11. , c.f. ; Parte_11 C.F._11
12. , c.f. ; Parte_12 C.F._12
pag. 2/13 13. , c.f. ; Pt_13 C.F._13
14. , c.f. ; Parte_14 C.F._14
15. , c.f. ; Parte_15 C.F._15
16. , c.f. ; Parte_16 C.F._16
17. , c.f. ; Parte_17 C.F._17
18. , c.f. ; Parte_18 C.F._18
19. , c.f. ; Parte_19 C.F._19
20. , c.f. , Parte_20 C.F._20
21. c.f. , Parte_21 C.F._21 avverso la sentenza n°5280/2024, del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa M.
B. Gigli, nel procedimento R.G. n°7018/2024, pubblicata in data 26.11.2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, e confermarsi integralmente la sentenza appellata, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
(iii) in ogni caso accogliersi le conclusioni già formulate in primo grado che si ritrascrivono di seguito:
«(i) respingersi, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in ricorso, la domanda avanzata dai Ricorrenti con il loro ricorso ex art. 414 c.p.c., nel procedimento avente R.G. n. 7018/2024;
In ogni caso:
(ii) rigettarsi il ricorso avversario;
(iii) con vittoria di spese, diritti, onorari;
In via istruttoria:
(iv) se del caso e senza inversione dell'onere della prova, si chiede che venga disposta idonea CTU contabile per l'esatta quantificazione degli emolumenti richiesti dai
Ricorrenti;
(v) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 c.p.c. ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere.; anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 cod. proc. civ. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere».
In ogni caso:
i mandarsi, in ogni caso, assolta da ogni pretesa;
CP_1
pag. 3/13 ii con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi in gradi di giudizio.
In via istruttoria: (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui gli odierni appellanti, dipendenti di avevano chiesto dichiararsi l'illegittimità CP_1 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dal datore di lavoro dalle rispettive decorrenze indicate in ricorso e sino al 31.5.2022, a fronte del rifiuto dei lavoratori di effettuare sia il tampone nasale che l'inoculazione vaccinale anti Sars-
CoV2 necessari per l'ottenimento del c.d. green pass.
Richiamate le disposizioni dell'art. 9 septies del d.l. n. 52/2021 e dell'art. 4 ter del d.l. n.
44/2021, oltre che le motivazioni delle pronunce della Corte Cost. n. 14,15 e 16 del
2023, il Tribunale ha reputato legittima la decisione del datore di lavoro, non solo alla luce della giurisprudenza costituzionale, ma anche della normativa eurounitaria, a proposito della quale il primo giudice ha in particolare evidenziato che “la recente direttiva della Commissione Europea del 3.06.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125 del 2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il
Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n.
81/2008. Lo stesso Consiglio di Stato con pronunzia n. 7045/2021 ha ribadito che normativa di cui che impone l'obbligo vaccinale contro il virus Sars-Co V-2, non contrasta né con gli artt. 3, 8 e 52 della Carta dei diritti dell'uomo (principio di integrità fisica e psichica) né con la Costituzione della Repubblica né con i principi comunitari”.
Al rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. è conseguita la condanna dei lavoratori al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
***
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
pag. 4/13 , , Parte_12 Pt_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , e Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21 hanno proposto appello avverso la sentenza individuata in epigrafe.
[...]
I lavoratori hanno criticato la decisione di primo grado sostenendo che:
- “Il Giudice di prime cure ha reso una sentenza del tutto scollata dal thema decidendum, facendo esclusivo riferimento alla legittimità dell'imposizione vaccinale, peraltro richiamando più volte in maniera non pertinente il DL
44/2021, impositivo dell'obbligo vaccinale del solo personale sanitario, senza rendersi minimamente conto che oggetto del giudizio fosse esclusivamente l'illegittimità dell'imposizione del lasciapassare per l'accesso ai luoghi di lavoro. Ha violato, quindi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 cpc.”;
- “Il primo Giudice non ha valutato le violazioni dedotte e come il decreto-legge
127/21 sia inapplicabile perché in conflitto con il diritto dell'Unione Europea” ed in particolare in “violazione degli artt. 3, 15 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)”;
- il Tribunale non ha esaminato la violazione del Regolamento CE 953/2021 e del principio di proporzionalità ex art 5 TFUE, specie laddove si prevede, al considerando 36, che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti OV -19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti OV
-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto effettivo al lavoro. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”;
- il primo giudice non ha tenuto conto dei: Considerando 6 (“Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'in-terno dell'Unione attuate per pag. 5/13 limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella Raccomandazione (UE) 2020/1475. È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente il principio di proporzionalità e di non discriminazione”); - Considerando 14 (“Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di OV-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di OV-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione”); Considerando 18 (“è opportuno che i certificati siano rilasciati gratuitamente”);Considerando 62 (“Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta”);
- il Tribunale non ha valutato che non esiste prova alcuna riguardo alla capacità del green-pass di contrastare la diffusione del patogeno e che l'imposizione dell'obbligo di lasciapassare ha comportato la violazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.).
Per queste ragioni, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 25.9.2025 si è CP_1 costituita per il gravame, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 e chiedendone il rigetto. pag. 6/13 ***
All'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
***
I motivi di appello, pur ammissibili, sono infondati e devono essere respinti.
Non coglie nel segno la censura di violazione del principio dettato dall'art. 112
c.p.c. in quanto, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, il primo giudice ha richiamato in primo luogo la norma dell'art. 9 septies del d.l. n. 52/2021, e le successive modifiche, destinata a trovare applicazione a “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”, norma che tra l'altro era stata richiamata anche nel ricorso ex art. 414 c.p.c. dagli stessi odierni appellanti.
Il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed in particolare alle motivazioni delle pronunce n. 14,15 e 16 del 2023, è poi pertinente sia perché gli stessi appellanti allegano che l'indisponibilità del green pass era collegata al proprio rifiuto di sottoporsi (non solo al tampone nasale ma anche) alla vaccinazione anticovid, sia perché molte delle argomentazioni spese per contestare la legittimità delle disposizioni legislative sottese ai provvedimenti datoriali di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione concernono, a vario titolo, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale;
argomentazioni che la Corte Costituzionale ha già esaminato, e confutato, nelle pronunce citate.
pag. 7/13 Anche i restanti motivi di appello, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione logico giuridica, sono parimenti infondati.
I provvedimenti di sospensione dal servizio e della retribuzione di cui si discute in giudizio sono stati adottati dal datore ai sensi dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 e successive modifiche e, ad avviso del Collegio, sono pienamente legittimi.
La disposizione di legge prevede che: “… al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde OV-19 di cui all'articolo 9, comma 2. (…) I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde OV-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
A proposito di detta norma, la Cassazione ha condivisibilmente affermato che
“la disposizione si occupa nella sua prima parte di prevedere un obbligo di possesso della certificazione attestante l'assenza di malattia da covid-19, per effetto della somministrazione del vaccino ovvero della guarigione dal virus, al fine dell'esercizio di attività lavorativa nel settore privato, e ciò, al fine di garantire, nei luoghi di lavoro, misure di sicurezza ambientali e personali”- certificazione ottenibile, alternativamente rispetto alla vaccinazione, in determinate ipotesi ed a certe condizioni, anche tramite la sottoposizione a tampone orofaringeo - “Nella seconda parte la stessa articolazione normativa si occupa delle ricadute personali di tale obbligo, con riferimento ai singoli lavoratori. Per questi ultimi, obbligati a possedere la certificazione al fine della prestazione di lavoro, in caso negativo, qualora risultassero privi della suddetta certificazione, era impedito comunque l'accesso al luogo di lavoro, così risultando pag. 8/13 assenti ingiustificati sino alla presentazione della certificazione, non oltre il 30 aprile
2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La natura ingiustificata dell'assenza e comunque la mancata prestazione di lavoro, determinava il mancato diritto alla retribuzione e/o ad altri compensi. La situazione del lavoratore privo della certificazione se, da un lato, era tutelata dalla disposizione quanto agli effetti di conservazione del posto di lavoro, per altro verso era tale da far considerare comunque la mancata prestazione come ostativa alla retribuzione, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro. La scelta prioritaria del legislatore risulta essere stata nel senso di richiedere comunque la certificazione verde per fornire la prestazione di lavoro, e ciò al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, e, contestualmente, di non penalizzare, se non con la perdita della retribuzione, i lavoratori che scegliessero di non vaccinarsi e, comunque, di restare privi della suddetta certificazione. L'opzione in tal modo adottata ha dunque considerato che l'obbligo di possesso della certificazione fosse solo collegato alla possibilità di rendere la prestazione, e che l'assenza di quest'ultima, e dunque il venir meno del sinallagma , fosse l'unico effetto negativo considerato Controparte_2 dalla disposizione. La chiara previsione della assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto di lavoro rende plastica la volontà di contenere l'ambito di applicazione di quanto disposto, destinato alla sola finalità collettiva di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori “attivi”, con l'assicurazione di tener lontani, con una sospensione del rapporto, i lavoratori che, rimasti privi della certificazione, non erano in grado di fornire la propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza per l'ambiente esterno” (così, in motivazione, Cass. n. 24996/2025).
Alla luce della finalità collettiva di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori
“attivi”, la sospensione dell'attività lavorativa e dalla retribuzione, con piena salvaguardia del diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari per il lavoratore privo di green pass risulta, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, una misura non solo pienamente rispettosa del diritto al lavoro ed alla salute, ma anche equilibrata e proporzionata rispetto alla finalità di tutela del superiore interesse della salute pubblica, e non certo inutilmente afflittiva per i lavoratori destinatari della sospensione che- per sottrarsi a detta misura sospensiva- potevano pag. 9/13 scegliere di sottoporsi a vaccinazione o alternativamente di eseguire, a propria cura e spese e con le scadenze di legge, il tampone orofaringeo per attestare la negatività al virus.
Trattasi, in sostanza, di una misura espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.
Quanto poi alle censure concernenti la non gratuità del tampone nasale, va evidenziato che per ottenere il green pass la sottoposizione al tampone nasale costituiva una libera scelta alternativa alla vaccinazione, gratuita, per cui anche in questo caso appare ragionevole la valutazione del legislatore (che ha assicurato al lavoratore, con la gratuità della vaccinazione, la possibilità di ottenere il green pass senza necessità di esborso economico alcuno).
Né colgono nel segno i richiami al Regolamento CE 95372021, in quanto tra l'altro– come gli stessi appellanti hanno evidenziato- per i lavoratori coinvolti nel giudizio l'ottenimento del green pass era possibile anche tramite sottoposizione a tampone orofaringeo, e non solo a vaccinazione.
In ogni caso, giova evidenziare che i profili di prospettata illegittimità costituzionale e contrarietà alla normativa eurounitaria sono già stati reiteratamente disattesi non solo dalla Corte Costituzionale, con le pronunce richiamate dal primo giudice, anche dalla Corte di Cassazione, con pronunce le cui motivazioni si devono intendere qui richiamate ex art. 118 disp att c.p.c. (cfr. Cass. n. 9243 del 08/04/2025,
Cass. S.U. n. 31692/2023, Cass. 26959/2025).
Solo in via esemplificativa, tra le molte, si richiama testualmente exart. 118 disp att c.p.c. la recente pronuncia Cass. 26959/2025, nella quale si legge: “nel merito delle censure con le quali si denunciano le norme in materia di obbligo vaccinale e di utilizzo dei certificati verdi Covid - poiché presidiate da un vaccino inefficace a prevenire il contagio - va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, anche a Sez. unite (Cass. n. 9243 del 08/04/2025, Cass. S.U. n. 31692/2023,) sulle stesse questioni concernenti la sospensione dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge emessa al fine di garantire l'osservanza pag. 10/13 dell'obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 (introdotto prima per i lavoratori operanti in ambito sanitario in base al d.l. n.44/2001; poi per altre categorie di lavoratori in base al d.l. 172/2021, ed infine in base al d.l. n. 1/2022 convertito in l.n.18/2022, che ha introdotto per gli ultracinquantenni l'obbligo vaccinale e di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass con esenzione dall'obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo dalla salute). 7.- Questa Corte ha chiarito che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione.
8. Il collegio non reputa che emergano nuovi profili giuridici che comportino il riesame di quanto già deciso, sia riguardo alle questioni di legittimità costituzionali di tali discipline, sia per quanto attiene alla loro conformità agli obblighi valevoli per il nostro Paese in virtù dei vincoli di natura comunitaria (…)14. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame. 15. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale – sanzione come preteso da parte ricorrente;
al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione del lavoratore o del cittadino di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera;
tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati (ricoverati, vulnerabili, colleghi di lavoro, cittadini in generale) , era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro;
la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa – retribuzione
(cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21)”; argomenti che a maggior ragione valgono per i soggetti per i quali non era previsto l'obbligo vaccinale e per cui pag. 11/13 l'ottenimento del green pass era possibile anche in caso di tampone orofaringeo negativo.
Il rigetto delle domande attoree va quindi confermato ed ogni altro motivo di gravame attinente al merito della controversia è assorbito.
Per quanto attiene la disposta condanna dei lavoratori a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, va osservato che, nonostante alla pagina 10 del ricorso in appello gli appellanti preannuncino l'intenzione di censurare la sentenza del Tribunale anche “nella parte in cui condanna gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in euro 4.216 oltre accessori di legge”, nell'atto di gravame non viene poi articolata alcuna autonoma censura concernente la statuizione relative alle spese processuali;
statuizione che, quindi, non può che essere confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 10.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5280/2024 del Tribunale di Milano;
condanna , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Pt_13 Parte_14 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , e a
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
pag. 12/13 rifondere a le spese di lite del grado, liquidate in euro 10.500,00 per CP_1 compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 9/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto GN UR TO
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 543/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto GN Presidente
UR TO Consigliere rel.
Maria Di Paolo Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 5280/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 26.11.2024, est. Gigli, promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Pt_13 Parte_14 [...]
, Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , e Parte_18 Parte_19 Parte_20
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Ottaviano e Parte_21 domiciliati presso lo studio del difensore in Rimini, alla via Flaminia Conca n. 31
appellanti contro
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
IO GO e NA TT, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n. 20 appellata in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per gli appellanti:
“Nel merito ed in via principale: Riformare integralmente la prefata sentenza e per l'effetto, nel merito ed in via principale,
- dichiarare illegittime le sospensioni di fatto dal lavoro per i periodi di cui alle buste paga, applicate dalla resistente in danno dei lavoratori, dalla decorrenza in atti fino al
31.5.2022, e condannare la resistente al pagamento degli stipendi dovuti per lo stesso periodo, oltre contribuzione previdenziale.
- con refusione di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA”; per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, confermando integralmente la sentenza n°5280/2024, del Tribunale di
Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa M. B. Gigli, nel procedimento R.G. n°7018/2024, pubblicata in data 26.11.2024, così giudicare: in via preliminare:
(i) dichiararsi inammissibile, improcedibile e comunque respingersi l'appello e confermarsi la sentenza n°5280/2024, del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa
M. B. Gigli, nel procedimento R.G. n°7018/2024, pubblicata in data 26.11.2024, per i motivi di cui in atti;
in via principale, nel merito:
(ii) rigettarsi il ricorso in appello proposto dai sigg.ri
1. , c.f. Parte_1 C.F._1
2. , c.f. ; Parte_2 C.F._2
3. , c.f. Parte_3 C.F._3
4. , c.f. ; Parte_4 C.F._4
5. , c.f. ; Parte_5 C.F._5
6. , c.f. Parte_6 C.F._6
7. , c.f. ; Parte_7 C.F._7
8. , c.f. Parte_8 C.F._8
9. , c.f. ; Parte_9 C.F._9
10. , c.f. Parte_10 C.F._10
11. , c.f. ; Parte_11 C.F._11
12. , c.f. ; Parte_12 C.F._12
pag. 2/13 13. , c.f. ; Pt_13 C.F._13
14. , c.f. ; Parte_14 C.F._14
15. , c.f. ; Parte_15 C.F._15
16. , c.f. ; Parte_16 C.F._16
17. , c.f. ; Parte_17 C.F._17
18. , c.f. ; Parte_18 C.F._18
19. , c.f. ; Parte_19 C.F._19
20. , c.f. , Parte_20 C.F._20
21. c.f. , Parte_21 C.F._21 avverso la sentenza n°5280/2024, del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa M.
B. Gigli, nel procedimento R.G. n°7018/2024, pubblicata in data 26.11.2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, e confermarsi integralmente la sentenza appellata, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
(iii) in ogni caso accogliersi le conclusioni già formulate in primo grado che si ritrascrivono di seguito:
«(i) respingersi, perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in ricorso, la domanda avanzata dai Ricorrenti con il loro ricorso ex art. 414 c.p.c., nel procedimento avente R.G. n. 7018/2024;
In ogni caso:
(ii) rigettarsi il ricorso avversario;
(iii) con vittoria di spese, diritti, onorari;
In via istruttoria:
(iv) se del caso e senza inversione dell'onere della prova, si chiede che venga disposta idonea CTU contabile per l'esatta quantificazione degli emolumenti richiesti dai
Ricorrenti;
(v) anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 c.p.c. ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere.; anche in considerazione della specialità del rito, disporsi ex art. 421 cod. proc. civ. disporsi ogni ulteriore mezzo istruttorio utile ai fini del decidere».
In ogni caso:
i mandarsi, in ogni caso, assolta da ogni pretesa;
CP_1
pag. 3/13 ii con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi in gradi di giudizio.
In via istruttoria: (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui gli odierni appellanti, dipendenti di avevano chiesto dichiararsi l'illegittimità CP_1 della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dal datore di lavoro dalle rispettive decorrenze indicate in ricorso e sino al 31.5.2022, a fronte del rifiuto dei lavoratori di effettuare sia il tampone nasale che l'inoculazione vaccinale anti Sars-
CoV2 necessari per l'ottenimento del c.d. green pass.
Richiamate le disposizioni dell'art. 9 septies del d.l. n. 52/2021 e dell'art. 4 ter del d.l. n.
44/2021, oltre che le motivazioni delle pronunce della Corte Cost. n. 14,15 e 16 del
2023, il Tribunale ha reputato legittima la decisione del datore di lavoro, non solo alla luce della giurisprudenza costituzionale, ma anche della normativa eurounitaria, a proposito della quale il primo giudice ha in particolare evidenziato che “la recente direttiva della Commissione Europea del 3.06.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125 del 2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il
Sars-CoV-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n.
81/2008. Lo stesso Consiglio di Stato con pronunzia n. 7045/2021 ha ribadito che normativa di cui che impone l'obbligo vaccinale contro il virus Sars-Co V-2, non contrasta né con gli artt. 3, 8 e 52 della Carta dei diritti dell'uomo (principio di integrità fisica e psichica) né con la Costituzione della Repubblica né con i principi comunitari”.
Al rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. è conseguita la condanna dei lavoratori al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio.
***
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
pag. 4/13 , , Parte_12 Pt_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , e Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21 hanno proposto appello avverso la sentenza individuata in epigrafe.
[...]
I lavoratori hanno criticato la decisione di primo grado sostenendo che:
- “Il Giudice di prime cure ha reso una sentenza del tutto scollata dal thema decidendum, facendo esclusivo riferimento alla legittimità dell'imposizione vaccinale, peraltro richiamando più volte in maniera non pertinente il DL
44/2021, impositivo dell'obbligo vaccinale del solo personale sanitario, senza rendersi minimamente conto che oggetto del giudizio fosse esclusivamente l'illegittimità dell'imposizione del lasciapassare per l'accesso ai luoghi di lavoro. Ha violato, quindi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 cpc.”;
- “Il primo Giudice non ha valutato le violazioni dedotte e come il decreto-legge
127/21 sia inapplicabile perché in conflitto con il diritto dell'Unione Europea” ed in particolare in “violazione degli artt. 3, 15 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)”;
- il Tribunale non ha esaminato la violazione del Regolamento CE 953/2021 e del principio di proporzionalità ex art 5 TFUE, specie laddove si prevede, al considerando 36, che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti OV -19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti OV
-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto effettivo al lavoro. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”;
- il primo giudice non ha tenuto conto dei: Considerando 6 (“Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'in-terno dell'Unione attuate per pag. 5/13 limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella Raccomandazione (UE) 2020/1475. È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente il principio di proporzionalità e di non discriminazione”); - Considerando 14 (“Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di OV-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di OV-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione”); Considerando 18 (“è opportuno che i certificati siano rilasciati gratuitamente”);Considerando 62 (“Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta”);
- il Tribunale non ha valutato che non esiste prova alcuna riguardo alla capacità del green-pass di contrastare la diffusione del patogeno e che l'imposizione dell'obbligo di lasciapassare ha comportato la violazione dei principi costituzionali in materia di diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.).
Per queste ragioni, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 25.9.2025 si è CP_1 costituita per il gravame, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 e chiedendone il rigetto. pag. 6/13 ***
All'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
***
I motivi di appello, pur ammissibili, sono infondati e devono essere respinti.
Non coglie nel segno la censura di violazione del principio dettato dall'art. 112
c.p.c. in quanto, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, il primo giudice ha richiamato in primo luogo la norma dell'art. 9 septies del d.l. n. 52/2021, e le successive modifiche, destinata a trovare applicazione a “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”, norma che tra l'altro era stata richiamata anche nel ricorso ex art. 414 c.p.c. dagli stessi odierni appellanti.
Il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed in particolare alle motivazioni delle pronunce n. 14,15 e 16 del 2023, è poi pertinente sia perché gli stessi appellanti allegano che l'indisponibilità del green pass era collegata al proprio rifiuto di sottoporsi (non solo al tampone nasale ma anche) alla vaccinazione anticovid, sia perché molte delle argomentazioni spese per contestare la legittimità delle disposizioni legislative sottese ai provvedimenti datoriali di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione concernono, a vario titolo, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale;
argomentazioni che la Corte Costituzionale ha già esaminato, e confutato, nelle pronunce citate.
pag. 7/13 Anche i restanti motivi di appello, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione logico giuridica, sono parimenti infondati.
I provvedimenti di sospensione dal servizio e della retribuzione di cui si discute in giudizio sono stati adottati dal datore ai sensi dell'art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 e successive modifiche e, ad avviso del Collegio, sono pienamente legittimi.
La disposizione di legge prevede che: “… al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde OV-19 di cui all'articolo 9, comma 2. (…) I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde OV-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
A proposito di detta norma, la Cassazione ha condivisibilmente affermato che
“la disposizione si occupa nella sua prima parte di prevedere un obbligo di possesso della certificazione attestante l'assenza di malattia da covid-19, per effetto della somministrazione del vaccino ovvero della guarigione dal virus, al fine dell'esercizio di attività lavorativa nel settore privato, e ciò, al fine di garantire, nei luoghi di lavoro, misure di sicurezza ambientali e personali”- certificazione ottenibile, alternativamente rispetto alla vaccinazione, in determinate ipotesi ed a certe condizioni, anche tramite la sottoposizione a tampone orofaringeo - “Nella seconda parte la stessa articolazione normativa si occupa delle ricadute personali di tale obbligo, con riferimento ai singoli lavoratori. Per questi ultimi, obbligati a possedere la certificazione al fine della prestazione di lavoro, in caso negativo, qualora risultassero privi della suddetta certificazione, era impedito comunque l'accesso al luogo di lavoro, così risultando pag. 8/13 assenti ingiustificati sino alla presentazione della certificazione, non oltre il 30 aprile
2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La natura ingiustificata dell'assenza e comunque la mancata prestazione di lavoro, determinava il mancato diritto alla retribuzione e/o ad altri compensi. La situazione del lavoratore privo della certificazione se, da un lato, era tutelata dalla disposizione quanto agli effetti di conservazione del posto di lavoro, per altro verso era tale da far considerare comunque la mancata prestazione come ostativa alla retribuzione, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro. La scelta prioritaria del legislatore risulta essere stata nel senso di richiedere comunque la certificazione verde per fornire la prestazione di lavoro, e ciò al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, e, contestualmente, di non penalizzare, se non con la perdita della retribuzione, i lavoratori che scegliessero di non vaccinarsi e, comunque, di restare privi della suddetta certificazione. L'opzione in tal modo adottata ha dunque considerato che l'obbligo di possesso della certificazione fosse solo collegato alla possibilità di rendere la prestazione, e che l'assenza di quest'ultima, e dunque il venir meno del sinallagma , fosse l'unico effetto negativo considerato Controparte_2 dalla disposizione. La chiara previsione della assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto di lavoro rende plastica la volontà di contenere l'ambito di applicazione di quanto disposto, destinato alla sola finalità collettiva di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori “attivi”, con l'assicurazione di tener lontani, con una sospensione del rapporto, i lavoratori che, rimasti privi della certificazione, non erano in grado di fornire la propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza per l'ambiente esterno” (così, in motivazione, Cass. n. 24996/2025).
Alla luce della finalità collettiva di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori
“attivi”, la sospensione dell'attività lavorativa e dalla retribuzione, con piena salvaguardia del diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari per il lavoratore privo di green pass risulta, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, una misura non solo pienamente rispettosa del diritto al lavoro ed alla salute, ma anche equilibrata e proporzionata rispetto alla finalità di tutela del superiore interesse della salute pubblica, e non certo inutilmente afflittiva per i lavoratori destinatari della sospensione che- per sottrarsi a detta misura sospensiva- potevano pag. 9/13 scegliere di sottoporsi a vaccinazione o alternativamente di eseguire, a propria cura e spese e con le scadenze di legge, il tampone orofaringeo per attestare la negatività al virus.
Trattasi, in sostanza, di una misura espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.
Quanto poi alle censure concernenti la non gratuità del tampone nasale, va evidenziato che per ottenere il green pass la sottoposizione al tampone nasale costituiva una libera scelta alternativa alla vaccinazione, gratuita, per cui anche in questo caso appare ragionevole la valutazione del legislatore (che ha assicurato al lavoratore, con la gratuità della vaccinazione, la possibilità di ottenere il green pass senza necessità di esborso economico alcuno).
Né colgono nel segno i richiami al Regolamento CE 95372021, in quanto tra l'altro– come gli stessi appellanti hanno evidenziato- per i lavoratori coinvolti nel giudizio l'ottenimento del green pass era possibile anche tramite sottoposizione a tampone orofaringeo, e non solo a vaccinazione.
In ogni caso, giova evidenziare che i profili di prospettata illegittimità costituzionale e contrarietà alla normativa eurounitaria sono già stati reiteratamente disattesi non solo dalla Corte Costituzionale, con le pronunce richiamate dal primo giudice, anche dalla Corte di Cassazione, con pronunce le cui motivazioni si devono intendere qui richiamate ex art. 118 disp att c.p.c. (cfr. Cass. n. 9243 del 08/04/2025,
Cass. S.U. n. 31692/2023, Cass. 26959/2025).
Solo in via esemplificativa, tra le molte, si richiama testualmente exart. 118 disp att c.p.c. la recente pronuncia Cass. 26959/2025, nella quale si legge: “nel merito delle censure con le quali si denunciano le norme in materia di obbligo vaccinale e di utilizzo dei certificati verdi Covid - poiché presidiate da un vaccino inefficace a prevenire il contagio - va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, anche a Sez. unite (Cass. n. 9243 del 08/04/2025, Cass. S.U. n. 31692/2023,) sulle stesse questioni concernenti la sospensione dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge emessa al fine di garantire l'osservanza pag. 10/13 dell'obbligo vaccinale contro il SARS-CoV-2 (introdotto prima per i lavoratori operanti in ambito sanitario in base al d.l. n.44/2001; poi per altre categorie di lavoratori in base al d.l. 172/2021, ed infine in base al d.l. n. 1/2022 convertito in l.n.18/2022, che ha introdotto per gli ultracinquantenni l'obbligo vaccinale e di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass con esenzione dall'obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo dalla salute). 7.- Questa Corte ha chiarito che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione.
8. Il collegio non reputa che emergano nuovi profili giuridici che comportino il riesame di quanto già deciso, sia riguardo alle questioni di legittimità costituzionali di tali discipline, sia per quanto attiene alla loro conformità agli obblighi valevoli per il nostro Paese in virtù dei vincoli di natura comunitaria (…)14. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame. 15. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell'obbligo vaccinale – sanzione come preteso da parte ricorrente;
al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione del lavoratore o del cittadino di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera;
tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati (ricoverati, vulnerabili, colleghi di lavoro, cittadini in generale) , era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro;
la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa – retribuzione
(cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21)”; argomenti che a maggior ragione valgono per i soggetti per i quali non era previsto l'obbligo vaccinale e per cui pag. 11/13 l'ottenimento del green pass era possibile anche in caso di tampone orofaringeo negativo.
Il rigetto delle domande attoree va quindi confermato ed ogni altro motivo di gravame attinente al merito della controversia è assorbito.
Per quanto attiene la disposta condanna dei lavoratori a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, va osservato che, nonostante alla pagina 10 del ricorso in appello gli appellanti preannuncino l'intenzione di censurare la sentenza del Tribunale anche “nella parte in cui condanna gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in euro 4.216 oltre accessori di legge”, nell'atto di gravame non viene poi articolata alcuna autonoma censura concernente la statuizione relative alle spese processuali;
statuizione che, quindi, non può che essere confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 10.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5280/2024 del Tribunale di Milano;
condanna , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Pt_13 Parte_14 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , e a
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
pag. 12/13 rifondere a le spese di lite del grado, liquidate in euro 10.500,00 per CP_1 compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 9/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto GN UR TO
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