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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/09/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/09/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 4397 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Massimiliano Conti che chiede dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento da parte dell'Ente impositore dell'atto impugnato con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù della CP_1
soccombenza virtuale da disrasi in favore del sottoscritto procuratore
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che si associa alla chiest declaratoria ma ocn CP_1
compensazione delle spese di lite;
è presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Alessandra
Siringo
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4397/2024 R.G. promossa da
Co Pt_ in proprio e n.q. di rappresentante legale della Società DIL:. , Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti giusta procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti resistente
Con ricorso depositato il 13.11.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002747066, riferita all'anno di imposta 2022, e relativa all'atto di accertamento identificato con Protocollo n. .7600.15/04/2024.0098054 del 15/04/2024, notificata in data CP_1
18.10.2024, emessa a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “Mancata notifica del verbale di accertamento;
Violazione degli artt. 14 e 28 della
L. 689/81. Tardività della contestazione dell'illecito amministrativo”, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' solo al fine di, fermo restando - CP_1
a differenza di quanto si afferma nel ricorso proposto - la rituale notifica degli atti di accertamento, prodromici delle ordinanza ingiunzione opposta , rappresentava che l' CP_1
aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, documentato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alle spese di lite.
Il procuratore dell' chiedeva la compensazione delle spese processuali. CP_1
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela delle ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di CP_4
annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo 27 giugno 2023, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale per il periodo 2023 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di CP_4
accertamento del 02.05.2024 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Tenuto conto che l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_4
del contendere sussistono giustificati motivi per compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto CP_1 riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuto annullamento solo in data successiva al deposito del ricorso da distrarsi in favore dell'avv. Avv. Massimiliano Conti
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 853,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Massimiliano Conti
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 10.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/09/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 4397 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Massimiliano Conti che chiede dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento da parte dell'Ente impositore dell'atto impugnato con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù della CP_1
soccombenza virtuale da disrasi in favore del sottoscritto procuratore
Per l' è comparso l'Avv. Marcedone che si associa alla chiest declaratoria ma ocn CP_1
compensazione delle spese di lite;
è presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Alessandra
Siringo
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4397/2024 R.G. promossa da
Co Pt_ in proprio e n.q. di rappresentante legale della Società DIL:. , Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Conti giusta procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti resistente
Con ricorso depositato il 13.11.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002747066, riferita all'anno di imposta 2022, e relativa all'atto di accertamento identificato con Protocollo n. .7600.15/04/2024.0098054 del 15/04/2024, notificata in data CP_1
18.10.2024, emessa a titolo di sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “Mancata notifica del verbale di accertamento;
Violazione degli artt. 14 e 28 della
L. 689/81. Tardività della contestazione dell'illecito amministrativo”, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' solo al fine di, fermo restando - CP_1
a differenza di quanto si afferma nel ricorso proposto - la rituale notifica degli atti di accertamento, prodromici delle ordinanza ingiunzione opposta , rappresentava che l' CP_1
aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione notificata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, documentato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alle spese di lite.
Il procuratore dell' chiedeva la compensazione delle spese processuali. CP_1
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela delle ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di CP_4
annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo 27 giugno 2023, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale per il periodo 2023 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di CP_4
accertamento del 02.05.2024 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Tenuto conto che l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_4
del contendere sussistono giustificati motivi per compensare per metà le spese processuali ponendo l'altra metà in capo all' liquidate come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto CP_1 riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ( fase studio e fase introduttiva) ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuto annullamento solo in data successiva al deposito del ricorso da distrarsi in favore dell'avv. Avv. Massimiliano Conti
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa per ½ le spese processuali ponendo la restante metà a carico dell' -in persona CP_1 del legale rappresentante p.tempore- che liquida in €. 853,00 (importo già dimidiato) per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Massimiliano Conti
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 10.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna