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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4115/2023 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 AR P.IVA_1 con il Patrocinio degli Avv.ti PICONE DARIO e GARRAFA VIRGINIA MARIA ATTORI contro
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. POZZA CP C.F._2
FEDERICO DI RO AN (C.F.: ), contumace C.F._3
CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale;
il convenuto DI RO è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, in proprio e quale legale rappresentante di ha Parte_1 AR convenuto in giudizio e DI RO AN esponendo (in estrema CP sintesi):
- di essere stato contattato, nell'ottobre 2020, da - persona a lui CP nota in quanto suo compaesano e lontano parente - il quale voleva coinvolgerlo in un progetto di investimento immobiliare che stava seguendo, a suo dire, con un caro amico e socio, DI RO AN, consistente nell'acquisizione, attraverso un Fondo istituzionale, di alcune unità immobiliari a EN, EG EM e IA, da gestire, valorizzare e successivamente rivendere;
- che il facendo leva sul proprio stato di bisogno e sul legame familiare, gli ha CP sostanzialmente chiesto di partecipare attraverso un supporto economico, garantendogli che si trattava di un affare sicuro e che non solo sarebbe rientrato con certezza dell'investimento, ma avrebbe conseguito rilevanti guadagni;
- di essersi quindi determinato a concludere con il un accordo verbale di CP interessenza relativo ad una prima operazione immobiliare su EN (affare n. 1), in base al quale egli avrebbe erogato a la somma di € 100.000,00 e questi, entro il 22.09.2021, CP
1 avrebbe restituito l'intero apporto tramite versamento a - società di cui AR era (ed è) socio e legale rappresentante - maggiorato del 50% a titolo di _1 partecipazione agli utili derIVti dall'affare, espressamente concordando l'esclusione della da eventuali perdite;
Pt_2
- di avere quindi provveduto al versamento dell'importo di € 100.000,00 in data 22.10.2020, che, secondo le indicazioni dello stesso sono stati bonificati CP direttamente su conto corrente intestato a DI RO, suo socio in affari;
- che l'accordo verbale così concluso è stato successivamente formalizzato con un atto scritto datato 28.10.2020 nel quale, per ragioni di opportunità mai rese note, figuravano quali parti la da un lato, e il solo DI RO AN, dall'altro lato;
AR
- che in quegli stessi giorni gli ha sottoposto una seconda operazione su CP
EG EM (affare n. 2), richiedendogli un apporto, stavolta, di € 400.000,00, con restituzione della somma, maggiorata sempre del 50%, entro il 31.03.2022;
- che l'iter si è svolto con le medesime modalità: accordo verbale tra e _1 versamento della somma tramite bonifico istantaneo a DI RO in data CP
29.10.2020; successiva formalizzazione dell'accordo fra e DI RO con AR atto scritto datato 3.11.2020;
- che nella primavera 2021 ha proposto il suo coinvolgimento in una terza CP operazione a IA (affare n. 3), analoga alle due precedenti, con un apporto a suo carico, anche in questo caso, di € 400.000,00, da restituirsi, maggiorato del 50%, entro il 31.12.2022 (affare n. 3);
- l'operazione si è svolta secondo lo schema ormai collaudato: accordo verbale tra e versamento della somma tramite bonifico istantaneo da _1 CP Pt_2
a DI RO in data 16.04.2021; formalizzazione dell'accordo fra e
[...] AR
DI RO con atto scritto datato 16.04.2021;
- di avere incontrato per la prima volta il DI RO solo a luglio 2021, poiché nei mesi precedenti, nonostante i rapporti negoziali e le ingenti somme versate in suo favore, quest'ultimo non si era mai reso disponibile a un incontro, sicché tutti i contatti - compreso lo scambio delle firme sugli accordi scritti di cointeressenza - sono avvenuti a distanza, e sempre per il tramite di CP
- che, in prossimità della scadenza del termine pattuito per l'affare n. 1, sia CP che DI RO hanno iniziato sostanzialmente a latitare;
- di avere quindi chiesto a entrambi la restituzione dell'apporto n. 1, maggiorato degli interessi pattuiti;
- che DI RO il 22.09.2021 gli ha comunicato di aver effettuato quello stesso giorno un bonifico in favore di dell'importo di € 150.000,00, trasmettendogli la AR schermata della contabile;
- che, nulla avendo ricevuto nei giorni successivi e ricontattati i convenuti, il 29.09.2021 DI RO gli ha inoltrato la contabile di un ulteriore ordine di bonifico, che, come il primo, non è andato a buon fine, non essendovi mai stato l'effettivo accredito della somma;
- che a quel punto entrambi i convenuti sono divenuti di fatto irrintracciabili;
- che, quindi, resosi definitivamente conto di essere stato coinvolto in una truffa, ha
2 diffidato i due alla restituzione della somma di € 100.000,00 nonché dell'ulteriore importo di € 800.000,00, versato per gli affari nn. 2 e 3, senza ottenere alcun esito;
- di avere sporto denuncia-querela nei confronti di entrambi per il reato di truffa;
- di avere inoltre ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti del DI RO per l'intera somma complessivamente versata (pari a € 900.000,00) e avviato nei suoi confronti delle azioni esecutive, ad oggi risultate infruttuose;
- che è responsabile nei suoi confronti per la perdita subita in base CP ai seguenti titoli:
1) direttamente, quale parte “reale” degli accordi di cointeressenza conclusi verbalmente;
2) sempre direttamente, in quanto rappresentante e amministratore della società di fatto, costituita fra lui e DI RO, che ha concluso le operazioni con _1
3) quale socio della società di fatto;
4) quale socio della società apparente fra lui e DI RO, in relazione alla gestione di detta società e in relazione alle obbligazioni asseritamente assunte dalla stessa;
5) in via extracontrattuale, quale terzo autore del raggiro;
6) sempre in via extracontrattuale, quale concorrente ex art. 185 c.p.;
7) quale intermediario fra e DI RO ai sensi dell'art. 1759 c.c. _1
Sulla base di quanto sopra, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 di ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: AR
“
1. accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte verbalmente come sopra CP descritte e per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
per l'effetto condannare il alla CP restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
2. in via subordinata, ove non sia ritenuto responsabile quale parte diretta degli Accordi di CP
Cointeressenza: i) accertare e dichiarare che ha concluso gli Accordi di Cointeressenza con la società di Pt_2 fatto costituita dal e dal Di OL;
ii) accertare e dichiarare l'inadempimento della società di fatto CP costituita dal e dal Di OL alle obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per CP
l'effetto condannare il nella qualità di rappresentante, amministratore e, comunque, socio alla CP restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
3. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare che il è socio apparente del Di CP
OL con riferimento all'iniziativa di investimento immobiliare in premessa;
ii) accertare e dichiarare la conseguente responsabilità illimitata e solidale del quale socio apparente, per l'inadempimento alle CP obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per l'effetto condannare il alla restituzione CP degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., del nei confronti del Dott. e della ii) per l'effetto condannare il al CP _1 Pt_2 CP risarcimento del danno di complessivi di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
5. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi del combinato
3 disposto degli artt. 2043 cod. civ. e dell'art. 185 cod. pen., del nei confronti del Dott. e della CP _1
ii) per l'effetto , condannare il al risarcimento del danno di Euro 900.000,00 Pt_2 CP
(novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
6. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1759, comma 1, cod. civ., del nei confronti della ii) per l'effetto condannare il al risarcimento CP Pt_2 CP del danno di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa. In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio”. DI RO AN, pur regolarmente notificato (a seguito di rinnovazione dell'iniziale notifica, risultata invalida), è rimasto contumace. Si è costituito invece contestando l'azione avversaria e negando CP ogni addebito di responsabilità, in quanto egli stesso sarebbe stato vittima inconsapevole della truffa ordita dal DI RO. In via preliminare, sul piano processuale, ha eccepito:
- l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, indicato quale foro esclusivo nella clausola n.
9.2 dei 3 contratti di cointeressenza stipulati fra Pt_2
e DI RO, che, secondo la prospettazione dell'attore, sono meramente
[...] ricognitivi degli accordi verbali assunti con CP
- la carenza di legittimazione attiva in capo al in proprio, in quanto i _1 versamenti sono stati effettuati tutti dalla (ad eccezione del primo, dell'importo di AR
€ 100.000,00, eseguito dal che però ha in un momento successivo ceduto il credito _1 alla società);
- la sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 2391 c.c. fra la e il socio AR con conseguente necessità di nominare un curatore speciale alla società ai sensi _1 dell'art. 78 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé, in quanto estraneo sia ai contratti di cointeressenza - conclusi da con DI RO - sia ai pagamenti, tutti AR effettuati in favore di quest'ultimo;
- l'esistenza di un precedente giudicato, vincolante per ai sensi dell'art. 2909 AR
c.c., costituito dai decreti ingiuntivi già ottenuti nei confronti di DI RO e divenuti definitivi. Nel merito, ha dedotto in primo luogo la nullità degli accordi di cointeressenza:
- per contrarietà a norme imperative in quanto l'art. 2554 c.c., che disciplina i contratti di cointeressenza impropria, richiede necessariamente che il contratto sia stipulato dall'associato con un'impresa associante, mentre nel caso di specie non esisterebbe alcuna impresa, atteso che l'affare sarebbe stato proposto e gestito da uale persona fisica;
CP
- per illiceità della causa e frode alla legge ai sensi degli artt. 1343 e 1344 c.c., poiché le parti intendevano in realtà concludere un mutuo oneroso, con applicazione di interessi pari al 50% dell'importo finanziato, e quindi palesemente usurari;
- troverebbe inoltre applicazione l'art. 2035 c.c., che sancisce la irripetibilità delle
4 prestazioni rese per scopi lesivi del buon costume. In secondo luogo, ha contestato l'asserita esistenza di una società di fatto fra lui e il DI RO in quanto:
- la prospettazione attorea è fondata esclusivamente sulla constatazione che in alcune conversazioni whatsapp egli ( si sarebbe riferito a lui (DI RO) CP utilizzando l'appellativo “socio”, mentre, in realtà, il termine è stato impiegato in modo del tutto atecnico;
- l'attore non ha allegato, né tantomeno provato, gli elementi costitutivi del presunto legame sociale, limitandosi ad asserire una generica affectio societatis ma senza fornire alcun elemento a supporto;
- in ogni caso non vi sono mai stati conferimenti di beni, non vi è stato l'esercizio continuativo in comune di una attività economica, non vi è stata partecipazione da parte sua ai guadagni;
- egli, infatti, si sarebbe limitato a mettere in relazione e DI RO, _1 nella convinzione assoluta della bontà degli affari proposti, e nulla più. Sulla base delle medesime argomentazioni, il ha contestato anche la CP sussistenza di una società apparente, evidenziando che la caratura professionale del _1
- amministratore delegato di una importante casa di moda, circondato da professionisti che lo hanno coadiuvato anche in queste operazioni - esclude in radice un eventuale legittimo e incolpevole affidamento da parte sua. Ha poi contestato anche una eventuale responsabilità sul piano extracontrattuale, rilevando che l'affidamento di sarebbe stato gravemente colposo e contrario _1 all'ordinaria diligenza, tale da comportare una sua compartecipazione causale nella produzione dell'evento dannoso e, pertanto, idoneo a escludere il diritto a richiedere qualsivoglia risarcimento a riguardo, ai sensi dell'art. 1227 c.c.: costui, infatti, sarebbe stato assolutamente incauto nell'elargire ingenti somme di denaro senza alcuna fondata garanzia e senza svolgere le opportune verifiche sulla sicurezza dell'investimento proposto e veridicità delle informazioni ricevute. Quanto al dedotto concorso nel delitto di truffa, ha eccepito l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Infine, con riferimento alla asserita responsabilità ex art. 1759 c.c., ha contestato la ricorrenza nel caso in esame, della fattispecie della mediazione. Sulla base di quanto sopra, ha insistito per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 12.02.2025, all'esito di discussione orale, il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. sulle conclusioni precisate in quella sede. 2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto costituito CP
- ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione delle somme versate _1 per una operazione rivelatasi inesistente e, comunque, il risarcimento dei danni subiti, deducendo la responsabilità di sulla base di una pluralità di titoli CP
5 alternativi: accordo verbale di cointeressenza;
sussistenza di una società di fatto o apparente tra e DI RO;
illecito extracontrattuale;
inadempimento del mediatore ai CP sensi dell'art. 1759 c.c.;
- l'eccezione di incompetenza territoriale si fonda sulla clausola n.
9.2 contenuta nei tre contratti scritti di “cointeressenza impropria” stipulati da con DI RO AR
AN, in base alla quale “Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione, all'esistenza, interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro concorrente o alternativo”;
- secondo la tesi del poiché gli attori sostengono che i contratti scritti CP sarebbero meramente ricognitivi di accordi negoziali già raggiunti verbalmente fra e _1 il medesimo la deroga convenzionale alla competenza per territorio si CP applicherebbe anche alla presente controversia;
- l'argomentazione è però infondata, in quanto l'art. 29 c.p.c. stabilisce che “L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto”;
- la clausola in esame, dunque, è astrattamente applicabile alle sole controversie fra la e DI RO derIVti dai contratti di cointeressenza che essi hanno AR concluso per iscritto e non può certamente essere invocata dal che pacificamente CP non ha sottoscritto alcunché, e con il quale, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbero intercorse intese meramente verbali;
- la causa è stata, quindi, correttamente radicata presso questo Tribunale, quale Foro generale del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e certamente quest'ultimo non è CP legittimato ad eccepire l'incompetenza per territorio rispetto al convenuto DI RO, rimasto contumace. 3. E' fondata, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
in proprio, essendo pacifico che la somma complessiva di € 900.000,00 è stata versata
[...] da ad eccezione dell'importo di € 100.000,00 relativo all'affare n. 1, erogato da AR
, ma, come già rilevato in premessa, quest'ultimo ha poi ceduto il credito Parte_1 alla società e la circostanza non è mai stata contestata. L'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni è, quindi, la pertanto le domande proposte da in AR Parte_1 proprio devono ritenersi inammissibili. 4. Quanto alla prospettata sussistenza di un conflitto di interessi fra e la _1 Pt_2
fondata sul fatto che il primo riveste la qualità di socio e legale rappresentante della
[...] società, la relativa eccezione va rigettata, non essendo il titolare di un concreto CP interesse a proporla. 5. E', ancora, infondata, l'eccezione di cosa giudicata, posto che le azioni monitorie proposte da nei confronti di DI RO AN erano fondate sui 3 contratti scritti AR di cointeressenza e avevano ad oggetto la restituzione delle somme versate in suo favore dalla società.
6 I decreti ingiuntivi così ottenuti dalla ricorrente (nel frattempo divenuti definitivi ed esecutivi) non fanno quindi stato nel presente giudizio perché rese tra parti parzialmente diverse, mentre il divieto di bis in idem presuppone l'identità delle parti (cfr. 2909 c.c.), dunque senz'altro non hanno alcun effetto nei confronti del CP
Quanto a DI RO, costui è stato convenuto in questo giudizio esclusivamente al fine di accertare la sussistenza di una società di fatto col (domanda peraltro CP rinunciata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni), ma nei suoi confronti non è stata rivolta alcuna azione restitutoria o risarcitoria.
6. Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito, infine, la carenza di CP legittimazione passiva in capo a sé, in quanto non egli non sarebbe stato parte degli accordi di cointeressenza, non avrebbe ricevuto i pagamenti eseguiti da e non avrebbe tratto alcun Pt_2 vantaggio economico dall'operazione. L'eccezione è però infondata, in quanto la legittimazione passiva (così come quella attiva), si determina in base non alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma alla prospettazione che viene fatta dall'attore e, più precisamente, consiste nella coincidenza fra il soggetto nei cui confronti viene chiesta la tutela e quello in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione proposta attiene non tanto alla legittimazione passiva - che è un presupposto processuale e nel caso di specie deve senz'altro ritenersi sussistente alla stregua delle allegazioni di parte attrice -ma alla effettiva titolarità, sul lato passivo, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
7. Passando, appunto, al merito della controversia, il materiale istruttorio è esclusivamente documentale ed è costituito, in buona sostanza:
- dalle schermate di conversazioni whatsapp intercorse fra e _1 CP prodotte da entrambe le parti;
- dai 3 contratti scritti di cointeressenza impropria, firmati da per conto di _1
e da DI RO AN. AR
Parte attrice con le note conclusive del 17.01.2025 ha depositato un documento denominato “CONSULENZA TECNICA DI PARTE PRO VERITATE IN FAVORE DEL DOTT. : si tratta di una perizia redatta dal tecnico di parte incaricato dal Parte_1 quale persona offesa nel procedimento penale n. 5012/21 R.G.N.R. mod. 21 della _1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di EG EM, attualmente in fase di indagini, scaturito a seguito della denuncia-querela (già allegata all'atto di citazione sub doc. 20) sporta dal medesimo ei confronti dei due odierni convenuti per il reato di truffa. _1
Il Pubblico Ministero, dopo avere proceduto in data 20.12.2022 al sequestro dei dispositivi elettronici in uso a DI RO AN, ha disposto un accertamento tecnico informatico forense conferendo l'incarico al proprio consulente in data 30.01.2023. La perizia prodotta in questa sede da parte attrice risulta depositata nel procedimento penale in data 11.07.2024 sulla base di un incarico conferito in data 5.12.2023, avente ad oggetto l'estrazione e l'analisi dei dati e dei contenuti digitali provenienti dalle copie forensi da parte del consulente del Pubblico Ministero, previa riepilogazione e indicizzazione al fine di
7 renderli consultabili anche alla persona offesa e al difensore. La relazione riporta in modo analitico i contenuti estratti dai devices sequestrati e in particolare, per ciò che qui rileva, lo scambio di messaggistica intercorso fra DI RO e nonché fra DI RO e lo stesso nel periodo di riferimento. CP _1
Il convenuto ll'udienza del 12.12.2025 ha eccepito: CP
- la inutilizzabilità del documento, in quanto riportante dati coperti dal segreto d'indagine;
- la tardività della produzione, poiché effettuata successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, benché abbia ad oggetto dati che si trovavano già nella disponibilità della parte. La prima eccezione va respinta, trattandosi di prove atipiche, liberamente valutabili nel procedimento civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., rispetto alle quali a nulla rilevano le norme che disciplinano il segreto investigativo, che sono volte invece a tutelare un diverso interesse, ossia quello di impedire interferenze esterne che potrebbero compromettere la raccolta di prove o permettere all'indagato di adottare contromisure volte a ostacolare l'accertamento dei fatti, nonché a evitare la divulgazione prematura di informazioni che potrebbero nuocere alla sua reputazione. E' infondata anche l'eccezione di tardività posto che, come risulta dalla stessa relazione, l'incarico è stato conferito al perito proprio allo scopo di rendere accessibili e consultabili dalla parte e dal difensore i dati estratti dal consulente del P.M. nel corso dell'accertamento irripetibile eseguito sui dispositivi in uso al DI RO. Sicché è ragionevole ritenere che, prima di questa analisi tecnica, non fosse possibile per la parte, in assenza di una qualificata elaborazione tecnico, acquisire e valutare il contenuto di quei dati. Né parte convenuta ha dedotto alcunché in senso contrario. Pertanto, poiché la consulenza di parte risulta depositata nel procedimento penale lo stesso giorno in cui si è tenuta la prima udienza di questo giudizio (l'11.07.2024) – ed erano quindi già scaduti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. – deve ritenersi l'ammissibilità della produzione in occasione della prima difesa utile, ossia le note finali del 17.01.2025. In ogni caso, come risulterà evidente nel prosieguo della motivazione, il documento ha una rilevanza invero limitata ai fini della decisione di questo giudizio, in quanto il suo contenuto costituisce mera conferma di una vicenda fattuale che emerge in modo già sufficientemente chiaro ed esaustivo dalle prove fornite dalle parti nei termini di legge. Tanto premesso, in base agli atti e ai documenti di causa, i fatti vanno ricostruiti come segue:
- nell'ottobre 2020 contatta all'epoca amministratore delegato di CP _1 una nota casa di moda, e gli propone di collaborare con lui e DI RO AN (che in più occasioni definisce “socio”) ad un investimento a cui stanno lavorando e che CP prevede l'acquisizione di alcuni immobili ubicati a EN, il loro ripristino e la successiva rivendita, tutto attraverso un fondo istituzionale denominato Fondo Scoiattolo: la circostanza è del tutto incontestata;
- assicura a che la sua collaborazione sarebbe limitata a un CP _1 contributo economico di € 100.000,00, che l'affare è vantaggioso e che, alla sua conclusione, gli ritornerebbe la somma di € 150.000,00;
8 - si dimostra interessato e il 22.10.2020 gli inoltra la bozza di un _1 CP contratto trasmessagli da DI RO (“mio socio al 50 per cento in questa operazione per me molto importante”), specificando che il testo contiene già le coordinate IBAN su cui andrà fatto il bonifico istantaneo di € 100.000,00; nell'immediato risponde “Ci ho visto. faccio check _1 con mio fiscalista e Nel pomeriggio invio” e, in effetti, quello stesso giorno dispone il bonifico della cifra indicata in favore di DI RO AN con causale “Investimento in Fondo Scoiattolo”;
- va sottolineato che il versamento viene effettuato con la modalità del bonifico istantaneo, perché così espressamente richiede il quale quello stesso giorno CP Con ribadisce a “Volevo solo sincerarmi che il bonifico sia fatto veloce il praticamente perché _1 lunedì scade la nostra opzione”;
- in questo momento non c'è ancora alcun documento scritto, se non quella bozza di contratto inviato da a via whatsapp, che si trova al vaglio del CP _1 consulente fiscalista di quest'ultimo e ancora non è stato firmato da nessuno;
- in quegli stessi giorni propone a sempre verbalmente (e la CP _1 circostanza è anche qui incontestata), un secondo affare del medesimo tipo, stavolta a EG EM, per cui l'apporto che gli viene richiesto è più oneroso, si tratta di € 400.000,00; nel frattempo lo rassicura, scrivendogli il 27.10.2020 “Ciao sono oggi ho fatto un incontro _1 CP con una decina di agenzie immobiliari. Mi hanno confermato i prezzi di vendita che abbiamo messo nel piano finanziario domani faccio le altre che conosco. Ho parlato con il tuo fiscalista aspetto vostre notizie grazie ragazzo”;
- l'indomani, 28.10.2020, conferma a 1) che il suo fiscalista sta _1 CP valutando il testo contrattuale trasmesso da DI RO per entrambi gli affari;
2) che il successivo venerdì avrebbe effettuato il bonifico di € 400.000,00;
- a quel punto lo sollecita, perché il versamento va fatto subito e sempre con CP le modalità del bonifico istantaneo: “Ciao abbiamo un problema, abbiamo mandato al tuo _1 fiscalista il contratto, lui se deve cambiare qualcosa per noi va bene quello che fa lui. Il bonifico tu lo devi fare partire stasera massimo domattina. Il fondo deve vedere il pagamento lunedì mattina. Per agevolare il tutto pensavo oggi o stasera porto il contratto firmato dal mio socio a tua moglie”; nel frattempo, però, si premura di rassicurare l'amico: “Grazie sono in giro per le agenzie di EG ho buone notizie”; _1
- comunque, senza fare troppe domande, esegue le istruzioni e quello stesso _1 giorno dispone il bonifico istantaneo di € 400.000,00 in favore di DI RO con causale
“apporto di capitale – contratto di cointeressenza impropria”;
- in un primo momento è preoccupato per le tempistiche dell'accredito (e CP subito scrive: “Scusami il bonifico fatto è con urgenza? Perché lo leggo normale”; “Porta pazienza _1 se riesci chiamami domattina anche presto”), ma poi, constatato il buon fine, si tranquillizza (e _1 infatti il 29.10.2020 si scusa: sono arrivati oggi. Che figura di m… ho fatto scusami tanto. Il fatto _1 che non immagini quanto io tenga a fare questa operazione con te”);
- nei giorni che seguono informa che il denaro è stato versato al CP _1
Fondo Scoiattolo e che le operazioni stanno procedendo;
- quest'ultimo a quel punto, e siamo al 2.11.2020, sollecita la firma dei contratti da parte del DI RO, che ha già ricevuto € 500.000,00;
- lo rassicura nuovamente, anche sul progredire degli affari, e, quanto a DI CP
9 RO dice: “Ciao li vedo ora. Oggi è stato impegnato dall'avvocato e in agenzie a EG mi _1 ha detto che stasera avrebbe mandato tutto. Comunque domani abbiamo riunione e lo mandiamo”;
- si addiviene così alla firma di due contratti di cointeressenza impropria, uno per l'affare di EN e l'altro per l'affare di EG EM, tra DI RO AN, in qualità di
“cointeressante”, e di in qualità di “cointeressato”, il tutto per il tramite di AR
senza alcun contatto diretto fra DI RO e CP _1
- i contratti prevedono, in estrema sintesi, e per quanto qui rileva: un apporto economico predefinito a carico di (pari rispettivamente a € 100.000,00 per EN e ad € AR
400.000,00 per EG EM); l'obbligo di DI RO di destinare questo contributo in via esclusiva alla realizzazione dell'operazione immobiliare e di corrispondere a AR entro una certa data (rispettivamente il 22.09.2021 e il 31.03.2022), una somma pari all'apporto nonché un'ulteriore somma a titolo di partecipazione agli utili pari al 50% dell'apporto stesso;
l'esclusione di dalle eventuali perdite;
AR
- nella primavera del 2021 ricontatta per proporgli un terzo CP _1 affare a IA, del quale, in data 13.04.2021, sempre via whatsapp, gli riassume i termini:
“Ciao ti anticipo il piano finanziario che ti verrà mandato stasera. _1
Costo acquisto di 30 appartamenti ad € 20000 cadauno € 60000 Costo di sistemazione € 200000 Costo per provvigioni di vendita € 20000 Tasse 26 per cento € 820000 Totale costi 1.740.000 Ricavi Vendite 30 appartamenti ad € 125000 cadauno Totale 3.750.000 Ricavi operazione
€ 2.010.000”;
- è interessato a fare un nuovo investimento e il 16.04.2021 esegue il bonifico _1 di € 400.000,00 per conto di sempre sul c/c di DI RO;
AR
- tutto sembra procedere regolarmente, lo informa che il giorno dopo lui e CP
DI RO avrebbero consultato le agenzie immobiliari di IA e il 5.05.2021 gli manda qualche dettaglio più aggiornato su questa ultima operazione:
“Ciao ti mando piano finanziario di quello che abbiamo intenzione di ottenere per la vendita _1 dell'operazione IA Costi acquisto € 540.000 Ci hanno scontato 2000 ad appartamento Costo provvigioni Vendita 60.000 Costo tasse 26 Per cento 640.000 Totale costi 1.240.000 Ricavi per vendita 3.000.000 Ricavi 1.760.000 Utile per 880.000 _1
Utile per AN 440.000 Utile per 440.000 CP
Unica variante sono le provvigioni vendita (…)”;
10 - allo stesso tempo, si giunge alla firma del terzo contratto di cointeressenza impropria, del tutto analogo ai due precedenti: qui l'apporto a carico di è, come detto, di € AR
400.000,00 e il termine per la sua restituzione con maggiorazione del 50% è fissato al 31.12.2022;
- si arriva così al 9.07.2021, chiede a aggiornamenti sulle varie _1 CP operazioni e ottiene la seguente risposta: “Ciao tutto bene ho parlato poco fa con AN è in ferie _1 mi ha detto che tutto bene entro settembre si chiude IA, aspettano mutuo questo mi ha detto lui…” e, con specifico riferimento all'affare su EN (il primo): “AN sta facendo i rogiti siamo a 20 fatti pensiamo di finire entro settembre ancora 10 rogiti e ti accreditiamo i centomila prestati più interessi”; il 30 luglio sempre il gli scrive: “Ciao grande ho visto partire i lavori” (anche se non è chiaro CP
a quale dei 3 affari si riferisca);
- l'8.09.2021, all'approssimarsi del termine previsto dal primo contratto (EN), ossia il 22.09.2021, chiede di nuovo un aggiornamento a che risponde: “Ciao _1 CP mi sono sentito con AN ieri per il rispetto dell'impegno che abbiamo entro il 15, mi ha detto che sarà _1 onorato”; il 13.09.2021: “Ciao ho parlato con IV mi ha assicurato che entro il 15 fa il bonifico”; il _1
15.09.2021: “Ciao questa mattina mi sono sentito con AN mi ha confermato che ha effettuato il _1 bonifico tienimi informato grazie”; il 16.09.2021: “ ciao l'ho sentito ora, mi ha confermato che il bonifico _1
l'ha fatto ieri e si vedrà oggi o domani”;
- la somma di € 150.000,00 pattuita tuttavia non viene accreditata e ne chiede CP_3 conto a DI RO e a (va precisato che pacificamente ha CP _1 conosciuto DI RO solo nell'estate del 2021, quando i contratti erano già stati tutti firmati e i bonifici effettuati);
- DI RO il giorno stesso gli trasmette una schermata da cui risulta la disposizione di pagamento, scrivendo: “Bonifico eseguito. Ti ho girato anche il trn Eseguito oggi 22 Quindi tra venerdì 24 e lunedì 27 sono già in tua disponibilità”;
- il 27.09.2021 non avendo ricevuto alcunché, ne chiede nuovamente conto a _1
DI RO, il quale prende tempo e gli manda la schermata di un nuovo bonifico di pari importo eseguito il 29.09.2021;
- anche questo bonifico, come il precedente, non verrà mai accreditato, poiché, evidentemente, DI RO disponeva l'operazione, inviava la conferma a e _1 immediatamente dopo la revocava;
- a quel punto per conto della diffida tramite il proprio legale sia _1 Pt_2 che DI RO alla restituzione delle somme versate, ma senza ottenere CP riscontro e il 18.10.2021 sporge formale denuncia querela nei confronti di entrambi. 8. Così ricostruiti i fatti di causa, la condotta posta in essere dal (e dal DI CP
RO) è sussumibile nel delitto di truffa, previsto e punito dall'art. 640 c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro mille e trentadue”. La condotta tipica è costituita da comportamenti - gli artifizi o i raggiri - tali da cagionare una effettiva induzione in errore del soggetto passivo e persuaderlo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale, produttivo al tempo stesso di un profitto per il soggetto attivo o per
11 terzi, e di un danno per il deceptus o per altre persone. Per artifizio si intende comunemente la simulazione di circostanze inesistenti (ricchezza, titoli, qualità, ecc.) o la dissimulazione di circostanze esistenti (come, ad esempio, il proprio stato di insolvenza), mentre il raggiro è invece interpretato come un avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. L'induzione in errore costituisce il passaggio intermedio descritto dalla fattispecie incriminatrice in esame per la realizzazione del c.d. evento finale, costituito dal conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno, e si sostanzia nella creazione di una falsa rappresentazione della realtà, ossia di un convincimento attuale non conforme a verità, in base al quale il soggetto passivo si determina a porre in essere l'atto di disposizione patrimoniale. Deve quindi sussistere un nesso eziologico tra artifizi e raggiri e l'induzione in errore: il soggetto passivo percepisce la condotta fraudolenta dell'agente e si forma, sulla base di essa, un convincimento erroneo in virtù del quale addiverrà, poi, all'ulteriore compimento di un atto che incide sulla propria sfera patrimoniale. L'idoneità dei mezzi usati a trarre in inganno l'altra parte va verificata in concreto, avuto riguardo alle peculiarità del singolo caso, sia pure alla luce di criteri di “normalità sociale” e, dunque, avuto riferimento all'homo eiusdem condicionis et professionis. L'artifizio o il raggiro devono cioè possedere l'attitudine a sorprendere l'altrui buona fede, sì che il soggetto passivo possa difendersi, mediante la necessaria avvedutezza. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che tale idoneità non è esclusa dalla assenza di diligenza, la quale, di fatto, trova giustificazione proprio nel modo fraudolento con il quale la fiducia della persona offesa era stata conquistata. Si ritiene quindi sostanzialmente inconferente la circostanza che la vittima potesse verificare o meno la falsità delle indicazioni fornitele dal soggetto attivo, se sussista un chiaro nesso di causa tra gli artifizi e l'atto di disposizione patrimoniale. Quest'ultimo deve poi aver determinato un danno economico in capo al soggetto passivo o a terzi e un correlato ingiusto profitto a vantaggio dell'agente o di altri. Quanto alla consumazione, la truffa contrattuale, reato istantaneo e di danno, non si consuma nel momento dell'assunzione da parte del soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, di una mera obbligazione, bensì in quello del conseguimento del bene da parte dell'agente, con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. L'elemento psicologico richiesto dalla disposizione è il dolo generico, il quale, dovendo coprire ogni elemento della fattispecie, deve vertere anche sulla patrimonialità del danno e sulla ingiustizia del profitto. 9. Tanto premesso, e tornando al caso di specie, nella condotta di (e CP
DI RO AN) sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della figura delittuosa in esame:
- in primo luogo, gli artifizi e i raggiri;
- ha rappresentato a di essere coinvolto in ben tre operazioni di CP _1 investimento immobiliare, di rilevante entità, in tre città diverse, prive di rischi e di sicuro ritorno economico;
12 - per convincerlo a partecipare ad esse attraverso la corresponsione di importanti contributi di denaro, oltre a far leva sul (lontano) legame parentale e su blande lusinghe - come emerge dalla lettura dei messaggi whatsapp - ha usato tutta una serie di espedienti volti a farne apparire la serietà e la vantaggiosità;
- sotto il primo profilo, costui: ha speso il nominativo di un fondo istituzionale (il Fondo Scoiattolo), millantandone il coinvolgimento negli affari;
ha trasmesso a un testo _1 contrattuale piuttosto articolato e quindi apparentemente serio, contenente anche i riferimenti toponomastici degli immobili che ne sarebbero stati oggetto, al fine di ammantare di formalità le varie operazioni;
ha fornito aggiornamenti sul progredire delle stesse, riferendo di “giri per le agenzie immobiliari” e riscontri positivi ottenuti da queste, nonché confermando di avere constatato personalmente l'avvio dei lavori di ripristino degli immobili e dando informazioni specifiche sul numero dei rogiti già conclusi e di quelli da stipularsi;
con riferimento al terzo affare (IA) ha addirittura inviato a i dettagli di un “piano finanziario”, _1 riportante costi e ricavi, con l'indicazione di cifre ben precise;
ha confermato di avere girocontato al Fondo Scoiattolo gli apporti versati dalla AR
- sotto il secondo profilo, ha assicurato a il rientro dell'investimento e il _1 conseguimento di un utile del 50% in tempi molto brevi, con sua totale esclusione dalle perdite: condizioni effettivamente riportate nel testo contrattuale firmato da e DI AR
RO;
- tutte queste condotte sono indubitabilmente qualificabili come artifizi e raggiri per la semplice quanto banale considerazione che, in realtà, non esisteva nessuna delle 3 operazioni di investimento prospettate - o quantomeno, nessuna effettiva partecipazione di nei AR termini prospettati - nessun piano finanziario, nessun giro di ricognizione per agenzie immobiliari, nessun contatto con il Fondo Scoiattolo, nessun rogito concluso nell'ambito di queste asserite operazioni;
- in sintesi: nessuna delle informazioni che ha fornito a CP _1 corrispondeva a verità ma, al contrario, si trattava di una costruzione creata ad hoc al solo scopo di indurre in errore quest'ultimo e persuaderlo a sborsare ingentissime somme di denaro;
- e lo scopo è stato senz'altro conseguito, perché anche per conto della _1 confidando nella serietà e nella bontà delle proposte di ha versato a AR CP
DI RO l'importo complessivo di € 900.000,00, di cui non ha mai visto la restituzione;
- cosicché si sono concretizzati: l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno economico in capo al deceptus e l'ingiusto profitto in capo al terzo;
- nessun dubbio neppure sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo, giacché la stessa consapevolezza della inesistenza delle operazioni di investimento nei termini indicati e di tutte le varie falsità somministrate al (la consultazione delle agenzie immobiliari, i lavori _1 di ristrutturazione degli immobili, la trasmissione del denaro al Fondo Scoiattolo) sono inequivocabilmente dimostrative del dolo generico richiesto dall'art. 640 c.p.c.;
- a conferma ulteriore della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato in questione si richiama anche la fretta che ha messo a nei pagamenti che, CP _1 nonostante l'entità ingentissima degli importi, dovevano essere eseguiti in tempi brevissimi, con la modalità del bonifico istantaneo urgente (dunque irrevocabile) e prima della firma dei
13 contratti scritti, il cui testo poteva essere modificato in qualsiasi modo dai consulenti dell'attore, tanto ciò che importava era assicurare a DI RO l'immediata disponibilità del denaro;
- si è difeso negando recisamente di avere mai inteso ingannare CP _1 in quanto egli, a sua volta e prima di tutto, è stato truffato da DI RO;
- anzi, è stata proprio questa la prima e principale difesa con la quale ha introdotto il suo atto costitutivo, deducendo di essere stato “vittima inconsapevole dei raggiri perpetrati dal sig. Di OL e non certo suo complice”, perché “assolutamente convinto dell'autenticità e convenienza degli affari proposti dal sig. Di OL, da cui credeva avrebbe potuto percepire un lecito e ragguardevole utile, e solo per tale ragione ha ritenuto di rivolgersi al sig. per proporgli di partecipare”; _1
- l'argomentazione è palesemente implausibile ed è stata comunque sconfessata dalle emergenze istruttorie e dagli atti di questo giudizio;
- senza necessità di scomodare la perizia di parte prodotta dalla difesa attorea nella fase finale, oggetto di contestazione – dalla quale comunque risulta in modo chiaro che CP
e DI RO si consultavano per concordare le risposte da dare di volta in volta al che chiedeva informazioni - è sufficiente rilevare che, se la prospettazione del _1 convenuto fosse veritiera, costui avrebbe potuto agevolmente dimostrare di essere effettivamente andato a perlustrare le agenzie immobiliari di EN, EG EM e IA come aveva detto a di avere assistito all'inizio dei lavori di ristrutturazione, nonché _1 di avere constatato la trasmissione del denaro della al Fondo Scoiattolo e la stipula di Pt_2 una rilevante quantità di rogiti;
- trattandosi di atti pubblici, ben avrebbe potuto produrre una visura ipocatastale relativa agli immobili menzionati e identificati nei vari contratti di cointeressenza;
- ancora, avrebbe potuto altrettanto agevolmente dimostrare di avere ricevuto queste informazioni direttamente da DI RO;
- nulla di tutto ciò;
- lo scambio di sms fra lui e DI RO prodotto sub doc. 18, che il convenuto ha valorizzato per dimostrare la sua condizione di vittima primaria del raggiro asseritamente orchestrato da quest'ultimo, è, in realtà, irrilevante;
- innanzitutto, dal punto di vista cronologico, lo scambio prodotto parte da giugno 2021: a quell'epoca i negozi erano già stati conclusi e i 900.000 euro della erano già da AR tempo nelle casse di DI RO;
- in secondo luogo, dalla lettura dei messaggi si evince solamente che in quel momento si trova in difficoltà perché non sa più come tenere tranquillo che, CP _1 comprensibilmente, ha iniziato a farsi più pressante nel voler ricevere informazioni e aggiornamenti sulle operazioni e, successivamente, sui pagamenti pattuiti;
quindi chiede ripetutamente ragguagli e udienza a DI RO (che sistematicamente non risponde agli SMS, però dalla lettura complessiva dei messaggi si evince che fra essi vi sono incontri personali e telefonate): ma questo di certo non dimostra affatto la buona fede di CP
- con il passare del tempo, la preoccupazione di cresce, perché lo CP _1 incalza e DI RO non gli risponde e, le poche volte in cui lo fa, è completamente evasivo;
è verosimile quindi che a quel punto (e siamo ormai nell'autunno 2021) DI RO abbia ritenuto di escludere dagli “affari” e beneficiare CP
14 unilateralmente dei profitti già conseguiti (ossia delle somme che e altri ignari _1 investitori gli hanno versato), come risulta ancora più chiaramente dallo scambio di messaggistica che si protrae sino al 2022 (o, per meglio dire, dai messaggi allarmati che anda a DI RO e che non trovano praticamente mai riscontro); CP
- da quanto sopra emerge in modo palese la collusione tra DI RO CP nel coinvolgere in affari che in realtà non esistevano, al solo scopo di trarne un _1 profitto economico (anzi, addirittura a un certo punto, parla di “pseudo rogito”, CP così lasciando chiaramente intendere di essere perfettamente consapevole che si tratta, in realtà, di una messinscena): poco - anzi nulla - importa che in un secondo momento sia CP stato estromesso e non abbia conseguito alcun vantaggio economico;
- non depone, in senso contrario, lo scambio whatsapp tra e la figlia CP risalente all'autunno 2020 (doc. 14 , il quale non dimostra né che cosa di preciso le CP abbia proposto il padre, né comunque la buona fede di quest'ultimo;
- neppure rileva l'ulteriore scambio tra e DI RO risalente ad CP ottobre 2020 (doc. 15 da cui risulta che il secondo ha inviato al primo dei files CP inerenti a documentazione immobiliare e anagrafica: potrebbe trattarsi anche di documenti creati ad hoc per essere inoltrati a e agli altri investitori, ma comunque, ancora una _1 volta, non dimostrano affatto l'estraneità di l raggiro;
CP
- la difesa di quest'ultimo ha poi contestato la legittimità dell'affidamento riposto da atteso che costui, oltre che avere una certa dimestichezza nel mondo commerciale, _1 era affiancato da figure professionali competenti – fiscalista e avvocato – le quali ben avrebbero potuto rendersi conto del fatto che si trattava in realtà di operazioni fraudolente;
- l'argomento (invocato dal convenuto anche per sostenere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.) non è persuasivo in quanto la “bufala”, come già detto sopra, è stata confezionata in modo particolarmente subdolo, ammantata di una veste di formalità (scambi di testi contrattuali, dettagli, piani finanziari, frequenti e ottimistici aggiornamenti ecc.) che l'ha resa particolarmente insidiosa;
- del resto, il fatto stesso che una persona normalmente avvezza agli affari e i suoi consulenti nella fase negoziale non abbiano rilevato aspetti anomali dimostra di per sé l'idoneità della condotta fraudolenta a trarre in errore;
- a ciò si aggiunge il rapporto personale tra i 2 che, come detto all'inizio, sono parenti alla lontana e, dalla lettura dei messaggi, si evince che non si è fatto alcuna remora a CP fare appello in più occasioni a quel legame. Alla luce di tutto quanto sopra, la condotta posta in essere da nei CP confronti di , quale legale rappresentante della integra il CP_4 AR reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. e, pertanto, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., obbliga il suo autore al risarcimento di tutti i danni che ne sono derivati. Il ché assorbe tutte le ulteriori domande proposte dall'attore, che, a fondamento ella propria azione, ha invocato diversi titoli di responsabilità. 10. Il danno patito dalla coincide ovviamente con la somma versata a DI AR
RO AN in diretta conseguenza dell'inganno perpetrato da nei CP
15 confronti di pari a € 900.000,00, di cui € 100.000,00 versati il 22.10.2020, € _1
400.000,00 versati il 29.10.2020 ed € 400.000,00 versati il 16.04.2021; non comprende, invece, gli utili promessi e, ovviamente, non conseguiti, trattandosi di operazioni che, in realtà non esistevano. al fine di ottenere il risarcimento del lucro cessante, infatti, avrebbe dovuto Pt_2 dimostrare il mancato guadagno che è derivato dalla indisponibilità della predetta somma e, quindi, dalla impossibilità di investirla e farla fruttare diversamente. L'eccezione ex art. 1227 c.c. formulata dal convenuto - secondo cui il risarcimento dovrebbe in ogni caso essere ridotto in ragione del concorso di colpa del che ha _1 colposamente omesso di effettuare i dovuti controlli sulla bontà dell'operazione e ha investito cifre ingenti senza attendere di verificare l'esito quantomeno del primo e più contenuto investimento da € 100.000,00 – è infondata per tutte le ragioni già esposte sopra. 11. In definitiva, va condannato a pagare in favore di a CP AR titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dei fatti illeciti per cui è causa, le seguenti somme:
- € 100.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22.10.2020 alla data odierna, ossia € 128.969,80;
- € 400.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 29.10.2020 alla data odierna, ossia € 515.868,66;
- € 400.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 16.04.2021 alla data odierna, ossia € 511.513,11, per un totale di € 1.156.351,57 (somma sulla quale andranno calcolati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data odierna al soddisfo). 12. In base al principio della soccombenza, va condannato a rifondere CP
a le spese di lite, dovendosi tenere conto che: AR
- costui è risultato interamente soccombente rispetto alla società;
- nonostante l'inammissibilità dell'azione proposta da CP_4 personalmente, quest'ultimo ha agito nella sua duplice qualità – in proprio e quale legale rappresentante di – non differenziando le domande e le difese in base alla qualità AR stessa;
- DI RO AN è stato evocato in giudizio esclusivamente per completezza del contraddittorio con riferimento a questioni che risultano assorbite, ma nessuna domanda di condanna è stata proposta nei suoi confronti. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la carenza di legittimazione ad agire in capo a Parte_1 personalmente;
NA a pagare in favore di a titolo di CP AR
16 risarcimento dei danni derIVti dai fatti illeciti oggetto di causa, la somma complessiva di € 1.156.351,57, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data odierna al soddisfo;
DICHIARA assorbite tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
NA a pagare a le spese di lite, che liquida in € CP AR
1.713,00 per anticipazioni, € 25.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di DI RO AN. Così deciso a EG EM il 09/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
17
(C.F.: e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 AR P.IVA_1 con il Patrocinio degli Avv.ti PICONE DARIO e GARRAFA VIRGINIA MARIA ATTORI contro
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. POZZA CP C.F._2
FEDERICO DI RO AN (C.F.: ), contumace C.F._3
CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale;
il convenuto DI RO è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, in proprio e quale legale rappresentante di ha Parte_1 AR convenuto in giudizio e DI RO AN esponendo (in estrema CP sintesi):
- di essere stato contattato, nell'ottobre 2020, da - persona a lui CP nota in quanto suo compaesano e lontano parente - il quale voleva coinvolgerlo in un progetto di investimento immobiliare che stava seguendo, a suo dire, con un caro amico e socio, DI RO AN, consistente nell'acquisizione, attraverso un Fondo istituzionale, di alcune unità immobiliari a EN, EG EM e IA, da gestire, valorizzare e successivamente rivendere;
- che il facendo leva sul proprio stato di bisogno e sul legame familiare, gli ha CP sostanzialmente chiesto di partecipare attraverso un supporto economico, garantendogli che si trattava di un affare sicuro e che non solo sarebbe rientrato con certezza dell'investimento, ma avrebbe conseguito rilevanti guadagni;
- di essersi quindi determinato a concludere con il un accordo verbale di CP interessenza relativo ad una prima operazione immobiliare su EN (affare n. 1), in base al quale egli avrebbe erogato a la somma di € 100.000,00 e questi, entro il 22.09.2021, CP
1 avrebbe restituito l'intero apporto tramite versamento a - società di cui AR era (ed è) socio e legale rappresentante - maggiorato del 50% a titolo di _1 partecipazione agli utili derIVti dall'affare, espressamente concordando l'esclusione della da eventuali perdite;
Pt_2
- di avere quindi provveduto al versamento dell'importo di € 100.000,00 in data 22.10.2020, che, secondo le indicazioni dello stesso sono stati bonificati CP direttamente su conto corrente intestato a DI RO, suo socio in affari;
- che l'accordo verbale così concluso è stato successivamente formalizzato con un atto scritto datato 28.10.2020 nel quale, per ragioni di opportunità mai rese note, figuravano quali parti la da un lato, e il solo DI RO AN, dall'altro lato;
AR
- che in quegli stessi giorni gli ha sottoposto una seconda operazione su CP
EG EM (affare n. 2), richiedendogli un apporto, stavolta, di € 400.000,00, con restituzione della somma, maggiorata sempre del 50%, entro il 31.03.2022;
- che l'iter si è svolto con le medesime modalità: accordo verbale tra e _1 versamento della somma tramite bonifico istantaneo a DI RO in data CP
29.10.2020; successiva formalizzazione dell'accordo fra e DI RO con AR atto scritto datato 3.11.2020;
- che nella primavera 2021 ha proposto il suo coinvolgimento in una terza CP operazione a IA (affare n. 3), analoga alle due precedenti, con un apporto a suo carico, anche in questo caso, di € 400.000,00, da restituirsi, maggiorato del 50%, entro il 31.12.2022 (affare n. 3);
- l'operazione si è svolta secondo lo schema ormai collaudato: accordo verbale tra e versamento della somma tramite bonifico istantaneo da _1 CP Pt_2
a DI RO in data 16.04.2021; formalizzazione dell'accordo fra e
[...] AR
DI RO con atto scritto datato 16.04.2021;
- di avere incontrato per la prima volta il DI RO solo a luglio 2021, poiché nei mesi precedenti, nonostante i rapporti negoziali e le ingenti somme versate in suo favore, quest'ultimo non si era mai reso disponibile a un incontro, sicché tutti i contatti - compreso lo scambio delle firme sugli accordi scritti di cointeressenza - sono avvenuti a distanza, e sempre per il tramite di CP
- che, in prossimità della scadenza del termine pattuito per l'affare n. 1, sia CP che DI RO hanno iniziato sostanzialmente a latitare;
- di avere quindi chiesto a entrambi la restituzione dell'apporto n. 1, maggiorato degli interessi pattuiti;
- che DI RO il 22.09.2021 gli ha comunicato di aver effettuato quello stesso giorno un bonifico in favore di dell'importo di € 150.000,00, trasmettendogli la AR schermata della contabile;
- che, nulla avendo ricevuto nei giorni successivi e ricontattati i convenuti, il 29.09.2021 DI RO gli ha inoltrato la contabile di un ulteriore ordine di bonifico, che, come il primo, non è andato a buon fine, non essendovi mai stato l'effettivo accredito della somma;
- che a quel punto entrambi i convenuti sono divenuti di fatto irrintracciabili;
- che, quindi, resosi definitivamente conto di essere stato coinvolto in una truffa, ha
2 diffidato i due alla restituzione della somma di € 100.000,00 nonché dell'ulteriore importo di € 800.000,00, versato per gli affari nn. 2 e 3, senza ottenere alcun esito;
- di avere sporto denuncia-querela nei confronti di entrambi per il reato di truffa;
- di avere inoltre ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti del DI RO per l'intera somma complessivamente versata (pari a € 900.000,00) e avviato nei suoi confronti delle azioni esecutive, ad oggi risultate infruttuose;
- che è responsabile nei suoi confronti per la perdita subita in base CP ai seguenti titoli:
1) direttamente, quale parte “reale” degli accordi di cointeressenza conclusi verbalmente;
2) sempre direttamente, in quanto rappresentante e amministratore della società di fatto, costituita fra lui e DI RO, che ha concluso le operazioni con _1
3) quale socio della società di fatto;
4) quale socio della società apparente fra lui e DI RO, in relazione alla gestione di detta società e in relazione alle obbligazioni asseritamente assunte dalla stessa;
5) in via extracontrattuale, quale terzo autore del raggiro;
6) sempre in via extracontrattuale, quale concorrente ex art. 185 c.p.;
7) quale intermediario fra e DI RO ai sensi dell'art. 1759 c.c. _1
Sulla base di quanto sopra, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 di ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: AR
“
1. accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte verbalmente come sopra CP descritte e per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
per l'effetto condannare il alla CP restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
2. in via subordinata, ove non sia ritenuto responsabile quale parte diretta degli Accordi di CP
Cointeressenza: i) accertare e dichiarare che ha concluso gli Accordi di Cointeressenza con la società di Pt_2 fatto costituita dal e dal Di OL;
ii) accertare e dichiarare l'inadempimento della società di fatto CP costituita dal e dal Di OL alle obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per CP
l'effetto condannare il nella qualità di rappresentante, amministratore e, comunque, socio alla CP restituzione degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
3. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare che il è socio apparente del Di CP
OL con riferimento all'iniziativa di investimento immobiliare in premessa;
ii) accertare e dichiarare la conseguente responsabilità illimitata e solidale del quale socio apparente, per l'inadempimento alle CP obbligazioni assunte con gli Accordi di Cointeressenza;
iii) per l'effetto condannare il alla restituzione CP degli Apporti 1, 2 e 3 per complessivi Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre al risarcimento del danno in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
4. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., del nei confronti del Dott. e della ii) per l'effetto condannare il al CP _1 Pt_2 CP risarcimento del danno di complessivi di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
5. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi del combinato
3 disposto degli artt. 2043 cod. civ. e dell'art. 185 cod. pen., del nei confronti del Dott. e della CP _1
ii) per l'effetto , condannare il al risarcimento del danno di Euro 900.000,00 Pt_2 CP
(novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa;
6. in via ulteriormente subordinata: i) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1759, comma 1, cod. civ., del nei confronti della ii) per l'effetto condannare il al risarcimento CP Pt_2 CP del danno di Euro 900.000,00 (novecentomila/00) oltre agli utili garantiti a titolo di lucro cessante o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in favore degli Attori, per le ragioni di fatto e diritto specificate in narrativa. In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio”. DI RO AN, pur regolarmente notificato (a seguito di rinnovazione dell'iniziale notifica, risultata invalida), è rimasto contumace. Si è costituito invece contestando l'azione avversaria e negando CP ogni addebito di responsabilità, in quanto egli stesso sarebbe stato vittima inconsapevole della truffa ordita dal DI RO. In via preliminare, sul piano processuale, ha eccepito:
- l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, indicato quale foro esclusivo nella clausola n.
9.2 dei 3 contratti di cointeressenza stipulati fra Pt_2
e DI RO, che, secondo la prospettazione dell'attore, sono meramente
[...] ricognitivi degli accordi verbali assunti con CP
- la carenza di legittimazione attiva in capo al in proprio, in quanto i _1 versamenti sono stati effettuati tutti dalla (ad eccezione del primo, dell'importo di AR
€ 100.000,00, eseguito dal che però ha in un momento successivo ceduto il credito _1 alla società);
- la sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 2391 c.c. fra la e il socio AR con conseguente necessità di nominare un curatore speciale alla società ai sensi _1 dell'art. 78 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé, in quanto estraneo sia ai contratti di cointeressenza - conclusi da con DI RO - sia ai pagamenti, tutti AR effettuati in favore di quest'ultimo;
- l'esistenza di un precedente giudicato, vincolante per ai sensi dell'art. 2909 AR
c.c., costituito dai decreti ingiuntivi già ottenuti nei confronti di DI RO e divenuti definitivi. Nel merito, ha dedotto in primo luogo la nullità degli accordi di cointeressenza:
- per contrarietà a norme imperative in quanto l'art. 2554 c.c., che disciplina i contratti di cointeressenza impropria, richiede necessariamente che il contratto sia stipulato dall'associato con un'impresa associante, mentre nel caso di specie non esisterebbe alcuna impresa, atteso che l'affare sarebbe stato proposto e gestito da uale persona fisica;
CP
- per illiceità della causa e frode alla legge ai sensi degli artt. 1343 e 1344 c.c., poiché le parti intendevano in realtà concludere un mutuo oneroso, con applicazione di interessi pari al 50% dell'importo finanziato, e quindi palesemente usurari;
- troverebbe inoltre applicazione l'art. 2035 c.c., che sancisce la irripetibilità delle
4 prestazioni rese per scopi lesivi del buon costume. In secondo luogo, ha contestato l'asserita esistenza di una società di fatto fra lui e il DI RO in quanto:
- la prospettazione attorea è fondata esclusivamente sulla constatazione che in alcune conversazioni whatsapp egli ( si sarebbe riferito a lui (DI RO) CP utilizzando l'appellativo “socio”, mentre, in realtà, il termine è stato impiegato in modo del tutto atecnico;
- l'attore non ha allegato, né tantomeno provato, gli elementi costitutivi del presunto legame sociale, limitandosi ad asserire una generica affectio societatis ma senza fornire alcun elemento a supporto;
- in ogni caso non vi sono mai stati conferimenti di beni, non vi è stato l'esercizio continuativo in comune di una attività economica, non vi è stata partecipazione da parte sua ai guadagni;
- egli, infatti, si sarebbe limitato a mettere in relazione e DI RO, _1 nella convinzione assoluta della bontà degli affari proposti, e nulla più. Sulla base delle medesime argomentazioni, il ha contestato anche la CP sussistenza di una società apparente, evidenziando che la caratura professionale del _1
- amministratore delegato di una importante casa di moda, circondato da professionisti che lo hanno coadiuvato anche in queste operazioni - esclude in radice un eventuale legittimo e incolpevole affidamento da parte sua. Ha poi contestato anche una eventuale responsabilità sul piano extracontrattuale, rilevando che l'affidamento di sarebbe stato gravemente colposo e contrario _1 all'ordinaria diligenza, tale da comportare una sua compartecipazione causale nella produzione dell'evento dannoso e, pertanto, idoneo a escludere il diritto a richiedere qualsivoglia risarcimento a riguardo, ai sensi dell'art. 1227 c.c.: costui, infatti, sarebbe stato assolutamente incauto nell'elargire ingenti somme di denaro senza alcuna fondata garanzia e senza svolgere le opportune verifiche sulla sicurezza dell'investimento proposto e veridicità delle informazioni ricevute. Quanto al dedotto concorso nel delitto di truffa, ha eccepito l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Infine, con riferimento alla asserita responsabilità ex art. 1759 c.c., ha contestato la ricorrenza nel caso in esame, della fattispecie della mediazione. Sulla base di quanto sopra, ha insistito per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e, all'udienza del 12.02.2025, all'esito di discussione orale, il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. sulle conclusioni precisate in quella sede. 2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto costituito CP
- ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione delle somme versate _1 per una operazione rivelatasi inesistente e, comunque, il risarcimento dei danni subiti, deducendo la responsabilità di sulla base di una pluralità di titoli CP
5 alternativi: accordo verbale di cointeressenza;
sussistenza di una società di fatto o apparente tra e DI RO;
illecito extracontrattuale;
inadempimento del mediatore ai CP sensi dell'art. 1759 c.c.;
- l'eccezione di incompetenza territoriale si fonda sulla clausola n.
9.2 contenuta nei tre contratti scritti di “cointeressenza impropria” stipulati da con DI RO AR
AN, in base alla quale “Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione, all'esistenza, interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro concorrente o alternativo”;
- secondo la tesi del poiché gli attori sostengono che i contratti scritti CP sarebbero meramente ricognitivi di accordi negoziali già raggiunti verbalmente fra e _1 il medesimo la deroga convenzionale alla competenza per territorio si CP applicherebbe anche alla presente controversia;
- l'argomentazione è però infondata, in quanto l'art. 29 c.p.c. stabilisce che “L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto”;
- la clausola in esame, dunque, è astrattamente applicabile alle sole controversie fra la e DI RO derIVti dai contratti di cointeressenza che essi hanno AR concluso per iscritto e non può certamente essere invocata dal che pacificamente CP non ha sottoscritto alcunché, e con il quale, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbero intercorse intese meramente verbali;
- la causa è stata, quindi, correttamente radicata presso questo Tribunale, quale Foro generale del convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e certamente quest'ultimo non è CP legittimato ad eccepire l'incompetenza per territorio rispetto al convenuto DI RO, rimasto contumace. 3. E' fondata, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1
in proprio, essendo pacifico che la somma complessiva di € 900.000,00 è stata versata
[...] da ad eccezione dell'importo di € 100.000,00 relativo all'affare n. 1, erogato da AR
, ma, come già rilevato in premessa, quest'ultimo ha poi ceduto il credito Parte_1 alla società e la circostanza non è mai stata contestata. L'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni è, quindi, la pertanto le domande proposte da in AR Parte_1 proprio devono ritenersi inammissibili. 4. Quanto alla prospettata sussistenza di un conflitto di interessi fra e la _1 Pt_2
fondata sul fatto che il primo riveste la qualità di socio e legale rappresentante della
[...] società, la relativa eccezione va rigettata, non essendo il titolare di un concreto CP interesse a proporla. 5. E', ancora, infondata, l'eccezione di cosa giudicata, posto che le azioni monitorie proposte da nei confronti di DI RO AN erano fondate sui 3 contratti scritti AR di cointeressenza e avevano ad oggetto la restituzione delle somme versate in suo favore dalla società.
6 I decreti ingiuntivi così ottenuti dalla ricorrente (nel frattempo divenuti definitivi ed esecutivi) non fanno quindi stato nel presente giudizio perché rese tra parti parzialmente diverse, mentre il divieto di bis in idem presuppone l'identità delle parti (cfr. 2909 c.c.), dunque senz'altro non hanno alcun effetto nei confronti del CP
Quanto a DI RO, costui è stato convenuto in questo giudizio esclusivamente al fine di accertare la sussistenza di una società di fatto col (domanda peraltro CP rinunciata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni), ma nei suoi confronti non è stata rivolta alcuna azione restitutoria o risarcitoria.
6. Sempre in via preliminare, il convenuto ha eccepito, infine, la carenza di CP legittimazione passiva in capo a sé, in quanto non egli non sarebbe stato parte degli accordi di cointeressenza, non avrebbe ricevuto i pagamenti eseguiti da e non avrebbe tratto alcun Pt_2 vantaggio economico dall'operazione. L'eccezione è però infondata, in quanto la legittimazione passiva (così come quella attiva), si determina in base non alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma alla prospettazione che viene fatta dall'attore e, più precisamente, consiste nella coincidenza fra il soggetto nei cui confronti viene chiesta la tutela e quello in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato. Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione proposta attiene non tanto alla legittimazione passiva - che è un presupposto processuale e nel caso di specie deve senz'altro ritenersi sussistente alla stregua delle allegazioni di parte attrice -ma alla effettiva titolarità, sul lato passivo, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
7. Passando, appunto, al merito della controversia, il materiale istruttorio è esclusivamente documentale ed è costituito, in buona sostanza:
- dalle schermate di conversazioni whatsapp intercorse fra e _1 CP prodotte da entrambe le parti;
- dai 3 contratti scritti di cointeressenza impropria, firmati da per conto di _1
e da DI RO AN. AR
Parte attrice con le note conclusive del 17.01.2025 ha depositato un documento denominato “CONSULENZA TECNICA DI PARTE PRO VERITATE IN FAVORE DEL DOTT. : si tratta di una perizia redatta dal tecnico di parte incaricato dal Parte_1 quale persona offesa nel procedimento penale n. 5012/21 R.G.N.R. mod. 21 della _1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di EG EM, attualmente in fase di indagini, scaturito a seguito della denuncia-querela (già allegata all'atto di citazione sub doc. 20) sporta dal medesimo ei confronti dei due odierni convenuti per il reato di truffa. _1
Il Pubblico Ministero, dopo avere proceduto in data 20.12.2022 al sequestro dei dispositivi elettronici in uso a DI RO AN, ha disposto un accertamento tecnico informatico forense conferendo l'incarico al proprio consulente in data 30.01.2023. La perizia prodotta in questa sede da parte attrice risulta depositata nel procedimento penale in data 11.07.2024 sulla base di un incarico conferito in data 5.12.2023, avente ad oggetto l'estrazione e l'analisi dei dati e dei contenuti digitali provenienti dalle copie forensi da parte del consulente del Pubblico Ministero, previa riepilogazione e indicizzazione al fine di
7 renderli consultabili anche alla persona offesa e al difensore. La relazione riporta in modo analitico i contenuti estratti dai devices sequestrati e in particolare, per ciò che qui rileva, lo scambio di messaggistica intercorso fra DI RO e nonché fra DI RO e lo stesso nel periodo di riferimento. CP _1
Il convenuto ll'udienza del 12.12.2025 ha eccepito: CP
- la inutilizzabilità del documento, in quanto riportante dati coperti dal segreto d'indagine;
- la tardività della produzione, poiché effettuata successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, benché abbia ad oggetto dati che si trovavano già nella disponibilità della parte. La prima eccezione va respinta, trattandosi di prove atipiche, liberamente valutabili nel procedimento civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., rispetto alle quali a nulla rilevano le norme che disciplinano il segreto investigativo, che sono volte invece a tutelare un diverso interesse, ossia quello di impedire interferenze esterne che potrebbero compromettere la raccolta di prove o permettere all'indagato di adottare contromisure volte a ostacolare l'accertamento dei fatti, nonché a evitare la divulgazione prematura di informazioni che potrebbero nuocere alla sua reputazione. E' infondata anche l'eccezione di tardività posto che, come risulta dalla stessa relazione, l'incarico è stato conferito al perito proprio allo scopo di rendere accessibili e consultabili dalla parte e dal difensore i dati estratti dal consulente del P.M. nel corso dell'accertamento irripetibile eseguito sui dispositivi in uso al DI RO. Sicché è ragionevole ritenere che, prima di questa analisi tecnica, non fosse possibile per la parte, in assenza di una qualificata elaborazione tecnico, acquisire e valutare il contenuto di quei dati. Né parte convenuta ha dedotto alcunché in senso contrario. Pertanto, poiché la consulenza di parte risulta depositata nel procedimento penale lo stesso giorno in cui si è tenuta la prima udienza di questo giudizio (l'11.07.2024) – ed erano quindi già scaduti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. – deve ritenersi l'ammissibilità della produzione in occasione della prima difesa utile, ossia le note finali del 17.01.2025. In ogni caso, come risulterà evidente nel prosieguo della motivazione, il documento ha una rilevanza invero limitata ai fini della decisione di questo giudizio, in quanto il suo contenuto costituisce mera conferma di una vicenda fattuale che emerge in modo già sufficientemente chiaro ed esaustivo dalle prove fornite dalle parti nei termini di legge. Tanto premesso, in base agli atti e ai documenti di causa, i fatti vanno ricostruiti come segue:
- nell'ottobre 2020 contatta all'epoca amministratore delegato di CP _1 una nota casa di moda, e gli propone di collaborare con lui e DI RO AN (che in più occasioni definisce “socio”) ad un investimento a cui stanno lavorando e che CP prevede l'acquisizione di alcuni immobili ubicati a EN, il loro ripristino e la successiva rivendita, tutto attraverso un fondo istituzionale denominato Fondo Scoiattolo: la circostanza è del tutto incontestata;
- assicura a che la sua collaborazione sarebbe limitata a un CP _1 contributo economico di € 100.000,00, che l'affare è vantaggioso e che, alla sua conclusione, gli ritornerebbe la somma di € 150.000,00;
8 - si dimostra interessato e il 22.10.2020 gli inoltra la bozza di un _1 CP contratto trasmessagli da DI RO (“mio socio al 50 per cento in questa operazione per me molto importante”), specificando che il testo contiene già le coordinate IBAN su cui andrà fatto il bonifico istantaneo di € 100.000,00; nell'immediato risponde “Ci ho visto. faccio check _1 con mio fiscalista e Nel pomeriggio invio” e, in effetti, quello stesso giorno dispone il bonifico della cifra indicata in favore di DI RO AN con causale “Investimento in Fondo Scoiattolo”;
- va sottolineato che il versamento viene effettuato con la modalità del bonifico istantaneo, perché così espressamente richiede il quale quello stesso giorno CP Con ribadisce a “Volevo solo sincerarmi che il bonifico sia fatto veloce il praticamente perché _1 lunedì scade la nostra opzione”;
- in questo momento non c'è ancora alcun documento scritto, se non quella bozza di contratto inviato da a via whatsapp, che si trova al vaglio del CP _1 consulente fiscalista di quest'ultimo e ancora non è stato firmato da nessuno;
- in quegli stessi giorni propone a sempre verbalmente (e la CP _1 circostanza è anche qui incontestata), un secondo affare del medesimo tipo, stavolta a EG EM, per cui l'apporto che gli viene richiesto è più oneroso, si tratta di € 400.000,00; nel frattempo lo rassicura, scrivendogli il 27.10.2020 “Ciao sono oggi ho fatto un incontro _1 CP con una decina di agenzie immobiliari. Mi hanno confermato i prezzi di vendita che abbiamo messo nel piano finanziario domani faccio le altre che conosco. Ho parlato con il tuo fiscalista aspetto vostre notizie grazie ragazzo”;
- l'indomani, 28.10.2020, conferma a 1) che il suo fiscalista sta _1 CP valutando il testo contrattuale trasmesso da DI RO per entrambi gli affari;
2) che il successivo venerdì avrebbe effettuato il bonifico di € 400.000,00;
- a quel punto lo sollecita, perché il versamento va fatto subito e sempre con CP le modalità del bonifico istantaneo: “Ciao abbiamo un problema, abbiamo mandato al tuo _1 fiscalista il contratto, lui se deve cambiare qualcosa per noi va bene quello che fa lui. Il bonifico tu lo devi fare partire stasera massimo domattina. Il fondo deve vedere il pagamento lunedì mattina. Per agevolare il tutto pensavo oggi o stasera porto il contratto firmato dal mio socio a tua moglie”; nel frattempo, però, si premura di rassicurare l'amico: “Grazie sono in giro per le agenzie di EG ho buone notizie”; _1
- comunque, senza fare troppe domande, esegue le istruzioni e quello stesso _1 giorno dispone il bonifico istantaneo di € 400.000,00 in favore di DI RO con causale
“apporto di capitale – contratto di cointeressenza impropria”;
- in un primo momento è preoccupato per le tempistiche dell'accredito (e CP subito scrive: “Scusami il bonifico fatto è con urgenza? Perché lo leggo normale”; “Porta pazienza _1 se riesci chiamami domattina anche presto”), ma poi, constatato il buon fine, si tranquillizza (e _1 infatti il 29.10.2020 si scusa: sono arrivati oggi. Che figura di m… ho fatto scusami tanto. Il fatto _1 che non immagini quanto io tenga a fare questa operazione con te”);
- nei giorni che seguono informa che il denaro è stato versato al CP _1
Fondo Scoiattolo e che le operazioni stanno procedendo;
- quest'ultimo a quel punto, e siamo al 2.11.2020, sollecita la firma dei contratti da parte del DI RO, che ha già ricevuto € 500.000,00;
- lo rassicura nuovamente, anche sul progredire degli affari, e, quanto a DI CP
9 RO dice: “Ciao li vedo ora. Oggi è stato impegnato dall'avvocato e in agenzie a EG mi _1 ha detto che stasera avrebbe mandato tutto. Comunque domani abbiamo riunione e lo mandiamo”;
- si addiviene così alla firma di due contratti di cointeressenza impropria, uno per l'affare di EN e l'altro per l'affare di EG EM, tra DI RO AN, in qualità di
“cointeressante”, e di in qualità di “cointeressato”, il tutto per il tramite di AR
senza alcun contatto diretto fra DI RO e CP _1
- i contratti prevedono, in estrema sintesi, e per quanto qui rileva: un apporto economico predefinito a carico di (pari rispettivamente a € 100.000,00 per EN e ad € AR
400.000,00 per EG EM); l'obbligo di DI RO di destinare questo contributo in via esclusiva alla realizzazione dell'operazione immobiliare e di corrispondere a AR entro una certa data (rispettivamente il 22.09.2021 e il 31.03.2022), una somma pari all'apporto nonché un'ulteriore somma a titolo di partecipazione agli utili pari al 50% dell'apporto stesso;
l'esclusione di dalle eventuali perdite;
AR
- nella primavera del 2021 ricontatta per proporgli un terzo CP _1 affare a IA, del quale, in data 13.04.2021, sempre via whatsapp, gli riassume i termini:
“Ciao ti anticipo il piano finanziario che ti verrà mandato stasera. _1
Costo acquisto di 30 appartamenti ad € 20000 cadauno € 60000 Costo di sistemazione € 200000 Costo per provvigioni di vendita € 20000 Tasse 26 per cento € 820000 Totale costi 1.740.000 Ricavi Vendite 30 appartamenti ad € 125000 cadauno Totale 3.750.000 Ricavi operazione
€ 2.010.000”;
- è interessato a fare un nuovo investimento e il 16.04.2021 esegue il bonifico _1 di € 400.000,00 per conto di sempre sul c/c di DI RO;
AR
- tutto sembra procedere regolarmente, lo informa che il giorno dopo lui e CP
DI RO avrebbero consultato le agenzie immobiliari di IA e il 5.05.2021 gli manda qualche dettaglio più aggiornato su questa ultima operazione:
“Ciao ti mando piano finanziario di quello che abbiamo intenzione di ottenere per la vendita _1 dell'operazione IA Costi acquisto € 540.000 Ci hanno scontato 2000 ad appartamento Costo provvigioni Vendita 60.000 Costo tasse 26 Per cento 640.000 Totale costi 1.240.000 Ricavi per vendita 3.000.000 Ricavi 1.760.000 Utile per 880.000 _1
Utile per AN 440.000 Utile per 440.000 CP
Unica variante sono le provvigioni vendita (…)”;
10 - allo stesso tempo, si giunge alla firma del terzo contratto di cointeressenza impropria, del tutto analogo ai due precedenti: qui l'apporto a carico di è, come detto, di € AR
400.000,00 e il termine per la sua restituzione con maggiorazione del 50% è fissato al 31.12.2022;
- si arriva così al 9.07.2021, chiede a aggiornamenti sulle varie _1 CP operazioni e ottiene la seguente risposta: “Ciao tutto bene ho parlato poco fa con AN è in ferie _1 mi ha detto che tutto bene entro settembre si chiude IA, aspettano mutuo questo mi ha detto lui…” e, con specifico riferimento all'affare su EN (il primo): “AN sta facendo i rogiti siamo a 20 fatti pensiamo di finire entro settembre ancora 10 rogiti e ti accreditiamo i centomila prestati più interessi”; il 30 luglio sempre il gli scrive: “Ciao grande ho visto partire i lavori” (anche se non è chiaro CP
a quale dei 3 affari si riferisca);
- l'8.09.2021, all'approssimarsi del termine previsto dal primo contratto (EN), ossia il 22.09.2021, chiede di nuovo un aggiornamento a che risponde: “Ciao _1 CP mi sono sentito con AN ieri per il rispetto dell'impegno che abbiamo entro il 15, mi ha detto che sarà _1 onorato”; il 13.09.2021: “Ciao ho parlato con IV mi ha assicurato che entro il 15 fa il bonifico”; il _1
15.09.2021: “Ciao questa mattina mi sono sentito con AN mi ha confermato che ha effettuato il _1 bonifico tienimi informato grazie”; il 16.09.2021: “ ciao l'ho sentito ora, mi ha confermato che il bonifico _1
l'ha fatto ieri e si vedrà oggi o domani”;
- la somma di € 150.000,00 pattuita tuttavia non viene accreditata e ne chiede CP_3 conto a DI RO e a (va precisato che pacificamente ha CP _1 conosciuto DI RO solo nell'estate del 2021, quando i contratti erano già stati tutti firmati e i bonifici effettuati);
- DI RO il giorno stesso gli trasmette una schermata da cui risulta la disposizione di pagamento, scrivendo: “Bonifico eseguito. Ti ho girato anche il trn Eseguito oggi 22 Quindi tra venerdì 24 e lunedì 27 sono già in tua disponibilità”;
- il 27.09.2021 non avendo ricevuto alcunché, ne chiede nuovamente conto a _1
DI RO, il quale prende tempo e gli manda la schermata di un nuovo bonifico di pari importo eseguito il 29.09.2021;
- anche questo bonifico, come il precedente, non verrà mai accreditato, poiché, evidentemente, DI RO disponeva l'operazione, inviava la conferma a e _1 immediatamente dopo la revocava;
- a quel punto per conto della diffida tramite il proprio legale sia _1 Pt_2 che DI RO alla restituzione delle somme versate, ma senza ottenere CP riscontro e il 18.10.2021 sporge formale denuncia querela nei confronti di entrambi. 8. Così ricostruiti i fatti di causa, la condotta posta in essere dal (e dal DI CP
RO) è sussumibile nel delitto di truffa, previsto e punito dall'art. 640 c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro mille e trentadue”. La condotta tipica è costituita da comportamenti - gli artifizi o i raggiri - tali da cagionare una effettiva induzione in errore del soggetto passivo e persuaderlo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale, produttivo al tempo stesso di un profitto per il soggetto attivo o per
11 terzi, e di un danno per il deceptus o per altre persone. Per artifizio si intende comunemente la simulazione di circostanze inesistenti (ricchezza, titoli, qualità, ecc.) o la dissimulazione di circostanze esistenti (come, ad esempio, il proprio stato di insolvenza), mentre il raggiro è invece interpretato come un avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. L'induzione in errore costituisce il passaggio intermedio descritto dalla fattispecie incriminatrice in esame per la realizzazione del c.d. evento finale, costituito dal conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno, e si sostanzia nella creazione di una falsa rappresentazione della realtà, ossia di un convincimento attuale non conforme a verità, in base al quale il soggetto passivo si determina a porre in essere l'atto di disposizione patrimoniale. Deve quindi sussistere un nesso eziologico tra artifizi e raggiri e l'induzione in errore: il soggetto passivo percepisce la condotta fraudolenta dell'agente e si forma, sulla base di essa, un convincimento erroneo in virtù del quale addiverrà, poi, all'ulteriore compimento di un atto che incide sulla propria sfera patrimoniale. L'idoneità dei mezzi usati a trarre in inganno l'altra parte va verificata in concreto, avuto riguardo alle peculiarità del singolo caso, sia pure alla luce di criteri di “normalità sociale” e, dunque, avuto riferimento all'homo eiusdem condicionis et professionis. L'artifizio o il raggiro devono cioè possedere l'attitudine a sorprendere l'altrui buona fede, sì che il soggetto passivo possa difendersi, mediante la necessaria avvedutezza. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che tale idoneità non è esclusa dalla assenza di diligenza, la quale, di fatto, trova giustificazione proprio nel modo fraudolento con il quale la fiducia della persona offesa era stata conquistata. Si ritiene quindi sostanzialmente inconferente la circostanza che la vittima potesse verificare o meno la falsità delle indicazioni fornitele dal soggetto attivo, se sussista un chiaro nesso di causa tra gli artifizi e l'atto di disposizione patrimoniale. Quest'ultimo deve poi aver determinato un danno economico in capo al soggetto passivo o a terzi e un correlato ingiusto profitto a vantaggio dell'agente o di altri. Quanto alla consumazione, la truffa contrattuale, reato istantaneo e di danno, non si consuma nel momento dell'assunzione da parte del soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, di una mera obbligazione, bensì in quello del conseguimento del bene da parte dell'agente, con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa. L'elemento psicologico richiesto dalla disposizione è il dolo generico, il quale, dovendo coprire ogni elemento della fattispecie, deve vertere anche sulla patrimonialità del danno e sulla ingiustizia del profitto. 9. Tanto premesso, e tornando al caso di specie, nella condotta di (e CP
DI RO AN) sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della figura delittuosa in esame:
- in primo luogo, gli artifizi e i raggiri;
- ha rappresentato a di essere coinvolto in ben tre operazioni di CP _1 investimento immobiliare, di rilevante entità, in tre città diverse, prive di rischi e di sicuro ritorno economico;
12 - per convincerlo a partecipare ad esse attraverso la corresponsione di importanti contributi di denaro, oltre a far leva sul (lontano) legame parentale e su blande lusinghe - come emerge dalla lettura dei messaggi whatsapp - ha usato tutta una serie di espedienti volti a farne apparire la serietà e la vantaggiosità;
- sotto il primo profilo, costui: ha speso il nominativo di un fondo istituzionale (il Fondo Scoiattolo), millantandone il coinvolgimento negli affari;
ha trasmesso a un testo _1 contrattuale piuttosto articolato e quindi apparentemente serio, contenente anche i riferimenti toponomastici degli immobili che ne sarebbero stati oggetto, al fine di ammantare di formalità le varie operazioni;
ha fornito aggiornamenti sul progredire delle stesse, riferendo di “giri per le agenzie immobiliari” e riscontri positivi ottenuti da queste, nonché confermando di avere constatato personalmente l'avvio dei lavori di ripristino degli immobili e dando informazioni specifiche sul numero dei rogiti già conclusi e di quelli da stipularsi;
con riferimento al terzo affare (IA) ha addirittura inviato a i dettagli di un “piano finanziario”, _1 riportante costi e ricavi, con l'indicazione di cifre ben precise;
ha confermato di avere girocontato al Fondo Scoiattolo gli apporti versati dalla AR
- sotto il secondo profilo, ha assicurato a il rientro dell'investimento e il _1 conseguimento di un utile del 50% in tempi molto brevi, con sua totale esclusione dalle perdite: condizioni effettivamente riportate nel testo contrattuale firmato da e DI AR
RO;
- tutte queste condotte sono indubitabilmente qualificabili come artifizi e raggiri per la semplice quanto banale considerazione che, in realtà, non esisteva nessuna delle 3 operazioni di investimento prospettate - o quantomeno, nessuna effettiva partecipazione di nei AR termini prospettati - nessun piano finanziario, nessun giro di ricognizione per agenzie immobiliari, nessun contatto con il Fondo Scoiattolo, nessun rogito concluso nell'ambito di queste asserite operazioni;
- in sintesi: nessuna delle informazioni che ha fornito a CP _1 corrispondeva a verità ma, al contrario, si trattava di una costruzione creata ad hoc al solo scopo di indurre in errore quest'ultimo e persuaderlo a sborsare ingentissime somme di denaro;
- e lo scopo è stato senz'altro conseguito, perché anche per conto della _1 confidando nella serietà e nella bontà delle proposte di ha versato a AR CP
DI RO l'importo complessivo di € 900.000,00, di cui non ha mai visto la restituzione;
- cosicché si sono concretizzati: l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno economico in capo al deceptus e l'ingiusto profitto in capo al terzo;
- nessun dubbio neppure sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo, giacché la stessa consapevolezza della inesistenza delle operazioni di investimento nei termini indicati e di tutte le varie falsità somministrate al (la consultazione delle agenzie immobiliari, i lavori _1 di ristrutturazione degli immobili, la trasmissione del denaro al Fondo Scoiattolo) sono inequivocabilmente dimostrative del dolo generico richiesto dall'art. 640 c.p.c.;
- a conferma ulteriore della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato in questione si richiama anche la fretta che ha messo a nei pagamenti che, CP _1 nonostante l'entità ingentissima degli importi, dovevano essere eseguiti in tempi brevissimi, con la modalità del bonifico istantaneo urgente (dunque irrevocabile) e prima della firma dei
13 contratti scritti, il cui testo poteva essere modificato in qualsiasi modo dai consulenti dell'attore, tanto ciò che importava era assicurare a DI RO l'immediata disponibilità del denaro;
- si è difeso negando recisamente di avere mai inteso ingannare CP _1 in quanto egli, a sua volta e prima di tutto, è stato truffato da DI RO;
- anzi, è stata proprio questa la prima e principale difesa con la quale ha introdotto il suo atto costitutivo, deducendo di essere stato “vittima inconsapevole dei raggiri perpetrati dal sig. Di OL e non certo suo complice”, perché “assolutamente convinto dell'autenticità e convenienza degli affari proposti dal sig. Di OL, da cui credeva avrebbe potuto percepire un lecito e ragguardevole utile, e solo per tale ragione ha ritenuto di rivolgersi al sig. per proporgli di partecipare”; _1
- l'argomentazione è palesemente implausibile ed è stata comunque sconfessata dalle emergenze istruttorie e dagli atti di questo giudizio;
- senza necessità di scomodare la perizia di parte prodotta dalla difesa attorea nella fase finale, oggetto di contestazione – dalla quale comunque risulta in modo chiaro che CP
e DI RO si consultavano per concordare le risposte da dare di volta in volta al che chiedeva informazioni - è sufficiente rilevare che, se la prospettazione del _1 convenuto fosse veritiera, costui avrebbe potuto agevolmente dimostrare di essere effettivamente andato a perlustrare le agenzie immobiliari di EN, EG EM e IA come aveva detto a di avere assistito all'inizio dei lavori di ristrutturazione, nonché _1 di avere constatato la trasmissione del denaro della al Fondo Scoiattolo e la stipula di Pt_2 una rilevante quantità di rogiti;
- trattandosi di atti pubblici, ben avrebbe potuto produrre una visura ipocatastale relativa agli immobili menzionati e identificati nei vari contratti di cointeressenza;
- ancora, avrebbe potuto altrettanto agevolmente dimostrare di avere ricevuto queste informazioni direttamente da DI RO;
- nulla di tutto ciò;
- lo scambio di sms fra lui e DI RO prodotto sub doc. 18, che il convenuto ha valorizzato per dimostrare la sua condizione di vittima primaria del raggiro asseritamente orchestrato da quest'ultimo, è, in realtà, irrilevante;
- innanzitutto, dal punto di vista cronologico, lo scambio prodotto parte da giugno 2021: a quell'epoca i negozi erano già stati conclusi e i 900.000 euro della erano già da AR tempo nelle casse di DI RO;
- in secondo luogo, dalla lettura dei messaggi si evince solamente che in quel momento si trova in difficoltà perché non sa più come tenere tranquillo che, CP _1 comprensibilmente, ha iniziato a farsi più pressante nel voler ricevere informazioni e aggiornamenti sulle operazioni e, successivamente, sui pagamenti pattuiti;
quindi chiede ripetutamente ragguagli e udienza a DI RO (che sistematicamente non risponde agli SMS, però dalla lettura complessiva dei messaggi si evince che fra essi vi sono incontri personali e telefonate): ma questo di certo non dimostra affatto la buona fede di CP
- con il passare del tempo, la preoccupazione di cresce, perché lo CP _1 incalza e DI RO non gli risponde e, le poche volte in cui lo fa, è completamente evasivo;
è verosimile quindi che a quel punto (e siamo ormai nell'autunno 2021) DI RO abbia ritenuto di escludere dagli “affari” e beneficiare CP
14 unilateralmente dei profitti già conseguiti (ossia delle somme che e altri ignari _1 investitori gli hanno versato), come risulta ancora più chiaramente dallo scambio di messaggistica che si protrae sino al 2022 (o, per meglio dire, dai messaggi allarmati che anda a DI RO e che non trovano praticamente mai riscontro); CP
- da quanto sopra emerge in modo palese la collusione tra DI RO CP nel coinvolgere in affari che in realtà non esistevano, al solo scopo di trarne un _1 profitto economico (anzi, addirittura a un certo punto, parla di “pseudo rogito”, CP così lasciando chiaramente intendere di essere perfettamente consapevole che si tratta, in realtà, di una messinscena): poco - anzi nulla - importa che in un secondo momento sia CP stato estromesso e non abbia conseguito alcun vantaggio economico;
- non depone, in senso contrario, lo scambio whatsapp tra e la figlia CP risalente all'autunno 2020 (doc. 14 , il quale non dimostra né che cosa di preciso le CP abbia proposto il padre, né comunque la buona fede di quest'ultimo;
- neppure rileva l'ulteriore scambio tra e DI RO risalente ad CP ottobre 2020 (doc. 15 da cui risulta che il secondo ha inviato al primo dei files CP inerenti a documentazione immobiliare e anagrafica: potrebbe trattarsi anche di documenti creati ad hoc per essere inoltrati a e agli altri investitori, ma comunque, ancora una _1 volta, non dimostrano affatto l'estraneità di l raggiro;
CP
- la difesa di quest'ultimo ha poi contestato la legittimità dell'affidamento riposto da atteso che costui, oltre che avere una certa dimestichezza nel mondo commerciale, _1 era affiancato da figure professionali competenti – fiscalista e avvocato – le quali ben avrebbero potuto rendersi conto del fatto che si trattava in realtà di operazioni fraudolente;
- l'argomento (invocato dal convenuto anche per sostenere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.) non è persuasivo in quanto la “bufala”, come già detto sopra, è stata confezionata in modo particolarmente subdolo, ammantata di una veste di formalità (scambi di testi contrattuali, dettagli, piani finanziari, frequenti e ottimistici aggiornamenti ecc.) che l'ha resa particolarmente insidiosa;
- del resto, il fatto stesso che una persona normalmente avvezza agli affari e i suoi consulenti nella fase negoziale non abbiano rilevato aspetti anomali dimostra di per sé l'idoneità della condotta fraudolenta a trarre in errore;
- a ciò si aggiunge il rapporto personale tra i 2 che, come detto all'inizio, sono parenti alla lontana e, dalla lettura dei messaggi, si evince che non si è fatto alcuna remora a CP fare appello in più occasioni a quel legame. Alla luce di tutto quanto sopra, la condotta posta in essere da nei CP confronti di , quale legale rappresentante della integra il CP_4 AR reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. e, pertanto, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., obbliga il suo autore al risarcimento di tutti i danni che ne sono derivati. Il ché assorbe tutte le ulteriori domande proposte dall'attore, che, a fondamento ella propria azione, ha invocato diversi titoli di responsabilità. 10. Il danno patito dalla coincide ovviamente con la somma versata a DI AR
RO AN in diretta conseguenza dell'inganno perpetrato da nei CP
15 confronti di pari a € 900.000,00, di cui € 100.000,00 versati il 22.10.2020, € _1
400.000,00 versati il 29.10.2020 ed € 400.000,00 versati il 16.04.2021; non comprende, invece, gli utili promessi e, ovviamente, non conseguiti, trattandosi di operazioni che, in realtà non esistevano. al fine di ottenere il risarcimento del lucro cessante, infatti, avrebbe dovuto Pt_2 dimostrare il mancato guadagno che è derivato dalla indisponibilità della predetta somma e, quindi, dalla impossibilità di investirla e farla fruttare diversamente. L'eccezione ex art. 1227 c.c. formulata dal convenuto - secondo cui il risarcimento dovrebbe in ogni caso essere ridotto in ragione del concorso di colpa del che ha _1 colposamente omesso di effettuare i dovuti controlli sulla bontà dell'operazione e ha investito cifre ingenti senza attendere di verificare l'esito quantomeno del primo e più contenuto investimento da € 100.000,00 – è infondata per tutte le ragioni già esposte sopra. 11. In definitiva, va condannato a pagare in favore di a CP AR titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dei fatti illeciti per cui è causa, le seguenti somme:
- € 100.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22.10.2020 alla data odierna, ossia € 128.969,80;
- € 400.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 29.10.2020 alla data odierna, ossia € 515.868,66;
- € 400.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 16.04.2021 alla data odierna, ossia € 511.513,11, per un totale di € 1.156.351,57 (somma sulla quale andranno calcolati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data odierna al soddisfo). 12. In base al principio della soccombenza, va condannato a rifondere CP
a le spese di lite, dovendosi tenere conto che: AR
- costui è risultato interamente soccombente rispetto alla società;
- nonostante l'inammissibilità dell'azione proposta da CP_4 personalmente, quest'ultimo ha agito nella sua duplice qualità – in proprio e quale legale rappresentante di – non differenziando le domande e le difese in base alla qualità AR stessa;
- DI RO AN è stato evocato in giudizio esclusivamente per completezza del contraddittorio con riferimento a questioni che risultano assorbite, ma nessuna domanda di condanna è stata proposta nei suoi confronti. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la carenza di legittimazione ad agire in capo a Parte_1 personalmente;
NA a pagare in favore di a titolo di CP AR
16 risarcimento dei danni derIVti dai fatti illeciti oggetto di causa, la somma complessiva di € 1.156.351,57, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c. dalla data odierna al soddisfo;
DICHIARA assorbite tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
NA a pagare a le spese di lite, che liquida in € CP AR
1.713,00 per anticipazioni, € 25.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di DI RO AN. Così deciso a EG EM il 09/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
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