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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Francesca Maria Mammone Consigliere
Dott. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pomi, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Rho, Corso Europa n. 161 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Geronimo La Russa, presso il cui studio in Milano,
[...]
Corso di Porta Vittoria n.18 è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Per come da atto di appello richiamato in sede di discussione orale): Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata così ritenere e giudicare: IN VIA PRELIMINARE: Disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 3163/2024 emessa dal
Tribunale di Milano - Dott. Tombesi in data 21.03.2024 nella causa rubricata col n. R.G. 28724/2023 per i “gravi motivi” indicati in narrativa;
NEL MERITO –PRELIMINARMENTE: Ai sensi dell'art.
5-quater del D.lgs 28/2010, disporre con ordinanza l'esperimento di un procedimento di mediazione tra le parti in causa e contestualmente fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 del D.lgs 28/2010; In ogni caso:
- Riformare la sentenza n. 3163/2024 emessa dal Tribunale di Milano - Dott. Tombesi in data 21.03.2024 nella causa rubricata col n. R.G. 28724/2023 e, in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti:
pagina 1 di 8 - Accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa n. 40323833001032 stipulata dal sig. in Parte_1 data 30.06.2022 per la RC del proprio motociclo Harley Davidson Flhxs, targato EC18528, telaio
5HD1KRMC4FB600919, con la copertura anche dell'evento furto;
- Accertato e dichiarato che in data 22.09.2022, in Carate Brianza, è avvenuto il furto del motociclo Harley Davidson
Flhxs, targato EC18528, telaio 5HD1KRMC4FB600919, come denunciato in pari data dal sig. al Parte_1 Comando dei Carabinieri di Carate Brianza;
- condannare l'odierna convenuta a liquidare, in favore del sig. la somma complessiva di € 26.000,00 Parte_1 pari al valore del motociclo Harley Davidson Flhxs, targato EC18528, telaio 5HD1KRMC4FB600919, o quella somma maggiore o minore che avesse a determinarsi in corso di causa, oltre, in ogni caso, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (22.09.2022) al saldo effettivo.
- condannare, altresì, l'odierna convenuta - anche alla luce del comportamento scorretto e pretestuosamente dilatorio tenuto nella gestione del sinistro e in sede di mediazione - al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori ed al pagamento delle spese di mediazione e spese legali di assistenza nella fase di attivazione della mediazione pari a complessivi € 693,00.
Condannare l'appellata alla restituzione delle somme che il sig. abbia eventualmente corrisposto in forza della provvisoria esecutorietà della n. 3163/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano - Dott. Tombesi in data 21.03.2024 nella causa rubricata col n. R.G. 28724/2023, ove non venga disposta la sospensione e/o la revoca dell'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri accessori, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede a) ammettere quali prove orali, l'escussione del teste sig. perito assicurativo, con studio in 20156 Milano, via Garegnano n. 44, sul Testimone_1 seguente capitolo di prova:
1) “Vero che ho visionato, su incarico del sig. nel maggio 2021 il motociclo Harley Davidson Flhs Parte_1 targato EC18528, di proprietà del suddetto?”;
2) “Vero che il valore commerciale del motociclo di cui al capitolo che precede si attestava sulla somma di € 26.000,00 in ragione delle ottime condizioni di mantenimento e degli accessori di pregio?”
3) “Vero che, anche a tutto il mese di settembre 2022, il predetto motociclo ha conservato il medesimo valore di € 26.000,00 considerato che trattasi di motociclo speciale, particolarmente accessoriato ed in perfette condizioni di manutenzione?” b) disporre, CTU volta ad accertare il valore di mercato al momento del furto del motociclo Harley Davidson Flhs targato
EC18528, di proprietà del sig. La predetta valutazione, tuttavia, stante la mancanza del predetto Parte_1 motociclo, oggetto di furto, potrà venire effettuata solo sul vaglio di rappresentazioni fotografiche del motociclo stesso prodotte con la medesima perizia.
Per come da comparsa di costituzione richiamata in sede di discussione Controparte_1 orale)
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: In via pregiudiziale: dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali. In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto dal sig. Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3163/2024 emessa in data 21.03.2024 a definizione della causa n. 28724/23 R.G.,
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova per testi riproposta anche nella presente sede di impugnazione dagli appellanti trattandosi di istanze istruttorie già esaminate e respinte dal Giudice di prime cure, ed attesa altresì l'irrilevanza delle stesse ai fini della decisione. Con ogni utile riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.7.2023, (d'ora in avanti Parte_1 Contr
conveniva in giudizio (d'ora in avanti ) chiedendo che Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 8 venisse condannata a titolo di adempimento del contratto di assicurazione stipulato inter partes in data
30.06.2022, in ragione del furto del motociclo assicurato avvenuto in data 22.9.2022, al pagamento al pagamento dell'indennizzo pari a € 26.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore o minore che avesse a determinarsi in corso di causa, oltre, in ogni caso, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (22.09.2022) al saldo effettivo, nonché le spese sostenute per il procedimento di mediazione. Contr A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva di avere stipulato in data 30.06.2022 con polizza assicurativa n. 40323833001032 per la RC, assicurando il motociclo Harley Davidson Flhxs tg
EC18528 di cui era proprietaria, e che, non avendo ritrovato alle 19.30 del 22.09.2022 il motociclo che aveva parcheggiato intorno alle 14.45,in via Volta a Carate Brianza aveva denunciato nel medesimo giorno il furto ai Carabinieri di Carate Brianza, e inviato, in data 23.01.2023, successivamente alla conferma dell'apertura della pratica relativa al sinistro denunciato Contr all'assicurazione, le chiavi del motociclo all'indirizzo della liquidatrice incaricata da , da cui aveva ottenuto ricevuta della consegna. Formulata la richiesta di indennizzo per il furto del motociclo, pari all'ammontare del premio quantificato secondo la valutazione di stima precedentemente operata dal tecnico incaricato, la compagnia assicurativa non procedeva alla liquidazione dell'indennizzo. Contr Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda di parte attrice, eccependo la mancanza di prova circa l'effettiva sussistenza del furto, nonché contestando il quantum anche per l'assenza di prova delle ulteriori voci di danno lamentate, giustificate sulla base di una perizia priva di valore probatorio.
Con sentenza n. 3163/2024 il tribunale di Milano ha rigettato la domanda di ritenendo che Parte_1
l'attore non avesse provato i fatti costitutivi della propria pretesa, condannandolo alle spese di lite. In particolare il tribunale, da un lato, ha ritenuto che l'attore non avesse assolto l'onere di provare la condizione derogatoria alle condizioni generali di assicurazione, dall'altro ha ritenuto non fosse stato provato l'effettivo verificarsi dell'evento furto, non essendo sufficiente a comprovarlo la denuncia formalizzata ai Carabinieri, da reputarsi dichiarazione unilaterale, e neppure l'ordine di spedizione delle chiavi del veicolo, attesa la genericità dell'oggetto di tale documento, indicante solo la spedizione delle “chiavi”, senza alcuna specificazione ulteriore.
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma e la condanna dell'assicurazione al pagamento del premio e spese di lite accessorie, comprese quella della mediazione svolta in primo grado.
Ha articolato motivi che possono sintetizzarsi come segue:
I)“sull'erronea/illegittima/immotivata interpretazione della documentazione allegata”: l'appellante censura l'asserita erronea valutazione della documentazione prodotta avuto particolare riguardo al c.d. simplo di polizza, detto anche “certificato di assicurazione”, costituente “il documento rilasciato dalla società assicuratrice che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione e illustra le garanzie specifiche dell'assicurazione stessa” da cui emergerebbe che, con riguardo alla garanzia “furto motociclo solo totale”, le condizioni assicurative prevedono il valore di € 26.000 senza applicazione di pagina 3 di 8 scoperto, costituente deroga in ragione dell'appendice convenzione “California dreams” contenuta alla pagina 4/4, che testualmente prevede che “in deroga a quanto indicato sul simplo di polizza, la garanzia furto è prestata nella forma totale e parziale senza scoperto e minimo. Fermo il resto”; nel caso di garanzia “protezione legale motociclo incidenti” è prevista la locuzione “vedi C.G.A.”, indicazione che mancherebbe per il furto, evento rispetto al quale tutte le clausole necessarie alla liquidazione dell'indennizzo risulterebbero già contenute nel simplo di polizza, senza necessità di ricorrere alle C.G.A.; la circostanza, tra l'altro, non sarebbe stata neppure contestata dalla convenuta, essendo quindi il tribunale incorso nella violazione dell'art 115 c.p.c.; avrebbe pertanto Parte_1 assolto al proprio onere probatorio;
II)“sull'errata valutazione delle circostanze dell'avvenuto furto del motociclo in data 22/09/2022”: l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'effettiva verificazione del furto in data
22/09/2022 poichè trattandosi di un furto in pubblica via non vi era alcun testimone del fatto né potevano esserci altri elementi utili a provare l'evento, pertanto unica prova che il danneggiato avrebbe potuto fornire era la presentazione della denuncia-querela e la consegna all'assicurazione delle chiavi del mezzo rubato, la cui ricezione sarebbe stata provata dalla ricevuta di consegna in data 26.01.2023 alle ore 16.18
III)“sulla quantificazione dell'indennizzo”: l'appellante avrebbe documentalmente provato che il valore del mezzo assicurato fosse di €26.000,00 e che l'indennizzo dovuto, dovesse essere prestato
“nella forma totale senza scoperto e minimo”, così come risultante dalla convenzione California dreams allegata al simplo di polizza.
Contr Si è costituita in appello che, eccepita in via pregiudiziale l' inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. , nel merito, contraddette le avverse pretese, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.02.2025 il consigliere istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza di sospensiva, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 13.03.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 19.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per i motivi che seguono che assorbono e superano nel merito l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dalla difesa dell'appellata.
pagina 4 di 8 Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e relativi all'onere probatorio che, in materia di assicurazione per la responsabilità civile, grava sull'assicurato.
Reputa la Corte che il compendio probatorio documentale presentato dall'appellante sia sufficiente a dimostrare che quest'ultimo ha adempiuto all'onere della prova che gli compete, in conformità al principio di cui all'art. 2697 c.c. Tale principio impone all'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, mentre grava sull'assicurazione l'onere di dimostrare l'eventuale fatto estintivo, l'avvenuto adempimento o un atto impeditivo o modificativo. (Cass. 1558/2018; Cass.
30656/2017; Cass. 13533/2001).
Va premesso che la valutazione delle prove e degli elementi indiziari raccolti durante lo svolgimento del processo e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto accaduto tra le parti vada ponderata alla stregua del principio del libero apprezzamento del giudice che, ai sensi dell'art. 116, co. 1, c.p.c., fissa una regola generale secondo cui il giudice di norma deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, senza che simile potere si traduca in un arbitrio bensì nell'esercizio di una discrezionalità relativa, per la quale costituiscono invalicabili limiti le regole logiche e le massime di esperienza. È ben noto, infatti, che valore primario nel ragionamento probatorio viene riconosciuto alle prove, che siano legali, libere o atipiche, le quali vanno nettamente distinte dagli elementi indiziari, risolvendosi, le prime in circostanze che dimostrano un fatto senza lasciare margine al dubbio e, le seconde, in elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento deduttivo che, partendo da un fatto noto (l'indizio) conduce ad un fatto ignoto in virtù dell'applicazione di regole scientifiche o di massime di comune esperienza. Ne consegue che l'esistenza di un fatto può essere desunta da elementi indiziari, purché siano gravi, precisi e concordanti così compendiandosi gli uni con gli altri ad integrare un efficace ed esaustivo elemento probatorio ai fini della prova di un fatto.
Ciò posto, punto di partenza della disamina degli elementi probatori prodotti dall'appellante è la denuncia del furto (doc. 4 fasc. appellante) che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non può essere considerata priva di pregnanza in ragione delle circostanze che hanno accompagnato l'evento assicurato. Deve in proposito tenersi in considerazione che il furto ha avuto d oggetto un veicolo parcheggiato per strada, e perciò esposto a pubblica fede, in un luogo non isolato, ma prossimo alla sede di lavoro dell'assicurato, per un arco di tempo, pari a qualche ora, idoneo a consentire la sottrazione illecita ma non talmente prolungato da potere anche solo infierire una qualche trascuratezza del proprietario. La moto era altresì dotata di antifurto, seppure non satellitare. Non vi sono elementi, tantomeno sono stati indicati dalla controparte, che possano inficiare l'attendibilità del denunciante il quale con la formalizzazione della denuncia preso le autorità competenti si è assunto la responsabilità di quanto dichiarato.
Al riguardo, il richiamo operato dal Tribunale alla giurisprudenza citata non appare pertinente rispetto al caso di specie, limitandosi tali pronunce a non rilevare alcuna censura addebitabile alle sentenze impugnate in merito al riparto dell'onere della prova, senza però pronunciarsi sull'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. In ultima analisi vale il principio secondo cui la denuncia, qualora pagina 5 di 8 accompagnata da ulteriori elementi, possa assumere valore di piena prova del verificarsi dell'evento, anche in considerazione delle conseguenze penali che ne deriverebbero per il denunciante in caso di dichiarazioni mendaci.
L'onere probatorio incombente sull'assicurato consiste altresì nel conferire idoneo riscontro dell'effettiva esistenza del veicolo, della sua idoneità a svolgere la funzione di mezzo di trasporto e della sussistenza di un apprezzabile valore economico del bene al momento della sottrazione, fornendo elementi di prova che siano certi, precisi e concordanti, atti a corroborare l'assunto dell'avvenuta sottrazione del veicolo ad opera di ignoti.
Nel caso di specie, l'appellante non si è limitato a produrre la denuncia del furto ma ha altresì depositato l'estratto cronologico generale con certificato di spossessamento richiesto al PRA (doc. 1 fasc. appellante), la carta di circolazione (doc. 2 fasc. appellante) e ha dimostrato di aver consegnato l'intera serie di chiavi del veicolo alla compagnia assicurativa (docc. 6, 7 e 8 fasc. appellante).
Quanto alla prova delle condizioni in presenza delle quali opera la polizza, non è stato contestato dall'assicurazione che la sussistenza delle condizioni di indennizzo si potesse desumere dal c.d. simplo di polizza prodotto dall'appellante. Ed infatti, con riguardo alla garanzia per “furto motociclo solo totale”, le condizioni di polizza sono integralmente rinvenibili nel certificato di assicurazione, il c.d. simplo di polizza (doc. 3 fasc. appellante), dal quale emerge, a pagina 1 che, il valore del mezzo è stato individuato in € 26.000,00 con scoperto nella misura del 25% e minimo zero. Tale previsione è, tuttavia, oggetto di una deroga a pagina 4 del medesimo documento, trovando applicazione la disposizione che prevede testualmente che
“in deroga a quanto indicato sul simplo di polizza la garanzia furto è prestata nella forma “totale e parziale” senza scoperto e minimo. Fermo il resto”. Di talché si desume che la regolamentazione delle condizioni assicurative per il furto del motociclo fosse contenuta nelle clausole del simplo di polizza, senza necessità di dover ricorrere alle C.G.A., peraltro espressamente menzionate solo per garanzie diverse da quella che assisteva il furto.
Quanto alla operatività della polizza l'assicurazione si è limitata ad affermare che “ l'assicurato in sede di accertamento ha riferito di aver apportato modifiche alla motocicletta asportata di elaborazione estetica e di motore senza pezza giustificativa. Inoltre si fa presente che il motociclo in questione era sprovvisto di revisione
e conseguentemente non poteva circolare. Va da se che la polizza invocata nel caso di specie non è operativa”, riportando dati che appaiono desunti dalla perizia del mezzo, redatta il 26.5.2021, con cui è stato assegnato al mezzo il valore oggetto della somma assicurata di euro 26.000, e che non si comprende in quali termini possano avere ricadute sulla operatività della polizza.
E' fondato altresì il terzo motivo di appello inerente la quantificazione dell'indennizzo.
Al riguardo, l'appellante ha prodotto la copia della polizza assicurativa (doc 3 fasc. appellante) del
30.06.2022, dalla quale emerge che il veicolo è stato assicurato per il valore di € 26.000,00, valore pari pagina 6 di 8 alla perizia di parte datata 26.05.2021 con la quale il perito incaricato ha stimato il valore commerciale del veicolo, una Harley Davidson Company, avente indubbiamente un pregio, considerato il “valore commerciale per amatore” in € 26.000. Sul punto nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'assicurazione che si è limitata solo a contestare la provenienza unilaterale della perizia allegata dall'appellante senza addurre elementi utili a dar conto di un valore del veicolo diverso da quello che è stato ritenuto congruo anche ai fini della sottoscrizione della polizza, o rilevare incongruità o criticabili modalità di determinazione nel valore assegnato.Per quanto la perizia sia di provenienza unilaterale essa si presta pertanto ad essere apprezzata per la esaustività dei dati in essa riportati e l'apprezzamento riconducibile ad un soggetto iscritto all'albo dei consulenti.
Non è apprezzabile un supplemento istruttorio, tra l'altro non sollecitato dall'assicurazione, in quanto esso dovrebbe necessariamente avvalersi di foto o dati già cristallizzati, non potendosi prendere visione del mezzo sottratto e non più rinvenuto. Tra l'altro, viene in rilievo che trattasi di moto avente un apprezzamento nel mercato amatoriale sicchè la data di immatricolazione e l'usura vanno rapportati a tale contesto.
Pertanto, in assenza di una specifica contestazione, non può che riconoscersi un indennizzo quantificato sul valore del bene che, sia dalla relazione peritale di parte, sia dalla polizza che deve ritenersi calibrata sull'indennizzo liquidabile, ammontante ad € 26.000,00.
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza integralmente riformata.
Cont L'appellata , in quanto soccombente, deve rifondere ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla controparte le spese di lite, sia quelle del primo grado, in riforma, sia quelle del presente grado .
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate, facendo riferimento ai parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Vanno altresì riconosciute le spese vive sostenute per l'esperimento della mediazione obbligatoria svolta in primo grado. Giova in proposito richiamare che l'assistenza prestata dall'avvocato nel corso della fase di mediazione obbligatoria, svoltasi nella pendenza del giudizio, va qualificata come attività stragiudiziale ai sensi dell'art. 20 del d.m. 55/2014, trattandosi di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel giudizio. Nel caso di specie va riconosciuta la somma di euro 50,00, tale essendo la somma di cui la parte ha fornito la prova dell'esborso.
PQM
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Milano 3163/2024 pubblicata in data 21.03.2024, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 26.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo in favore di
; Parte_1
2) condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di Controparte_1 mediazione sostenute e documentate pari ad euro 50,00;
3) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 5.077, 00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% e per il secondo grado in € 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al
15%.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.03.2025.
Il cons. est. Dott. Roberta Nunnari
Il Presidente Dott. Francesco Distefano
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