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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12923 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra in proprio e nella qualità di rappresentante legale Parte_1 della rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Giovanni Costantino e con elezione di domicilio a
Roma, via Tudaio n. 22 ricorrente contro
, rappresentato dal Controparte_2
Dirigente pro tempore dott. Peppuccio Morreale resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare dell'08.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.24, in Parte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 24/0927 emessa in data 19.09.24 e notificata il 27.09.24, con la quale l' di ha contestato Controparte_2 CP_2 la violazione dell'art. 25 bis del D.lgs. n. 39/14 e comminato la sanzione amministrativa di € 6.022,34, per avere il ricorrente omesso di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale prima di impiegare al lavoro tale . Persona_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto sarebbe stata notificata oltre il termine di cui all'art. 28, L. 689/81 nonché la tardività della sanzione amministrativa in quanto sarebbe stata elevata in violazione dell'art. 14 della medesima legge.
Nel merito ha contestato l'applicabilità dell'art. 25 bis, D.lgs. n. 39/14 al caso di specie, asserendo che l'attività di accoglienza prestata dall'unità lavorativa sanzionata non riguardrebbe l'assistenza in favore di minori ma di cittadini stranieri adulti. Infine, ha eccepito l'erroneità dell'importo ingiunto perché sarebbe superiore rispetto alla sanzione effettivamente irrogata di cui comunque invoca l'illogica determinazione, assumendo il mancato rispetto del criterio di calcolo previsto dalla circolare del Ministro del lavoro n. 121/88. Indi, ha chiesto previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata e oggetto dell'ordinanza.
L'ispettorato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Accolta l'istanza di sospensione, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Così ricostruita la vicenda – richiamato il contenuto dell'ordinanza del
22.01.25 – in primo luogo vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente.
Invero, l'art. 28 della L. 689/81 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, se contestualmente contestata, ovvero dalla notifica del verbale di accertamento, che nella specie è avvenuta in data 03.12.2019, sicché al momento della notifica dell'ordinanza opposta (avvenuta in data
27.09.2024) il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Ugualmente tempestiva è la notifica del verbale di contestazione avvenuta, si ribadisce, in data 03.12.2019 e quindi entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 698/81, che fa decorrere detto termine dalla data di compiuto accertamento dell'illecito, e quindi dal 27.11.2019.
Nel merito si osserva che il certificato del casellario giudiziale deve essere richiesto dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 25 bis d.P.R.
31/2002 introdotto dall'art. 2 del D. Lgs.n.39/2014, al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Si tratta di un adempimento a carico dei datori di lavoro che intendano impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, come peraltro precisato altresì dal Ministero del lavoro con la circolare n. 9 dell'11.04.2014. Nel caso in esame, l'amministrazione resistente, pur essendone onerata, non ha sufficientemente provato la circostanza che l'unita lavorativa impiegata ( , aveva contatti diretti e regolari con i minori. Persona_1
Risulta, infatti, che quest'ultima è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 01.01.2019 al 31.01.2019 con la qualifica di operatore socio-assistenziale, attività che presuppone, in assenza di ulteriori precisazioni, il contatto con una utenza indifferenziata e solo occasionalmente la presenza di minori. Né può darsi rilevanza alle dichiarazioni rese dai lavoratori al momento delle operazioni ispettive, trattandosi di documentazione meramente richiamata dall' CP_2 ma non prodotta neppure telematicamente.
Le superiori circostanze consentono di escludere, quindi, l'applicabilità dell'art. 25, del D.lgs. n. 39/14, in quanto descrittivo di una fattispecie non conforme a quella appena delineata.
Consegue che l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata.
L'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto dei presupposti consente di non indugiare sulle altre ulteriori censure sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €
1.542,00, di cui € 2.640,00 per spese vive, oltre iva, cpa e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
24/0927 del 19.09.24. Condanna l' di al pagamento Controparte_2 CP_2
delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in 1.542,00, di cui
€ 264,00 per spese vive, oltre iva, cpa e accessori come per legge.
Così deciso a Palermo, l'08.05.2025 Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12923 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra in proprio e nella qualità di rappresentante legale Parte_1 della rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Giovanni Costantino e con elezione di domicilio a
Roma, via Tudaio n. 22 ricorrente contro
, rappresentato dal Controparte_2
Dirigente pro tempore dott. Peppuccio Morreale resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare dell'08.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.24, in Parte_1 proprio e nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 24/0927 emessa in data 19.09.24 e notificata il 27.09.24, con la quale l' di ha contestato Controparte_2 CP_2 la violazione dell'art. 25 bis del D.lgs. n. 39/14 e comminato la sanzione amministrativa di € 6.022,34, per avere il ricorrente omesso di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale prima di impiegare al lavoro tale . Persona_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la tardiva emissione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto sarebbe stata notificata oltre il termine di cui all'art. 28, L. 689/81 nonché la tardività della sanzione amministrativa in quanto sarebbe stata elevata in violazione dell'art. 14 della medesima legge.
Nel merito ha contestato l'applicabilità dell'art. 25 bis, D.lgs. n. 39/14 al caso di specie, asserendo che l'attività di accoglienza prestata dall'unità lavorativa sanzionata non riguardrebbe l'assistenza in favore di minori ma di cittadini stranieri adulti. Infine, ha eccepito l'erroneità dell'importo ingiunto perché sarebbe superiore rispetto alla sanzione effettivamente irrogata di cui comunque invoca l'illogica determinazione, assumendo il mancato rispetto del criterio di calcolo previsto dalla circolare del Ministro del lavoro n. 121/88. Indi, ha chiesto previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata e oggetto dell'ordinanza.
L'ispettorato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Accolta l'istanza di sospensione, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Così ricostruita la vicenda – richiamato il contenuto dell'ordinanza del
22.01.25 – in primo luogo vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente.
Invero, l'art. 28 della L. 689/81 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, se contestualmente contestata, ovvero dalla notifica del verbale di accertamento, che nella specie è avvenuta in data 03.12.2019, sicché al momento della notifica dell'ordinanza opposta (avvenuta in data
27.09.2024) il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Ugualmente tempestiva è la notifica del verbale di contestazione avvenuta, si ribadisce, in data 03.12.2019 e quindi entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. 698/81, che fa decorrere detto termine dalla data di compiuto accertamento dell'illecito, e quindi dal 27.11.2019.
Nel merito si osserva che il certificato del casellario giudiziale deve essere richiesto dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 25 bis d.P.R.
31/2002 introdotto dall'art. 2 del D. Lgs.n.39/2014, al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Si tratta di un adempimento a carico dei datori di lavoro che intendano impiegare personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, come peraltro precisato altresì dal Ministero del lavoro con la circolare n. 9 dell'11.04.2014. Nel caso in esame, l'amministrazione resistente, pur essendone onerata, non ha sufficientemente provato la circostanza che l'unita lavorativa impiegata ( , aveva contatti diretti e regolari con i minori. Persona_1
Risulta, infatti, che quest'ultima è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 01.01.2019 al 31.01.2019 con la qualifica di operatore socio-assistenziale, attività che presuppone, in assenza di ulteriori precisazioni, il contatto con una utenza indifferenziata e solo occasionalmente la presenza di minori. Né può darsi rilevanza alle dichiarazioni rese dai lavoratori al momento delle operazioni ispettive, trattandosi di documentazione meramente richiamata dall' CP_2 ma non prodotta neppure telematicamente.
Le superiori circostanze consentono di escludere, quindi, l'applicabilità dell'art. 25, del D.lgs. n. 39/14, in quanto descrittivo di una fattispecie non conforme a quella appena delineata.
Consegue che l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata.
L'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto dei presupposti consente di non indugiare sulle altre ulteriori censure sollevate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €
1.542,00, di cui € 2.640,00 per spese vive, oltre iva, cpa e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
24/0927 del 19.09.24. Condanna l' di al pagamento Controparte_2 CP_2
delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in 1.542,00, di cui
€ 264,00 per spese vive, oltre iva, cpa e accessori come per legge.
Così deciso a Palermo, l'08.05.2025 Il Giudice
Emanuela Piazza