Articolo 2554 del Codice civile
Articolo 2442Articolo 2433 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2554.

(Partecipazione agli utili e alle perdite).

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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