Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 20/03/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 9191/2022 R.G. promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Afragola (NA) al II Vicolo Duca Degli Abruzzi 18, C.F.: C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio D'Ago C.F. , C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Bartolomeo Caracciolo
Carafa n. 30, come da procura in atti,
RICORRENTE
con sede legale in Controparte_2
Napoli, Via Ponte dei Francesi n. 37/D, P. IVA: , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa -giusta procura in calce alla memoria di costituzione, rilasciata su foglio separato dall'Amministratore Unico e Legale
Rappresentante p.t., dott. all'avv. Francesco Castiglione (C.F. Controparte_3
- Fax 081-2481166), presso lo studio del quale elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli, Via Giosuè Carducci n. 42,
RESISTENTE
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_4
, PEC: t, in virtù di mandato C.F._4 Email_1
generale alle liti per notar di Roma del 23.12.2011 – rep. 77778, e presso questi Per_1
elett.te dom.to presso la sede in via Galileo Ferraris, n° 4 Napoli, CP_5
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive per mansioni superiori e regolarizzazione contributiva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 23.5.22 il Sig. chiedeva al Tribunale di CP_1
Napoli accogliersi le seguenti conclusioni: «A) Dichiarare inefficace ogni eventuale documento liberatorio sottoscritto dal ricorrente che s'impugna ex art. 2113 c.c. e, comunque, per vizio del consenso ed illiceità della causa. B) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è da considerarsi di natura subordinata dal 04/02/2009 al 31/01/2021, con inquadramento al livello 4A del CCNL Servizi Ambientali per l'intero periodo, con svolgimento dell'attività full time, in subordine al livello 3A o al diverso inquadramento che l'Onorevole Giudicante riterrà di giustizia;
C) Per l'effetto del suddetto accertamento, condannare con sede legale in Napoli alla via Ponte Controparte_2
dei Francesi n. 37/D, C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., al P.IVA_1
pagamento in favore del sig. della somma di € 42.204,41 a titolo di differenze retributive, Parte_1
di cui € 2.687,20 a titolo di differenza TFR, come da conteggio analitico, o a quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. D) Condannare la convenuta al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali dovuti, entro i limiti prescrizionali di cui alla legge
335/95, ovvero alla costituzione presso l' di rendita vitalizia ai sensi della L. 1338/2016 per la contribuzione ormai prescritta;
E) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.»
A fondamento della domanda l'istante ha esposto: di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della senza soluzione di continuità dal 04/02/2009 CP_2
al 31/01/2021, data del suo licenziamento per raggiungimento del limite di età; di aver svolto l'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato Livello 2A
C.C.N.L. Servizi Ambientali per l'intero periodo con le mansioni di operaio comune - operatore ecologico;
di essere stato addetto dalla data di assunzione fino al mese di maggio
2009 allo spazzamento delle strade, mentre in seguito, a causa di un infortunio occorso nel mese di maggio 2009, gli venivano affidate le mansioni di responsabile di magazzino e, contestualmente, di addetto al ritiro dei rifiuti ingombranti, essendo in possesso delle patenti per guidare i camion;
di aver quindi svolto, durante l'intero periodo di lavoro, le seguenti mansioni contemporaneamente: si occupava in primis del registro degli automezzi, segnando sull'apposito registro il numero identificativo del camion, l'ora di uscita, i dati dell'autista e il livello di carburante presente all'interno del serbatoio;
successivamente si occupava di aggiornare il registro carburante, annotando sul registro i dati dei camion che dovevano fare rifornimento prima di procedere alla raccolta dei rifiuti, fornendo altresì all'autista del camion la scheda carburante necessaria al rifornimento;
quando rientravano i camion che avevano fatto rifornimento, ritirava la ricevuta del pagamento spillandola vicino alla scheda carburante, registrando altresì i chilometri complessivi del camion;
dopo aver chiuso il registro dei camion in uscita e del carburante, usciva, in coppia con Persona_2
per il ritiro dei rifiuti ingombranti ed era addetto alla guida del camion;
circa due
[...]
giorni a settimana, in luogo delle mansioni di addetto al recupero degli ingombranti, veniva inviato dal capodistretto sig. al ritiro degli automezzi in manutenzione Controparte_6
presso l'Autofficina Credendino sita in Caivano (NA) alla Località Pascarola n. 4; all'esito delle predette mansioni, svolte all'esterno, nell'ufficio di via Pratt, effettuava le bolle di trazione, cioè compilava e firmava le autorizzazioni, per i camion, ad uscire dallo stabilimento;
si occupava, altresì, di comunicare con l'autofficina addetta alla riparazione dei camion, per prenotare gli interventi di manutenzione, su segnalazione da parte degli autisti dei guasti del mezzo;
inoltre, si occupava della preparazione delle bolle di trazione delle macchine spazzatrici addette alla pulizia delle strade e di gestire l'invio quotidiano di tutte le macchine spazzatrici presso il lavaggio “EuropaCarwash” che effettuava il lavaggio del meccanismo interno della spazzatrice;
alle ore 13.00 riceveva gli operai della ditta “Flora”, addetti alla pulizia delle aiuole cittadine, i quali gli consegnavano la bolla di trazione emessa da “Flora” e ricevevano dallo stesso la bolla di con indicazione delle zone in cui era CP_2
stato effettuato il taglio dell'erba; riceveva e firmava, altresì, le bolle delle aziende che effettuavano la sanificazione e la derattizzazione del distretto, nonché delle aziende che effettuavano la sanificazione Covid dei camion;
forniva agli addetti allo spazzamento scope, buste e carrellino raccogli rifiuti;
forniva, altresì, alle c.d. squadre speciali di , cioè CP_2
quelle addette al verde, diserbante, decespugliatore e liquido enzimatico;
si occupava, inoltre, di fornire, a tutti gli addetti del distretto, gli abiti da lavoro (scarpe, pantaloni, giacche e tute), verificando l'integrità dei “colli” e firmando le bolle di trasporto;
aggiornava il registro taglie dei dipendenti a seguito delle richieste degli operai del distretto di cambio taglia e comunicava la rettifica delle taglie direttamente al magazzino generale di;
CP_2
ritirava dai lavoratori i libretti di autorizzazione ai permessi e su richiesta dei lavoratori compilava le richieste di permessi;
era d'ausilio al capo distretto nella concessione dei permessi e delle ferie;
concludeva la giornata di lavoro alle ore 13.50 chiudendo il cancello del distretto con il telecomando che era in suo possesso;
che aveva erroneamente CP_2
applicato la qualifica spettante al lavoratore, riconoscendogli il livello di Operaio A2 (addetti allo spazzamento) nonostante egli avesse svolto, per l'intero periodo di lavoro, mansioni riconducibili al livello A4, operaio specializzato, con la mansione prevalente di responsabile del magazzino;
che il datore di lavoro aveva riconosciuto lo svolgimento dell'attività di responsabile del magazzino con ordine di servizio allegato all'indice di produzione;
di aver percepito, per l'intero periodo la retribuzione mensile così come indicata nei cedolini paga e riportata nei conteggi analitici allegati al ricorso, calcolata sulla base del livello 2 A del
CCNL Ambientali;
di non aver percepito, quindi, nella giusta misura la retribuzione CP_2
diretta per lavoro ordinario diurno, per 13° gratifica natalizia, per indennizzo ferie, per 14° mensilità, per indennizzo riduzione orario e permessi e indiretta in ragione delle mansioni effettivamente svolte;
che risultava, pertanto, parzialmente omessa la contribuzione in CP_5
ragione delle mansioni superiori svolte.
Si costituiva la convenuta società che eccepiva, preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata produzione dei CCNL Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate successivi a quello del 30.6.2008 depositato e la prescrizione, nonché l'infondatezza delle avverse domande, chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, la causa è decisa all'esito dell'udienza cartolare del 20.3.25, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, mediante sentenza con i contestuali motivi in fatto e in diritto.
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In primo luogo, si osserva che il ricorso non è affetto da alcun vizio di nullità per la mancata produzione da parte del ricorrente dei CCNL Nettezza Urbana Aziende
Municipalizzate successivi a quello del 30.6.2008 depositato unitamente al ricorso.
Al riguardo si osserva che “Nel rito del lavoro, i mezzi di prova ed i documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente deve, in forza degli artt. 414, primo comma, n. 5, e 415, primo comma, cod. proc. civ., indicare nel ricorso e depositare unitamente ad esso sono quelli aventi ad oggetto i fatti posti a fondamento della domanda e, tra questi, non è riconducibile il contratto o l'accordo collettivo qualora esso debba costituire un criterio di giudizio. Infatti, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 che, nel modificare l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ha posto sullo stesso piano, tra i motivi di ricorso, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, onerando il ricorrente per cassazione di depositare il testo di quest'ultimi (art. 369, secondo comma,
n. 4, cod. proc. civ., come modificato dal citato d.lgs. n. 40), il codice di rito risolveva il problema della conoscibilità della regola di giudizio affidando al giudice, senza preclusioni, il potere di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.), i quali, pertanto, seppur non formalmente inseriti fra le norme di diritto, rimanevano, sul piano dell'acquisizione al processo, distinti dai semplici fatti di causa.
(Nella specie, la S.C., enunciando il principio anzidetto, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 414 e 415 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su un accordo economico collettivo il cui testo era stato prodotto in primo grado dal ricorrente successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio)”
(Sez. L, Sentenza n. 23745 del 17/09/2008); dunque, è pacifico il potere del giudice di acquisire, nel corso del processo, il CCNL su cui si fonda la domanda, qualora non sia allegato dal ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente, su istanza del giudice, ha provveduto a depositare tutti i
CCNL successivi a quello già prodotto e relativi all'intero periodo di causa.
Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della pretesa, per verificare la fondatezza della domanda volta al riconoscimento di una qualifica superiore, anche in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, deve procedersi preliminarmente all'analisi della declaratoria relativa alla posizione rivendicata in ricorso, per poi verificare quali in concreto siano le mansioni svolte dal ricorrente, in modo da poter raffrontare queste ultime a quelle astrattamente previste nella declaratoria, onde verificarne la coincidenza (Cass. n. 14973/00; Cass. n. 1438/97).
Inoltre, si osserva, in via generale, che lo svolgimento da parte di un dipendente delle mansioni svolte da altro dipendente, inquadrato nella qualifica superiore rivendicata, non comporta automaticamente l'attribuzione di tale qualifica superiore (che potrebbe essere stata attribuita al secondo lavoratore in base ad una scelta discrezionale del datore di lavoro), dovendo aversi riguardo, appunto, alle mansioni effettivamente svolte e alle declaratorie contrattuali.
E' opportuno, quindi, riportare il contenuto delle declaratorie contrattuali rilevanti ai fini della decisione.
La declaratoria del 2° livello CCNL Servizi Ambientali, Area Spazzamento, Raccolta, Tutela
e Decoro del Territorio, riconosciuto al lavoratore, così recita: “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti”.
La declaratoria del livello 4° livello, rivendicato in via principale, così recita: “Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori;
ecc.”.
Infine, la declaratoria del 3° livello, richiesto in via subordinata, recita: “Lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela del decoro urbano con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
Orbene, dall'esame di tali declaratorie emerge che i principali elementi caratterizzanti il 4° livello, preteso in via principale, sono una professionalità adeguata e specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate;
quelli caratterizzanti il 3° livello, invocato in via subordinata, invece, vanno individuati nella adeguata preparazione professionale, acquisita anche attraverso esperienza pratica e l'autonomia operativa, sia pure nell'ambito di istruzioni dettagliate. Di contro, gli elementi caratterizzanti il 2° livello, posseduto dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, vanno individuati in una conoscenza generica del processo lavorativo, acquisibile con un periodo di pratica, per lo svolgimento di attività elementari in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto.
Alla luce delle suddette declaratorie contrattuali e dei riferiti tratti distintivi va valutata l'istruttoria espletata.
Il testimone di parte ricorrente ha riferito: “ADR: sono dipendente di da Testimone_1 CP_2
settembre 2000 con la qualifica di operaio addetto allo spazzamento;
ho conosciuto il ricorrente che è venuto
a lavorare nel 2009 come operaio;
all'inizio faceva le mie mansioni ma poi ha avuto un problema fisico e quindi, quando è rientrato dopo la malattia, ha iniziato a svolgere mansioni di responsabile di magazzino e su richiesta del responsabile sig. o o , usciva con un piccolo mezzo insieme ad un CP_6 Per_3 Per_4
collega, per ritirare suppellettili, tipo mobili;
inoltre dava una mano in ufficio;
la Persona_2
postazione lavorativa del ricorrente era a Scampia dove c'era un magazzino dove noi operatori prendevamo il materiale che ci occorreva;
era lui che si occupava del registro degli automezzi che uscivano per la raccolta, compilava le bolle di trazione, cioè attestava l'entrata e l'uscita che gli operai effettuavano per conto della ditta Flora che si occupava del taglio erba delle aiuole dei marciapiedi;
inoltre compilava le bolle per il lavaggio dei mezzi e per il carburante;
ancora ritirava i mezzi che erano in riparazione presso le officine;
non so se si occupava di prenotare le officine per la manutenzione e/o la riparazione dei mezzi;
non ho cause in corso contro io andavo in magazzino a Scampia quando mi serviva materiale per lavorare, guanti, CP_2
scope e altro;
ci andavo un paio di volte a settimana, la mattina prima di iniziare il turno e ci ritornavo alla fine del turno per consegnare il materiale, tipo le pale grandi, i rastrelli.”.
Il testimone di parte resistente ha dichiarato: “ADR: sono dipendente di Controparte_6
dal dicembre 2005, all'inizio con mansioni di capoturno ed ora con mansioni di capodistretto/capo CP_2
settore dal 2014/2015 circa;
ho conosciuto il ricorrente dopo la metà del 2017 e ho avuto contatti con lui per motivi lavorativi fino al 2020 in quanto lavorava nel distretto di via Hugo Pratt servizio spazzamento nord, che io dirigevo;
quando io sono arrivato il già era utilizzato come jolly e io ho continuato ad CP_1
usarlo così; era lui che la mattina forniva le attrezzature, (pale, scope, carrelli, buste ecc.) agli operai che erano circa una settantina;
preciso che le scope, i carrelli e le pale sono conservati in una griglia esterna anche per motivi di igiene e quindi gli operai li prelevano direttamente da lì; il consegnava le buste e si CP_1
occupava di sostituire le attrezzature che fossero danneggiate;
andava al magazzino generale di via Volpicella, che era un capannone, a ritirare il materiale ogni 15 giorni e lo depositava presso il magazzino di via Hugo Pratt, che era una stanza grande e lo sistemava;
ovviamente era emessa una bolla relativa al materiale che occorreva dal capoturno su indicazione dello stesso che lo avvisava sul materiale che CP_1
serviva; in questa attività era affiancato anche da un altro dipendente, sig. ; dava una mano Persona_2
all'interno dell'ufficio movimento a supporto del caposquadra o anche da solo quando mancava il caposquadra;
gli indumenti per i nostri operatori erano forniti da una ditta esterna ed era il ricorrente che si occupava di distribuire gli indumenti arrivati, di solito due volte all'anno, eventualmente anche segnalando anomalie per es. un abito non rientrato dal lavaggio;
si occupava di consegnare la scheda carburante all'autista che aveva necessità di fare rifornimento e l'autista al rientro gli consegnava la scheda con lo scontrino e il ricorrente, se mancava il caposquadra, annotava l'operazione sul registro;
non so se lo facesse anche quando era presente il caposquadra in quanto io non ero sempre sul luogo;
era addetto alla guida del gasolone, di solito in coppia con e andava a fare servizi di spazzamento o piccole bonifiche;
il Persona_2
ricorrente si occupava solo dello spazzamento dei vialetti dei giardinetti di Piscinola, non ricordo con precisione con quale cadenza, forse a giorni alterni;
poteva capitare che fosse lui ad emettere la bolla di trazione su cui era annotato il nome dell'operatore che guidava e la targa del mezzo che usciva, ciò in sostituzione del caposquadra;
che io sappia il ricorrente non aveva uno suo username e una sua password, quindi usava quelli dei caposquadra, e per un periodo anche Persona_5 Persona_6 Per_7
al riguardo si trattava di attività standard in quanto di solito ad ogni operatore veniva assegnato
[...]
lo stesso mezzo, salvo casi di avaria del mezzo o di malattia;
gli automezzi del distretto erano 6/7; capitava che il emettesse le bolle per il lavaggio del mezzo e lo portava al lavaggio;
c'è un programma che CP_1
scadenza i tempi dei lavaggi, salvi casi eccezionali che potevano essere segnalati dall'autista stesso o dai meccanici o anche dal ricorrente stesso;
il ricorrente non era addetto al taglio dell'erba, era una ditta privata che si occupava del diserbo;
poteva capitare che lui emettesse le bolle per tale attività in sostituzione del caposquadra;
in base alle esigenze faceva le attività che ho indicato;
capitava che fosse lui a supporto del caposquadra, a compilare il biglietto in cui si annotava la concessione di ferie o permessi concordati con il caposquadra o capoturno;
la pianificazione delle ferie estive è fatta dalla direzione e ha durata di 7 anni: prevede varie opzioni che ognuno può scegliere per detto periodo;
se c'è una esigenza straordinaria, per cambiare l'opzione prescelta viene fatta richiesta al capodistretto che valuta se è possibile acconsentire alla richiesta;
ero io a predisporre il piano di spazzamento e di raccolta a livello generale;
a livello giornaliero erano i caposquadra ad occuparsi della gestione del piano, ossia dell'abbinamento del mezzo al conducente e in mancanza di essi anche il ricorrente;
di solito era presente un caposquadra, ma poteva capitare occasionalmente che non ci fosse;
la manutenzione degli automezzi si effettua su chiamata del conducente per le avarie: il conducente avvisa il caposquadra e se non c'è avvisa il;
per la manutenzione ordinaria c'è CP_1
un ufficio gestione automezzi che se ne occupa e ci segnala le date dei collaudi degli automezzi;
il magazzino di non era dotato di una guardiania.”. Per_8
Il testimone di parte ricorrente ha riferito: “ADR: sono dipendente di dal Testimone_2 CP_2
2017 con mansioni di operatrice ecologica addetta allo spazzamento;
ho sempre lavorato e lavoro al distretto di via Hugo Pratt;
conosco il ricorrente in quanto lavoravamo insieme;
io uscivo con i mezzi insieme ad altri operatori per andare nella mia zona a Chiano per lo spazzamento, tra le 7 e le 7,30; il ricorrente rimaneva nel distretto ed era un tuttofare;
il ricorrente era presente la mattina ed era lui che emetteva le bolle per la consegna del mezzo con il nome dell'autista; noi operatori rientravamo intorno alle 11,45 ma rimanevamo nel distretto fino alle 12,40 quando dovevamo marcare con l'impronta; in questo lasso temporale facevamo la doccia e ci cambiavamo negli spogliatoi;
se avevo bisogno di ferie o di “feg” mi rivolgevo al ricorrente e lui mi consegnava il biglietto con la concessione del giorno di ferie richiesto;
in caso di necessità di cambio di divise, perché usurate o per cambi taglia o altro, ci rivolgevamo a lui che ce le forniva;
era lui che si occupava di annotare al computer la nostra produttività giornaliera per la quale ci viene data la somma ulteriore di 12 euro giornaliere;
mi è capitato di vederlo, quando ero sulla mia zona a Chiaiano, alla guida del gasolone insieme a che si occupavano della raccolta degli ingombranti;
era lui che dava le schede per il Persona_2
rifornimento del carburante e a fine turno annotava i chilometri e la spesa che risultava dallo scontrino;
so che si occupava di emettere la bolla per il lavaggio dei mezzi;
non so se si occupasse anche della manutenzione dei mezzi;
era il che ci forniva le buste dal magazzino.”. Persona_2
Il testimone di parte convenuta ha dichiarato: “ADR: sono dipendente di Testimone_3 CP_2
da ottobre 2000 con la qualifica di responsabile operativo di distretto, attualmente dell'ottava municipalità; conosco il ricorrente perché dal 2004 al 2016 lavoravo già presso questo distretto, dove lavorava il ricorrente che è venuto nel 2009; dal 2016 al 2018 ho lavorato presso quello di per poi ritornare in Parte_2
quello dell'ottava municipalità; quando sono rientrato, però, il distretto era stato diviso dal direttore generale dell'epoca in due settori, spazzamento e prelievo e io ero addetto a quello del prelievo;
nel periodo fino al 2016 il ricorrente lavorava sotto le mie dipendenze e inizialmente era addetto allo spazzamento e al prelievo ingombranti;
ad un certo punto non ricordo quando, il medico competente lo dichiarò idoneo con delle limitazioni per il lavoro notturno e per i carichi di peso elevato;
pertanto da quel momento l'ho adibito alla consegna delle buste dei rifiuti agli operai, alla consegna e sostituzione di attrezzi da lavoro, alla consegna dei guanti e alla annotazione della consegna sull'apposito registro che esiste per ogni operaio, al ritiro del vestiario e dei dpi e alla consegna agli operai;
la consegna del vestiario, ossia le divise, accadeva due volte all'anno per quelle invernali e quelle estive e occasionalmente in caso di sostituzione perchè si era rotta o sporcata, previa richiesta mia al magazzino;
gli operai che passano al magazzino per la consegna di buste e materiale vario erano circa 60/70; presso lo stabilimento di via Ugo Pratt c'è una stanza adibita a piccolo deposito in cui era tenuta una piccola quantità di scorta di materiali vari da lavoro;
era il ad avvisare CP_1
se le scorte stavano terminando e io o i capiturno facevamo la richiesta al magazzino generale, in Via
Volpicelli e il andava a ritirare;
ciò accadeva secondo la necessità, di solito ogni 15/20 giorni;
inoltre CP_1
utilizzavo il FO anche per la raccolta differenziata dei piccoli elettrodomestici, lui guidava il furgone, tipo
Gasolone oppure F35, per entrambi i quali occorre la patente B, e si recava nei punti dove era stabilito il ritiro/consegna dei piccoli elettrodomestici;
non ero presente e quindi non so se era lui che li ritirava o erano i cittadini che conferivano gli elettrodomestici direttamente nel furgone;
ciò lo faceva in dei giorni stabiliti per la raccolta differenziata;
inoltre portava gli automezzi al lavaggio e in officina oppure li ritirava in base alle esigenze del distretto che erano stabilite dai capiturno e dai capisquadra e annotate al Pc al momento della consegna del mezzo al lavaggio o all'officina; questa era la manutenzione ordinaria;
in caso di avaria del mezzo al rientro dell'operaio si apriva una pratica al pc per l'avaria e si portava il mezzo in officina;
la pratica l'apriva o il caposquadra o il capoturno e il mezzo poteva essere portato o dall'operaio stesso oppure se il guasto era avvenuto di notte in cui l'officina era chiusa, il giorno dopo era il FO a portare il mezzo;
nel distretto all'epoca circolavano in entrata e in uscita 50/60 automezzi tra furgoni e spazzatrici;
talvolta lo mandavo anche a scaricare gli ingombranti in quanto in tal caso non doveva sollevare pesi, perché lo scarico avviene tramite l'automezzo; io ero presente sul distretto di via Ugo Pratt tutti i giorni dal lunedì al venerdì; non ho mai visto il ricorrente dare direttive agli altri operai in quanto vi provvedevano i capisquadra
e capiturno che erano sempre presenti;
non era il ricorrente ad occuparsi della compilazione delle bolle di trazione meccanica ma i capisquadra o capiturno e nei casi sporadici di assenza degli stessi vi provvedevo io;
erano i capisquadra che registravano sul brogliaccio le risultanze della scheda carburante;
non so se dopo il 2016 il ricorrente abbia provveduto a ciò (compilazione bolle e registrazione scheda carburante); non ho mai visto il operare al Pc e non so se avesse delle credenziali di accesso al sistema;
erano i CP_1
capisquadra/turno che stabilivano dove e quando fare il diserbo chimico e meccanico ed erano i nostri operai all'epoca che facevano il taglio dell'erba; le richieste delle ferie e dei permessi vengono fatte ai capisquadra che di solito provvedono direttamente ad erogarle;
in caso di difficoltà per varie assenze, rimandavano la decisione ai capiturno o al capodistretto;
la programmazione delle ferie è settennale;
è possibile fare i cambi tra gli operai ma in caso non riescano, deve provvedere il capo distretto a dare l'autorizzazione al cambio;
presso il distretto di c'era anche un altro operaio tale che poi è deceduto, che aveva delle gravi Per_8 Per_9
limitazioni per motivi di salute, che svolgeva alcuni dei compiti del FO, ma non quelli che prevedevano spostamenti all'esterno perché lui non guidava;
i turni del e del FO erano in accavallamento di Per_9
qualche ora, la fascia che coprivano era quella 6/14; nel periodo in cui ho lavorato con il ricorrente
2009/2016, non ricordo che il FO abbia mai sostituito i capisquadra.”
Le predette deposizioni testimoniali, in sostanza, convergono sulle mansioni svolte dal ricorrente così come descritte in ricorso e, peraltro, riportate anche nella dichiarazione a firma del responsabile del 2018, oltre che desumibili dalla ulteriore Controparte_6
documentazione in atti di parte ricorrente: trattasi di mansioni certamente ripetitive e standardizzate, ma che non possono definirsi elementari, richiedendo, comunque, un'adeguata preparazione professionale, che si acquisisce con l'esperienza pratica, ed essendo connotate da una certa autonomia operativa, sia pure nell'ambito di istruzioni dettagliate, dovendo il ricorrente dar conto del suo operato al caposquadra o al capoturno, con i quali era tenuto a rapportarsi.
Può, quindi, ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto mansioni superiori, inquadrabili non nel 4° livello rivendicato in via principale, ma nel 3° livello rivendicato in via subordinata, con decorrenza da giugno 2009 fino al pensionamento;
pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive con la detta decorrenza, da quantificarsi in separata sede, non essendo stati elaborati in ricorso i conteggi in relazione al 3° livello.
Va, al riguardo, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Come statuito dalla suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6.9.2022, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (vedi anche di recente Cassazione civile sez. lav. - 29/01/2024, n. 2674).
Ne consegue che, anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore che occupi più di 15 dipendenti, ai fini dell'incidenza della prescrizione sulle eventuali conseguenze economiche, dovrà tenersi conto esclusivamente della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso.
Nel caso di specie, decorrendo la pretesa dal maggio 2009 (entro il quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge 92/2012), alla data del pensionamento dell'istante del
31.1.2021, non è maturata alcuna prescrizione attesa la notifica del ricorso giudiziario in data 22.10.22.
Le differenze di retribuzione, da quantificare in successivo giudizio, quindi, sono dovute dal giugno 2009 al pensionamento (in ricorso viene dedotto che fino a maggio 2009 il ha CP_1
svolto attività di spazzamento).
Passando ad esaminare la domanda di regolarizzazione contributiva si osserva che la resistente è tenuta ad adeguare il versamento dei contributi previdenziali al maggiore importo della retribuzione mensile derivante dall'accertato superiore inquadramento.
Avuto riguardo al caso in esame, il ricorrente con la notifica del ricorso all' ha CP_5
denunciato l'omissione contributiva, relativamente alle differenze retributive spettanti per effetto del preteso riconoscimento del superiore inquadramento anche a fini economici. A tale riguardo, va condivisa la recente pronuncia della Cassazione civile sez. lav.,
03/03/2021, n. 5820 che nel confermare un consolidato orientamento di legittimità, a partire della Cass. SS.UU. 15296 del 2014, ha affermato che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, in caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati dopo l'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995.
Quindi, devono ritenersi prescritti i contributi anteriori al mese di marzo 2017, avuto riguardo alla costituzione in giudizio dell' unico titolare del diritto di credito al CP_5
versamento della contribuzione previdenziale, avvenuta in data 15.01.23 e considerata la sospensione dei termini di prescrizione ex D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 183/2020
La avvenuta prescrizione dei contributi ritualmente eccepita dall' peraltro, deve essere CP_5
rilevata d'ufficio.
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è, infatti, sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
Pertanto, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (v. ex multis Cass. n. 21830/2014).
Va, quindi, esclusa la possibilità per il datore di lavoro di provvedere al versamento dei contributi prescritti in quanto in violazione del disposto dell'art. 55 - comma 2 del D.P.R. n.
1827 del 1935, secondo il quale "non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione".
Siffatto divieto, stabilito per ragioni di ordine pubblico, opera, ad avviso della Suprema
Corte, indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente e del debitore dei contributi, tant'è che la legge (art. 13 L. 12-8-1962 n. 1338) prevede un diverso rimedio
(cioè la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi) per quella parte della contribuzione che, per essere prescritta, non può essere più versata all' ancorché risulti accertato il diritto del CP_5
lavoratore alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa presso il suddetto ente .
La società convenuta va, quindi, condannata alla regolarizzazione contributiva e previdenziale presso l' in ragione delle differenze retributive per il superiore CP_5 inquadramento da determinarsi in separata sede, a decorrere da marzo 2017 fino alla cessazione del rapporto.
Quanto all'omissione contributiva per la contribuzione prescritta, il ricorrente ha chiesto la condanna della società datrice a risarcire il danno derivante dalla situazione di omissione contributiva in misura corrispondente agli importi della cosiddetta riserva matematica che sarebbero necessari, ai sensi dell'art. 13 L. 1338/62, per costituire in suo favore una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che gli spetta in relazione ai contributi omessi.
In relazione ai contributi prescritti, come è noto, il lavoratore può chiedere, la condanna al risarcimento del danno per la cui quantificazione può farsi riferimento al criterio previsto dall'art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338, che quantifica il risarcimento in forma specifica, mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto all'omissione suddetta.
Pertanto, la società convenuta va condannata a risarcire il danno da omessa contribuzione in favore del ricorrente, in relazione ai contributi prescritti, nella misura da quantificarsi in separata sede.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni inquadrabili nel 3° livello CCNL Servizi Ambientali, con decorrenza da giugno
2009 al pensionamento, condanna la società convenuta al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella spettante, da quantificarsi in separata sede;
condanna, altresì, la società convenuta alla regolarizzazione contributiva e previdenziale presso l' in ragione delle differenze retributive per il superiore inquadramento, a CP_5 decorrere da marzo 2017 fino alla cessazione del rapporto, nonché a risarcire il danno da omessa contribuzione, in relazione ai contributi prescritti, da quantificarsi in separata sede;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.800,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, con attribuzione;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, liquidate CP_5
in € 2.800,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato