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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 326/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Ilaria Grazzini in sostituzione dell'avv. Teresa Gambi;
- per parte resistente: nessuno.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale depositata in data 07/07/2025. La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti, con liquidazione delle spese di lite come da nota spese in atti in favore del procuratore antistatario e condanna ex art. 96 c.p.c.-.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 326/2025 N. 326/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 326/2025 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Gambi del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villaricca, Via G.
Pastore n. 6, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, nessuno;
- parte resistente contumace –
In punto: contratto preliminare di affitto di ramo di azienda.
***
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/07/2025 con condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte e distrazione delle spese in favore dell'antistatario:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere:
1) dichiarare risolto il contratto preliminare di affitto di ramo d'azienda del 03.11.2020 intercorso tra le parti in causa per inadempimento della immobiliare;
Controparte_1
2) in via subordinata, dichiarare risolto il predetto contratto per mutuo tacito consenso;
3) condannare la Società resistente alla restituzione in favore del Sig. della Parte_1 somma di €.18.000,00, in uno alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come sopra richiesti;
4) condannare la Società resistente al pagamento delle spese e competenze legali con attribuzione.”
***
2 R.G. 326/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Esperita senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con ricorso depositato in data
12/02/2025 il sig. ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare la Parte_1 risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda stipulato il 03/11/2020 per inadempimento della società ovvero, in via Controparte_1 subordinata, per sentire dichiarato risolto detto contratto per mutuo tacito consenso, nonché per sentire condannare la resistente alla restituzione della somma di € 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il ricorrente ha allegato:
- che la società di proprietaria di un complesso Controparte_1 CP_1 immobiliare destinato a centro sportivo polifunzionale, sito in Fucecchio (FI), alla via Padre
Vincenzo Checchi n.22, intendeva destinare parte dei locali (aventi una superficie di circa mq.120 ed annessa area esterna di circa mq.100) a bar-ristorante con relativa somministrazione, arredati ed attrezzati per l'esercizio di tale attività;
- che con contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020, la società resistente prometteva di concedere in affitto al sig. che prometteva di accettare, il ramo di Parte_1 azienda composto da locali di mq. 120 con annessa area esterna di mq. 100 comprensivi di attrezzature specifiche per bar-ristorazione (incluse le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività che il promittente affittuario intendeva svolgere), facenti parte del predetto complesso immobiliare;
- che detto contratto preliminare prevedeva la stipula del definitivo con la decorrenza del contratto di affitto dal 01/03/2021 per la durata di anni sei (6) per il canone annuale di €.30.000,00 (oltre
IVA);
- a fronte dell'art. 5 del contratto preliminare, il sig. versava alla società Parte_1
la complessiva somma di € 18.000,00-, di cui € Controparte_1
4.000,00 a mezzo bonifico postale in data 04/11/2020 ed €.14.000,00 a mezzo bonifico bancario in data 12/11/2020;
- il contratto in questione, prevedeva poi l'obbligo per la società resistente di non ritardare l'apertura del complesso polifunzionale sportivo costituito da palestra – fitness, campi di calcetto, bar – ristorante oltre il giorno 01/09/2021, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme ricevute,
3 R.G. 326/2025 - che, nei fatti, la società si è resa inadempiente ai Controparte_1 Controparte_1 propri obblighi, omettendo di procedere alla apertura del predetto complesso nel termine indicato e, conseguentemente, di restituire in favore del ricorrente delle somme percepite;
inadempimento questo comprovato dal fatto che successivamente la resistente concedeva in affitto il ramo di azienda ad altra società;
- di aver richiesto inutilmente la restituzione delle somme versate per € 18.000,00-.
Dunque, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza la società
non si è costituita in giudizio di talché all'udienza Controparte_1 del 01/07/2025 è stata dichiarata contumace.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda di risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 per inadempimento della società è fondata e merita Controparte_1 accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass. SS.UU. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie il sig. ha prodotto in giudizio il contratto preliminare di Parte_1 affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 (doc. 1 di parte ricorrente) ove all'art. 5 è previsto espressamente che “parte promittente concedente non potrà ritardare l'apertura del complesso polifunzionale sportivo, costituito da palestra -fitness, campi di calcetto, bar-ristorante, oltre il giorno 01/09/2021. Qualora si verificasse la fattispecie sopra indicata, la società promittente
4 R.G. 326/2025 concedente si obbliga sin da adesso a ripetere a parte promittente affittuaria le somme fino a quel momento percepite, senza l'aggravio di alcun interesse o rivalutazione”.
Inoltre, il ricorrente ha puntualmente allegato l'inadempimento della società resistente, per l'appunto consistito nell'aver disatteso il termine del 01/09/2021 per l'apertura del complesso sportivo, impedendo al sig. di intraprendere l'attività d'impresa di ristorazione per la quale Pt_1 si era impegnato a rilevare il ramo d'azienda compromesso in affitto.
Di contro, esaminando la posizione della società resistente deve rilevarsi che non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova (avvenuto adempimento, fatto estintivo/modificato della pretesa di controparte), dal momento che la stessa non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.
In conclusione, dunque, va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 per inadempimento della Pt_2 Controparte_1
[...]
Assorbita ogni altra domanda subordinata.
Del pari, è fondata la domanda di parte ricorrente di condanna della società Controparte_1 alla restituzione della somma di € 18.000,00 versata in occasione del preliminare di ramo
[...] di affitto di azienda (docc. 2 e 3 di parte ricorrente), venuto meno il titolo giustificato della detenzione di tale importo.
Per cui, la società va condannata alla restituzione in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 18.000,00-, oltre interessi legali dal 24/01/2024 (data nella Parte_1 quale il ricorrente richiese la restituzione delle somme) fino alla data di deposito del ricorso, oltre gli interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sulle spese di lite e domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.-.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque a carico della società resistente in favore del ricorrente e per esso dell'avv. Teresa Gambi dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.-.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 18.00,00) escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies
c.p.c.-. Stessi parametri per il compenso per l'attività svolta nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, escluso quello per la fase di conciliazione.
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna della resistente contumace per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-.
5 R.G. 326/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara la risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 per inadempimento di;
Controparte_1 condanna
al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 18.000,00 oltre interessi legali dal 24/01/2024 fino alla data di deposito del ricorso e gli interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
e per esso in favore dell'avv. Teresa Gambi dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c., Pt_1 liquidate in € 3.869,50 per compensi professionali, € 264,00 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6 R.G. 326/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Ilaria Grazzini in sostituzione dell'avv. Teresa Gambi;
- per parte resistente: nessuno.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale depositata in data 07/07/2025. La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti, con liquidazione delle spese di lite come da nota spese in atti in favore del procuratore antistatario e condanna ex art. 96 c.p.c.-.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 326/2025 N. 326/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 326/2025 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Gambi del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villaricca, Via G.
Pastore n. 6, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, nessuno;
- parte resistente contumace –
In punto: contratto preliminare di affitto di ramo di azienda.
***
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/07/2025 con condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte e distrazione delle spese in favore dell'antistatario:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere:
1) dichiarare risolto il contratto preliminare di affitto di ramo d'azienda del 03.11.2020 intercorso tra le parti in causa per inadempimento della immobiliare;
Controparte_1
2) in via subordinata, dichiarare risolto il predetto contratto per mutuo tacito consenso;
3) condannare la Società resistente alla restituzione in favore del Sig. della Parte_1 somma di €.18.000,00, in uno alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come sopra richiesti;
4) condannare la Società resistente al pagamento delle spese e competenze legali con attribuzione.”
***
2 R.G. 326/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Esperita senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con ricorso depositato in data
12/02/2025 il sig. ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare la Parte_1 risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda stipulato il 03/11/2020 per inadempimento della società ovvero, in via Controparte_1 subordinata, per sentire dichiarato risolto detto contratto per mutuo tacito consenso, nonché per sentire condannare la resistente alla restituzione della somma di € 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il ricorrente ha allegato:
- che la società di proprietaria di un complesso Controparte_1 CP_1 immobiliare destinato a centro sportivo polifunzionale, sito in Fucecchio (FI), alla via Padre
Vincenzo Checchi n.22, intendeva destinare parte dei locali (aventi una superficie di circa mq.120 ed annessa area esterna di circa mq.100) a bar-ristorante con relativa somministrazione, arredati ed attrezzati per l'esercizio di tale attività;
- che con contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020, la società resistente prometteva di concedere in affitto al sig. che prometteva di accettare, il ramo di Parte_1 azienda composto da locali di mq. 120 con annessa area esterna di mq. 100 comprensivi di attrezzature specifiche per bar-ristorazione (incluse le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività che il promittente affittuario intendeva svolgere), facenti parte del predetto complesso immobiliare;
- che detto contratto preliminare prevedeva la stipula del definitivo con la decorrenza del contratto di affitto dal 01/03/2021 per la durata di anni sei (6) per il canone annuale di €.30.000,00 (oltre
IVA);
- a fronte dell'art. 5 del contratto preliminare, il sig. versava alla società Parte_1
la complessiva somma di € 18.000,00-, di cui € Controparte_1
4.000,00 a mezzo bonifico postale in data 04/11/2020 ed €.14.000,00 a mezzo bonifico bancario in data 12/11/2020;
- il contratto in questione, prevedeva poi l'obbligo per la società resistente di non ritardare l'apertura del complesso polifunzionale sportivo costituito da palestra – fitness, campi di calcetto, bar – ristorante oltre il giorno 01/09/2021, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme ricevute,
3 R.G. 326/2025 - che, nei fatti, la società si è resa inadempiente ai Controparte_1 Controparte_1 propri obblighi, omettendo di procedere alla apertura del predetto complesso nel termine indicato e, conseguentemente, di restituire in favore del ricorrente delle somme percepite;
inadempimento questo comprovato dal fatto che successivamente la resistente concedeva in affitto il ramo di azienda ad altra società;
- di aver richiesto inutilmente la restituzione delle somme versate per € 18.000,00-.
Dunque, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza la società
non si è costituita in giudizio di talché all'udienza Controparte_1 del 01/07/2025 è stata dichiarata contumace.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda di risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 per inadempimento della società è fondata e merita Controparte_1 accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cass. SS.UU. 13533/2001).
Orbene, nel caso di specie il sig. ha prodotto in giudizio il contratto preliminare di Parte_1 affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 (doc. 1 di parte ricorrente) ove all'art. 5 è previsto espressamente che “parte promittente concedente non potrà ritardare l'apertura del complesso polifunzionale sportivo, costituito da palestra -fitness, campi di calcetto, bar-ristorante, oltre il giorno 01/09/2021. Qualora si verificasse la fattispecie sopra indicata, la società promittente
4 R.G. 326/2025 concedente si obbliga sin da adesso a ripetere a parte promittente affittuaria le somme fino a quel momento percepite, senza l'aggravio di alcun interesse o rivalutazione”.
Inoltre, il ricorrente ha puntualmente allegato l'inadempimento della società resistente, per l'appunto consistito nell'aver disatteso il termine del 01/09/2021 per l'apertura del complesso sportivo, impedendo al sig. di intraprendere l'attività d'impresa di ristorazione per la quale Pt_1 si era impegnato a rilevare il ramo d'azienda compromesso in affitto.
Di contro, esaminando la posizione della società resistente deve rilevarsi che non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova (avvenuto adempimento, fatto estintivo/modificato della pretesa di controparte), dal momento che la stessa non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.
In conclusione, dunque, va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 per inadempimento della Pt_2 Controparte_1
[...]
Assorbita ogni altra domanda subordinata.
Del pari, è fondata la domanda di parte ricorrente di condanna della società Controparte_1 alla restituzione della somma di € 18.000,00 versata in occasione del preliminare di ramo
[...] di affitto di azienda (docc. 2 e 3 di parte ricorrente), venuto meno il titolo giustificato della detenzione di tale importo.
Per cui, la società va condannata alla restituzione in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 18.000,00-, oltre interessi legali dal 24/01/2024 (data nella Parte_1 quale il ricorrente richiese la restituzione delle somme) fino alla data di deposito del ricorso, oltre gli interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sulle spese di lite e domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.-.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque a carico della società resistente in favore del ricorrente e per esso dell'avv. Teresa Gambi dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.-.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 18.00,00) escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies
c.p.c.-. Stessi parametri per il compenso per l'attività svolta nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, escluso quello per la fase di conciliazione.
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna della resistente contumace per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-.
5 R.G. 326/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: dichiara la risoluzione del contratto preliminare di affitto di ramo di azienda del 03/11/2020 per inadempimento di;
Controparte_1 condanna
al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 18.000,00 oltre interessi legali dal 24/01/2024 fino alla data di deposito del ricorso e gli interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
e per esso in favore dell'avv. Teresa Gambi dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c., Pt_1 liquidate in € 3.869,50 per compensi professionali, € 264,00 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
6 R.G. 326/2025