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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. N. 1101/22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1101/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22.11.22 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16.4.25
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
(CF: – in Parte_1 P.IVA_1
fallimentare (art.67 ss) persona del Curatore dott.ssa – assistito dall'avv. Parte_2
171105 Stefano Santi (CF: ) con studio in Brescia, via C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 1 ove è elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o , C.F. in persona del E_ P.IVA_2
suo Presidente e legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Vincenzo Bocco, e Luigi Tuorto,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bocco, sito in Napoli alla Via Manzoni n.71, giusta procura in calce, ex art. 83 c.p.c.,
in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia del 27.5.22
n.1511/22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n.
1511/2022 emessa in data 22.5.2022 e pubblicata in data 6.6.2022, per tutti i motivi addotti in causa e previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., ovvero – in subordine - ai sensi dell'art. 67 comma 2 LF, dichiararsi inefficace nei confronti della massa dei creditori del Fallimento attore il pagamento della somma di €200.000,00 (duecentomila) eseguito in data 6.11.2019 dalla società RT ED SR a favore del . E_
Conseguentemente, condannarsi il convenuto alla E_
restituzione e, quindi, al pagamento a favore del attore della Parte_1
somma di €200.000,00 (duecentomila) (ovvero della diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta dovuta). Il tutto oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 ovvero, in subordine,
oltre interessi legali.
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie già dedotte nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di appello.
Per l'appellato
Voglia l'adita Corte di Appello reiectis contrariis: 1) Rigettare l'appello perché inammissibile improcedibile ed infondato, con la integrale conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia
n° 1511/2022 ; 2) rigettare, in ogni caso, le domande formulate dal fallimento “ perché infondate in fatto e diritto, per le Parte_1
ragioni tutte suesposte;
3) rigettare le richieste di prova in quanto inammissibili atteso che non sono state oggetto di specifico motivo di gravame ( cfr Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del
22/01/2018) 4) in via subordinata e condizionata, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla curatela, quanto meno per l'importo di €.
31.579,00. Se, infatti, il detto importo risulta versato dal terzo, la curatela non ha dato alcuna dimostrazione o prova che tale somma potesse essere oggetto di revocatoria, ovvero che rientri nell'ipotesi di cui all'art. 67
comma 1, n° 2 e 67 comma 2. 5) in via più subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione proposta, ai sensi dell'art. 70 l.f. dare atto delle condizioni per l'ammissione al passivo del fallimento in epigrafe all'esito del pagamento delle somme oggetto di revocatoria;
6) condannare, sempre ed in ogni caso, il Fall. n. 20/2020 Tribunale di
Brescia della società “ , in persona della Curatrice Parte_1
Dott.ssa al pagamento delle spese del presente grado di Parte_2
giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 16.3.21 il
[...]
conveniva in giudizio il ed Parte_1 E_
esponeva che:
- la società era proprietaria di alcuni immobili siti in Arzachena, Olbia-
Tempio, località ; CP_1
- gli immobili risultavano far parte del ed erano E_
quindi assoggettati al suo statuto;
-la società si era resa inadempiente al pagamento delle quote Parte_1
consortili, pertanto in data 1.5.2018 il aveva ottenuto nei CP_1
confronti de il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Parte_1
n. 307/2018 per 159.653,39 oltre interessi e spese e in data 12.3.19
ulteriore decreto ingiuntivo n.98/19 per € 152.414,14 oltre interessi e spese. Nessuno dei due decreti era stato opposto, pertanto in data
14.5.2019 il aveva notificato alla società un atto di precetto per CP_1
complessivi € 316.890,53;
- in data 6.11.2019 il aveva ricevuto il pagamento di € CP_1
200.000,00 non già dalla società debitrice, ma da un terzo soggetto, ossia la società RT ED SR;
- il pagamento era suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare in quanto era avvenuto con denaro di I Fenicotteri:
quest'ultima infatti alla data del 6.11.19 risultava creditrice di RT
ED SR per € 168.420,29 e in pari data risultava dalle scritture contabili della fallita un'operazione di tesoreria consistente nell'emissione di assegni per € 200.000,00 da parte di RT ED e a seguito di tale operazione, la società passava da una posizione creditoria nei Parte_1
confronti di RT ED ad una posizione debitoria per la differenza,
pari ad € 31.579,71;
- il pagamento del credito chirografario del era pertanto CP_1
avvenuto mediante delega di pagamento ed impiegando un credito della società e in danno alla massa dei creditori;
il revocando pagamento era avvenuto nell'anno precedente la sentenza di fallimento (risalente al
24.1.2020); non rilevava inoltre lo stato soggettivo del terzo pagatore;
- ai sensi dell'art.67 c.1 n.2 L.F l'onere probatorio in merito all'inscientia decotionis gravava sul;
esso era comunque ben conscio dello CP_1
stato d'insolvenza della società, poiché il pagamento era avvenuto successivamente all'emissione di due decreti ingiuntivi e alla notifica dell'atto di precetto;
- comunque, il pagamento era revocabile ai sensi dell'art. 67 secondo comma l.f..;
tanto premesso, domandava la revoca ex art. 67 primo comma n. 2 l.f. del negozio con cui il delegante aveva incaricato la delegata RT ED
SR di pagare il delegatario e la conseguente E_
condanna di quest'ultimo a pagare euro 200.000,00 oltre interessi e spese;
In via subordinata, insisteva per la revoca del pagamento ex art. 67
secondo comma l.f..
Il si costituiva in data 10.9.21 sostenendo che: E_
- il pagamento non era stato effettuato con danaro della fallita né vi era prova che la società pagatrice avesse mai esercitato azione di rivalsa nei confronti della società non vi era parimenti prova del Parte_1
pagamento da parte di RT ED SR né attestazione di alcun debito di quest'ultima verso la fallita;
-non vi era alcuna corrispondenza tra il presunto debito della società
RT ED s.r.l. nei confronti della società e Parte_1
l'importo corrisposto al : nel presunto partitario - E_
peraltro disconosciuto perché in copia non aveva nessun valore probatorio
-il credito era indicato in €.168.420,20 mentre il pagamento effettuato dal terzo in favore del ammontava ad €.200.000,00; E_
dunque il terzo avrebbe pagato una somma maggiore del suo presunto debito senza averne alcun obbligo;
- la domanda era generica, contraddittoria e perciò nulla, in quanto il fallimento per un verso asseriva trattarsi di pagamento del terzo con danaro della fallita, poi che si trattava del pagamento di un debito proprio;
- poiché non vi era prova che il pagamento fosse stato effettuato con fondi della fallita e che comunque vi fosse stata un'azione di rivalsa della pagatrice prima del fallimento, difettavano i presupposti applicativi dell'art. 67 L.F.;
- parimenti generica era la deduzione relativa alla sussistenza di una delegazione di pagamento;
avendo il fallimento prodotto in copia soltanto un partitario, parziale, non corredato dall'estratto delle singole operazioni risultanti dal libro giornale, nonché privo di bollature e vidimazioni e,
quindi, privo di valore probatorio ai fini di dimostrare la sussistenza di un debito o di un credito, esso non poteva essere posto a fondamento dell'azione revocatoria;
infine, la curatela non provava in alcun modo la natura solutoria dei pagamenti contestati;
- non sussisteva neanche il requisito del danno in quanto non era provato l'uso di danaro della fallita da parte dell'asserita pagatrice;
- il non era affatto a conoscenza di uno stato di decozione della CP_1
società successivamente fallita, anzi presumeva l'esatto contrario. Ciò in considerazione dell'ingentissimo patrimonio immobiliare (cespiti in Costa
Smeralda del valore di svariati milioni di euro) ed in considerazione del fatto che, in passato, la aveva pagato rilevantissime Parte_1
somme, solo dopo averle contestate e sempre a seguito di procedure giudiziarie;
- l'azione espletata dalla curatela era inammissibile ed infondata, quanto meno per l'importo di €. 31.579,00. Se, infatti, il detto importo risultava versato dal terzo, la curatela non aveva dato alcuna dimostrazione o prova che tale somma potesse essere oggetto di revocatoria, ovvero che rientrasse nell'ipotesi di cui all'art. 67 comma 1, n° 2 e 67 comma 2.
Con la memoria ex art 183 VI comma n. 1 cpc, il precisava che Parte_1
la provvista per gli assegni circolari era stata messa a disposizione dalla società Controparte_2 Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, la convenuta eccepiva la novità della domanda e, quindi, la sua inammissibilità.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 24.2.2022.
Con sentenza del 27.5.22 n. 1511/22 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica dichiarava inammissibile la domanda e condannava il alla rifusione in favore di Parte_1
controparte delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva che con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc,
l'attore avesse chiesto, in realtà, la revoca del pagamento eseguito dalla società Poiché il pagamento era stato eseguito dal Controparte_2
soggetto che aveva messo a disposizione la provvista per l'emissione degli assegni circolari, affermare che la provvista era stata fornita da CP_2
invece che da RT ED SR equivaleva a dire che il pagamento di cui si chiedeva la revoca era stato eseguito da un soggetto diverso da quello indicato in citazione;
l'allegazione non poteva essere ricondotta all'istituto della precisazione della domanda, in quanto determinava un mutamento complessivo della fattispecie fattuale posta a fondamento della domanda
Il pagamento eseguito dal terzo era infatti revocabile se eseguito con denaro del fallito o, comunque, se il fallito, attraverso, ad esempio,
l'istituto della compensazione, aveva sopportato l'effettivo sacrificio connesso all'esecuzione del pagamento.
Era evidente, infatti, che, in seguito alla modifica dei fatti costitutivi operata dal fallimento, sarebbe stato necessario indagare i rapporti tra e la società mentre, sulla scorta dei fatti Controparte_2 Parte_1
dedotti in citazione, sarebbe stato necessario verificare i rapporti tra la società fallita e la RT ED SR.
Poiché il fallimento aveva dedotto i fatti costitutivi dell'azione solamente con la prima memoria ex art 183 VI comma n. 1 cpc, la domanda era inammissibile.
Il fallimento proponeva appello avverso la sentenza affidato Parte_1
a due motivi di gravame, riproponendo le domande ed allegazioni già
proposte in primo grado.
Si costituiva il domandando in via principale la E_
reiezione dell'appello avversario;
in via subordinata, chiedeva dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla curatela, quanto meno per l'importo di €. 31.579,00 e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione proposta, ai sensi dell'art. 70 l.f., di dare atto delle condizioni per l'ammissione al passivo del fallimento in epigrafe all'esito del pagamento delle somme oggetto di revocatoria, con vittoria di spese.
All'udienza del 16.4.25 le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'affermazione secondo cui la provvista era stata fornita da quivaleva a dire che il pagamento era stato effettuato da un Pt_3
soggetto diverso da quello indicato in citazione.
Sostiene l'appellante che il fatto che la provvista sia stata messa a disposizione da una società diversa da RT ED SR non inciderebbe sulla struttura e sugli effetti dell'operazione di tesoreria e conseguentemente sul danno cagionato alla massa dei creditori. Infatti,
comunque sarebbe stata RT ED SR ad aver estinto il credito preesistente nei confronti della fallita e sarebbe a sua volta divenuta titolare di un credito di € 31.579,61 per il quale potrebbe ancora insinuarsi a passivo con ulteriore danno per il fallimento. In secondo luogo, l'aver meglio delineato in sede di prima memoria di cui all'art.183 c. VI
costituirebbe solamente un'integrazione legittima della domanda,
consentita ai sensi dell'articolo citato.
Con il secondo motivo, da esaminare congiuntamente al precedente perché ad esso strettamente connesso, l'appellante si duole dell'erroneità
della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la domanda introdotta in sede di prima memoria di cui all'art.183 c.
VI era nuova e pertanto inammissibile;
infatti, la modifica può in realtà
riguardare gli elementi identificativi della domanda quali petitum e causa
petendi, l'unico limite essendo costituito dall'originario elemento identificativo soggettivo e dalla vicenda sostanziale. Inoltre, non essendo ancora scaduto il termine per il deposito della seconda memoria di cui all'art.183 c.VI quando la precisazione era stata formulata, non sarebbe stato frustrato il diritto di difesa di controparte.
Il tema del contendere era la revocabilità di un pagamento di € 200.000,00
a favore del convenuto;
le parti in causa, il petitum e la causa CP_1
petendi non sarebbero stati in alcun modo modificati. I motivi che precedono sono fondati nei termini che seguono.
Come chiarito recentemente dalla Suprema Corte (cfr. Cass Sez. 3,
Ordinanza n. 22540 del 2018) con riferimento al principio enunciato dalle
Sezioni Unite con sentenza 15 giugno 2015, n. 12310, <Tale pronuncia,
invero, muove dal rilievo secondo cui (…) occorre preventivamente
"delimitare il reale ambito del divieto di domande «nuove» implicitamente
desunto (nel silenzio del legislatore) dalla ammissione espressa di
domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni
del convenuto" (non essendo il disposto dell'art. 183 cod. proc. civ.,
diversamente da quello dell'art. 345 cod. proc. civ., caratterizzato, per
l'appunto, dall'enunciazione di un divieto espresso). In tale prospettiva,
pertanto, si è sottolineato che la "vera differenza tra le domande «nuove»
implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di
alcune di esse - e le domande «modificate» espressamente ammesse" non
sta "nel fatto che in queste ultime le «modifiche» non possono incidere
sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non
possono essere considerate «nuove» nel senso di «ulteriori» o
«aggiuntive», trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali
modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se
si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali
ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto
di alternatività". A favore di questa interpretazione dell'art. 183 cod. proc.
civ. - che, dunque, identifica la emendatio libelli nella possibilità di
formulare domande alternative a quella originarie e destinate, pertanto, a sostituirsi ad essa, in base ad una libera valutazione della parte che
attraverso l'esercizio del potere emendativo "mostra chiaramente di
ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi
e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in
giudizio" - depongono, secondo il Supremo Collegio diverse ragioni. In
primo luogo, la constatazione per cui, se le modificazioni consentite
fossero quelle "incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale
ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo
inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine
di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e
modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, di un ulteriore termine
di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o
modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni
documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le
indicazioni di prova contraria". In secondo luogo, il rilievo che la
possibilità di sostituire la domanda originaria, con altra destinata a porsi
con la prima in rapporto di alternatività, si pone, "nella complessa
architettura della norma in esame", soprattutto "dopo l'esplicazione dei
poteri (non solo di direzione ma anche) di «indirizzo» processuale
attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma,
della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in
un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente «chiarificatrice», può risultare assai più evidente alle parti, in relazione
alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente
rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti". Si è inteso, in questo
modo, consentire alle parti "di massimizzare la portata dell'intervento
giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente
definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice,
evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima
vicenda sostanziale". Del resto, diversamente opinando, osservano le
Sezioni Unite, "si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla
organizzazione dell'art. 183 cod. proc. civ. nell'ambito di una logica
deontica fine a se stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi,
obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra
quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito
della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti". Di
conseguenza, ridurre "la modificazione ammessa ad una sorta di
precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del
fatto costitutivo del diritto" significherebbe, "contro la lettera e la logica
della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il
proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata
vicenda sostanziale" a "rinunciare alla domanda già proposta per
proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di
conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare
il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai
propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro
giudice". L'unico limite, conclusivamente, alla consentita sostituzione
della domanda rispetto alla domanda originaria" consiste nella necessità
che - "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae" - la
domanda modificata debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere
a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni
contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo,
ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato,
la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella
originaria quanto meno per «alternatività»>>. (cfr. anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 11590 del 2020).
E ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il , infatti, Parte_1
ha allegato che il pagamento della somma di euro 200.000 a favore del era stato eseguito il 6.11.2019 con n. 4 assegni E_
circolari di euro 50.000,00 ciascuno e che il pagamento era stato effettuato da un terzo, la società RT ED SR, debitrice per la somma di euro
168.420,29 come risultante dalle scritture contabili della Parte_4
fallita in cui risultava una operazione di tesoreria per euro 200.000,00 e una corrispondente posizione creditoria della prima nei confronti della fallita per la differenza di euro 31.579,71, senza null'altro aggiungere.
A fronte delle contestazioni di genericità mosse dalla convenuta, con la prima memoria istruttoria in primo grado il ha poi dedotto che: Parte_1 “Ciò premesso, il Curatore ha potuto verificare che:
- I n. 4 assegni circolari di €50.000,00 cadauno (già prodotti unitamente
all'atto di citazione) sono stati emessi dalla società (cfr. Parte_5
doc. n. 16).
- Con l'emissione dei suddetti assegni e la consegna degli stessi a
RT ED SR, acquisiva un credito nei confronti di Parte_5
RT ED SR (come emerge dal partitario che si produce – cfr.
doc. n. 17).
[. Riassumendo, quindi, tra RT ED SR e Parte_5
è stata posta in essere una articolata operazione di Parte_1
delegazione di pagamento che ha consentito, attraverso l'emissione da
parte di i assegni circolari per complessivi €200.000,00 Parte_5
intestati a , di effettuare: E_
- Il pagamento da parte di RT ED SR del credito di €168.420,29
vantato nei suoi confronti da in forza del contratto di Parte_1
conto corrente.
- La creazione di una posizione debitoria de nei confronti di Parte_1
RT ED SR per il residuo importo di €31.579,71.
- Il pagamento per €200.000,00 del credito vantato da E_
nei confronti della poi fallita
[...] Parte_1
e ha insistito nell'accoglimento della domanda già proposta con l'atto introduttivo, e cioè di revoca del “pagamento della somma di euro
200.000,00 eseguito in data 6.11.2019 dalla società RT ED SR
a favore del ” e non già del pagamento eseguito CP_1 CP_1 da nei confronti del , come affermato dal Parte_5 CP_1
Tribunale. Il fatto che la provvista sia stata fornita da Parte_5
infatti, non equivale a dire che il pagamento di cui la Curatela ha chiesto la revoca sia stato eseguito da soggetto diverso da quello indicato in citazione, in quanto il mai ha allegato che gli assegni fossero Parte_1
stati consegnati da direttamente al , bensì che Parte_5 CP_1
fossero stati consegnati a RT ED SR che aveva poi provveduto
[. ad estinguere contemporaneamente il proprio debito nei confronti de e di quest'ultima società nei confronti del . La Parte_1 CP_1
circostanza che la provvista con cui è stato eseguito il pagamento provenisse direttamente da RT ED SR o quest'ultima l'avesse a sua volta ricevuta da un terzo è irrilevante, ciò che conta è che sia stato allegato che gli assegni fossero stati poi consegnati in pagamento al da RT ED SR. CP_1
Nessuna nuova domanda può dirsi, pertanto, introdotta con la prima memoria ex art 183, comma VI, n. 1 cpc, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, in quanto la Curatela si è limitata ad specificare una circostanza (che gli assegni erano tratti sul conto di che Parte_5
li aveva consegnati a RT ED SR) che non modifica affatto la fattispecie fattuale posta a base della domanda che resta quella per cui importa se con denaro proprio o ricevuto a sua Controparte_3
volta da un terzo – avrebbe eseguito il pagamento di euro 200.000,00 a favore del e per conto de compensando tale CP_1 Parte_1
pagamento con la situazione debitoria preesistente nei suoi confronti;
né mutano le parti in causa, che restano quelle originarie, atteso che secondo l'allegazione attorea il pagamento resta effettuato da RT ED SR,
Parte_ sebbene con denaro a sua volta ricevuto da Parte_5
Il tema del contendere resta dunque sempre quello della revocabilità o meno del pagamento di euro 200.000 effettuato a favore del da CP_1
parte di un terzo.
La domanda, pertanto, era ammissibile e avrebbe dovuto essere esaminata.
L'appellante ha riproposto in questa sede, ai sensi dell'art. 345 cpc, le doglianze sollevate in primo grado in merito alla revocabilità dell'atto, non esaminate dal Tribunale, sostenendo che:
- a norma del primo comma n. 2 dell'art. 67 LF sono revocabili, salvo che l'altra parte non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie sarebbe revocabile il pagamento effettuato a favore del in data CP_1
6.11.2019, intervenuto nell'anno antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento (emessa dal Tribunale di Brescia il 24.1.2020). Esso
costituirebbe pagamento anomalo ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, LF
essendo avvenuto a seguito di un'operazione di delegazione di pagamento a mezzo della quale la fallita avrebbe estinto un debito nei confronti del e il solvens RT ED SR avrebbe estinto E_
parzialmente, con il pagamento effettuato a favore del , la CP_1
propria posizione debitoria nei confronti de Parte_1 L'onere probatorio dell'inscientia decotionis spetterebbe al , il CP_1
quale comunque sarebbe stato a conoscenza dello stato della società data la previa notifica dei due decreti ingiuntivi e dell'atto di precetto nonché
l'attivazione della procedura esecutiva immobiliare n. 265/2017, iniziata da diverso creditore per un credito di €770.626,61, in cui era intervenuto anche il , ed ancora visto il deposito dell'istanza E_
di fallimento da parte di quest'ultimo in data 6.8.19. Le argomentazioni che precedono comproverebbero anche, in subordine, il fondamento dell'azione ex art. 67 comma 2 LF allora vigente.
L'appellante infine afferma dovuti sulla somma da restituirsi gli interessi moratori ovvero, in subordine, quelli sulle transazioni commerciali.
Ritiene la Corte che sussistano gli estremi dell'azione revocatoria proposta.
Al riguardo va, innanzitutto, premesso che il , costituendosi nel CP_1
giudizio di primo grado, ha contestato la difformità all'originale in modo
“seriale”, con riferimento a tutta la documentazione depositata in copia dal
, senza alcuna specificazione. Non vi è, dunque, motivo di Parte_1
discostarsi dall'orientamento consolidato della SC secondo cui il
“disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia,
«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia
il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del
2021;conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 18.11.2024 n. 29658).
Il disconoscimento della difformità all'originale effettuato dall'appellato,
in assenza di qualsiasi indicazione precisa rispetto agli elementi che si assumono difformi rispetto all'originale, risulta, quindi, generico e, per l'effetto, inefficace, mentre il non è legittimato a disconoscere CP_1
la firma apposta sui suddetti documenti, trattandosi di sottoscrizione apposta da altri soggetti.
Ne discende l'utilizzabilità dei documenti prodotti dalla Curatela.
Ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2, L.F. sono revocabili “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Non è in contestazione che avesse un debito per la somma di Parte_1
euro 200.000,00, scaduto ed esigibile, nei confronti del Consorzio e che esso sia stato estinto il 6.11.2019, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento (avvenuta nel mese di 24 gennaio 2020).
Oggetto di contestazione è, invece, che il debito sia stato estinto attraverso un mezzo anomalo di pagamento, segnatamente un'operazione di delegazione di pagamento a mezzo della quale la fallita ha Parte_1
estinto (parzialmente) un debito nei confronti del E_
ed il solvens RT ED SR, con il pagamento effettuato a favore del
, ha estinto la propria posizione debitoria preesistente nei CP_1
confronti della poi fallita, diventando creditrice per la differenza nei confronti di quest'ultima. Evidenzia, in primo luogo, la Corte che lo stesso ha imputato il CP_1
pagamento ricevuto mediante i 4 assegni circolari emessi da un terzo ad estinzione del credito dallo stesso vantato nei confronti de Parte_1
insinuandosi al passivo del fallimento solo per la differenza (cfr. doc. 10).
Quanto al fatto che il pagamento sia stato eseguito da un terzo a compensazione di un debito che quest'ultimo aveva nei confronti della fallita risulta dalla documentazione versata in atti dalla Curatela, alla luce della quale deve ritenersi provato:
-che tra la società poi divenuta RT Controparte_4
ED SR (cfr. doc. 12), e la società poi divenuta Parte_6 Parte_1
[... (cfr. doc. 13), è intervenuto in data 29.12.2006 un contratto di tesoreria
(cfr. doc. 14) in base al quale la prima prestava servizi finanziari in favore della seconda ed in data 2.1.2007 un contratto di conto corrente in cui le parti annotavano le loro rispettive posizioni di credito/debito scaturenti dai rapporti tra di loro in corso (cfr. doc. 11);
- che, come si evince dal partitario prodotto in atti (cfr. doc. 15, 19) e dall'estratto del libro giornale (cfr. doc. 17 e 18), alla data 6 novembre
[. 2019 la società RT ED SR aveva un debito nei confronti de di euro 168.420,29, e che in pari data a seguito di pagamento Parte_1
con assegni circolari (AC) per l'importo di euro 200.000,00 emessi in favore del , la sua posizione debitoria si è estinta E_
divenendo essa creditrice per la differenza, pari ad euro 31.579,71;
-che gli assegni circolari sono stati versati al che li ha imputati CP_1
a scomputo del maggior credito vantato nei confronti de Parte_1 Trattasi, quindi, di operazione negoziale di delegazione di pagamento, in forza della quale tramite il pagamento a favore del delegatario CP_1
da parte della delegata RT ED SR, la delegante Parte_1
ottiene l'effetto estintivo del proprio rapporto di debito nei confronti del delegatario, e in cui il rapporto di debito/credito con la delegata costituisce il presupposto di fatto della delegazione di pagamento , quale strumento indiretto per realizzare il fine estintivo, sicuramente qualificabile come atto estintivo di debito pecuniario non effettuato con danaro od altro mezzo normale di pagamento bensì con mezzo anormale di pagamento, in quanto la delegazione che il debitore ha posto in essere è stata diretta allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, ed è quindi idonea a ledere la par condicio creditorum,(cfr. Cass.
25.11.2024 n. 30252).
Le somme utilizzate possono, infatti, ritenersi come denaro proveniente dalla fallita posto che con il pagamento a favore del la delegata CP_1
[. ha estinto per compensazione il proprio debito nei confronti de rivalendosi per la maggior somma versata nei confronti della Parte_1
fallita, come risulta dalla annotazione in partitario della estinzione del debito e del conseguente sorgere del credito in favore di quest'ultima per la esatta differenza (euro 31.579,71).
Oggetto di revocatoria è, peraltro, l'intera somma di euro 200.000,00,
stante la rivalsa di RT ED SR sulla differenza come risultante dalla annotazione a debito della fallita di tale somma nel partitario versato in atti. Per quanto riguarda, infine, il presupposto soggettivo dell'azione, il
, su cui gravava l'onere, non ha provato la inscientia decotionis. CP_1
Vi è, peraltro, la prova del contrario in quanto il pagamento è avvenuto in data 6.11.2019 e quindi successivamente alla notifica dei due decreti ingiuntivi ottenuti dal nei confronti della fallita, E_
ciascuno per l'importo di €159.653,39, oltre interessi e spese, esecutivi e non opposti, e alla notifica del relativo atto di precetto, non seguito da alcun pagamento, all'instaurazione sui beni immobili di proprietà della fallita e facenti parte del di procedura esecutiva E_
immobiliare n. 265/2017 attivata da diverso creditore per un credito di
€770.626,61, procedura in cui era intervenuto anche il E_
, e, soprattutto, al deposito in data 6.8.2019 da parte del
[...] [...]
[..
di istanza di fallimento nei confronti della società CP_1
(cfr. doc. 8), in cui l'istante ha allegato lo stato di decozione Parte_1
della società.
Ammissibile (in sede di PC in primo grado l'appellante aveva insistito nelle richieste di cui alle memorie istruttorie e alcun motivo di appello in ordine al rigetto delle prove era necessario nulla avendo deciso su di esse il primo giudice, che si è limitato a ritenere la causa matura per la decisione) ma superflua, per i motivi che precedono, è, infine, è la prova per testi articolata in primo grado.
*****
La sentenza va, pertanto, riformata, e, per l'effetto va dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori del il Parte_1 pagamento della somma di euro 200.000,00 eseguito in data 6.11.2019
dalla società RT red SR a favore del , e E_
quest'ultimo va condannato a restituire al la predetta somma, Parte_1
oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
A seguito del pagamento il avrà diritto, ai sensi dell'art. 70 LF, CP_1
ad insinuarsi nel passivo del per la somma corrispondente. Parte_1
Quanto alle spese occorre tener conto dell'esito complessivo del giudizio.
Infatti
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo
tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda
articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o
parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
Ciò premesso, in base al principio della soccombenza le spese vanno poste a carico di e vanno liquidate come in dispositivo E_
in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022
dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.000,00 ed €
260.001,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”,
liquidata in conformità al parametro minimo in relazione a entrambi i gradi tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase. P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1511 del 6.6.22,
appellata da Parte_1
- dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del
[...]
il pagamento della somma di euro 200.000,00 eseguito in Parte_1
data 6.11.2019 dalla società RT ED SR a favore del
[...]
; CP_1
- condanna il a restituire al E_ [...]
la predetta somma, oltre interessi legali dal pagamento al Parte_1
saldo;
-condanna al pagamento delle spese di entrambi CP_1 CP_1
i gradi di giudizio che liquida in favore di Parte_1
relativamente al primo grado in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00
per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 4.253,00 per la fase decisoria;
relativamente al grado d'appello in €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria;
il tutto oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto,
delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017)” (cfr. anche Cass
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1101/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22.11.22 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16.4.25
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
(CF: – in Parte_1 P.IVA_1
fallimentare (art.67 ss) persona del Curatore dott.ssa – assistito dall'avv. Parte_2
171105 Stefano Santi (CF: ) con studio in Brescia, via C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 1 ove è elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o , C.F. in persona del E_ P.IVA_2
suo Presidente e legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Vincenzo Bocco, e Luigi Tuorto,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Bocco, sito in Napoli alla Via Manzoni n.71, giusta procura in calce, ex art. 83 c.p.c.,
in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia del 27.5.22
n.1511/22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brescia n.
1511/2022 emessa in data 22.5.2022 e pubblicata in data 6.6.2022, per tutti i motivi addotti in causa e previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 comma 1 n. 2 L.F., ovvero – in subordine - ai sensi dell'art. 67 comma 2 LF, dichiararsi inefficace nei confronti della massa dei creditori del Fallimento attore il pagamento della somma di €200.000,00 (duecentomila) eseguito in data 6.11.2019 dalla società RT ED SR a favore del . E_
Conseguentemente, condannarsi il convenuto alla E_
restituzione e, quindi, al pagamento a favore del attore della Parte_1
somma di €200.000,00 (duecentomila) (ovvero della diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta dovuta). Il tutto oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 ovvero, in subordine,
oltre interessi legali.
Spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie già dedotte nel corso del giudizio di primo grado e nell'atto di appello.
Per l'appellato
Voglia l'adita Corte di Appello reiectis contrariis: 1) Rigettare l'appello perché inammissibile improcedibile ed infondato, con la integrale conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia
n° 1511/2022 ; 2) rigettare, in ogni caso, le domande formulate dal fallimento “ perché infondate in fatto e diritto, per le Parte_1
ragioni tutte suesposte;
3) rigettare le richieste di prova in quanto inammissibili atteso che non sono state oggetto di specifico motivo di gravame ( cfr Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del
22/01/2018) 4) in via subordinata e condizionata, dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla curatela, quanto meno per l'importo di €.
31.579,00. Se, infatti, il detto importo risulta versato dal terzo, la curatela non ha dato alcuna dimostrazione o prova che tale somma potesse essere oggetto di revocatoria, ovvero che rientri nell'ipotesi di cui all'art. 67
comma 1, n° 2 e 67 comma 2. 5) in via più subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione proposta, ai sensi dell'art. 70 l.f. dare atto delle condizioni per l'ammissione al passivo del fallimento in epigrafe all'esito del pagamento delle somme oggetto di revocatoria;
6) condannare, sempre ed in ogni caso, il Fall. n. 20/2020 Tribunale di
Brescia della società “ , in persona della Curatrice Parte_1
Dott.ssa al pagamento delle spese del presente grado di Parte_2
giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 16.3.21 il
[...]
conveniva in giudizio il ed Parte_1 E_
esponeva che:
- la società era proprietaria di alcuni immobili siti in Arzachena, Olbia-
Tempio, località ; CP_1
- gli immobili risultavano far parte del ed erano E_
quindi assoggettati al suo statuto;
-la società si era resa inadempiente al pagamento delle quote Parte_1
consortili, pertanto in data 1.5.2018 il aveva ottenuto nei CP_1
confronti de il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo Parte_1
n. 307/2018 per 159.653,39 oltre interessi e spese e in data 12.3.19
ulteriore decreto ingiuntivo n.98/19 per € 152.414,14 oltre interessi e spese. Nessuno dei due decreti era stato opposto, pertanto in data
14.5.2019 il aveva notificato alla società un atto di precetto per CP_1
complessivi € 316.890,53;
- in data 6.11.2019 il aveva ricevuto il pagamento di € CP_1
200.000,00 non già dalla società debitrice, ma da un terzo soggetto, ossia la società RT ED SR;
- il pagamento era suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare in quanto era avvenuto con denaro di I Fenicotteri:
quest'ultima infatti alla data del 6.11.19 risultava creditrice di RT
ED SR per € 168.420,29 e in pari data risultava dalle scritture contabili della fallita un'operazione di tesoreria consistente nell'emissione di assegni per € 200.000,00 da parte di RT ED e a seguito di tale operazione, la società passava da una posizione creditoria nei Parte_1
confronti di RT ED ad una posizione debitoria per la differenza,
pari ad € 31.579,71;
- il pagamento del credito chirografario del era pertanto CP_1
avvenuto mediante delega di pagamento ed impiegando un credito della società e in danno alla massa dei creditori;
il revocando pagamento era avvenuto nell'anno precedente la sentenza di fallimento (risalente al
24.1.2020); non rilevava inoltre lo stato soggettivo del terzo pagatore;
- ai sensi dell'art.67 c.1 n.2 L.F l'onere probatorio in merito all'inscientia decotionis gravava sul;
esso era comunque ben conscio dello CP_1
stato d'insolvenza della società, poiché il pagamento era avvenuto successivamente all'emissione di due decreti ingiuntivi e alla notifica dell'atto di precetto;
- comunque, il pagamento era revocabile ai sensi dell'art. 67 secondo comma l.f..;
tanto premesso, domandava la revoca ex art. 67 primo comma n. 2 l.f. del negozio con cui il delegante aveva incaricato la delegata RT ED
SR di pagare il delegatario e la conseguente E_
condanna di quest'ultimo a pagare euro 200.000,00 oltre interessi e spese;
In via subordinata, insisteva per la revoca del pagamento ex art. 67
secondo comma l.f..
Il si costituiva in data 10.9.21 sostenendo che: E_
- il pagamento non era stato effettuato con danaro della fallita né vi era prova che la società pagatrice avesse mai esercitato azione di rivalsa nei confronti della società non vi era parimenti prova del Parte_1
pagamento da parte di RT ED SR né attestazione di alcun debito di quest'ultima verso la fallita;
-non vi era alcuna corrispondenza tra il presunto debito della società
RT ED s.r.l. nei confronti della società e Parte_1
l'importo corrisposto al : nel presunto partitario - E_
peraltro disconosciuto perché in copia non aveva nessun valore probatorio
-il credito era indicato in €.168.420,20 mentre il pagamento effettuato dal terzo in favore del ammontava ad €.200.000,00; E_
dunque il terzo avrebbe pagato una somma maggiore del suo presunto debito senza averne alcun obbligo;
- la domanda era generica, contraddittoria e perciò nulla, in quanto il fallimento per un verso asseriva trattarsi di pagamento del terzo con danaro della fallita, poi che si trattava del pagamento di un debito proprio;
- poiché non vi era prova che il pagamento fosse stato effettuato con fondi della fallita e che comunque vi fosse stata un'azione di rivalsa della pagatrice prima del fallimento, difettavano i presupposti applicativi dell'art. 67 L.F.;
- parimenti generica era la deduzione relativa alla sussistenza di una delegazione di pagamento;
avendo il fallimento prodotto in copia soltanto un partitario, parziale, non corredato dall'estratto delle singole operazioni risultanti dal libro giornale, nonché privo di bollature e vidimazioni e,
quindi, privo di valore probatorio ai fini di dimostrare la sussistenza di un debito o di un credito, esso non poteva essere posto a fondamento dell'azione revocatoria;
infine, la curatela non provava in alcun modo la natura solutoria dei pagamenti contestati;
- non sussisteva neanche il requisito del danno in quanto non era provato l'uso di danaro della fallita da parte dell'asserita pagatrice;
- il non era affatto a conoscenza di uno stato di decozione della CP_1
società successivamente fallita, anzi presumeva l'esatto contrario. Ciò in considerazione dell'ingentissimo patrimonio immobiliare (cespiti in Costa
Smeralda del valore di svariati milioni di euro) ed in considerazione del fatto che, in passato, la aveva pagato rilevantissime Parte_1
somme, solo dopo averle contestate e sempre a seguito di procedure giudiziarie;
- l'azione espletata dalla curatela era inammissibile ed infondata, quanto meno per l'importo di €. 31.579,00. Se, infatti, il detto importo risultava versato dal terzo, la curatela non aveva dato alcuna dimostrazione o prova che tale somma potesse essere oggetto di revocatoria, ovvero che rientrasse nell'ipotesi di cui all'art. 67 comma 1, n° 2 e 67 comma 2.
Con la memoria ex art 183 VI comma n. 1 cpc, il precisava che Parte_1
la provvista per gli assegni circolari era stata messa a disposizione dalla società Controparte_2 Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, la convenuta eccepiva la novità della domanda e, quindi, la sua inammissibilità.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 24.2.2022.
Con sentenza del 27.5.22 n. 1511/22 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica dichiarava inammissibile la domanda e condannava il alla rifusione in favore di Parte_1
controparte delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva che con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc,
l'attore avesse chiesto, in realtà, la revoca del pagamento eseguito dalla società Poiché il pagamento era stato eseguito dal Controparte_2
soggetto che aveva messo a disposizione la provvista per l'emissione degli assegni circolari, affermare che la provvista era stata fornita da CP_2
invece che da RT ED SR equivaleva a dire che il pagamento di cui si chiedeva la revoca era stato eseguito da un soggetto diverso da quello indicato in citazione;
l'allegazione non poteva essere ricondotta all'istituto della precisazione della domanda, in quanto determinava un mutamento complessivo della fattispecie fattuale posta a fondamento della domanda
Il pagamento eseguito dal terzo era infatti revocabile se eseguito con denaro del fallito o, comunque, se il fallito, attraverso, ad esempio,
l'istituto della compensazione, aveva sopportato l'effettivo sacrificio connesso all'esecuzione del pagamento.
Era evidente, infatti, che, in seguito alla modifica dei fatti costitutivi operata dal fallimento, sarebbe stato necessario indagare i rapporti tra e la società mentre, sulla scorta dei fatti Controparte_2 Parte_1
dedotti in citazione, sarebbe stato necessario verificare i rapporti tra la società fallita e la RT ED SR.
Poiché il fallimento aveva dedotto i fatti costitutivi dell'azione solamente con la prima memoria ex art 183 VI comma n. 1 cpc, la domanda era inammissibile.
Il fallimento proponeva appello avverso la sentenza affidato Parte_1
a due motivi di gravame, riproponendo le domande ed allegazioni già
proposte in primo grado.
Si costituiva il domandando in via principale la E_
reiezione dell'appello avversario;
in via subordinata, chiedeva dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla curatela, quanto meno per l'importo di €. 31.579,00 e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'azione proposta, ai sensi dell'art. 70 l.f., di dare atto delle condizioni per l'ammissione al passivo del fallimento in epigrafe all'esito del pagamento delle somme oggetto di revocatoria, con vittoria di spese.
All'udienza del 16.4.25 le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'affermazione secondo cui la provvista era stata fornita da quivaleva a dire che il pagamento era stato effettuato da un Pt_3
soggetto diverso da quello indicato in citazione.
Sostiene l'appellante che il fatto che la provvista sia stata messa a disposizione da una società diversa da RT ED SR non inciderebbe sulla struttura e sugli effetti dell'operazione di tesoreria e conseguentemente sul danno cagionato alla massa dei creditori. Infatti,
comunque sarebbe stata RT ED SR ad aver estinto il credito preesistente nei confronti della fallita e sarebbe a sua volta divenuta titolare di un credito di € 31.579,61 per il quale potrebbe ancora insinuarsi a passivo con ulteriore danno per il fallimento. In secondo luogo, l'aver meglio delineato in sede di prima memoria di cui all'art.183 c. VI
costituirebbe solamente un'integrazione legittima della domanda,
consentita ai sensi dell'articolo citato.
Con il secondo motivo, da esaminare congiuntamente al precedente perché ad esso strettamente connesso, l'appellante si duole dell'erroneità
della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la domanda introdotta in sede di prima memoria di cui all'art.183 c.
VI era nuova e pertanto inammissibile;
infatti, la modifica può in realtà
riguardare gli elementi identificativi della domanda quali petitum e causa
petendi, l'unico limite essendo costituito dall'originario elemento identificativo soggettivo e dalla vicenda sostanziale. Inoltre, non essendo ancora scaduto il termine per il deposito della seconda memoria di cui all'art.183 c.VI quando la precisazione era stata formulata, non sarebbe stato frustrato il diritto di difesa di controparte.
Il tema del contendere era la revocabilità di un pagamento di € 200.000,00
a favore del convenuto;
le parti in causa, il petitum e la causa CP_1
petendi non sarebbero stati in alcun modo modificati. I motivi che precedono sono fondati nei termini che seguono.
Come chiarito recentemente dalla Suprema Corte (cfr. Cass Sez. 3,
Ordinanza n. 22540 del 2018) con riferimento al principio enunciato dalle
Sezioni Unite con sentenza 15 giugno 2015, n. 12310, <Tale pronuncia,
invero, muove dal rilievo secondo cui (…) occorre preventivamente
"delimitare il reale ambito del divieto di domande «nuove» implicitamente
desunto (nel silenzio del legislatore) dalla ammissione espressa di
domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni
del convenuto" (non essendo il disposto dell'art. 183 cod. proc. civ.,
diversamente da quello dell'art. 345 cod. proc. civ., caratterizzato, per
l'appunto, dall'enunciazione di un divieto espresso). In tale prospettiva,
pertanto, si è sottolineato che la "vera differenza tra le domande «nuove»
implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di
alcune di esse - e le domande «modificate» espressamente ammesse" non
sta "nel fatto che in queste ultime le «modifiche» non possono incidere
sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non
possono essere considerate «nuove» nel senso di «ulteriori» o
«aggiuntive», trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali
modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se
si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali
ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto
di alternatività". A favore di questa interpretazione dell'art. 183 cod. proc.
civ. - che, dunque, identifica la emendatio libelli nella possibilità di
formulare domande alternative a quella originarie e destinate, pertanto, a sostituirsi ad essa, in base ad una libera valutazione della parte che
attraverso l'esercizio del potere emendativo "mostra chiaramente di
ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi
e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in
giudizio" - depongono, secondo il Supremo Collegio diverse ragioni. In
primo luogo, la constatazione per cui, se le modificazioni consentite
fossero quelle "incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale
ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo
inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine
di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e
modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, di un ulteriore termine
di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o
modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni
documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le
indicazioni di prova contraria". In secondo luogo, il rilievo che la
possibilità di sostituire la domanda originaria, con altra destinata a porsi
con la prima in rapporto di alternatività, si pone, "nella complessa
architettura della norma in esame", soprattutto "dopo l'esplicazione dei
poteri (non solo di direzione ma anche) di «indirizzo» processuale
attribuiti al giudice pure attraverso la previsione, nella medesima norma,
della richiesta di chiarimenti alle parti e dell'indicazione delle questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, quindi in
un momento in cui, all'esito di una udienza potenzialmente «chiarificatrice», può risultare assai più evidente alle parti, in relazione
alla situazione sostanziale dedotta in causa, la soluzione effettivamente
rispondente ai rispettivi interessi e intendimenti". Si è inteso, in questo
modo, consentire alle parti "di massimizzare la portata dell'intervento
giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente
definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice,
evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima
vicenda sostanziale". Del resto, diversamente opinando, osservano le
Sezioni Unite, "si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla
organizzazione dell'art. 183 cod. proc. civ. nell'ambito di una logica
deontica fine a se stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi,
obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra
quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito
della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti". Di
conseguenza, ridurre "la modificazione ammessa ad una sorta di
precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del
fatto costitutivo del diritto" significherebbe, "contro la lettera e la logica
della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il
proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata
vicenda sostanziale" a "rinunciare alla domanda già proposta per
proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di
conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare
il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai
propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro
giudice". L'unico limite, conclusivamente, alla consentita sostituzione
della domanda rispetto alla domanda originaria" consiste nella necessità
che - "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae" - la
domanda modificata debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere
a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni
contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo,
ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato,
la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella
originaria quanto meno per «alternatività»>>. (cfr. anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 11590 del 2020).
E ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il , infatti, Parte_1
ha allegato che il pagamento della somma di euro 200.000 a favore del era stato eseguito il 6.11.2019 con n. 4 assegni E_
circolari di euro 50.000,00 ciascuno e che il pagamento era stato effettuato da un terzo, la società RT ED SR, debitrice per la somma di euro
168.420,29 come risultante dalle scritture contabili della Parte_4
fallita in cui risultava una operazione di tesoreria per euro 200.000,00 e una corrispondente posizione creditoria della prima nei confronti della fallita per la differenza di euro 31.579,71, senza null'altro aggiungere.
A fronte delle contestazioni di genericità mosse dalla convenuta, con la prima memoria istruttoria in primo grado il ha poi dedotto che: Parte_1 “Ciò premesso, il Curatore ha potuto verificare che:
- I n. 4 assegni circolari di €50.000,00 cadauno (già prodotti unitamente
all'atto di citazione) sono stati emessi dalla società (cfr. Parte_5
doc. n. 16).
- Con l'emissione dei suddetti assegni e la consegna degli stessi a
RT ED SR, acquisiva un credito nei confronti di Parte_5
RT ED SR (come emerge dal partitario che si produce – cfr.
doc. n. 17).
[. Riassumendo, quindi, tra RT ED SR e Parte_5
è stata posta in essere una articolata operazione di Parte_1
delegazione di pagamento che ha consentito, attraverso l'emissione da
parte di i assegni circolari per complessivi €200.000,00 Parte_5
intestati a , di effettuare: E_
- Il pagamento da parte di RT ED SR del credito di €168.420,29
vantato nei suoi confronti da in forza del contratto di Parte_1
conto corrente.
- La creazione di una posizione debitoria de nei confronti di Parte_1
RT ED SR per il residuo importo di €31.579,71.
- Il pagamento per €200.000,00 del credito vantato da E_
nei confronti della poi fallita
[...] Parte_1
e ha insistito nell'accoglimento della domanda già proposta con l'atto introduttivo, e cioè di revoca del “pagamento della somma di euro
200.000,00 eseguito in data 6.11.2019 dalla società RT ED SR
a favore del ” e non già del pagamento eseguito CP_1 CP_1 da nei confronti del , come affermato dal Parte_5 CP_1
Tribunale. Il fatto che la provvista sia stata fornita da Parte_5
infatti, non equivale a dire che il pagamento di cui la Curatela ha chiesto la revoca sia stato eseguito da soggetto diverso da quello indicato in citazione, in quanto il mai ha allegato che gli assegni fossero Parte_1
stati consegnati da direttamente al , bensì che Parte_5 CP_1
fossero stati consegnati a RT ED SR che aveva poi provveduto
[. ad estinguere contemporaneamente il proprio debito nei confronti de e di quest'ultima società nei confronti del . La Parte_1 CP_1
circostanza che la provvista con cui è stato eseguito il pagamento provenisse direttamente da RT ED SR o quest'ultima l'avesse a sua volta ricevuta da un terzo è irrilevante, ciò che conta è che sia stato allegato che gli assegni fossero stati poi consegnati in pagamento al da RT ED SR. CP_1
Nessuna nuova domanda può dirsi, pertanto, introdotta con la prima memoria ex art 183, comma VI, n. 1 cpc, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, in quanto la Curatela si è limitata ad specificare una circostanza (che gli assegni erano tratti sul conto di che Parte_5
li aveva consegnati a RT ED SR) che non modifica affatto la fattispecie fattuale posta a base della domanda che resta quella per cui importa se con denaro proprio o ricevuto a sua Controparte_3
volta da un terzo – avrebbe eseguito il pagamento di euro 200.000,00 a favore del e per conto de compensando tale CP_1 Parte_1
pagamento con la situazione debitoria preesistente nei suoi confronti;
né mutano le parti in causa, che restano quelle originarie, atteso che secondo l'allegazione attorea il pagamento resta effettuato da RT ED SR,
Parte_ sebbene con denaro a sua volta ricevuto da Parte_5
Il tema del contendere resta dunque sempre quello della revocabilità o meno del pagamento di euro 200.000 effettuato a favore del da CP_1
parte di un terzo.
La domanda, pertanto, era ammissibile e avrebbe dovuto essere esaminata.
L'appellante ha riproposto in questa sede, ai sensi dell'art. 345 cpc, le doglianze sollevate in primo grado in merito alla revocabilità dell'atto, non esaminate dal Tribunale, sostenendo che:
- a norma del primo comma n. 2 dell'art. 67 LF sono revocabili, salvo che l'altra parte non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie sarebbe revocabile il pagamento effettuato a favore del in data CP_1
6.11.2019, intervenuto nell'anno antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento (emessa dal Tribunale di Brescia il 24.1.2020). Esso
costituirebbe pagamento anomalo ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, LF
essendo avvenuto a seguito di un'operazione di delegazione di pagamento a mezzo della quale la fallita avrebbe estinto un debito nei confronti del e il solvens RT ED SR avrebbe estinto E_
parzialmente, con il pagamento effettuato a favore del , la CP_1
propria posizione debitoria nei confronti de Parte_1 L'onere probatorio dell'inscientia decotionis spetterebbe al , il CP_1
quale comunque sarebbe stato a conoscenza dello stato della società data la previa notifica dei due decreti ingiuntivi e dell'atto di precetto nonché
l'attivazione della procedura esecutiva immobiliare n. 265/2017, iniziata da diverso creditore per un credito di €770.626,61, in cui era intervenuto anche il , ed ancora visto il deposito dell'istanza E_
di fallimento da parte di quest'ultimo in data 6.8.19. Le argomentazioni che precedono comproverebbero anche, in subordine, il fondamento dell'azione ex art. 67 comma 2 LF allora vigente.
L'appellante infine afferma dovuti sulla somma da restituirsi gli interessi moratori ovvero, in subordine, quelli sulle transazioni commerciali.
Ritiene la Corte che sussistano gli estremi dell'azione revocatoria proposta.
Al riguardo va, innanzitutto, premesso che il , costituendosi nel CP_1
giudizio di primo grado, ha contestato la difformità all'originale in modo
“seriale”, con riferimento a tutta la documentazione depositata in copia dal
, senza alcuna specificazione. Non vi è, dunque, motivo di Parte_1
discostarsi dall'orientamento consolidato della SC secondo cui il
“disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia,
«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia
il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del
2021;conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 18.11.2024 n. 29658).
Il disconoscimento della difformità all'originale effettuato dall'appellato,
in assenza di qualsiasi indicazione precisa rispetto agli elementi che si assumono difformi rispetto all'originale, risulta, quindi, generico e, per l'effetto, inefficace, mentre il non è legittimato a disconoscere CP_1
la firma apposta sui suddetti documenti, trattandosi di sottoscrizione apposta da altri soggetti.
Ne discende l'utilizzabilità dei documenti prodotti dalla Curatela.
Ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2, L.F. sono revocabili “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Non è in contestazione che avesse un debito per la somma di Parte_1
euro 200.000,00, scaduto ed esigibile, nei confronti del Consorzio e che esso sia stato estinto il 6.11.2019, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento (avvenuta nel mese di 24 gennaio 2020).
Oggetto di contestazione è, invece, che il debito sia stato estinto attraverso un mezzo anomalo di pagamento, segnatamente un'operazione di delegazione di pagamento a mezzo della quale la fallita ha Parte_1
estinto (parzialmente) un debito nei confronti del E_
ed il solvens RT ED SR, con il pagamento effettuato a favore del
, ha estinto la propria posizione debitoria preesistente nei CP_1
confronti della poi fallita, diventando creditrice per la differenza nei confronti di quest'ultima. Evidenzia, in primo luogo, la Corte che lo stesso ha imputato il CP_1
pagamento ricevuto mediante i 4 assegni circolari emessi da un terzo ad estinzione del credito dallo stesso vantato nei confronti de Parte_1
insinuandosi al passivo del fallimento solo per la differenza (cfr. doc. 10).
Quanto al fatto che il pagamento sia stato eseguito da un terzo a compensazione di un debito che quest'ultimo aveva nei confronti della fallita risulta dalla documentazione versata in atti dalla Curatela, alla luce della quale deve ritenersi provato:
-che tra la società poi divenuta RT Controparte_4
ED SR (cfr. doc. 12), e la società poi divenuta Parte_6 Parte_1
[... (cfr. doc. 13), è intervenuto in data 29.12.2006 un contratto di tesoreria
(cfr. doc. 14) in base al quale la prima prestava servizi finanziari in favore della seconda ed in data 2.1.2007 un contratto di conto corrente in cui le parti annotavano le loro rispettive posizioni di credito/debito scaturenti dai rapporti tra di loro in corso (cfr. doc. 11);
- che, come si evince dal partitario prodotto in atti (cfr. doc. 15, 19) e dall'estratto del libro giornale (cfr. doc. 17 e 18), alla data 6 novembre
[. 2019 la società RT ED SR aveva un debito nei confronti de di euro 168.420,29, e che in pari data a seguito di pagamento Parte_1
con assegni circolari (AC) per l'importo di euro 200.000,00 emessi in favore del , la sua posizione debitoria si è estinta E_
divenendo essa creditrice per la differenza, pari ad euro 31.579,71;
-che gli assegni circolari sono stati versati al che li ha imputati CP_1
a scomputo del maggior credito vantato nei confronti de Parte_1 Trattasi, quindi, di operazione negoziale di delegazione di pagamento, in forza della quale tramite il pagamento a favore del delegatario CP_1
da parte della delegata RT ED SR, la delegante Parte_1
ottiene l'effetto estintivo del proprio rapporto di debito nei confronti del delegatario, e in cui il rapporto di debito/credito con la delegata costituisce il presupposto di fatto della delegazione di pagamento , quale strumento indiretto per realizzare il fine estintivo, sicuramente qualificabile come atto estintivo di debito pecuniario non effettuato con danaro od altro mezzo normale di pagamento bensì con mezzo anormale di pagamento, in quanto la delegazione che il debitore ha posto in essere è stata diretta allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, ed è quindi idonea a ledere la par condicio creditorum,(cfr. Cass.
25.11.2024 n. 30252).
Le somme utilizzate possono, infatti, ritenersi come denaro proveniente dalla fallita posto che con il pagamento a favore del la delegata CP_1
[. ha estinto per compensazione il proprio debito nei confronti de rivalendosi per la maggior somma versata nei confronti della Parte_1
fallita, come risulta dalla annotazione in partitario della estinzione del debito e del conseguente sorgere del credito in favore di quest'ultima per la esatta differenza (euro 31.579,71).
Oggetto di revocatoria è, peraltro, l'intera somma di euro 200.000,00,
stante la rivalsa di RT ED SR sulla differenza come risultante dalla annotazione a debito della fallita di tale somma nel partitario versato in atti. Per quanto riguarda, infine, il presupposto soggettivo dell'azione, il
, su cui gravava l'onere, non ha provato la inscientia decotionis. CP_1
Vi è, peraltro, la prova del contrario in quanto il pagamento è avvenuto in data 6.11.2019 e quindi successivamente alla notifica dei due decreti ingiuntivi ottenuti dal nei confronti della fallita, E_
ciascuno per l'importo di €159.653,39, oltre interessi e spese, esecutivi e non opposti, e alla notifica del relativo atto di precetto, non seguito da alcun pagamento, all'instaurazione sui beni immobili di proprietà della fallita e facenti parte del di procedura esecutiva E_
immobiliare n. 265/2017 attivata da diverso creditore per un credito di
€770.626,61, procedura in cui era intervenuto anche il E_
, e, soprattutto, al deposito in data 6.8.2019 da parte del
[...] [...]
[..
di istanza di fallimento nei confronti della società CP_1
(cfr. doc. 8), in cui l'istante ha allegato lo stato di decozione Parte_1
della società.
Ammissibile (in sede di PC in primo grado l'appellante aveva insistito nelle richieste di cui alle memorie istruttorie e alcun motivo di appello in ordine al rigetto delle prove era necessario nulla avendo deciso su di esse il primo giudice, che si è limitato a ritenere la causa matura per la decisione) ma superflua, per i motivi che precedono, è, infine, è la prova per testi articolata in primo grado.
*****
La sentenza va, pertanto, riformata, e, per l'effetto va dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori del il Parte_1 pagamento della somma di euro 200.000,00 eseguito in data 6.11.2019
dalla società RT red SR a favore del , e E_
quest'ultimo va condannato a restituire al la predetta somma, Parte_1
oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
A seguito del pagamento il avrà diritto, ai sensi dell'art. 70 LF, CP_1
ad insinuarsi nel passivo del per la somma corrispondente. Parte_1
Quanto alle spese occorre tener conto dell'esito complessivo del giudizio.
Infatti
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo
tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda
articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o
parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma
2, c.p.c.>> (Cass. S.U. 32061/2022).
Ciò premesso, in base al principio della soccombenza le spese vanno poste a carico di e vanno liquidate come in dispositivo E_
in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022
dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.000,00 ed €
260.001,00) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”,
liquidata in conformità al parametro minimo in relazione a entrambi i gradi tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase. P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1511 del 6.6.22,
appellata da Parte_1
- dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori del
[...]
il pagamento della somma di euro 200.000,00 eseguito in Parte_1
data 6.11.2019 dalla società RT ED SR a favore del
[...]
; CP_1
- condanna il a restituire al E_ [...]
la predetta somma, oltre interessi legali dal pagamento al Parte_1
saldo;
-condanna al pagamento delle spese di entrambi CP_1 CP_1
i gradi di giudizio che liquida in favore di Parte_1
relativamente al primo grado in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00
per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 4.253,00 per la fase decisoria;
relativamente al grado d'appello in €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, €
2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria;
il tutto oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto,
delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017)” (cfr. anche Cass