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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 698/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentata e difesa da avv.to VALENTINA VIGOLO e avv.to ELENA PINTON
- opponente - contro
CP_1
con proc. dom. in Venezia avv. to SERGIO APRILE
- opposto –
in punto: opposizione ad avviso di addebito;
decisa all' udienza 7.1.2025
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 24 comma 5 D. Lgs 46/1999 - 30 DL 78/2010 - 442 c.p.c. depositato il 30.4.2024 la ha opposto l'avviso di addebito n. 419 2024 00000307 32 000 per Parte_1 euro 2.053,12 a titolo di contributi relativi al periodo ottobre 2020-novembre 2021 per l' asserita prestazione da parte di dipendente della Società, di attività lavorativa “in nero” per circa CP_2
56 giornate lavorative nel periodo ante assunzione, addebitata con Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. VE138/2023/34 del 25/07/2023 a sua volta derivato da accertamento della GdF di
Mirano. Co L' avviso è stato opposto per infondatezza dell' addebito nel merito come già ritenuto dall' con accoglimento del ricorso amministrativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione.
CP_ L' nel costituirsi ha riferito di avere preso atto dell'intervenuto annullamento delle sanzioni Co irrogate dall' e delle motivazioni contenute nel provvedimento, e di avere per l' effetto provveduto Co ad annullare i relativi flussi contributivi, condividendo le ragioni contenute nel provvedimento dell e poi il 9.12. 2024 ha depositato in pct schermate telematiche da cui si evince l'intervenuto sgravio totale dell'impugnato avviso.
Atteso l' intervenuto sgravio all' odierna udienza le parti hanno quindi concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Al Tribunale, atteso l' esito della vicenda e vista la concorde richiesta delle parti, non rimane che disporre in conformità.
CP_ Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le parti si sono trovate in disaccordo avendo l chiesto la compensazione e l' opponente invece la rifusione.
La richiesta di rifusione dell' opponente va accolta in base al principio di soccombenza virtuale e tenuto conto che lo sgravio in sede di autotutela è intervenuto a termine, perentorio, per la proposizione dell' opposizione già decorso, ed essendo stato oltretutto l' AVA emesso a fine febbraio pur a fronte di CP_ Co trasmissione all' del provvedimento di annullamento il 31.1.2024
Dunque spese rifuse – liquidazione come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente decidendo contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro
850,00, oltre al rimborso per intero del contributo unificato versato.
Così deciso in Venezia all' udienza 7.1.2025
Il Giudice