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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/01/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 4750 / 2022 di R.G. avente per oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
, nata Castellamare di TA (NA) il 1° agosto 1973 ed Parte_1
ivi residente a[...] C.F. , per C.F._1
la presente procedura elettivamente domiciliata in Sorrento (NA), alla via Capo
n. 4, presso lo studio dell'avvocato Vivana Paturzo C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE
contro
P. Iva ), con sede legale in Milano (MI) al Controparte_1 P.IVA_1
Foro Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La
Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. del C.F._3 CodiceFiscale_4
Pagina 1 di 10 Foro di La Spezia, giusta procura alle liti allegata in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, in
La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all'udienza del 12.01.2024 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art.281sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno
2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 2 di 10 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo.
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ.,
Sez. I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata
del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di
evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono
in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non
giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto
effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da
effettive garanzie di difesa - articolo 24 della Costituzione - e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma,
della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato
ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è improcedibile per le considerazioni di seguito indicate.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel
Pagina 3 di 10 giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno
2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib.
Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà
luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27
maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre
Pagina 4 di 10 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro,
in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena,
l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3
aprile 2012 n.2365).
Ciò posto, preliminarmente, è da segnalare che sussiste la legittimazione attiva di (e, per essa, di a costituirsi nel presente Controparte_1 Controparte_2
Pagina 5 di 10 giudizio. Difatti, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società
cedente e il credito vantato nei confronti dell'odierna parte Controparte_1
processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Al riguardo, occorre rilevare che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, quale subentra nelle posizioni di Controparte_1
credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione. Tali argomentazioni sono altresì confermate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo la quale rientra quale oggetto della cessione di credito ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Dal punto di vista probatorio,
risultano depositati nel fascicolo del monitorio (a cui il presente Giudicante è
legittimato ad accedere e a fare riferimento) i documenti comprovanti tanto la cessione che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e le relative notificazioni.
Ciò posto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità
dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. È questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596.
Pagina 6 di 10 Con l'ordinanza interlocutoria n. 18741/2019, infatti, la Terza Sezione della
Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione della questione di massima di particolare importanza relativa all'individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione"
disciplinato dal medesimo d.lgs. o uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalle normative di settore.
L'esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il comma 4 dell'art. 5 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".
L'esclusione del procedimento monitorio dall'obbligo della mediazione preventiva è giustificata dal fatto che si è di fronte a un "accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva", un procedimento cioè
caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo.
Pagina 7 di 10 Fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate su quale fosse la parte processuale gravata dall'onere di promuovere la mediazione. Nell'ordinanza interlocutoria sopra menzionata, la
Terza Sezione sottolinea come ambedue le contrapposte tesi - quella secondo cui l'onere graverebbe sul debitore opponente e quella secondo cui l'onere farebbe invece carico al creditore opposto - siano "assistite da valide ragioni tecniche e appai[a]no essere proiezione di diversi principi".
Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno chiarito che l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, c. 2). È
naturale dunque che sia l'attore in senso sostanziale, ovverosia il creditore opposto, a dover chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa;
sarebbe invece illogico pretendere che sia l'opponente, cioè il debitore, a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa non sua. La domanda di mediazione, infatti, dal momento della comunicazione alle parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e ha un effetto impeditivo della decadenza per una sola volta (art. 5, comma 6). Sarebbe illogico che l'effetto di interruzione della prescrizione fosse conseguenza dell'iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere (il debitore opponente) e non dal creditore;
un ulteriore argomento si fonda sulla considerazione delle diverse conseguenze che si verificano in caso di inerzia delle parti secondo l'una o l'altra tesi: se l'onere è a carico dell'opponente e questi non si attiva, l'opposizione sarà dichiarata improcedibile e il decreto diverrà irrevocabile;
quindi ci sarà un risultato definitivo
(irrevocabilità); se invece l'onere è a carico dell'opposto, la sua inerzia causerà
l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirà di riproporre la domanda;
quindi ci sarà un effetto solo provvisorio, senza alcuna
Pagina 8 di 10 preclusione.
In conclusione, le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto:
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Ne consegue la improcedibilità del presente giudizio con conseguente revoca del decreto emanato.
Siffatte argomentazioni risultano, ad avviso di questo giudice, esaustive nell'esplicazione dell'accoglimento delle ragioni della improcedibilità del procedimento in esame. Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti,
le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013
n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai
Pagina 9 di 10 sensi del D.M. n.55/2014, giusta la natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascun scaglione di riferimento di cui al citato D.M. concretamente applicabile al presente processo, ridotto del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1) Dichiara improcedibile in fatto ed in diritto l'opposizione proposta dall'opponente;
2)Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo avente n. 740/2022 emesso da questo Giudice in data 13.06.2022 e lo dichiara esecutivo;
3) condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00
oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario;
Torre Annunziata 12.01.2024.
IL G.O.P.
(dott.ssa Angela Ranieri)
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