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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1267/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1267/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA NZ, elettivamente domiciliato in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A
43121 PARMA presso il difensore avv. SA NZ.
RECLAMANTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._1
C.F. ). Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 6 (C.F. Controparte_2
). P.IVA_1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
La reclamante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 5/12/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 81, resa in data 20/6/2025, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso proposto da e quali creditori CP_1 Parte_2 della società in forza di un verbale di diffida accertativa redatto Parte_1 dall'Ispettorato del lavoro di Parma e Reggio Emilia il 24 novembre 2024, notificato alla società e divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 12 D.L.vo 124/2004 per mancata presentazione del tentativo di conciliazione e ricorso nei termini di legge, rispettivamente, per € 15.044,88 e € 3741,39, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della menzionata società debitrice, ritenendo sussistenti i requisiti dimensionali e i presupposti, oggettivi e soggettivi, di cui agli artt. 121, 2 e 49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 21/7/2025, la società Parte_1 ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo all'intestata Corte
[...]
d'Appello “revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di per i seguenti motivi : In via preliminare : per mancato Controparte_3 raggiungimento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 2 Codice della crisi;
In subordine : Per mancanza del requisito soggettivo dello stato di crisi e/o insolvenza e per difetto del presupposto di cui all'art. 49 CCII”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dei creditori e CP_1
nonché della disposta Procedura di Liquidazione Giudiziale, la Corte, Parte_2 all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data pagina 2 di 6 5/12/2025, previa acquisizione della relazione redatta dal Curatore e delle note difensive depositate dalla reclamante, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ex art. 51 CCII, dalla società non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, giova, anzitutto, dare atto che l'odierna reclamante, costituita soltanto nell'anno 2023, ha dedotto, quali motivi di gravame, in via principale, l'insussistenza dei requisiti dimensionali di “fallibilità” indicati dall'art. 2 CCII, producendo, sul punto, i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2023 e 31/12/2024, formalmente attestanti, in relazione alla voce ricavi, un dato inferiore, seppur di poco, alla soglia di legge di €
200.000,00, e, in via subordinata, l'insussistenza de proprio stato di insolvenza, a suo dire, erroneamente accertato dal Tribunale.
Quanto agli altri requisiti dimensionali, la loro inferiorità alle soglie di legge non è contestata neppure dal Curatore che, pur non costituendosi in giudizio, ha comunque depositato in atti la relazione richiestagli da questa Corte.
Orbene, come correttamente e motivatamente evidenziato dal Curatore con la suddetta relazione, i bilanci depositati dalla reclamante e i dati ivi appostati circa i ricavi realizzati sub-soglia dall'impresa reclamante nei relativi esercizi, non appaiono affatto attendibili.
In particolare, depongono in senso oggettivamente negativo e sfavorevole ad essi, in primo luogo, le tempistiche e le modalità della loro predisposizione e approvazione.
Infatti, la società debitrice, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in primo grado, né ha fatto pervenire documentazione contabile idonea ad assolvere l'onere probatorio su di essa incombente circa l'insussistenza di ricavi, attivo ed esposizione debitoria complessiva, anche non scaduta ed esigibile, non eccedenti le c.d. soglie di pagina 3 di 6 fallibilità previste dal legislatore al citato art. 2 CCII.
Soltanto alcuni mesi dopo, in prossimità dell'udienza di reclamo innanzi a questa Corte, la debitrice, pochi giorni prima di costituirsi in giudizio, ha redatto i suddetti bilanci, li ha sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci a tal fine appositamente convocata e, infine, li ha depositati presso il competente Registro Imprese, producendone in sede di reclamo copia recante, quanto ai ricavi, un dato appena inferiore a quello minimo di fallibilità (€ 200.000,00) previsto dallegge, che, unitamente ai dati concernenti l'attivo e il debito complessivo, la cui inferiorità ai limiti legali non era, come detto, di per sé contestata neppure dai creditori e dal primo Giudice, attribuirebbe alla reclamante la qualifica di impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla maggior procedura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, le modalità e le tempistiche di predisposizione, approvazione e pubblicazione dei bilanci de quibus sono già, di per sé, fortemente sospette e, soprattutto, rendono scarsamente attendibile la rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa ivi cristallizzata, risultando sintomatiche della finalità realmente perseguita dalla debitrice di sottrarsi alla qui censurata procedura concorsuale.
Ma ciò che maggiormente rileva ai fini che qui interessano è il dato, oggettivo e ufficiale, fornito dall'Agenzia dell'Entrate a seguito di specifico accertamento, corroborato dalla relativa dichiarazione IVA, e peraltro non specificamente contestato e confutato dalla reclamante, nonché positivamente apprezzato dal Curatore, in base al quale quest'ultima sia nell'anno 2023, che nel successivo 2024, ha, in realtà, realizzato ricavi superiori alla richiamata soglia di fallibilità di € 200.000,00, con conseguente sua assoggettabilità, sotto tale profilo, alla procedura concorsuale de qua.
Privo di rilievo risulta poi l'assunto svolto, al riguardo, dall'odierna reclamante, secondo cui l'evocata soglia di fallibilità in esame non sarebbe, di fatto, superata in ragione di alcune note di credito che, a seguito di contestazioni, la società ha di recente emesso a favore della clientela, determinandosi in tal modo l'abbattimento, infra-limite dimensionale, del dato dei ricavi.
Tuttavia, anche il dato emergente dalle suddette note di credito è, da un lato,
pagina 4 di 6 inattendibile, e, dall'altro, comunque ininfluente, atteso che, dette note di credito, oltre ad essere prive di obiettività e certezza in quanto di formazione unilaterale, non sono corredate dal relativo effettivo pagamento costituente l'unica circostanza idonea a determinare un rilevante, ai fini che qui interessano, abbattimento sotto-soglia dell'ammontare dei ricavi.
Come in precedenza esposto, la società reclamante ha, sia pure solo in subordine, contestato anche la sussistenza del proprio stato di insolvenza.
Tuttavia, il superiore generico e apodittico assunto è del tutto infondato.
Infatti, l'irreversibile incapacità della debitrice di far fronte, con regolarità e con mezzi ordinari, al soddisfacimento dei propri debiti è agevolmente evincibile dalla mancanza di attivo e, comunque, di beni di valore significativo rispetto alla non modesta esposizione debitoria complessiva, dalla carenza di elementi di valutazione comprovanti la continuità aziendale o anche solo la possibilità di proseguire proficuamente l'attività di impresa, il tutto al cospetto di uno stato passivo al quale, giusta la relazione del Curatore in atti, sono stati ammessi crediti per oltre settanta mila euro, il cui soddisfacimento, anche solo in parte, appare altamente improbabile per i motivi in precedenza ilustrati.
Pertanto, affermata la sussistenza delle sopra esaminate condizioni di fallibilità oggetto di contestazione, nella fattispecie in commento, deve rigettarsi il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, la reclamata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, alcuna statuizione va assunta in punto di spese, in ragione della mancata costituzione delle parti reclamate.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto del gravame, ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 5 di 6 assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 81, resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20/6/2025, con cui è stata dichiarata nei confronti della società reclamante l'apertura della liquidazione giudiziale. Nulla per spese.
DICHIARA la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 9/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 1267/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SA NZ, elettivamente domiciliato in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A
43121 PARMA presso il difensore avv. SA NZ.
RECLAMANTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._1
C.F. ). Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 6 (C.F. Controparte_2
). P.IVA_1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
La reclamante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 5/12/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 81, resa in data 20/6/2025, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso proposto da e quali creditori CP_1 Parte_2 della società in forza di un verbale di diffida accertativa redatto Parte_1 dall'Ispettorato del lavoro di Parma e Reggio Emilia il 24 novembre 2024, notificato alla società e divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 12 D.L.vo 124/2004 per mancata presentazione del tentativo di conciliazione e ricorso nei termini di legge, rispettivamente, per € 15.044,88 e € 3741,39, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della menzionata società debitrice, ritenendo sussistenti i requisiti dimensionali e i presupposti, oggettivi e soggettivi, di cui agli artt. 121, 2 e 49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 21/7/2025, la società Parte_1 ha proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo all'intestata Corte
[...]
d'Appello “revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di per i seguenti motivi : In via preliminare : per mancato Controparte_3 raggiungimento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 2 Codice della crisi;
In subordine : Per mancanza del requisito soggettivo dello stato di crisi e/o insolvenza e per difetto del presupposto di cui all'art. 49 CCII”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dei creditori e CP_1
nonché della disposta Procedura di Liquidazione Giudiziale, la Corte, Parte_2 all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data pagina 2 di 6 5/12/2025, previa acquisizione della relazione redatta dal Curatore e delle note difensive depositate dalla reclamante, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ex art. 51 CCII, dalla società non sia meritevole di accoglimento. Parte_1
Ed invero, giova, anzitutto, dare atto che l'odierna reclamante, costituita soltanto nell'anno 2023, ha dedotto, quali motivi di gravame, in via principale, l'insussistenza dei requisiti dimensionali di “fallibilità” indicati dall'art. 2 CCII, producendo, sul punto, i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2023 e 31/12/2024, formalmente attestanti, in relazione alla voce ricavi, un dato inferiore, seppur di poco, alla soglia di legge di €
200.000,00, e, in via subordinata, l'insussistenza de proprio stato di insolvenza, a suo dire, erroneamente accertato dal Tribunale.
Quanto agli altri requisiti dimensionali, la loro inferiorità alle soglie di legge non è contestata neppure dal Curatore che, pur non costituendosi in giudizio, ha comunque depositato in atti la relazione richiestagli da questa Corte.
Orbene, come correttamente e motivatamente evidenziato dal Curatore con la suddetta relazione, i bilanci depositati dalla reclamante e i dati ivi appostati circa i ricavi realizzati sub-soglia dall'impresa reclamante nei relativi esercizi, non appaiono affatto attendibili.
In particolare, depongono in senso oggettivamente negativo e sfavorevole ad essi, in primo luogo, le tempistiche e le modalità della loro predisposizione e approvazione.
Infatti, la società debitrice, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in primo grado, né ha fatto pervenire documentazione contabile idonea ad assolvere l'onere probatorio su di essa incombente circa l'insussistenza di ricavi, attivo ed esposizione debitoria complessiva, anche non scaduta ed esigibile, non eccedenti le c.d. soglie di pagina 3 di 6 fallibilità previste dal legislatore al citato art. 2 CCII.
Soltanto alcuni mesi dopo, in prossimità dell'udienza di reclamo innanzi a questa Corte, la debitrice, pochi giorni prima di costituirsi in giudizio, ha redatto i suddetti bilanci, li ha sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci a tal fine appositamente convocata e, infine, li ha depositati presso il competente Registro Imprese, producendone in sede di reclamo copia recante, quanto ai ricavi, un dato appena inferiore a quello minimo di fallibilità (€ 200.000,00) previsto dallegge, che, unitamente ai dati concernenti l'attivo e il debito complessivo, la cui inferiorità ai limiti legali non era, come detto, di per sé contestata neppure dai creditori e dal primo Giudice, attribuirebbe alla reclamante la qualifica di impresa minore e, in quanto tale, non assoggettabile alla maggior procedura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, le modalità e le tempistiche di predisposizione, approvazione e pubblicazione dei bilanci de quibus sono già, di per sé, fortemente sospette e, soprattutto, rendono scarsamente attendibile la rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa ivi cristallizzata, risultando sintomatiche della finalità realmente perseguita dalla debitrice di sottrarsi alla qui censurata procedura concorsuale.
Ma ciò che maggiormente rileva ai fini che qui interessano è il dato, oggettivo e ufficiale, fornito dall'Agenzia dell'Entrate a seguito di specifico accertamento, corroborato dalla relativa dichiarazione IVA, e peraltro non specificamente contestato e confutato dalla reclamante, nonché positivamente apprezzato dal Curatore, in base al quale quest'ultima sia nell'anno 2023, che nel successivo 2024, ha, in realtà, realizzato ricavi superiori alla richiamata soglia di fallibilità di € 200.000,00, con conseguente sua assoggettabilità, sotto tale profilo, alla procedura concorsuale de qua.
Privo di rilievo risulta poi l'assunto svolto, al riguardo, dall'odierna reclamante, secondo cui l'evocata soglia di fallibilità in esame non sarebbe, di fatto, superata in ragione di alcune note di credito che, a seguito di contestazioni, la società ha di recente emesso a favore della clientela, determinandosi in tal modo l'abbattimento, infra-limite dimensionale, del dato dei ricavi.
Tuttavia, anche il dato emergente dalle suddette note di credito è, da un lato,
pagina 4 di 6 inattendibile, e, dall'altro, comunque ininfluente, atteso che, dette note di credito, oltre ad essere prive di obiettività e certezza in quanto di formazione unilaterale, non sono corredate dal relativo effettivo pagamento costituente l'unica circostanza idonea a determinare un rilevante, ai fini che qui interessano, abbattimento sotto-soglia dell'ammontare dei ricavi.
Come in precedenza esposto, la società reclamante ha, sia pure solo in subordine, contestato anche la sussistenza del proprio stato di insolvenza.
Tuttavia, il superiore generico e apodittico assunto è del tutto infondato.
Infatti, l'irreversibile incapacità della debitrice di far fronte, con regolarità e con mezzi ordinari, al soddisfacimento dei propri debiti è agevolmente evincibile dalla mancanza di attivo e, comunque, di beni di valore significativo rispetto alla non modesta esposizione debitoria complessiva, dalla carenza di elementi di valutazione comprovanti la continuità aziendale o anche solo la possibilità di proseguire proficuamente l'attività di impresa, il tutto al cospetto di uno stato passivo al quale, giusta la relazione del Curatore in atti, sono stati ammessi crediti per oltre settanta mila euro, il cui soddisfacimento, anche solo in parte, appare altamente improbabile per i motivi in precedenza ilustrati.
Pertanto, affermata la sussistenza delle sopra esaminate condizioni di fallibilità oggetto di contestazione, nella fattispecie in commento, deve rigettarsi il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, la reclamata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, alcuna statuizione va assunta in punto di spese, in ragione della mancata costituzione delle parti reclamate.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto del gravame, ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per dichiarare la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 5 di 6 assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 81, resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 20/6/2025, con cui è stata dichiarata nei confronti della società reclamante l'apertura della liquidazione giudiziale. Nulla per spese.
DICHIARA la reclamante tenuta, ai sensi del DPR n. 115/2002 e succ. mod. e integr., al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 9/12/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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