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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 12/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3409/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3409/2022 R.G ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c.
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
SC LO c.f. e LE ES c.f. , C.F._2 C.F._3 con studio legale sito al Corso Alcide de Gasperi n. 16, Castellamare di Stabia (NA) (pec ; Email_1 appellante
(C.F. 82.000.270.635), in persona del Parte_2
Dirigente p.t. dell'Avvocatura Comunale, titolare della legittimazione processuale ex art. 58 bis dello Statuto Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Municipale M. Antonella Verde (C.F. e C.F._4 dall'Avvocato Municipale Giuseppina Moccia (C.F. ) eleggendo C.F._5 domicilio presso il domicilio digitale: Email_2
1 (pec: - Email_3 Email_2
Email_3 appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 182/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, del 28.01.2022, mai notificata.
CONCLUSIONI: come note depositate per l'udienza;
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato al di Stabia, Parte_2 Parte_1 chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento ricevuto per presunti fitti di fabbricati in ragione della intervenuta prescrizione del credito nonché per mancata notifica. Alla prima udienza di comparizione si costituiva l'Ente, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea. Ritenuto di non dover istruire la causa, il Giudice di prime cure riservava la stessa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 182/2022, pubblicata il 28.01.2022, il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva:” rigetta la domanda;
spese integralmente compensate tra le parti”. Così motivando: “va rigettata la richiesta di declaratoria di prescrizione del credito vantato poiché l'indennità di occupazione è soggetta al termine decennale di cui all'art. 2947 cc, trattandosi di diritto che matura per ogni singolo anno, ragione per cui non si applica il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc. L'Estratto Posizione Debitoria n. 78872 del 29.10.2019 è stato emesso dalla in virtù di una serie di atti notificati al dall'Ente impositore sino al 13.10.2015 CP_1 Pt_1
à pregresse non pagate per l'importo c sivo di euro 11.216,01; infine, gli atti amministrativi ritualmente notificati hanno determinato l'interruzione della pretesa prescrizione, la quale, si ripete, è decennale e, pertanto, non ancora compiuta alla data del 28.10.2019. La complessità della materia trattata impone la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio tra le parti”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 25.07.2022, introduceva gravame avverso la prefata sentenza, Parte_1 sulla scorta di n. 3 motivi, oggetto di successiva disamina, citando in giudizio il
[...]
. Parte_2
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3409/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva confermata in data 02.12.2022.
In data 04.11.2022 si costituiva il chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni:” -in via del tutto preliminare dichiarare l'odierno gravame inammissibile per le ragioni di cui in narrativa;
-confermare totalmente la sentenza gravata -condannare parte opponente al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria ci si riserva sin d'ora ogni richiesta istruttoria che dovesse eventualmente rendersi necessaria”.
2 Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 12.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività del gravame proposto con atto notificato il 25.07.2022 a fronte della sentenza n. 182/2022, pubblicata il 28.01.2022, non notificata, il cui termine per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 28.07.2022.
Risulta rispettato il termine di cui all'art 327 cpc .
Decidendosi il merito risultano implicitamente rigettate le eccezioni d'inammissibilità di cui all'art 348 bis cpc.
Con riferimento all'esame dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara la prescrizione applicabile come decennale anziché quinquennale, violazione dell'art. 2948 CC. l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha qualificato la domanda come accertamento negativo del credito (rif. pag. 1 della sentenza, nella parte, oggetto: accertamento negativo del credito) e dichiarato che la prescrizione delle somme è decennale, applicando l'art. 2947 CC anziché l'art. 2948 CC. Deduce che, nel sollecito ricevuto, depositato nel fascicolo telematico di primo grado, si legge che le somme sono dovute per ''fitti di fabbricati (pag. 2 dell'atto ricevuto)'', non vi è alcun cenno di una presunta indennità di occupazione (mai accertata in un giudizio con sentenza), mentre nel caso di specie semplicemente non sono stati pagati i canoni di locazione. Il Tribunale di primo grado avrebbe ricondotto implicitamente la condotta dell'appellante ad un atto illecito, facendo poi applicazione dell'art. 2947 CC che prevede, per i crediti indicati, la prescrizione decennale. Nel giudizio de quo, i presunti crediti (come risulta dal sollecito a pag. 2) sono dei mancati pagamenti di canoni di locazione (fitti di fabbricati), gli stessi risalgono al 1996, 2001 e 2012, rispetto alle missive depositate dalla parte appellata, le quali non riportano, quale debitore il sig. ma la sig.ra (che era la debitrice originaria), Parte_1 Parte_3 risalgono ad oltre il quinquennio previsto dall'art. 2948 co. 1 e 3 CC. Tutte le missive depositate dal che secondo il Tribunale, hanno un'efficacia Pt_2 interruttiva, erano e sono state indirizzate alla sig.ra (e non al , le Parte_3 Pt_1 stesse come evidenziato in primo grado, non sono idonee a interrompere la prescrizione, in quanto non sono state mai consegnate, né all'appellante né ad altri. Infatti, dalle relate, non vi è la firma del soggetto ricevente e non vi è la compilazione della parte dove è indicato che l'atto è stato consegnato al diretto interessato, a un familiare, al marito, al figlio ecc. (vi sono spazi non compilati).
3 Col secondo motivo rubricato pretesa illegittima dell'Ente in riferimento al sollecito di pagamento l'appellante deduce che già in primo grado aveva eccepito che il sollecito di pagamento è nullo, in quanto contro parte, avrebbe dovuto fornire la prova che vantava il credito nei confronti del che sono stati versati in atti, documenti da cui si evince che le Parte_1 somme sono dovute dalla sig.ra e nulla in riferimento all'appellante. Parte_3
Nel caso di specie, l'Ente avrebbe dovuto provare la titolarità e la legittimazione dell'istante; nel contenzioso in primo grado e la documentazione fornita dal
[...]
, hanno suffragato, invece, la tesi dell'illegittimità della pretesa. Parte_2
Di conseguenza la sentenza è ingiusta in quanto legittima una richiesta di pagamento che non è rapportabile all'appellante né tanto meno ne ha beneficiato.
Col terzo motivo rubricato difetto di contraddittorio per evocazione del solo Ente creditore l'appellantecensura che l'eccezione anche se non analizzata dal Tribunale, nel caso di costituzione nel grado di appello e reiterazione, è infondata, in ragione della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite con la sent. 16412 del 2007, poi con numerosissime ordinanze n.ri 7769/21, 29798 del 2019, 9250 del 2019, 16965 del 2017, 8295 del 2018) secondo le quali non sussiste litisconsorzio necessario ma facoltativo, tra l'Ente creditore e il Concessionario;
quindi, l'azione è perfettamente valida se viene proposta nei confronti del solo Ente o nei confronti del solo Concessionario, sarà onere di chi viene evocato in giudizio chiamare in causa l'altra parte.
L'appello nel suo complesso è infondato. Invero, nella produzione del Appellato nel fascicolo di primo grado, risulta che: Pt_2
a) con decreto n. 017 del 05/10/87 l'immobile di Edilizia Economica Popolare sito in via Savorito, distinto al Fabbricato 3°, scala B, Piano III n. 5 è stato Parte_2 assegnato al sig. (padre dell'odierno appellante come da certificato Persona_1 anagrafico in atti);
b) successivamente, in calce al decreto in parola risulta genericamente annotato (senza data né firma) che l'assegnatario originario era deceduto (non viene specificato quando) sicché nella locazione dell'immobile era subentrata la moglie sig.ra (madre Parte_3 dell'odierno appellante residente in [...]N. 2 (in
); Parte_2
c) (figlio di entrambi) risulta residente al medesimo indirizzo VIALE DON Parte_1
IO OS N. 2 (come da certificato anagrafico citato). Ora, può ritenersi che l'immobile per cui si chiede il fitto sia il medesimo di quello oggetto del decreto di assegnazione;
ed infatti nonostante l'indicazione della differente via (Savorito in luogo di DO BO) gli altri criteri d'identificazione dell'immobile (Fabbricato 3°, scala B, Piano III n. 5) coincidono. Ciò posto l'appellante non contesta che le intimazioni siano state recapitate all'indirizzo di residenza familiare (anche del medesimo atteso che, a suo dire, all'epoca della prima intimazione aveva 18 anni), ma che le stesse non siano state mai consegnate, né all'appellante né ad altri per mancanza, a riprova, della sottoscrizione per ricevuta.
4 Non di meno, trova applicazione nel caso di specie la presunzione di cui all'art 1335 Codice civile secondo cui “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute [1334] nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Pertanto, come anche la Suprema Corte ha chiarito più volte, la lettera raccomandata o il telegramma costituiscono “prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso (v. Cass. n 16027 - pubb. 27/10/2016, n. 21133/04; n. 10284/01)”. Più precisamente, per quanto concerne la raccomandata, la presunzione opera anche caso di smarrimento della cd. cartolina di ritorno, purché la spedizione sia attestata dell'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta: da questa, “anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna (v. Cass. n. 9681/98; n. 5821/02; n. 15818/03). Nel caso di specie la presunzione opera, a maggior ragione, per il fatto che la notifica è avvenuta a mezzo di messo notificatore. Trattasi, però, di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta dal destinatario “provando con qualsiasi mezzo di non aver avuto notizia dell'atto senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che conteneva altro (v. ex plurimis Cass. n. 771/04; Cass. sez. I, 19 agosto 2016, n. 17204; Cass. 18 novembre 2016, n. 23511)”. Nel caso di specie abbiamo prova della spedizione tramite messo comunale, per tutte le intimazioni a partire dal 26/11/12, sino al 13/10/15 rispetto alle quali risulta il nominativo del destinatario ma non la sua sottoscrizione. Parte_3
Per quanto sopra richiamato, in mancanza di prova contraria, risulta applicabile la presunzione semplice della ricezione al destinatario, col conseguente effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del coerede convivente nell'immobile per cui è causa. Invero, a mente dell'art. 6 della Legge 392/1978, in caso di morte del conduttore, “gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi” (oltre al convivente more uxorio, secondo quanto reso possibile da giurisprudenza successiva). Nel caso di specie, l'appellante, che è erede dell'originario assegnatario dell'immobile (e forse anche della madre), conviveva con i genitori attesa l'identità dell'indirizzo degli immobili. Ne segue pertanto il suo subentro nel contratto di locazione/concessione, qui azionato.
Ciò posto, occorre ora chiarire la durata della prescrizione applicabile: decennale (come rilevato dal Tribunale) ovvero quinquennale come eccepito dall'appellante.
5 Orbene, a mente dell'art 2948 del Codice civile si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. Osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, agli oneri concessori riferiti al godimento di un immobile pubblico si applichi la stessa prescrizione quinquennale relativa ai canoni della locazione (v., in termini, Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13288 nonché Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 23/05/1989, Rv. 462831 - 01). Il termine di prescrizione rimane quinquennale qualora si volesse ritenere l'opponente occupante sine titulo dell'immobile per cui è causa, autore di un illecito fonte di risarcimento del danno con applicazione dell'art 2947 cc (da ultimo vedi anche SU sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022 circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo). Ne segue che, considerata ricevuta l'intimazione spedita il 13/10/15, all'indirizzo della destinataria subentrata nel contratto di locazione/concessione, la prescrizione è stata interrotta nei suoi confronti e dei suoi aventi causa sino al 13/10/20. Ora, non risulta contestata la ricezione dell'estratto posizione debitoria n. 78872 del 29.10.2019 emesso dalla notificato a dall'Ente impositore per CP_1 Parte_1 annualità pregresse non pagate per l'importo complessivo di euro 11.216,01. La richiesta di pagamento avente ad oggetto canoni pregressi non prescritti è valida e l'opposizione va rigettata con diversa motivazione quanto al termine di prescrizione applicabile.
Non risulta formulato appello incidentale dell'appellato con riguardo al governo delle spese di lite in primo grado, sicché la relativa statuizione è passata in giudicato. Quanto al presente grado, le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore del in persona Parte_2 del Sindaco p.t. (considerato il valore della causa fino ad € 26.000,00) (esclusa la fase istruttoria non presente in appello) e liquidate in € 3.966 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 182/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 28.01.2022, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere in favore del Parte_1 Parte_2
in persona del sindaco p.t le spese di lite che liquida per il presente grado
[...]
(esclusa la fase istruttoria non presente in appello) in € 3.966 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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VIII sezione civile
Udienza del 12/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3409/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3409/2022 R.G ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c.
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
SC LO c.f. e LE ES c.f. , C.F._2 C.F._3 con studio legale sito al Corso Alcide de Gasperi n. 16, Castellamare di Stabia (NA) (pec ; Email_1 appellante
(C.F. 82.000.270.635), in persona del Parte_2
Dirigente p.t. dell'Avvocatura Comunale, titolare della legittimazione processuale ex art. 58 bis dello Statuto Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Municipale M. Antonella Verde (C.F. e C.F._4 dall'Avvocato Municipale Giuseppina Moccia (C.F. ) eleggendo C.F._5 domicilio presso il domicilio digitale: Email_2
1 (pec: - Email_3 Email_2
Email_3 appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 182/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, del 28.01.2022, mai notificata.
CONCLUSIONI: come note depositate per l'udienza;
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato al di Stabia, Parte_2 Parte_1 chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento ricevuto per presunti fitti di fabbricati in ragione della intervenuta prescrizione del credito nonché per mancata notifica. Alla prima udienza di comparizione si costituiva l'Ente, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea. Ritenuto di non dover istruire la causa, il Giudice di prime cure riservava la stessa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 182/2022, pubblicata il 28.01.2022, il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva:” rigetta la domanda;
spese integralmente compensate tra le parti”. Così motivando: “va rigettata la richiesta di declaratoria di prescrizione del credito vantato poiché l'indennità di occupazione è soggetta al termine decennale di cui all'art. 2947 cc, trattandosi di diritto che matura per ogni singolo anno, ragione per cui non si applica il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cc. L'Estratto Posizione Debitoria n. 78872 del 29.10.2019 è stato emesso dalla in virtù di una serie di atti notificati al dall'Ente impositore sino al 13.10.2015 CP_1 Pt_1
à pregresse non pagate per l'importo c sivo di euro 11.216,01; infine, gli atti amministrativi ritualmente notificati hanno determinato l'interruzione della pretesa prescrizione, la quale, si ripete, è decennale e, pertanto, non ancora compiuta alla data del 28.10.2019. La complessità della materia trattata impone la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio tra le parti”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 25.07.2022, introduceva gravame avverso la prefata sentenza, Parte_1 sulla scorta di n. 3 motivi, oggetto di successiva disamina, citando in giudizio il
[...]
. Parte_2
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3409/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva confermata in data 02.12.2022.
In data 04.11.2022 si costituiva il chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni:” -in via del tutto preliminare dichiarare l'odierno gravame inammissibile per le ragioni di cui in narrativa;
-confermare totalmente la sentenza gravata -condannare parte opponente al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria ci si riserva sin d'ora ogni richiesta istruttoria che dovesse eventualmente rendersi necessaria”.
2 Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 12.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività del gravame proposto con atto notificato il 25.07.2022 a fronte della sentenza n. 182/2022, pubblicata il 28.01.2022, non notificata, il cui termine per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 28.07.2022.
Risulta rispettato il termine di cui all'art 327 cpc .
Decidendosi il merito risultano implicitamente rigettate le eccezioni d'inammissibilità di cui all'art 348 bis cpc.
Con riferimento all'esame dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato: Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara la prescrizione applicabile come decennale anziché quinquennale, violazione dell'art. 2948 CC. l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha qualificato la domanda come accertamento negativo del credito (rif. pag. 1 della sentenza, nella parte, oggetto: accertamento negativo del credito) e dichiarato che la prescrizione delle somme è decennale, applicando l'art. 2947 CC anziché l'art. 2948 CC. Deduce che, nel sollecito ricevuto, depositato nel fascicolo telematico di primo grado, si legge che le somme sono dovute per ''fitti di fabbricati (pag. 2 dell'atto ricevuto)'', non vi è alcun cenno di una presunta indennità di occupazione (mai accertata in un giudizio con sentenza), mentre nel caso di specie semplicemente non sono stati pagati i canoni di locazione. Il Tribunale di primo grado avrebbe ricondotto implicitamente la condotta dell'appellante ad un atto illecito, facendo poi applicazione dell'art. 2947 CC che prevede, per i crediti indicati, la prescrizione decennale. Nel giudizio de quo, i presunti crediti (come risulta dal sollecito a pag. 2) sono dei mancati pagamenti di canoni di locazione (fitti di fabbricati), gli stessi risalgono al 1996, 2001 e 2012, rispetto alle missive depositate dalla parte appellata, le quali non riportano, quale debitore il sig. ma la sig.ra (che era la debitrice originaria), Parte_1 Parte_3 risalgono ad oltre il quinquennio previsto dall'art. 2948 co. 1 e 3 CC. Tutte le missive depositate dal che secondo il Tribunale, hanno un'efficacia Pt_2 interruttiva, erano e sono state indirizzate alla sig.ra (e non al , le Parte_3 Pt_1 stesse come evidenziato in primo grado, non sono idonee a interrompere la prescrizione, in quanto non sono state mai consegnate, né all'appellante né ad altri. Infatti, dalle relate, non vi è la firma del soggetto ricevente e non vi è la compilazione della parte dove è indicato che l'atto è stato consegnato al diretto interessato, a un familiare, al marito, al figlio ecc. (vi sono spazi non compilati).
3 Col secondo motivo rubricato pretesa illegittima dell'Ente in riferimento al sollecito di pagamento l'appellante deduce che già in primo grado aveva eccepito che il sollecito di pagamento è nullo, in quanto contro parte, avrebbe dovuto fornire la prova che vantava il credito nei confronti del che sono stati versati in atti, documenti da cui si evince che le Parte_1 somme sono dovute dalla sig.ra e nulla in riferimento all'appellante. Parte_3
Nel caso di specie, l'Ente avrebbe dovuto provare la titolarità e la legittimazione dell'istante; nel contenzioso in primo grado e la documentazione fornita dal
[...]
, hanno suffragato, invece, la tesi dell'illegittimità della pretesa. Parte_2
Di conseguenza la sentenza è ingiusta in quanto legittima una richiesta di pagamento che non è rapportabile all'appellante né tanto meno ne ha beneficiato.
Col terzo motivo rubricato difetto di contraddittorio per evocazione del solo Ente creditore l'appellantecensura che l'eccezione anche se non analizzata dal Tribunale, nel caso di costituzione nel grado di appello e reiterazione, è infondata, in ragione della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite con la sent. 16412 del 2007, poi con numerosissime ordinanze n.ri 7769/21, 29798 del 2019, 9250 del 2019, 16965 del 2017, 8295 del 2018) secondo le quali non sussiste litisconsorzio necessario ma facoltativo, tra l'Ente creditore e il Concessionario;
quindi, l'azione è perfettamente valida se viene proposta nei confronti del solo Ente o nei confronti del solo Concessionario, sarà onere di chi viene evocato in giudizio chiamare in causa l'altra parte.
L'appello nel suo complesso è infondato. Invero, nella produzione del Appellato nel fascicolo di primo grado, risulta che: Pt_2
a) con decreto n. 017 del 05/10/87 l'immobile di Edilizia Economica Popolare sito in via Savorito, distinto al Fabbricato 3°, scala B, Piano III n. 5 è stato Parte_2 assegnato al sig. (padre dell'odierno appellante come da certificato Persona_1 anagrafico in atti);
b) successivamente, in calce al decreto in parola risulta genericamente annotato (senza data né firma) che l'assegnatario originario era deceduto (non viene specificato quando) sicché nella locazione dell'immobile era subentrata la moglie sig.ra (madre Parte_3 dell'odierno appellante residente in [...]N. 2 (in
); Parte_2
c) (figlio di entrambi) risulta residente al medesimo indirizzo VIALE DON Parte_1
IO OS N. 2 (come da certificato anagrafico citato). Ora, può ritenersi che l'immobile per cui si chiede il fitto sia il medesimo di quello oggetto del decreto di assegnazione;
ed infatti nonostante l'indicazione della differente via (Savorito in luogo di DO BO) gli altri criteri d'identificazione dell'immobile (Fabbricato 3°, scala B, Piano III n. 5) coincidono. Ciò posto l'appellante non contesta che le intimazioni siano state recapitate all'indirizzo di residenza familiare (anche del medesimo atteso che, a suo dire, all'epoca della prima intimazione aveva 18 anni), ma che le stesse non siano state mai consegnate, né all'appellante né ad altri per mancanza, a riprova, della sottoscrizione per ricevuta.
4 Non di meno, trova applicazione nel caso di specie la presunzione di cui all'art 1335 Codice civile secondo cui “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute [1334] nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Pertanto, come anche la Suprema Corte ha chiarito più volte, la lettera raccomandata o il telegramma costituiscono “prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso (v. Cass. n 16027 - pubb. 27/10/2016, n. 21133/04; n. 10284/01)”. Più precisamente, per quanto concerne la raccomandata, la presunzione opera anche caso di smarrimento della cd. cartolina di ritorno, purché la spedizione sia attestata dell'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta: da questa, “anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna (v. Cass. n. 9681/98; n. 5821/02; n. 15818/03). Nel caso di specie la presunzione opera, a maggior ragione, per il fatto che la notifica è avvenuta a mezzo di messo notificatore. Trattasi, però, di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta dal destinatario “provando con qualsiasi mezzo di non aver avuto notizia dell'atto senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che conteneva altro (v. ex plurimis Cass. n. 771/04; Cass. sez. I, 19 agosto 2016, n. 17204; Cass. 18 novembre 2016, n. 23511)”. Nel caso di specie abbiamo prova della spedizione tramite messo comunale, per tutte le intimazioni a partire dal 26/11/12, sino al 13/10/15 rispetto alle quali risulta il nominativo del destinatario ma non la sua sottoscrizione. Parte_3
Per quanto sopra richiamato, in mancanza di prova contraria, risulta applicabile la presunzione semplice della ricezione al destinatario, col conseguente effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del coerede convivente nell'immobile per cui è causa. Invero, a mente dell'art. 6 della Legge 392/1978, in caso di morte del conduttore, “gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi” (oltre al convivente more uxorio, secondo quanto reso possibile da giurisprudenza successiva). Nel caso di specie, l'appellante, che è erede dell'originario assegnatario dell'immobile (e forse anche della madre), conviveva con i genitori attesa l'identità dell'indirizzo degli immobili. Ne segue pertanto il suo subentro nel contratto di locazione/concessione, qui azionato.
Ciò posto, occorre ora chiarire la durata della prescrizione applicabile: decennale (come rilevato dal Tribunale) ovvero quinquennale come eccepito dall'appellante.
5 Orbene, a mente dell'art 2948 del Codice civile si prescrivono in cinque anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni. Osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, agli oneri concessori riferiti al godimento di un immobile pubblico si applichi la stessa prescrizione quinquennale relativa ai canoni della locazione (v., in termini, Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13288 nonché Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 23/05/1989, Rv. 462831 - 01). Il termine di prescrizione rimane quinquennale qualora si volesse ritenere l'opponente occupante sine titulo dell'immobile per cui è causa, autore di un illecito fonte di risarcimento del danno con applicazione dell'art 2947 cc (da ultimo vedi anche SU sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022 circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo). Ne segue che, considerata ricevuta l'intimazione spedita il 13/10/15, all'indirizzo della destinataria subentrata nel contratto di locazione/concessione, la prescrizione è stata interrotta nei suoi confronti e dei suoi aventi causa sino al 13/10/20. Ora, non risulta contestata la ricezione dell'estratto posizione debitoria n. 78872 del 29.10.2019 emesso dalla notificato a dall'Ente impositore per CP_1 Parte_1 annualità pregresse non pagate per l'importo complessivo di euro 11.216,01. La richiesta di pagamento avente ad oggetto canoni pregressi non prescritti è valida e l'opposizione va rigettata con diversa motivazione quanto al termine di prescrizione applicabile.
Non risulta formulato appello incidentale dell'appellato con riguardo al governo delle spese di lite in primo grado, sicché la relativa statuizione è passata in giudicato. Quanto al presente grado, le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore del in persona Parte_2 del Sindaco p.t. (considerato il valore della causa fino ad € 26.000,00) (esclusa la fase istruttoria non presente in appello) e liquidate in € 3.966 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 182/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 28.01.2022, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere in favore del Parte_1 Parte_2
in persona del sindaco p.t le spese di lite che liquida per il presente grado
[...]
(esclusa la fase istruttoria non presente in appello) in € 3.966 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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