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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2023 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Marco Rigamonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, P.za Degli Affari n.
12;
ATTORE contro
(c.f. ), nato a [...] il 9. 5.1982, in CP_1 C.F._2 proprio ed in qualità di erede di (c.f. ), con l'Avvocato Persona_1 C.F._3
Costantina Mignogna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita, 35.
CONVENUTO
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI per la attrice:
Nel merito
1. Voglia il Tribunale annullare il testamento datato 25.05.16 di in favore di Persona_2 CP_1 essendo stata la volontà della testatrice viziata da dolo.
2. Voglia dichiarare l'indegnità di succeduto in corso di causa a e e della CP_1 Persona_1 stessa a succedere a ex art 463 n. 4 c.c. Persona_2
3. Voglia dichiarare l'indegnità di a succedere al padre con esclusione Persona_1 Persona_3 dunque dall'eredità medesima anche dell'erede ora parte. CP_1
In via subodinata
4. Previa ricostruzione del patrimonio di voglia procedere alla divisione dei beni lasciati Persona_3 da c.c. Con assegnazione di un terzo a Persona_3 Parte_1
5. Previa ricostruzione del patrimonio di accertato che il testamento di viola la Persona_2 Persona_2 quota riservata dall'art 537 c.c. voglia il Tribunale procedere alla necessaria riduzione delle disposizioni testamentarie assegnando un mezzo di quanto previsto quale riserva a Parte_1
In via istruttoria voglia il giudice nominare CTU al fine di procedere alla determinazione dell'asse ereditario individuando le quote di competenza di ciascuno degli eredi
VOGLIA INOLTRE ammettere prova per testi e interrogatorio formale dei convenuti sulle seguenti circostanze:
1. Vero che , figlio di comunicava alla zia che la nonna, CP_1 Persona_1 Parte_1 Per_2 con testamento olografo datato 25.05.16, lo aveva nominato erede universale solo nel 2021?
[...]
2. Vero che aveva sempre vissuto dopo il matrimonio con il marito ? Persona_2 Persona_3
3. Vero che , finchè è stato in vita, si occupava dell'economia della casa provvedendo Persona_3 personalmente al pagamento di ogni spesa quali utenze imposte e utenze occupandosi altresì della gestione dei conti correnti e degli investimenti della famiglia, curando anche gli interessi della moglie, e si faceva carico altresì di esaminare e conservare ogni documento d'interesse della famiglia, mentre la SI.ra si Per_2 occupava esclusivamente delle faccende di casa coadiuvata una vlta divenuta anziana dalla GL Pt_2
[...]
4. Vero che quando morì . , residente in [...],
[...] Persona_3 CP_2 fratello di , appena ebbe notizia dai medici dell'ospedale di Adria, dove era Persona_2 Per_3 ricoverato, della sua morte ne diede notizia alla OT chiedendole di comunicare la triste Persona_1 notizia alla sorella e agli altri altri parenti? Pt_1
5. Vero che avuta notizia dallo zio della morte del padre omise, Persona_1 Persona_4 nonostante la raccomandazione di quest'ultimo di comunicarlo prontamente alla sorella la quale, Pt_1 ignara della morte dell'anziano genitore, neppure andò al funerale celebrato il 06.05.16.
pagina 2 di 18 6. Vero che comunicò la morte del padre alla sorella e ai suoi figli (di ) ben Persona_1 Pt_1 Pt_1 dieci giorni dopo la morte di e quindi dopo la celebrazione delle esequie del medesimo.? Persona_3
7. Vero che la sig,ra saputo della notizia della morte del padre addirittura dopo il funerale dello stesso, Pt_1 manifestò il proprio rammarico alla GL e al compagno di quest'ultima, dott. Controparte_3 [...]
per non aver potuto partecipare alle esequie del padre, interpretando anche la mancata CP_4 comunicazione a lei da parte della sorella come una chiara volontà di escluderla dalla famiglia?
8. Vero che sia , figlio di che e CP_1 Persona_1 Controparte_5
Capodivento frequentavano con assiduità la casa dei nonni andandoli a trovare, fermandosi da loro CP_3 anche a mangiare talvolta e che erano disponibili ad aiutarli?
9. Vero che nel 2006 i genitori della SI.ra le proposero di andare ad abitare con loro affinchè Parte_1 potesse prendersi cura di loro considerata la loro età?
10. Vero che la SI.ra ricevuta la proposta di cui al precedente capitolo, manifestò ai genitori la Parte_1 loro preoccupazione di dovere, accentando tale proposta, lasciare da solo il figlio ? Per_5
11. Vero che sempre nel 2006 era in procinto di acquistare un appartamento di edilizia Parte_1 convenzionata ?
12. Vero che saputo dell' intenzione di e di di acquistare l'appartamento cui si è fatto Per_6 Pt_1 cenno, propose di aiutare ad acquistare una casa purchè fosse vicina alla loro, Persona_3 CP_5 affinchè la GL e il OT all'occorrenza li potessero aiutare?
13. Vero che l'immobile vene individuato da e dal nonno ? Per_5 Per_3
14. Vero che già in precedenza era solita aiutare i genitori recandosi da loro per le faccene Parte_1 domestiche?
15. Vero che manifestò in un primo momento serie perplessità in ordine a quella proposta Parte_1 temendo che anche in considerazione del carattere autoritario del padre quel prestito non le avrebbe più consentito di avere una vita indipendente da quella dei genitori?
16. Vero che poi, valutando il bisogno dei genitori di essere costantemente seguiti accetto la proposta del padre e furono stipulate le scritture in atti?
17. Vero che con i soldi presi a prestito dal padre venne acquistato l'immobile di AT NZ via al
Fiume ove anche attualmnte dimorano e il figlio Parte_1 Per_7
18. Vero che ottenuto il prestito continuò ad accudire i genitori dedicando loro e ancor più Parte_1 tempo di quello che dedicava loro in precedenza recandosi presso la loro abitazione pressochè quotidianamente?
19. Vero che accettò solo allochè il padre le disse che qualora avesse avuto difficoltà nel Parte_1 restituire le somme certamente lui avrebbe aspettato di buon grado, garantendo che comunque dopo la loro morte nulla sarebbe più stato loro chiesto in restituzione.
20. Vero che anche sottoscrisse un impegno a garantire i pagamenti della madre ai genitori Testimone_1 con la scrittura che si rammostra ritenendo di poter aiutare la madre a far fronte agli impegni assunti avendo trovato un'occupazione presso “ ? Parte_3
pagina 3 di 18 21. Vero che venne in possesso delle copie delle scritture intercorse con i genitori solo del Parte_1
2008 a seguito delle trattative intercorse con i legali dei genitori che avevano chiesto il pagamento di alcune rate arretrate e che gli originali non vennero mai consegnati dal padre che li custodiva ?
22. Vero che, nonostante le promesse essendosi trovata in difficoltà e avendo omesso il Parte_1 pagamento di qualche rata il padre sollecitava il pagamento del dovuto e lo sollecitò anche tramite legali,
23. Vero che nel 2007/8 che con lei viveva e vive aveva perso il posto di lavoro? Controparte_5
24. Vero che dopo qualche mese aver perso il posto di lavoro presso (avendo Parte_4 frequentato un corso specifico per parrucchiere e avendo ottenuto il relativo attestato) aveva trovato occupazione quale direttore tecnico presso Wamg Ru di via Plinio n. 46 a Milano che lo retribuiva sia per l'attività direttiva e di coordinamento del personale ma anche per l'attività pratica che egli comunque svolgeva.
25. Vero che , quale parrucchiere aveva anche dei clienti personali ai quali prestava i propri Testimone_1 servigi a domicilio?
26. Vero che dal 2008, avendo competenze informatiche si prestava anche a riparare i Controparte_5 pc in favore di clienti personali.
27. Vero che dal 2008 , compatibilmente con il tempo dedicato ai genitori svolgeva attività Parte_1 quale domestica presso case private. Inoltre nel corso dell'estate, a ciò spinta anche dai genitori che la esortavano a non preoccuparsi poiché si sarebbero arrangiati per quel breve periodo con l'aiuto di , CP_5 aveva trovato un'occupazione quale infermiera a Igea Marina presso la colonia “ragazzi e cinema” durante la stagione estiva?
28. Vero che si recava dai genitori per espletare le faccende domestiche almeno sei ore durante Parte_1 la settimana in virtù di accordo raggiunto con i genitori nel 2008?
29. vero che la SI.ra aveva confidato alla GL che il padre le aveva chiesto il Parte_1 CP_3 pagamento delle rate scadute tramite legale e che ciò la aveva spinta con l'aiuto di a versare al padre CP_5 somme maggiori rispetto a quelle concordate per la restituzione e che le somme in eccedenza venivano versate da in contanti? CP_5
30. Vero che non tutte le ricevute venivano consegnate da in originale a Controparte_6 Pt_1
ma venivano tenute da lui dicendo che la GL si doveva fidare e che bastava avere le fotocopie ed è
[...] vero che alcuni originali delle ricevute vennero trovate da al momento della morte del Persona_1 padre dei quali prese possesso come di tutti i beni del medesimo senza rendere partecipe leila?
31. Vero che , finchè i genitori sono rimasti a vivere a AT NZ , li ha sempre assistiti? Parte_1
32. Vero che dopo la morte di La SI.ra si trasferì a vivere presso Controparte_6 Per_2
l'abitazione della Figlia senza che quest'ultima neppure ne facesse cenno alla sorella che sino Per_1 Pt_1 al dicembre del 2016 non riuscì a contattarla e non sapeva ove si trovasse?
33. Vero che venne a sapere che la madre si trovava dalla sorella solo quando Parte_1 Per_1 ricevette dall'Avv Luigi Diani la raccomandata che si allega e che si rammostra al teste (all 11 ) del dicembre
2016 con la quale il legale comunicava di essere stato incaricato da e da di Persona_2 Persona_1 predisporre la denuncia di successisone di ? Persona_3 pagina 4 di 18 34. Vero che solo dopo la morte di gli assegni circolari da lui ricevuti in pagamento Controparte_6 per la vendita dell'immobile di AT NZ vennero versati sul libretto postale cointestato a Persona_2
e ? Controparte_6
35. Vero che dopo il trasferimento di presso la casa della GL , non Persona_2 Per_1 Persona_2 CP_ ebbe più contatti per mesi né con la GL né con i figi della stessa , e e che Pt_1 CP_3 CP_5 nonostante i ripetuti tentativi gli stessi non riuscivano neppure a rintracciarla al suo telefno celluare?
36. Vero che e il figlo ricevettero dalla madre la somma di euro 110.000 Persona_1 CP_1
37. Vero che nel periodo trascorso dalla con la GL dopo la morte del marito la stessa Per_2 Per_1 veniva portata, durante la giornata, nell'ufficio della GL e lasciata seduta in una stanza da sola senza neppure la possibilità di comunicare con altre persone con il telefono della quale venne privata sino all'ottobre del 2016?
38. Vero che , quando viveva prima a AT, dove aveva anche la disponibilità di un giardino, Persona_2 era solita mantenere relazioni con i vicini di casa e usciva di casa per effettuare gli acquisti necessari?
39. Vero che a AT aveva una conoscente con la quale si vedeva pressochè quotidianamente, la SI.ra Pt_
?
40. Vero che tutta la dccumentazione bancaria e tutti i documenti dei genitori di e di Persona_3
sono rimasti nel possesso di che non li ha messi a disposizione della sorella? Persona_2 Persona_1
Sui capitoli sopra indicati si indicano quali testimoni: residente in [...] Controparte_3
residente in [...] Controparte_5
residente A Gramscoi 2/f Controparte_5 [...]
, residente in [...] CP_7 si chiede inoltre che il giudice voglia disporre l'interrogatorio libero delle parti
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, cosi provvedere: in via principale, nel merito a) rigettare le domande avanzate in via principale da parte attrice di cui ai numeri 1. 2. e 3. delle conclusioni dell'atto di citazione per i motivi di cui in narrativa perché infondate, in fatto e in diritto e comunque carenti di prova;
b) Previa ricostruzione dell'asse ereditario del SI. nato ad [...] il [...] e deceduto Persona_3 in Adria il 05.05.2016, dato atto del legato a favore di accertare e dichiarare il credito della CP_1 massa ereditaria pari ad € 57.400,00 (114.800,00:2) nei confronti della sig.ra e per l'effetto Parte_1 disporre la collazione in capo all'attrice in ragione delle somme ricevute in prestito, come riconosciuto in atti, e non restituite per € 57.400,00 (114.800,00:2) e/o la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata CTU, e trattandosi di debito di valuta, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di concessione del prestito, cosi determinando la quota spettante al sig. CP_1 pagina 5 di 18 , quale erede universale della defunta già GL di nonché la CP_1 Persona_1 Persona_3 quota spettante al coniuge;
Persona_2
c) Previa ricostruzione dell'asse ereditario della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta Persona_2 in Sesto San Giovanni il 19.09.2017, accertare e dichiarare il credito della massa ereditaria pari ad €
57.400,00 (114.800,00:2) nei confronti della sig.ra e per l'effetto disporre la collazione in capo Parte_1 all'attrice in ragione delle somme ricevute in prestito, come riconosciuto in atti, e non restituite per €
57.400,00 (114.800,00:2) e/o la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata CTU, e trattandosi di debito di valuta, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di concessione del prestito, e per l'effetto determinare la quota di disponibile spettante al sig. CP_1 sulla massa ereditaria del de cuius così ricostruita, nonché la quota di legittima quale erede universale Per_2 della defunta già GL di;
Persona_1 Persona_2
d) conseguentemente, disporre, previa valutazione complessiva dei cespiti – da effettuarsi anche mediante c.t.u. – lo scioglimento della comunione ereditaria tra il sig. e la sig.ra , con CP_1 Parte_1 attribuzione delle quote spettanti a ciascun erede, ordinando la divisione dei beni ereditari tra le parti in causa, attribuendo, i. ove ritenuto possibile a ciascun dei condividendi la rispettiva quota parte, ii. ovvero qualora i beni non risultassero comodamente divisibili disporne l'assegnazione al condividendo che ne farà richiesta, ponendo a suo carico la liquidazione in denaro della quota dell'escluso, mediante pagamento in valore corrispondente quale determinato in corso di causa, iii.ovvero nell'ipotesi in cui nessun condividendo ne dovesse richiedere assegnazione, disporre la vendita all'asta dell'intero compendio immobiliare di cui alla massa ereditaria de qua e la ripartizione del ricavato proporzionalmente alle rispettive quote.
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari. in via subordinata, nel merito limitatamente alla domanda avversaria di cui al punto 2 nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata indegnità in capo a a succedere al padre , Persona_1 Persona_3 accertare e dichiarare erede del sig. in luogo della madre CP_1 Persona_3 Persona_1 per rappresentazione ex art. 467 c.c. in via subordinata, nel merito limitatamente alla domanda avversaria di cui al punto 3 nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata indegnità in capo a a succedere a , accertare e Persona_1 Persona_2 dichiarare erede della sig.ra in luogo della madre per CP_1 Persona_2 Persona_1 rappresentazione ex art. 467 c.c. in via subordinata, laddove non si ritenesse comprovato il prestito da parte dei sigg. e Persona_3
a favore della GL accertare e dichiarare l'avvenuta donazione dei Persona_2 Parte_1 genitori a favore della GL della somma di euro 114.800,00 e conseguentemente revocare la Pt_1 donazione in quanto lesiva della quota di legittima della sig.ra collazionando il relativo Persona_1 importo ed integrando conseguentemente l'asse ereditario dei sigg. e . Persona_3 Persona_2
In via istruttoria
A. Ammettere prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 6 di 18 1. Vero che dopo la vendita dell'immobile di AT NZ, di Via Leopardi, 28 i beni mobili e l'arredamento furono trasferiti dai defunti nell'immobile di Papozze, Via Dante Alighieri, 9?
2. Vero che all'apertura della successione del de cuius , l'arredamento e parte dei mobili Persona_3 prima presenti nell'appartamento di AT NZ, Via Leopardi 28 si trovavano nell'immobile in
Papozze, Via Dante Alighieri, 9?
3. Vero che il sig. si è sempre occupato dei propri nonni e ? CP_1 Persona_3 Persona_2
Si indicano a teste la sig.ra e Testimone_2 Testimone_3
4. Vero che il sig. era il familiare delegato dal nonno per presentare e/o CP_1 Persona_3 ritirare la documentazione medica dagli ospedali e dai medici che hanno avuto in cura il nonno? Si indica a teste la sig.ra Testimone_3
5. Vero che per circa un mese, da settembre 2009 ad ottobre 2009, il sig. si è trasferito con CP_1 la famiglia presso l'abitazione dei nonni per accudirli e prestare loro assistenza?
Si indica a teste la sig.ra Testimone_3
6. Vero che il 13 ottobre 2009, in occasione della scoperta dello stato di gravidanza della sig.ra Testimone_2 si trovava a AT NZ, Via Leopardi, 28 nell'abitazione dei nonni, insieme al sig. , per CP_1 prestare assistenza ai sigg. e Si indicano a teste e Persona_3 Persona_2 Testimone_2 [...]
Tes_3
7. Vero che i signori nel periodo in cui risiedevano in AT NZ ricevevano Parte_6 assistenza e aiuto dal OT e dalla GL CP_1 Per_1
8. Vero che in occasione di un intervento per problematiche tumorale del sig. nell'anno Persona_3
2009 l'assistenza ospedaliera e casalinga allo stesso è stata effettuata dal OT e dalla GL CP_1
Per_1
9. Vero che dopo il trasferimento dei signori nell'abitazione di Papozze la sig.ra Parte_6 Parte_1 si è disinteressata dei propri genitori neppure contattandoli telefonicamente
Si indicano a testimonio la sig.ra , residente in [...] in Besana in NZ e Testimone_2 la sig.ra , residente in [...], sigg. residente in [...]Testimone_3 Tes_4
NZ, Via G. Leopardi 28, sig.ra residente in [...]Testimone_5
B) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati, ribadita ogni opposizione avverso dette istanze istruttorie avversarie per quanto già svolto in atti da intendersi qui integralmente reiterato e letteralmente ritrascritto.
C) Ove ritenuto necessario, disporre CTU atta a stimare il valore dell'immobile sito in Papozze Via Dante
Alighieri, n. 9, meglio identificato al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 9, mappale 1266, Cat. A/2,
Classe 1, vani 4,5, rendita catastale 302,13 e foglio 9, mappale 1276, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 14,00, rendita catastale 26,75, con relativi terreni pertinenziali, riferendo se comodamente divisibile e, in caso affermativo, predisporre un progetto di divisione, con riserva di nomina di CTP.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali come da D.M. in vigore.
pagina 7 di 18 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere sorella di Parte_1 Per_1
e GL di deceduta il 19.9.2017, e deceduto il 5.5.2016; di aver
[...] Persona_2 Persona_3 instaurato un giudizio di divisione avanti al Tribunale di Monza rgn. 4672/2019, nella convinzione che entrambi i genitori fossero deceduti ab intestato; che nel corso del giudizio veniva pubblicato testamento olografo del 25.5.2016 in cui nominava erede universale figlio di Persona_2 CP_1 Per_1
che tale testamento era viziato da dolo;
che aveva redatto il testamento in un momento di
[...] Per_2 fragilità psicologica conseguente alla morte del di lei marito;
di non essersi presentata ai funerali del padre in quanto la sorella non le aveva comunicato il decesso;
che in precedenza Per_1 Persona_3 aveva fatto testamento in favore di legando a suo favore l'immobile di AT NZ;
che CP_1 poco tempo dopo aveva alienato tale bene, per acquistare l'immobile di Papozze;
che i Persona_3 genitori le avevano prestato 125.000 euro per l'acquisto di un immobile a favore di , Controparte_5 figlio di;
di aver sempre assistito i genitori anziani e di aver restituito gli importi ricevuti, con l'aiuto Pt_1 anche del figlio;
che la vertenza sulla mancata restituzione del prestito si era conclusa a proprio CP_5 favore nel 2008; che la sorella dopo la morte del padre, aveva svuotato l'immobile in Papozze;
Per_1 che, dopo la morte di sul conto corrente cointestato tra lui e la moglie venivano versati Persona_3 assegni contenenti il corrispettivo della vendita dell'immobile di AT NZ;
che successivamente,
[...] aveva prelevato da detto conto euro 110.000, consegnati a che, dopo la morte del padre, Per_2 Per_1 aveva isolato la madre da tutti, la portava con sé in ufficio e la lasciava seduta in una Persona_1 stanza da sola;
che veniva privata anche del cellulare e la GL non poteva più Persona_2 Pt_1 contattarla;
che dopo il prelievo di denaro, sul conto corrente cointestato residuavano euro 109.035,63; che era intestatario anche di libretto con importo di euro 35.729,00, nonché di rapporto Persona_3 presso Poste Italiane con saldo di euro 1.500; concludeva citando e e Persona_1 Persona_8 domandando l'annullamento del testamento di per dolo;
che essi fossero dichiarati indegni a Persona_2 succedere anche rispetto a previa declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 463 c.c.; Persona_3 in via subordinata, domandava la divisione del patrimonio ereditario di e di Persona_3 Persona_2 con assegnazione a rispettivamente della quota di 1/3 e di quella di legittima. Parte_1
- in data 5.6.2023 si costituiva la convenuta la quale esponeva che aveva già Persona_1 Pt_1 instaurato giudizio di divisione nel 2019 solo nei confronti della sorella;
che ella aveva restituito solo 7.000 euro, in luogo dei 125.000 prestati dai genitori per l'acquisto dell'immobile di AT NZ;
che ella non aveva mai prestato assistenza ai genitori;
che nell'asse ereditario di erano presenti la Persona_3 proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Papozze, Via Dante Alighieri in regime di comunione dei beni con la moglie;
€. 35.729,45 saldo libretto postale n. 000045745977 lui intestato;
€. 108.957,67 saldo del libretto postale n. 0042277596 già cointestato con la moglie;
€. 2.680,58 quale saldo, per la quota del 50% del rapporto di c/c postale n. 000069342392 cointestato con la moglie;
€. 59.000,00 quale credito restitutorio per la propria quota del 50% maturato nei confronti di a fronte del finanziamento Parte_1 di complessive -€ 125.000,00; che erano debiti ereditari l'importo di euro 2.500 per spese funerarie e quello di euro 2.000 quali costi sostenuti per il trasloco da AT NZ a Papozze;
che dunque l'importo pagina 8 di 18 dell'attivo ereditario era di euro 201.867,69, da dividersi tra gli eredi con una quota, quindi, per ciascuno di
€ 67.289,23 da sommarsi alle quote del bene immobile di Papozze che dovevano essere quantificate in 3/9 della quota del 50% per ciascun erede già nella titolarità di che era debitrice Persona_3 Parte_1 dell'importo di euro 59.000,00; che il patrimonio di era composto da 5/6 dell'immobile di Persona_2
Papozze; €. 67.289,23 quota di spettanza delle somme di denaro liquido relitte dal marito;
€. 59.000,00 quale credito restitutorio per la propria quota del 50% maturato nei confronti di € 15.000,00 Parte_1 somma di pertinenza di residuate all'atto del decesso;
che la somma dell'attivo era pari ad euro Per_2
141.289,23 con una quota per ciascuna erede di €. 70.644,65; che, detratti i €. 59.000,00 ancora dovuti per il saldo del debito, la quota di spettanza di dell'eredità materna ammontava ad euro 11.644,65, Parte_1 oltre al 50% dell'immobile di Papozze;
che la causa di divisione instaurata nel 2019 veniva abbandonata, dopo la scoperta del testamento redatto a favore di eccepiva che la sorella non aveva CP_1 saldato il debito verso i genitori e non aveva prestato loro assistenza;
domandava, previo accertamento della mancata restituzione del prestito fatto alla attrice, la divisione del patrimonio dei genitori e, con riferimento a quello materno, previa riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima delle sorelle.
- in data 8.6.2023 si costituiva il quale eccepiva che con testamento 10 agosto 2009, CP_1 depositato presso il Notaio Dott. di AT NZ – che allegava essere in corso di Persona_9 pubblicazione – lasciava in legato al convenuto la casa in Casare NZ, Persona_3 CP_1 il mobilio e tutto quello che completava l'arredamento, oltre la vettura Polo targata BV521VL; che il testamento era valido con riferimento ai bani non alienati;
che in detto testamento Persona_3 evidenziava che la GL non li aveva assistiti;
che aveva anche disposto in ordine al Pt_1 Persona_3 ricavato della vendita della casa di AT NZ;
che lo aveva nominato erede universale, Persona_2 anche in quanto unico – insieme alla di lui madre – ad essersi occupato della salute dei nonni;
che Per_1
aveva restituito solo 10.200 euro dei 125.000 prestati;
che il residuo importo di euro 114.800 andava Pt_1 computato in collazione;
che l'asse ereditario di si componeva del 66,6% dell'immobile sito in Per_2
Papozze e del box;
del 66,6% del saldo del conto corrente n. 69342392 presso Poste Italiane, già cointestato con;
del 66,6% della giacenza presente sul libretto postale n. 42277596 Persona_3 presso Poste Italiane già cointestato con;
di 1/3 della giacenza presente sul libretto di Persona_3 risparmio postale n. 45745977 presso Poste Italiane pari ad euro 35.729,45 intestato solo a
[...]
; che non vi era prova della sottrazione di beni mobili e che comunque la relativa domanda era Per_3 stata formulata solo nei confronti di concludeva domandando il rigetto delle domande Persona_1 dell'attrice; che, previa ricostruzione dell'asse ereditario di e fosse accertato Persona_3 Persona_2 il credito della massa ereditaria pari ad euro 57.400,00 nei confronti dell'attrice, e sciolta la comunione ereditaria tra le parti;
in via subordinata, nella ipotesi di dichiarata indegnità in capo a a Persona_1 succedere al padre , che fosse accertato che era erede di Persona_3 CP_1 Persona_3
e in luogo della madre per rappresentazione ex art. 467 c.c. Persona_2 Persona_1
- il Giudice istruttore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e disponeva CTU grafologica.
pagina 9 di 18 - in data 16.10.2024 il legale della convenuta chiedeva dichiararsi l'interruzione del processo per avvenuta morte di Persona_1
- all'udienza del 22.10.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio e, vista la costituzione di
[...] quale erede di disponeva la riassunzione del giudizio;
visto l'articolo 187 c.c. CP_1 Persona_1 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
*******
Giova premettere che nella presente controversia le parti chiedono concordemente lo scioglimento di due masse ereditarie ( e;
a ciò si provvederà, previa ricostruzione dei rispettivi Persona_3 Persona_2 assi.
Non essendo stati ottemperati gli ordini di esibizione di cui al provvedimento 14.3.2024, gli assi ereditari verranno ricostruiti in base al materiale probatorio già versato in atti dalle parti.
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La successione di Persona_3
-con scrittura privata documento 1 depositata il 15.12.2023 e Persona_3 Persona_2 Parte_1 il di lei figlio convenivano che ricevesse dai genitori l'importo di euro 125.000 Persona_10 Pt_1 da utilizzare per l'acquisito a suo nome di un immobile in AT NZ, Via Fiume;
LA IR nella predetta scrittura dichiarava: in accordo con i miei genitori mi prendo l'obbligo di lasciare questa proprietà a mio figlio con diritto di abitabilità a vita e di restituire la suddetta somma con rate mensili di euro 600, Per_5 per tutto l'arco di vita dei miei genitori. inoltre mi assumo l'impegno, nelle possibilità conferitemi, di provvedere alle necessità dei miei genitori, nel loro arco vitale. Si stabilisce inoltre, di comune accordo, che tutto si esaurisce alla fine della loro vita.
(documento 1 attrice depositato il 15.12.2023)
-con scrittura del 6.11.2006 , figlio di si impegna, qualora mia madre Persona_10 Parte_1 Pt_1
si trovi impossibilitata al mantenimento dell'accordo preso con i suoi genitori, a sostituirla nell'impegno concordato sia al
[...] versamento dei 600 euro mensili, sia di fronteggiare le necessità che si presenteranno man mano nei limiti delle mie possibilità, finché vivranno e come d'accordo tutto verrà ad esaurirsi alla fine della lor vita (documento 2 attrice depositato 15.12.2023).
Con accordo a mezzo legali del 3.10.2008 l'importo delle rate mensili che deve restituire ai genitori Pt_1 viene diminuito ad euro 400, e vengono modificate anche le modalità di assistenza (documento 9 attrice depositato 15.12.2023).
Per l'inquadramento giuridico del negozio di cui sopra occorre richiamare la distinzione tra donazione modale e contratto atipico di vitalizio alimentare a carattere oneroso, cui accedono anche prestazioni assistenziali.
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare i vitaliziati conferiscono un capitale alla vitaliziante, la quale si impegna alla sua restituzione rateale ed ad obbligazioni assistenziali, per tutto il corso della vita dei vitaliziati;
il negozio è di carattere oneroso ed aleatorio, poiché non è possibile predeterminare né la durata dell'obbligo restitutorio, né la decorso e l'entità dell'obbligazione assistenziale.
Tale contratto, nel caso di specie, sarebbe congiuntivo, in quanto le prestazioni possono essere adempiute a favore di entrambi i vitaliziati, creditori solidali delle stesse. pagina 10 di 18 Distinta dal vitalizio oneroso - contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni - è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un Onere che comporti l'Obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. (Cass. sent. n. 7679/1986)
Caratteristica precipua del vitalizio alimentare, contratto a titolo oneroso, è dunque l'alea, mentre quella della donazione è lo spirito di liberalità; l'imposizione di un peso non elide il carattere donativo, quando esso non si ponga come controprestazione del donato.
Nel caso di specie, l'importo di euro 125.000 viene conferito a affinché ella possa acquistare Parte_1 un immobile, da destinare poi al figlio.
La scrittura privata risale al 2006 (circostanza non contestata e dunque incontroversa ai fini del decidere, ex articolo 115 c.p.c.), quando (nato il [...]) aveva 87 anni e (nata il Persona_3 Persona_2
2.11.1925) aveva 81 anni.
L'obbligo restitutorio delle somme afferisce l'importo di 600 euro al mese, 7.200 l'anno e si sarebbe dunque esaurito in quasi 18 anni, tempo ben superiore all'aspettativa di vita di entrambi i donanti.
La successiva modifica dell'importo delle rate prolunga l'obbligo restitutorio addirittura ad anni 26.
Peraltro, dal tenore letterale dell'atto deve evincersi la cessazione dell'obbligo restitutorio alla morte dei donanti e dunque, che l'importo non oggetto di restituzione avrebbe potuto essere trattenuto dalla GL;
ciò è indirettamente confermato anche dal contenuto del documento 2 attrice depositato 15.12.2023, ove il OT evidenzia che come d'accordo tutto verrà ad esaurirsi alla fine della lor vita. CP_6
L'età dei donanti al momento della redazione della scrittura era tale che, verosimilmente, Parte_1 avrebbe potuto trattenere per sé la maggior parte dell'importo, dopo il decesso dei genitori. Tutti i predetti elementi concorrono ex articolo 116 c.p.c. a inquadrare giuridicamente il negozio di cui sopra come donazione modale di una somma;
la sussistenza di una netta sproporzione tra l'importo donato e i pesi imposti alla donataria (sia in termini di numero di rate da restituire, sia con riferimento alla durata della obbligazione assistenziale) non elidono dunque il carattere liberale del negozio, che per tali motivi deve essere qualificato come donazione.
Sono state prodotte ricevute delle rate restituite documenti 3, 4, 5, 6, 10 attrice, di cui i convenuti hanno contestato la riferibilità a e e da 14 a 31 convenuta Persona_3 Persona_2 Persona_1
Stante la contestazione operata dai convenuti sulla riferibilità delle sottoscrizioni delle quietanze a e è stata esperita CTU grafologica, volta ad accertare l'autenticità di quanto Persona_3 Persona_2 depositato;
nel corso delle operazioni peritali, il legale di parte attrice ha dichiarato di essere impossibilitato al deposito degli originali dei documenti 3 e 5, rinunciando alla loro verifica.
Degli stessi non può dunque tenersi conto.
pagina 11 di 18 Ora, dalla esperita CTU – le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine immune da vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti – risulta che:
Documento 4 attrice le sottoscrizioni e sono apocrife con elevato grado di Persona_3 Persona_2 confidenza tecnica;
Documento 6 attrice la sottoscrizione ”: apocrifa con massimo grado di confidenza tecnica;
Persona_2 documento 10 la sottoscrizione “ ”: apocrifa con massimo grado di confidenza tecnica;
Persona_2
Documento 14 la sottoscrizione “ è autografa con basso grado di confidenza Persona_3 tecnica;
Documento 15 la sottoscrizione “ ” è apocrifa con elevato grado di confidenza tecnica;
Persona_3
Documento 16 la sottoscrizione “ ” è autografa con elevato grado di confidenza Persona_3 tecnica.
Documento 17 e documento 18 la manoscrittura e sottoscrizione “ ” sono
Persona_3 autografe con elevato grado di confidenza tecnica. nei documenti 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 33 la sottoscrizione “ ” è apocrifa con elevato
Persona_3 grado di confidenza tecnica nel documento 24 la sottoscrizione è apocrifa con elevato grado di confidenza tecnica Persona_2 nei Documenti 25, 32, 34 la manoscrittura e la sottoscrizione sono apocrife con elevato
Persona_3 grado di confidenza tecnica. nel documento 23 le sei righe di manoscrittura: riconducibili al grafismo di e la
Persona_3 sottoscrizione “ ” sono apocrife con elevato grado di confidenza tecnica. Persona_2
Nel documento 35 la sottoscrizione è apocrifa con massimo grado di confidenza tecnica. Persona_2
I Documenti 22, 31, 36 non sono risultati ispezionabili e degli stessi non potrà dunque tenersi conto.
La CTU specifica che le manoscritture e/o sottoscrizioni risultate apocrife sono complessivamente da intendersi frutto di un processo imitativo (tutto da pagine 145/147 relazione peritale).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che solo le ricevute di cui ai documenti 14, 16, 17 e 18 convenuta (portanti il complessivo importo di euro 2.000) siano riferibili a e Persona_3 [...]
Per_2
Sussiste in atti dichiarazione firmata da e nella quale essi espongono di aver Persona_3 Persona_2 ricevuto la maggior somma di euro 10.200 (documento 3 convenuta;
il carattere confessorio della Per_3 scrittura vincola il Tribunale ex articolo 112 c.p.c., dovendosi dunque ritenere che l'importo non restituito da ammonti ad euro 114.800. Parte_1
Poiché come sopra esposto, il negozio stipulato tra e la GL ed il OT Persona_3 Persona_2 costituisce una donazione, l'importo non restituito non è qualificabile come credito ereditario, ma dovrà piuttosto essere oggetto di collazione nell'ambito di una successiva divisione ereditaria, con applicazione del principio nominalistico.
Con riferimento alle volontà di deceduto ad Adria il 5.5.2016, egli, con testamento Persona_3 olografo del 10.8.2009 (documento 2 così disponeva: nomino erede mio OT della mia CP_1 CP_1 casa sita in Via Leopardi n. 18 AT NZ, compreso il mobilio e tutto quello che completa l'arredamento, la vettura pagina 12 di 18 Polo tg. BV521VL. È mio desiderio che mia GL rispettasse la mia volontà, rinunciando a favore del suo unico Per_1 figlio la sua parte di eredità; mia GL ha avuto da noi 125.000 euro per l'acquisto di una casa in via fiume AT Pt_1
NZ accordando di prendersi cura dei suoi genitori. nei momenti di maggior necessità mia GL è mancata al suo Pt_1 impegno di assistenza. La nostra salute bisognava di cure mediche e di interventi di chirurgia. Solo mio OT
[...]
pur trascurando il proprio lavoro, si è preso cura con la sua presenza in tutte le visite mediche e ricoveri, CP_1 interessandosi delle necessità dei suoi nonni. Per la mancata prestazione di assistenza a noi genitori la GL da Parte_1 quanto ha avuto potrà detrarre i mensili versati, il rimanente rimanga come eredità (documento 6 . CP_1
Con tale scrittura a) evidenziava che la GL aveva mancato agli obblighi di Persona_3 Pt_1 assistenza nei confronti propri e della moglie e che solo il OT li aveva assistiti;
b) riconosceva il CP_1 carattere donativo della disposizione effettuata a favore di e confermava che ella poteva Parte_1 tenere il residuo per sé; c) nominava erede il OT , in luogo della di lui madre CP_1 Per_1
L'esistenza di una disposizione a titolo di eredità o legato non si desume dalla terminologia usata, ma dall'intento del testatore e da criteri obiettivi: è erede chi sia stato chiamato a succedere nell'universalità dei beni o in quota di essi, legatario chi è destinatario di un singolo bene, o un complesso di beni individuati.
A norma dell'articolo 588 c. 2 c.c. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Nel caso di specie, assegna al OT la mia casa sita in Via Leopardi n. 18 AT Persona_3 CP_1
NZ, compreso il mobilio e tutto quello che completa l'arredamento, la vettura Polo tg. BV521VL e specifica poi È mio desiderio che mia GL rispettasse la mia volontà, rinunciando a favore del suo unico figlio la sua parte di Per_1 eredità.
Egli cita poi la GL , indicandola quale erede della somma di denaro non oggetto di restituzione. Pt_1
Il tenore delle disposizioni è tale che deve ritenersi che abbia inteso istituire erede sui Persona_3 beni menzionati il OT e la GL , pretermettendo in ordine alla parte del CP_1 Pt_1 Per_1 patrimonio oggetto di disposizione.
La disposizione a favore di non è dunque un legato. CP_1
Il testamento sopra citato non risulta essere mai stato oggetto di pubblicazione: espone in CP_1 comparsa di averne richiesto la pubblicazione, senza tuttavia depositare prova della stessa.
Ora, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 620 c.c. la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità e di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua esecuzione (Cass. sent, n. 3636/2004) e dunque, solo dopo la pubblicazione è possibile agire per l'esecuzione delle disposizioni testamentarie (Cass. 13487/2005).
È opinione del tutto prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo - in quanto questo, ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace - e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità o d'efficacia, si ponga non di meno, per l'espresso disposto dell'art. 620/5^
CC, come atto preparatorio necessario ai fini della sua coattiva esecuzione e, quindi, come condizione di essa.
Ond'è che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione - per essere il documento andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente pagina 13 di 18 costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore - la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento viene a sostituirsi alla formalità della pubblicazione legittimando, quindi, la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate (Cass. 17.7.74 n. 2145, 6.3.56 n. 645). È esatta, dunque, la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale laddove ha ritenuto inammissibile l'azione della sedicente legataria - intesa ad ottenere, nei confronti dell'erede, la condanna alla consegna del bene assuntivamente oggetto d'una disposizione in favore d'essa deducente - in quanto promossa esclusivamente sulla base d'una scheda testamentaria per la quale non s'era previamente provveduto alla necessaria pubblicazione. Nè rilevava, in relazione ai termini nei quali il giudizio era stato promosso, che alla pubblicazione non si fosse potuto provvedere in quanto del preteso testamento olografo non era disponibile l'originale ma solo una fotocopia.
Nel caso di specie, il documento 6 costituisce copia fotostatica di un testamento olografo, che non CP_1 risulta essere mai stato oggetto di pubblicazione;
in quanto tale esso non è eseguibile e dello stesso non potrà dunque tenersi conto.
La circostanza non è peraltro dirimente ai fini del decidere, sol considerando che tale testamento prende in considerazione solo alcuni beni, la maggior parte dei quali non risultano più nel patrimonio del de cuius al momento del decesso (l'immobile di AT NZ in quanto allineato); sul resto dell'asse si apre dunque la successione ab intestato ex articolo 457 c. 2 c.c. (cfr. anche Cass. sent. n. 6190/1984).
Peraltro, il tenore delle domande proposte dalle parti nella presente sede è tale da doversi ritenere che esse non abbiano comunque inteso dare esecuzione al testamento di cui sopra, ma piuttosto dividere sulla base della successione ab intestato l'asse ereditario;
la mancata pubblicazione del testamento di Persona_3 non è dunque dirimente ai fini del decidere.
Ciò premesso, eredi di risultano dunque la moglie e le due figlie e Persona_3 Persona_2 Per_1
per la quota di 1/3 ciascuna ex articolo 581 c.c.; dovrà imputare per collazione la Pt_1 Parte_1 donazione ricevuta, ed ammontante ad euro 57.400 (ovvero 114.800: per i due genitori).
Avendo e agito in giudizio per la divisione dei beni ereditari, deve ritenersi che esse Pt_1 Persona_1 abbiano accettato tacitamente l'eredità paterna ex articolo 476 c.c. Dalla dichiarazione di successione di (documento 7 convenuta emerge che il suo Persona_3 Per_3 asse ereditario era così composto:
a) 50% dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9 Particella
1266;
b) 50% dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1276;
c) 50% del conto corrente presso poste Italiane 000069342393 cointestato con la moglie con saldo di euro
5.361,61 (e dunque 2.680,80 euro per la quota del de cuius, documenti 7 e 11 convenuta;
Per_3
d) euro 35.730 saldo libretto postale n. 000045745977 intestato a (doc. 7 e 9 convenuta Persona_3
; Per_3
e) 50% del libretto Postale n. 000042277596 cointestato con la moglie con valore al 5.5.2016 di euro 35,63
(e dunque euro 17,81 per la quota del de cuius, documento 10 convenuta . Per_3
pagina 14 di 18 Con riferimento a tale ultimo cespite deve rilevarsi come parte attrice alleghi che nell'asse ereditario debbono considerarsi anche gli importi derivati dalla vendita dell'immobile di AT NZ, di proprietà del de cuius (euro 228.820), versati sul predetto libretto solo in data 10.5.2016 e dunque dopo la morte di e poi in parte prelevati. Per_3
Dalla movimentazione del libretto emergono in effetti tali versamenti (documento 10 convenuta . Per_3
I convenuti non contestano la circostanza, e il solo si limita ad affermare che il versamento è stato CP_1 effettuato dopo la morte di su volontà dello stesso (cfr. pagina 4 comparsa di costituzione Per_3 convenuto).
Deve dunque ritenersi incontroverso che nell'asse ereditario di rientrino anche euro Persona_3
228.820, pari al ricavato della vendita dell'immobile di AT NZ, di proprietà del de cuius.
Il versamento prima di tali somme ed il prelievo poi da parte di dell'importo di euro 110.000 Persona_2 costituisce atto dispositivo dei beni ereditari, che implica volontà di accettare l'eredità del marito ex articolo
476 c.c.
L'importo complessivo dei beni mobili caduti in successione è dunque di euro 267.248,61, oltre alla donazione da collare, per totali euro 324.648,61.
Le passività ammontano ad euro 4.500 quali spese funebri anticipate da (documento Persona_1
12 convenuta e circostanza non contestata).
Nelle more del giudizio è deceduta e il figlio si è costituito quale suo erede;
Persona_11 CP_1 in difetto di prova della sussistenza di altri eredi della convenuta, deve sin d'ora accertarsi che
[...] succede ad entrambi i nonni anche in rappresentazione della di lui madre. CP_1
*******
Eredità di Persona_2 nasceva il 2.11.1925 e decedeva in data 19.9.2017; ella disponeva delle sue sostanze con Persona_2 testamento del 25.5.2016 pubblicato dal Notaio di Milano in data 12.9.2019, con il quale ella Persona_12 nominava suo erede universale il OT (documento 5 attrice). CP_1 impugna il testamento, allegandone l'annullabilità per dolo;
espone invero che la madre Parte_1 sarebbe stata indotta alla sua redazione dalla sorella e dallo stesso OT, che, non comunicando Per_1 all'attrice del decesso di non avrebbero consentito la partecipazione della GL alle Persona_3 Pt_1 esequie;
che la genitrice si sarebbe dunque determinata a testare in modo sfavorevole alla GL, ritenuta ingiustamente ingrata.
Ora, l'impugnazione del testamento ex articolo 624 c.c. presuppone la rigorosa prova (il cui onere è a carico del deducente, ex articolo 2697 c.c.) non già di qualunque influenza psicologica esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, bensì di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (cfr. Cass. sent. n. 4653/2018, Cass. sent. n. 14011/22008; Cass. sent.
n. 6396/2003; Cass. 8047/2001).
pagina 15 di 18 Nel caso di specie, le istanze istruttorie articolate dalla attrice sul punto non sono risultate ammissibili, in quanto generiche (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi. (ad es. Vero che avuta notizia dallo zio della Persona_1 Persona_4 morte del padre omise, nonostante la raccomandazione di quest'ultimo di comunicarlo prontamente alla sorella la quale, Pt_1 ignara della morte dell'anziano genitore, neppure andò al funerale celebrato il 06.05.16. 6. Vero che , Persona_1 comunicò la morte del padre alla sorella e ai suoi figli (di ) ben dieci giorni dopo la morte di e Pt_1 Pt_1 Persona_3 quindi dopo la celebrazione delle esequie del medesimo.? 7. Vero che la sig,ra saputo della notizia della morte del padre Pt_1 addirittura dopo il funerale dello stesso, manifestò il proprio rammarico alla GL e al compagno di Controparte_3 quest'ultima, dott. per non aver potuto partecipare alle esequie del padre, interpretando anche la mancata Controparte_4 comunicazione a lei da parte della sorella come una chiara volontà di escluderla dalla famiglia?).
In ogni caso, la ricostruzione dei fatti offerta dalla attrice stride con le evidenze processuali: è invero emerso, come detto, che già nel redigere il proprio testamento, rimproverava alla GL Persona_3
di non aver accudito i genitori e che l'unico membro della famiglia che si era occupato di loro era il Pt_1 OT , che per tale motivo istituiva erede (documento 6 . CP_1 Persona_3 CP_1
Risulta inoltre documentalmente provato dai carteggi tra legali che non ottemperò nemmeno Parte_1 gli obblighi di assistenza assunti contestualmente alla donazione fattale dell'importo di euro 125.000
(documenti 7, 8, 9 attrice, documenti da 2 a 5 convenuta e documento 6 . Per_3 CP_1
Deve infine osservarsi che la mancata conoscenza da parte di del decesso del padre e delle sue Parte_1 esequie appare ictu oculi imputabile all'attrice, che – evidentemente – non aveva contatti con il genitore, non si curava della sua salute (nonostante il fatto il padre all'epoca fosse quasi centenario), e non sapeva nemmeno che egli fosse stato ricoverato.
Se si fosse in qualche modo interessata della salute dei genitori ed avesse avuto con loro se pur Parte_1 minimi contatti, ella non avrebbe avuto bisogno di venire a conoscenza della morte del padre dalla sorella.
I comportamenti distaccati e noncuranti della GL saranno stati verosimilmente oggetto di severi giudizi da parte dei genitori, tanto da indurre entrambi a prediligere nei rispettivi testamenti il OT , unico CP_1 discendente ad occuparsi di loro.
La domanda di annullamento per dolo deve dunque essere rigettata, siccome le conseguenti di indegnità a succedere.
Il testamento di è dunque valido ed efficace, salva l'azione di riduzione spettante alle figlie. Persona_2
e sono dunque eredi necessarie, legittimarie pretermesse, ed, avendo esercitato nella Pt_1 Persona_1 presente sede l'azione di riduzione, hanno diritto a succedere alla madre nella quota di 1/3 ciascuna dell'asse: invero, a norma dell'articolo 537 c.c. in caso di concorso tra più figli, è loro riservata la quota di due terzi, da dividere in parti uguali.
L'azione proposta costituisce peraltro accettazione tacita dell'eredità materna;
lo stesso a dirsi con riferimento al OT , che, avendo in questa sede agito per la divisione dell'asse, ha accettato l'eredità CP_1 della nonna ex articolo 476 c.c.
Ora, l'asse ereditario di è composto da: Persona_2
pagina 16 di 18 a) 4/6 dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9 Particella
1266 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
b) 4/6 dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1276 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
c) 50% del conto corrente presso poste Italiane 000069342393 con saldo di euro 5.361,61 (e dunque euro
2.680,80 documento 11 convenuta;
Per_3
d) 50% del libretto Postale n. 000042277596 con valore di euro 35,63 (e dunque euro 17,81 documento 10 convenuta . Per_3
e) 1/3 degli importi relitti da e pari ad euro 267.248,61, dedotte le passività di euro Persona_3
4.500;
f) la sua quota di donazione alla GL , oggetto di collazione (euro 57.400). Pt_1
Di tale asse sono eredi e ed il OT per la quota di 1/3 ciascuno;
essendo Per_1 Parte_1 CP_1
succeduto per rappresentazione alla madre gli eredi sono per la quota di 1/3 e CP_1 Per_1 Pt_1
per la quota di 2/3. CP_1
La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo, al fine di effettuare CTU volta alla divisione dei due compendi ereditari.
Le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2336 /2023 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. accerta che e sono eredi ab intestato di Parte_1 Persona_1 Persona_2 Per_3 per la quota di 1/3 ciascuna;
[...]
2. accerta che e hanno accettato l'eredità relitta da Parte_1 Persona_1 Persona_2
Persona_3
3. accerta che ha ricevuto in donazione da l'importo di euro 57.400; Parte_1 Persona_3
4. accerta che l'asse ereditario di è composto da: Persona_3
a) 50% dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1266;
b) 50% dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP
Foglio 9 Particella 1276;
c) euro 267.248,61;
5. Accerta che le passività ereditarie ammontano ad euro 4.500;
6. Accerta che succede alla madre per rappresentazione nell'eredità di CP_1 Per_1
Persona_3
7. accerta che e sono eredi legittimarie pretermesse di ed Parte_1 Persona_1 Persona_2 hanno diritto a conseguire 1/3 ciascuna dell'eredità dalla stessa relitta;
pagina 17 di 18 8. accerta che e sono dunque eredi di per Parte_1 Persona_1 CP_1 Persona_2 la quota di 1/3 ciascuno e hanno accettato l'eredità;
9. accerta che l'asse ereditario di è composto da: Persona_2
a) 4/6 dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1266 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
b) 4/6 dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP
Foglio 9 Particella 1276 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
c) 50% del conto corrente presso poste Italiane 000069342393 con saldo di euro 5.361,61
(documento 11 convenuta;
Per_3
d) 50% del libretto Postale n. 000042277596 con valore di euro 35,63 (documento 10 convenuta
. Per_3
e) 1/3 degli importi relitti da e pari ad euro 267.248,61, dedotte le passività di Persona_3 euro 4.500.
10. accerta che la donazione effettuata da alla GL ammonta ad euro 57.400; Persona_2
11. Accerta che succede alla madre per rappresentazione nell'eredità di CP_1 Per_1 [...]
Per_2
12. rigetta ogni altra domanda;
13. dispone la remissione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
14. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8/5/2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice rel.
Claudia Bonomi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2023 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Marco Rigamonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, P.za Degli Affari n.
12;
ATTORE contro
(c.f. ), nato a [...] il 9. 5.1982, in CP_1 C.F._2 proprio ed in qualità di erede di (c.f. ), con l'Avvocato Persona_1 C.F._3
Costantina Mignogna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita, 35.
CONVENUTO
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI per la attrice:
Nel merito
1. Voglia il Tribunale annullare il testamento datato 25.05.16 di in favore di Persona_2 CP_1 essendo stata la volontà della testatrice viziata da dolo.
2. Voglia dichiarare l'indegnità di succeduto in corso di causa a e e della CP_1 Persona_1 stessa a succedere a ex art 463 n. 4 c.c. Persona_2
3. Voglia dichiarare l'indegnità di a succedere al padre con esclusione Persona_1 Persona_3 dunque dall'eredità medesima anche dell'erede ora parte. CP_1
In via subodinata
4. Previa ricostruzione del patrimonio di voglia procedere alla divisione dei beni lasciati Persona_3 da c.c. Con assegnazione di un terzo a Persona_3 Parte_1
5. Previa ricostruzione del patrimonio di accertato che il testamento di viola la Persona_2 Persona_2 quota riservata dall'art 537 c.c. voglia il Tribunale procedere alla necessaria riduzione delle disposizioni testamentarie assegnando un mezzo di quanto previsto quale riserva a Parte_1
In via istruttoria voglia il giudice nominare CTU al fine di procedere alla determinazione dell'asse ereditario individuando le quote di competenza di ciascuno degli eredi
VOGLIA INOLTRE ammettere prova per testi e interrogatorio formale dei convenuti sulle seguenti circostanze:
1. Vero che , figlio di comunicava alla zia che la nonna, CP_1 Persona_1 Parte_1 Per_2 con testamento olografo datato 25.05.16, lo aveva nominato erede universale solo nel 2021?
[...]
2. Vero che aveva sempre vissuto dopo il matrimonio con il marito ? Persona_2 Persona_3
3. Vero che , finchè è stato in vita, si occupava dell'economia della casa provvedendo Persona_3 personalmente al pagamento di ogni spesa quali utenze imposte e utenze occupandosi altresì della gestione dei conti correnti e degli investimenti della famiglia, curando anche gli interessi della moglie, e si faceva carico altresì di esaminare e conservare ogni documento d'interesse della famiglia, mentre la SI.ra si Per_2 occupava esclusivamente delle faccende di casa coadiuvata una vlta divenuta anziana dalla GL Pt_2
[...]
4. Vero che quando morì . , residente in [...],
[...] Persona_3 CP_2 fratello di , appena ebbe notizia dai medici dell'ospedale di Adria, dove era Persona_2 Per_3 ricoverato, della sua morte ne diede notizia alla OT chiedendole di comunicare la triste Persona_1 notizia alla sorella e agli altri altri parenti? Pt_1
5. Vero che avuta notizia dallo zio della morte del padre omise, Persona_1 Persona_4 nonostante la raccomandazione di quest'ultimo di comunicarlo prontamente alla sorella la quale, Pt_1 ignara della morte dell'anziano genitore, neppure andò al funerale celebrato il 06.05.16.
pagina 2 di 18 6. Vero che comunicò la morte del padre alla sorella e ai suoi figli (di ) ben Persona_1 Pt_1 Pt_1 dieci giorni dopo la morte di e quindi dopo la celebrazione delle esequie del medesimo.? Persona_3
7. Vero che la sig,ra saputo della notizia della morte del padre addirittura dopo il funerale dello stesso, Pt_1 manifestò il proprio rammarico alla GL e al compagno di quest'ultima, dott. Controparte_3 [...]
per non aver potuto partecipare alle esequie del padre, interpretando anche la mancata CP_4 comunicazione a lei da parte della sorella come una chiara volontà di escluderla dalla famiglia?
8. Vero che sia , figlio di che e CP_1 Persona_1 Controparte_5
Capodivento frequentavano con assiduità la casa dei nonni andandoli a trovare, fermandosi da loro CP_3 anche a mangiare talvolta e che erano disponibili ad aiutarli?
9. Vero che nel 2006 i genitori della SI.ra le proposero di andare ad abitare con loro affinchè Parte_1 potesse prendersi cura di loro considerata la loro età?
10. Vero che la SI.ra ricevuta la proposta di cui al precedente capitolo, manifestò ai genitori la Parte_1 loro preoccupazione di dovere, accentando tale proposta, lasciare da solo il figlio ? Per_5
11. Vero che sempre nel 2006 era in procinto di acquistare un appartamento di edilizia Parte_1 convenzionata ?
12. Vero che saputo dell' intenzione di e di di acquistare l'appartamento cui si è fatto Per_6 Pt_1 cenno, propose di aiutare ad acquistare una casa purchè fosse vicina alla loro, Persona_3 CP_5 affinchè la GL e il OT all'occorrenza li potessero aiutare?
13. Vero che l'immobile vene individuato da e dal nonno ? Per_5 Per_3
14. Vero che già in precedenza era solita aiutare i genitori recandosi da loro per le faccene Parte_1 domestiche?
15. Vero che manifestò in un primo momento serie perplessità in ordine a quella proposta Parte_1 temendo che anche in considerazione del carattere autoritario del padre quel prestito non le avrebbe più consentito di avere una vita indipendente da quella dei genitori?
16. Vero che poi, valutando il bisogno dei genitori di essere costantemente seguiti accetto la proposta del padre e furono stipulate le scritture in atti?
17. Vero che con i soldi presi a prestito dal padre venne acquistato l'immobile di AT NZ via al
Fiume ove anche attualmnte dimorano e il figlio Parte_1 Per_7
18. Vero che ottenuto il prestito continuò ad accudire i genitori dedicando loro e ancor più Parte_1 tempo di quello che dedicava loro in precedenza recandosi presso la loro abitazione pressochè quotidianamente?
19. Vero che accettò solo allochè il padre le disse che qualora avesse avuto difficoltà nel Parte_1 restituire le somme certamente lui avrebbe aspettato di buon grado, garantendo che comunque dopo la loro morte nulla sarebbe più stato loro chiesto in restituzione.
20. Vero che anche sottoscrisse un impegno a garantire i pagamenti della madre ai genitori Testimone_1 con la scrittura che si rammostra ritenendo di poter aiutare la madre a far fronte agli impegni assunti avendo trovato un'occupazione presso “ ? Parte_3
pagina 3 di 18 21. Vero che venne in possesso delle copie delle scritture intercorse con i genitori solo del Parte_1
2008 a seguito delle trattative intercorse con i legali dei genitori che avevano chiesto il pagamento di alcune rate arretrate e che gli originali non vennero mai consegnati dal padre che li custodiva ?
22. Vero che, nonostante le promesse essendosi trovata in difficoltà e avendo omesso il Parte_1 pagamento di qualche rata il padre sollecitava il pagamento del dovuto e lo sollecitò anche tramite legali,
23. Vero che nel 2007/8 che con lei viveva e vive aveva perso il posto di lavoro? Controparte_5
24. Vero che dopo qualche mese aver perso il posto di lavoro presso (avendo Parte_4 frequentato un corso specifico per parrucchiere e avendo ottenuto il relativo attestato) aveva trovato occupazione quale direttore tecnico presso Wamg Ru di via Plinio n. 46 a Milano che lo retribuiva sia per l'attività direttiva e di coordinamento del personale ma anche per l'attività pratica che egli comunque svolgeva.
25. Vero che , quale parrucchiere aveva anche dei clienti personali ai quali prestava i propri Testimone_1 servigi a domicilio?
26. Vero che dal 2008, avendo competenze informatiche si prestava anche a riparare i Controparte_5 pc in favore di clienti personali.
27. Vero che dal 2008 , compatibilmente con il tempo dedicato ai genitori svolgeva attività Parte_1 quale domestica presso case private. Inoltre nel corso dell'estate, a ciò spinta anche dai genitori che la esortavano a non preoccuparsi poiché si sarebbero arrangiati per quel breve periodo con l'aiuto di , CP_5 aveva trovato un'occupazione quale infermiera a Igea Marina presso la colonia “ragazzi e cinema” durante la stagione estiva?
28. Vero che si recava dai genitori per espletare le faccende domestiche almeno sei ore durante Parte_1 la settimana in virtù di accordo raggiunto con i genitori nel 2008?
29. vero che la SI.ra aveva confidato alla GL che il padre le aveva chiesto il Parte_1 CP_3 pagamento delle rate scadute tramite legale e che ciò la aveva spinta con l'aiuto di a versare al padre CP_5 somme maggiori rispetto a quelle concordate per la restituzione e che le somme in eccedenza venivano versate da in contanti? CP_5
30. Vero che non tutte le ricevute venivano consegnate da in originale a Controparte_6 Pt_1
ma venivano tenute da lui dicendo che la GL si doveva fidare e che bastava avere le fotocopie ed è
[...] vero che alcuni originali delle ricevute vennero trovate da al momento della morte del Persona_1 padre dei quali prese possesso come di tutti i beni del medesimo senza rendere partecipe leila?
31. Vero che , finchè i genitori sono rimasti a vivere a AT NZ , li ha sempre assistiti? Parte_1
32. Vero che dopo la morte di La SI.ra si trasferì a vivere presso Controparte_6 Per_2
l'abitazione della Figlia senza che quest'ultima neppure ne facesse cenno alla sorella che sino Per_1 Pt_1 al dicembre del 2016 non riuscì a contattarla e non sapeva ove si trovasse?
33. Vero che venne a sapere che la madre si trovava dalla sorella solo quando Parte_1 Per_1 ricevette dall'Avv Luigi Diani la raccomandata che si allega e che si rammostra al teste (all 11 ) del dicembre
2016 con la quale il legale comunicava di essere stato incaricato da e da di Persona_2 Persona_1 predisporre la denuncia di successisone di ? Persona_3 pagina 4 di 18 34. Vero che solo dopo la morte di gli assegni circolari da lui ricevuti in pagamento Controparte_6 per la vendita dell'immobile di AT NZ vennero versati sul libretto postale cointestato a Persona_2
e ? Controparte_6
35. Vero che dopo il trasferimento di presso la casa della GL , non Persona_2 Per_1 Persona_2 CP_ ebbe più contatti per mesi né con la GL né con i figi della stessa , e e che Pt_1 CP_3 CP_5 nonostante i ripetuti tentativi gli stessi non riuscivano neppure a rintracciarla al suo telefno celluare?
36. Vero che e il figlo ricevettero dalla madre la somma di euro 110.000 Persona_1 CP_1
37. Vero che nel periodo trascorso dalla con la GL dopo la morte del marito la stessa Per_2 Per_1 veniva portata, durante la giornata, nell'ufficio della GL e lasciata seduta in una stanza da sola senza neppure la possibilità di comunicare con altre persone con il telefono della quale venne privata sino all'ottobre del 2016?
38. Vero che , quando viveva prima a AT, dove aveva anche la disponibilità di un giardino, Persona_2 era solita mantenere relazioni con i vicini di casa e usciva di casa per effettuare gli acquisti necessari?
39. Vero che a AT aveva una conoscente con la quale si vedeva pressochè quotidianamente, la SI.ra Pt_
?
40. Vero che tutta la dccumentazione bancaria e tutti i documenti dei genitori di e di Persona_3
sono rimasti nel possesso di che non li ha messi a disposizione della sorella? Persona_2 Persona_1
Sui capitoli sopra indicati si indicano quali testimoni: residente in [...] Controparte_3
residente in [...] Controparte_5
residente A Gramscoi 2/f Controparte_5 [...]
, residente in [...] CP_7 si chiede inoltre che il giudice voglia disporre l'interrogatorio libero delle parti
Per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, cosi provvedere: in via principale, nel merito a) rigettare le domande avanzate in via principale da parte attrice di cui ai numeri 1. 2. e 3. delle conclusioni dell'atto di citazione per i motivi di cui in narrativa perché infondate, in fatto e in diritto e comunque carenti di prova;
b) Previa ricostruzione dell'asse ereditario del SI. nato ad [...] il [...] e deceduto Persona_3 in Adria il 05.05.2016, dato atto del legato a favore di accertare e dichiarare il credito della CP_1 massa ereditaria pari ad € 57.400,00 (114.800,00:2) nei confronti della sig.ra e per l'effetto Parte_1 disporre la collazione in capo all'attrice in ragione delle somme ricevute in prestito, come riconosciuto in atti, e non restituite per € 57.400,00 (114.800,00:2) e/o la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata CTU, e trattandosi di debito di valuta, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di concessione del prestito, cosi determinando la quota spettante al sig. CP_1 pagina 5 di 18 , quale erede universale della defunta già GL di nonché la CP_1 Persona_1 Persona_3 quota spettante al coniuge;
Persona_2
c) Previa ricostruzione dell'asse ereditario della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta Persona_2 in Sesto San Giovanni il 19.09.2017, accertare e dichiarare il credito della massa ereditaria pari ad €
57.400,00 (114.800,00:2) nei confronti della sig.ra e per l'effetto disporre la collazione in capo Parte_1 all'attrice in ragione delle somme ricevute in prestito, come riconosciuto in atti, e non restituite per €
57.400,00 (114.800,00:2) e/o la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata CTU, e trattandosi di debito di valuta, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di concessione del prestito, e per l'effetto determinare la quota di disponibile spettante al sig. CP_1 sulla massa ereditaria del de cuius così ricostruita, nonché la quota di legittima quale erede universale Per_2 della defunta già GL di;
Persona_1 Persona_2
d) conseguentemente, disporre, previa valutazione complessiva dei cespiti – da effettuarsi anche mediante c.t.u. – lo scioglimento della comunione ereditaria tra il sig. e la sig.ra , con CP_1 Parte_1 attribuzione delle quote spettanti a ciascun erede, ordinando la divisione dei beni ereditari tra le parti in causa, attribuendo, i. ove ritenuto possibile a ciascun dei condividendi la rispettiva quota parte, ii. ovvero qualora i beni non risultassero comodamente divisibili disporne l'assegnazione al condividendo che ne farà richiesta, ponendo a suo carico la liquidazione in denaro della quota dell'escluso, mediante pagamento in valore corrispondente quale determinato in corso di causa, iii.ovvero nell'ipotesi in cui nessun condividendo ne dovesse richiedere assegnazione, disporre la vendita all'asta dell'intero compendio immobiliare di cui alla massa ereditaria de qua e la ripartizione del ricavato proporzionalmente alle rispettive quote.
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari. in via subordinata, nel merito limitatamente alla domanda avversaria di cui al punto 2 nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata indegnità in capo a a succedere al padre , Persona_1 Persona_3 accertare e dichiarare erede del sig. in luogo della madre CP_1 Persona_3 Persona_1 per rappresentazione ex art. 467 c.c. in via subordinata, nel merito limitatamente alla domanda avversaria di cui al punto 3 nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarata indegnità in capo a a succedere a , accertare e Persona_1 Persona_2 dichiarare erede della sig.ra in luogo della madre per CP_1 Persona_2 Persona_1 rappresentazione ex art. 467 c.c. in via subordinata, laddove non si ritenesse comprovato il prestito da parte dei sigg. e Persona_3
a favore della GL accertare e dichiarare l'avvenuta donazione dei Persona_2 Parte_1 genitori a favore della GL della somma di euro 114.800,00 e conseguentemente revocare la Pt_1 donazione in quanto lesiva della quota di legittima della sig.ra collazionando il relativo Persona_1 importo ed integrando conseguentemente l'asse ereditario dei sigg. e . Persona_3 Persona_2
In via istruttoria
A. Ammettere prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle seguenti circostanze:
pagina 6 di 18 1. Vero che dopo la vendita dell'immobile di AT NZ, di Via Leopardi, 28 i beni mobili e l'arredamento furono trasferiti dai defunti nell'immobile di Papozze, Via Dante Alighieri, 9?
2. Vero che all'apertura della successione del de cuius , l'arredamento e parte dei mobili Persona_3 prima presenti nell'appartamento di AT NZ, Via Leopardi 28 si trovavano nell'immobile in
Papozze, Via Dante Alighieri, 9?
3. Vero che il sig. si è sempre occupato dei propri nonni e ? CP_1 Persona_3 Persona_2
Si indicano a teste la sig.ra e Testimone_2 Testimone_3
4. Vero che il sig. era il familiare delegato dal nonno per presentare e/o CP_1 Persona_3 ritirare la documentazione medica dagli ospedali e dai medici che hanno avuto in cura il nonno? Si indica a teste la sig.ra Testimone_3
5. Vero che per circa un mese, da settembre 2009 ad ottobre 2009, il sig. si è trasferito con CP_1 la famiglia presso l'abitazione dei nonni per accudirli e prestare loro assistenza?
Si indica a teste la sig.ra Testimone_3
6. Vero che il 13 ottobre 2009, in occasione della scoperta dello stato di gravidanza della sig.ra Testimone_2 si trovava a AT NZ, Via Leopardi, 28 nell'abitazione dei nonni, insieme al sig. , per CP_1 prestare assistenza ai sigg. e Si indicano a teste e Persona_3 Persona_2 Testimone_2 [...]
Tes_3
7. Vero che i signori nel periodo in cui risiedevano in AT NZ ricevevano Parte_6 assistenza e aiuto dal OT e dalla GL CP_1 Per_1
8. Vero che in occasione di un intervento per problematiche tumorale del sig. nell'anno Persona_3
2009 l'assistenza ospedaliera e casalinga allo stesso è stata effettuata dal OT e dalla GL CP_1
Per_1
9. Vero che dopo il trasferimento dei signori nell'abitazione di Papozze la sig.ra Parte_6 Parte_1 si è disinteressata dei propri genitori neppure contattandoli telefonicamente
Si indicano a testimonio la sig.ra , residente in [...] in Besana in NZ e Testimone_2 la sig.ra , residente in [...], sigg. residente in [...]Testimone_3 Tes_4
NZ, Via G. Leopardi 28, sig.ra residente in [...]Testimone_5
B) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati, ribadita ogni opposizione avverso dette istanze istruttorie avversarie per quanto già svolto in atti da intendersi qui integralmente reiterato e letteralmente ritrascritto.
C) Ove ritenuto necessario, disporre CTU atta a stimare il valore dell'immobile sito in Papozze Via Dante
Alighieri, n. 9, meglio identificato al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 9, mappale 1266, Cat. A/2,
Classe 1, vani 4,5, rendita catastale 302,13 e foglio 9, mappale 1276, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 14,00, rendita catastale 26,75, con relativi terreni pertinenziali, riferendo se comodamente divisibile e, in caso affermativo, predisporre un progetto di divisione, con riserva di nomina di CTP.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali come da D.M. in vigore.
pagina 7 di 18 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere sorella di Parte_1 Per_1
e GL di deceduta il 19.9.2017, e deceduto il 5.5.2016; di aver
[...] Persona_2 Persona_3 instaurato un giudizio di divisione avanti al Tribunale di Monza rgn. 4672/2019, nella convinzione che entrambi i genitori fossero deceduti ab intestato; che nel corso del giudizio veniva pubblicato testamento olografo del 25.5.2016 in cui nominava erede universale figlio di Persona_2 CP_1 Per_1
che tale testamento era viziato da dolo;
che aveva redatto il testamento in un momento di
[...] Per_2 fragilità psicologica conseguente alla morte del di lei marito;
di non essersi presentata ai funerali del padre in quanto la sorella non le aveva comunicato il decesso;
che in precedenza Per_1 Persona_3 aveva fatto testamento in favore di legando a suo favore l'immobile di AT NZ;
che CP_1 poco tempo dopo aveva alienato tale bene, per acquistare l'immobile di Papozze;
che i Persona_3 genitori le avevano prestato 125.000 euro per l'acquisto di un immobile a favore di , Controparte_5 figlio di;
di aver sempre assistito i genitori anziani e di aver restituito gli importi ricevuti, con l'aiuto Pt_1 anche del figlio;
che la vertenza sulla mancata restituzione del prestito si era conclusa a proprio CP_5 favore nel 2008; che la sorella dopo la morte del padre, aveva svuotato l'immobile in Papozze;
Per_1 che, dopo la morte di sul conto corrente cointestato tra lui e la moglie venivano versati Persona_3 assegni contenenti il corrispettivo della vendita dell'immobile di AT NZ;
che successivamente,
[...] aveva prelevato da detto conto euro 110.000, consegnati a che, dopo la morte del padre, Per_2 Per_1 aveva isolato la madre da tutti, la portava con sé in ufficio e la lasciava seduta in una Persona_1 stanza da sola;
che veniva privata anche del cellulare e la GL non poteva più Persona_2 Pt_1 contattarla;
che dopo il prelievo di denaro, sul conto corrente cointestato residuavano euro 109.035,63; che era intestatario anche di libretto con importo di euro 35.729,00, nonché di rapporto Persona_3 presso Poste Italiane con saldo di euro 1.500; concludeva citando e e Persona_1 Persona_8 domandando l'annullamento del testamento di per dolo;
che essi fossero dichiarati indegni a Persona_2 succedere anche rispetto a previa declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 463 c.c.; Persona_3 in via subordinata, domandava la divisione del patrimonio ereditario di e di Persona_3 Persona_2 con assegnazione a rispettivamente della quota di 1/3 e di quella di legittima. Parte_1
- in data 5.6.2023 si costituiva la convenuta la quale esponeva che aveva già Persona_1 Pt_1 instaurato giudizio di divisione nel 2019 solo nei confronti della sorella;
che ella aveva restituito solo 7.000 euro, in luogo dei 125.000 prestati dai genitori per l'acquisto dell'immobile di AT NZ;
che ella non aveva mai prestato assistenza ai genitori;
che nell'asse ereditario di erano presenti la Persona_3 proprietà della quota del 50% dell'immobile sito in Papozze, Via Dante Alighieri in regime di comunione dei beni con la moglie;
€. 35.729,45 saldo libretto postale n. 000045745977 lui intestato;
€. 108.957,67 saldo del libretto postale n. 0042277596 già cointestato con la moglie;
€. 2.680,58 quale saldo, per la quota del 50% del rapporto di c/c postale n. 000069342392 cointestato con la moglie;
€. 59.000,00 quale credito restitutorio per la propria quota del 50% maturato nei confronti di a fronte del finanziamento Parte_1 di complessive -€ 125.000,00; che erano debiti ereditari l'importo di euro 2.500 per spese funerarie e quello di euro 2.000 quali costi sostenuti per il trasloco da AT NZ a Papozze;
che dunque l'importo pagina 8 di 18 dell'attivo ereditario era di euro 201.867,69, da dividersi tra gli eredi con una quota, quindi, per ciascuno di
€ 67.289,23 da sommarsi alle quote del bene immobile di Papozze che dovevano essere quantificate in 3/9 della quota del 50% per ciascun erede già nella titolarità di che era debitrice Persona_3 Parte_1 dell'importo di euro 59.000,00; che il patrimonio di era composto da 5/6 dell'immobile di Persona_2
Papozze; €. 67.289,23 quota di spettanza delle somme di denaro liquido relitte dal marito;
€. 59.000,00 quale credito restitutorio per la propria quota del 50% maturato nei confronti di € 15.000,00 Parte_1 somma di pertinenza di residuate all'atto del decesso;
che la somma dell'attivo era pari ad euro Per_2
141.289,23 con una quota per ciascuna erede di €. 70.644,65; che, detratti i €. 59.000,00 ancora dovuti per il saldo del debito, la quota di spettanza di dell'eredità materna ammontava ad euro 11.644,65, Parte_1 oltre al 50% dell'immobile di Papozze;
che la causa di divisione instaurata nel 2019 veniva abbandonata, dopo la scoperta del testamento redatto a favore di eccepiva che la sorella non aveva CP_1 saldato il debito verso i genitori e non aveva prestato loro assistenza;
domandava, previo accertamento della mancata restituzione del prestito fatto alla attrice, la divisione del patrimonio dei genitori e, con riferimento a quello materno, previa riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima delle sorelle.
- in data 8.6.2023 si costituiva il quale eccepiva che con testamento 10 agosto 2009, CP_1 depositato presso il Notaio Dott. di AT NZ – che allegava essere in corso di Persona_9 pubblicazione – lasciava in legato al convenuto la casa in Casare NZ, Persona_3 CP_1 il mobilio e tutto quello che completava l'arredamento, oltre la vettura Polo targata BV521VL; che il testamento era valido con riferimento ai bani non alienati;
che in detto testamento Persona_3 evidenziava che la GL non li aveva assistiti;
che aveva anche disposto in ordine al Pt_1 Persona_3 ricavato della vendita della casa di AT NZ;
che lo aveva nominato erede universale, Persona_2 anche in quanto unico – insieme alla di lui madre – ad essersi occupato della salute dei nonni;
che Per_1
aveva restituito solo 10.200 euro dei 125.000 prestati;
che il residuo importo di euro 114.800 andava Pt_1 computato in collazione;
che l'asse ereditario di si componeva del 66,6% dell'immobile sito in Per_2
Papozze e del box;
del 66,6% del saldo del conto corrente n. 69342392 presso Poste Italiane, già cointestato con;
del 66,6% della giacenza presente sul libretto postale n. 42277596 Persona_3 presso Poste Italiane già cointestato con;
di 1/3 della giacenza presente sul libretto di Persona_3 risparmio postale n. 45745977 presso Poste Italiane pari ad euro 35.729,45 intestato solo a
[...]
; che non vi era prova della sottrazione di beni mobili e che comunque la relativa domanda era Per_3 stata formulata solo nei confronti di concludeva domandando il rigetto delle domande Persona_1 dell'attrice; che, previa ricostruzione dell'asse ereditario di e fosse accertato Persona_3 Persona_2 il credito della massa ereditaria pari ad euro 57.400,00 nei confronti dell'attrice, e sciolta la comunione ereditaria tra le parti;
in via subordinata, nella ipotesi di dichiarata indegnità in capo a a Persona_1 succedere al padre , che fosse accertato che era erede di Persona_3 CP_1 Persona_3
e in luogo della madre per rappresentazione ex art. 467 c.c. Persona_2 Persona_1
- il Giudice istruttore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalle parti e disponeva CTU grafologica.
pagina 9 di 18 - in data 16.10.2024 il legale della convenuta chiedeva dichiararsi l'interruzione del processo per avvenuta morte di Persona_1
- all'udienza del 22.10.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio e, vista la costituzione di
[...] quale erede di disponeva la riassunzione del giudizio;
visto l'articolo 187 c.c. CP_1 Persona_1 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
*******
Giova premettere che nella presente controversia le parti chiedono concordemente lo scioglimento di due masse ereditarie ( e;
a ciò si provvederà, previa ricostruzione dei rispettivi Persona_3 Persona_2 assi.
Non essendo stati ottemperati gli ordini di esibizione di cui al provvedimento 14.3.2024, gli assi ereditari verranno ricostruiti in base al materiale probatorio già versato in atti dalle parti.
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La successione di Persona_3
-con scrittura privata documento 1 depositata il 15.12.2023 e Persona_3 Persona_2 Parte_1 il di lei figlio convenivano che ricevesse dai genitori l'importo di euro 125.000 Persona_10 Pt_1 da utilizzare per l'acquisito a suo nome di un immobile in AT NZ, Via Fiume;
LA IR nella predetta scrittura dichiarava: in accordo con i miei genitori mi prendo l'obbligo di lasciare questa proprietà a mio figlio con diritto di abitabilità a vita e di restituire la suddetta somma con rate mensili di euro 600, Per_5 per tutto l'arco di vita dei miei genitori. inoltre mi assumo l'impegno, nelle possibilità conferitemi, di provvedere alle necessità dei miei genitori, nel loro arco vitale. Si stabilisce inoltre, di comune accordo, che tutto si esaurisce alla fine della loro vita.
(documento 1 attrice depositato il 15.12.2023)
-con scrittura del 6.11.2006 , figlio di si impegna, qualora mia madre Persona_10 Parte_1 Pt_1
si trovi impossibilitata al mantenimento dell'accordo preso con i suoi genitori, a sostituirla nell'impegno concordato sia al
[...] versamento dei 600 euro mensili, sia di fronteggiare le necessità che si presenteranno man mano nei limiti delle mie possibilità, finché vivranno e come d'accordo tutto verrà ad esaurirsi alla fine della lor vita (documento 2 attrice depositato 15.12.2023).
Con accordo a mezzo legali del 3.10.2008 l'importo delle rate mensili che deve restituire ai genitori Pt_1 viene diminuito ad euro 400, e vengono modificate anche le modalità di assistenza (documento 9 attrice depositato 15.12.2023).
Per l'inquadramento giuridico del negozio di cui sopra occorre richiamare la distinzione tra donazione modale e contratto atipico di vitalizio alimentare a carattere oneroso, cui accedono anche prestazioni assistenziali.
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare i vitaliziati conferiscono un capitale alla vitaliziante, la quale si impegna alla sua restituzione rateale ed ad obbligazioni assistenziali, per tutto il corso della vita dei vitaliziati;
il negozio è di carattere oneroso ed aleatorio, poiché non è possibile predeterminare né la durata dell'obbligo restitutorio, né la decorso e l'entità dell'obbligazione assistenziale.
Tale contratto, nel caso di specie, sarebbe congiuntivo, in quanto le prestazioni possono essere adempiute a favore di entrambi i vitaliziati, creditori solidali delle stesse. pagina 10 di 18 Distinta dal vitalizio oneroso - contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni - è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un Onere che comporti l'Obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. (Cass. sent. n. 7679/1986)
Caratteristica precipua del vitalizio alimentare, contratto a titolo oneroso, è dunque l'alea, mentre quella della donazione è lo spirito di liberalità; l'imposizione di un peso non elide il carattere donativo, quando esso non si ponga come controprestazione del donato.
Nel caso di specie, l'importo di euro 125.000 viene conferito a affinché ella possa acquistare Parte_1 un immobile, da destinare poi al figlio.
La scrittura privata risale al 2006 (circostanza non contestata e dunque incontroversa ai fini del decidere, ex articolo 115 c.p.c.), quando (nato il [...]) aveva 87 anni e (nata il Persona_3 Persona_2
2.11.1925) aveva 81 anni.
L'obbligo restitutorio delle somme afferisce l'importo di 600 euro al mese, 7.200 l'anno e si sarebbe dunque esaurito in quasi 18 anni, tempo ben superiore all'aspettativa di vita di entrambi i donanti.
La successiva modifica dell'importo delle rate prolunga l'obbligo restitutorio addirittura ad anni 26.
Peraltro, dal tenore letterale dell'atto deve evincersi la cessazione dell'obbligo restitutorio alla morte dei donanti e dunque, che l'importo non oggetto di restituzione avrebbe potuto essere trattenuto dalla GL;
ciò è indirettamente confermato anche dal contenuto del documento 2 attrice depositato 15.12.2023, ove il OT evidenzia che come d'accordo tutto verrà ad esaurirsi alla fine della lor vita. CP_6
L'età dei donanti al momento della redazione della scrittura era tale che, verosimilmente, Parte_1 avrebbe potuto trattenere per sé la maggior parte dell'importo, dopo il decesso dei genitori. Tutti i predetti elementi concorrono ex articolo 116 c.p.c. a inquadrare giuridicamente il negozio di cui sopra come donazione modale di una somma;
la sussistenza di una netta sproporzione tra l'importo donato e i pesi imposti alla donataria (sia in termini di numero di rate da restituire, sia con riferimento alla durata della obbligazione assistenziale) non elidono dunque il carattere liberale del negozio, che per tali motivi deve essere qualificato come donazione.
Sono state prodotte ricevute delle rate restituite documenti 3, 4, 5, 6, 10 attrice, di cui i convenuti hanno contestato la riferibilità a e e da 14 a 31 convenuta Persona_3 Persona_2 Persona_1
Stante la contestazione operata dai convenuti sulla riferibilità delle sottoscrizioni delle quietanze a e è stata esperita CTU grafologica, volta ad accertare l'autenticità di quanto Persona_3 Persona_2 depositato;
nel corso delle operazioni peritali, il legale di parte attrice ha dichiarato di essere impossibilitato al deposito degli originali dei documenti 3 e 5, rinunciando alla loro verifica.
Degli stessi non può dunque tenersi conto.
pagina 11 di 18 Ora, dalla esperita CTU – le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine immune da vizi logici, chiara e coerente rispetto ai quesiti posti – risulta che:
Documento 4 attrice le sottoscrizioni e sono apocrife con elevato grado di Persona_3 Persona_2 confidenza tecnica;
Documento 6 attrice la sottoscrizione ”: apocrifa con massimo grado di confidenza tecnica;
Persona_2 documento 10 la sottoscrizione “ ”: apocrifa con massimo grado di confidenza tecnica;
Persona_2
Documento 14 la sottoscrizione “ è autografa con basso grado di confidenza Persona_3 tecnica;
Documento 15 la sottoscrizione “ ” è apocrifa con elevato grado di confidenza tecnica;
Persona_3
Documento 16 la sottoscrizione “ ” è autografa con elevato grado di confidenza Persona_3 tecnica.
Documento 17 e documento 18 la manoscrittura e sottoscrizione “ ” sono
Persona_3 autografe con elevato grado di confidenza tecnica. nei documenti 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 33 la sottoscrizione “ ” è apocrifa con elevato
Persona_3 grado di confidenza tecnica nel documento 24 la sottoscrizione è apocrifa con elevato grado di confidenza tecnica Persona_2 nei Documenti 25, 32, 34 la manoscrittura e la sottoscrizione sono apocrife con elevato
Persona_3 grado di confidenza tecnica. nel documento 23 le sei righe di manoscrittura: riconducibili al grafismo di e la
Persona_3 sottoscrizione “ ” sono apocrife con elevato grado di confidenza tecnica. Persona_2
Nel documento 35 la sottoscrizione è apocrifa con massimo grado di confidenza tecnica. Persona_2
I Documenti 22, 31, 36 non sono risultati ispezionabili e degli stessi non potrà dunque tenersi conto.
La CTU specifica che le manoscritture e/o sottoscrizioni risultate apocrife sono complessivamente da intendersi frutto di un processo imitativo (tutto da pagine 145/147 relazione peritale).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che solo le ricevute di cui ai documenti 14, 16, 17 e 18 convenuta (portanti il complessivo importo di euro 2.000) siano riferibili a e Persona_3 [...]
Per_2
Sussiste in atti dichiarazione firmata da e nella quale essi espongono di aver Persona_3 Persona_2 ricevuto la maggior somma di euro 10.200 (documento 3 convenuta;
il carattere confessorio della Per_3 scrittura vincola il Tribunale ex articolo 112 c.p.c., dovendosi dunque ritenere che l'importo non restituito da ammonti ad euro 114.800. Parte_1
Poiché come sopra esposto, il negozio stipulato tra e la GL ed il OT Persona_3 Persona_2 costituisce una donazione, l'importo non restituito non è qualificabile come credito ereditario, ma dovrà piuttosto essere oggetto di collazione nell'ambito di una successiva divisione ereditaria, con applicazione del principio nominalistico.
Con riferimento alle volontà di deceduto ad Adria il 5.5.2016, egli, con testamento Persona_3 olografo del 10.8.2009 (documento 2 così disponeva: nomino erede mio OT della mia CP_1 CP_1 casa sita in Via Leopardi n. 18 AT NZ, compreso il mobilio e tutto quello che completa l'arredamento, la vettura pagina 12 di 18 Polo tg. BV521VL. È mio desiderio che mia GL rispettasse la mia volontà, rinunciando a favore del suo unico Per_1 figlio la sua parte di eredità; mia GL ha avuto da noi 125.000 euro per l'acquisto di una casa in via fiume AT Pt_1
NZ accordando di prendersi cura dei suoi genitori. nei momenti di maggior necessità mia GL è mancata al suo Pt_1 impegno di assistenza. La nostra salute bisognava di cure mediche e di interventi di chirurgia. Solo mio OT
[...]
pur trascurando il proprio lavoro, si è preso cura con la sua presenza in tutte le visite mediche e ricoveri, CP_1 interessandosi delle necessità dei suoi nonni. Per la mancata prestazione di assistenza a noi genitori la GL da Parte_1 quanto ha avuto potrà detrarre i mensili versati, il rimanente rimanga come eredità (documento 6 . CP_1
Con tale scrittura a) evidenziava che la GL aveva mancato agli obblighi di Persona_3 Pt_1 assistenza nei confronti propri e della moglie e che solo il OT li aveva assistiti;
b) riconosceva il CP_1 carattere donativo della disposizione effettuata a favore di e confermava che ella poteva Parte_1 tenere il residuo per sé; c) nominava erede il OT , in luogo della di lui madre CP_1 Per_1
L'esistenza di una disposizione a titolo di eredità o legato non si desume dalla terminologia usata, ma dall'intento del testatore e da criteri obiettivi: è erede chi sia stato chiamato a succedere nell'universalità dei beni o in quota di essi, legatario chi è destinatario di un singolo bene, o un complesso di beni individuati.
A norma dell'articolo 588 c. 2 c.c. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Nel caso di specie, assegna al OT la mia casa sita in Via Leopardi n. 18 AT Persona_3 CP_1
NZ, compreso il mobilio e tutto quello che completa l'arredamento, la vettura Polo tg. BV521VL e specifica poi È mio desiderio che mia GL rispettasse la mia volontà, rinunciando a favore del suo unico figlio la sua parte di Per_1 eredità.
Egli cita poi la GL , indicandola quale erede della somma di denaro non oggetto di restituzione. Pt_1
Il tenore delle disposizioni è tale che deve ritenersi che abbia inteso istituire erede sui Persona_3 beni menzionati il OT e la GL , pretermettendo in ordine alla parte del CP_1 Pt_1 Per_1 patrimonio oggetto di disposizione.
La disposizione a favore di non è dunque un legato. CP_1
Il testamento sopra citato non risulta essere mai stato oggetto di pubblicazione: espone in CP_1 comparsa di averne richiesto la pubblicazione, senza tuttavia depositare prova della stessa.
Ora, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 620 c.c. la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità e di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua esecuzione (Cass. sent, n. 3636/2004) e dunque, solo dopo la pubblicazione è possibile agire per l'esecuzione delle disposizioni testamentarie (Cass. 13487/2005).
È opinione del tutto prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo - in quanto questo, ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace - e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità o d'efficacia, si ponga non di meno, per l'espresso disposto dell'art. 620/5^
CC, come atto preparatorio necessario ai fini della sua coattiva esecuzione e, quindi, come condizione di essa.
Ond'è che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione - per essere il documento andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente pagina 13 di 18 costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore - la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento viene a sostituirsi alla formalità della pubblicazione legittimando, quindi, la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate (Cass. 17.7.74 n. 2145, 6.3.56 n. 645). È esatta, dunque, la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale laddove ha ritenuto inammissibile l'azione della sedicente legataria - intesa ad ottenere, nei confronti dell'erede, la condanna alla consegna del bene assuntivamente oggetto d'una disposizione in favore d'essa deducente - in quanto promossa esclusivamente sulla base d'una scheda testamentaria per la quale non s'era previamente provveduto alla necessaria pubblicazione. Nè rilevava, in relazione ai termini nei quali il giudizio era stato promosso, che alla pubblicazione non si fosse potuto provvedere in quanto del preteso testamento olografo non era disponibile l'originale ma solo una fotocopia.
Nel caso di specie, il documento 6 costituisce copia fotostatica di un testamento olografo, che non CP_1 risulta essere mai stato oggetto di pubblicazione;
in quanto tale esso non è eseguibile e dello stesso non potrà dunque tenersi conto.
La circostanza non è peraltro dirimente ai fini del decidere, sol considerando che tale testamento prende in considerazione solo alcuni beni, la maggior parte dei quali non risultano più nel patrimonio del de cuius al momento del decesso (l'immobile di AT NZ in quanto allineato); sul resto dell'asse si apre dunque la successione ab intestato ex articolo 457 c. 2 c.c. (cfr. anche Cass. sent. n. 6190/1984).
Peraltro, il tenore delle domande proposte dalle parti nella presente sede è tale da doversi ritenere che esse non abbiano comunque inteso dare esecuzione al testamento di cui sopra, ma piuttosto dividere sulla base della successione ab intestato l'asse ereditario;
la mancata pubblicazione del testamento di Persona_3 non è dunque dirimente ai fini del decidere.
Ciò premesso, eredi di risultano dunque la moglie e le due figlie e Persona_3 Persona_2 Per_1
per la quota di 1/3 ciascuna ex articolo 581 c.c.; dovrà imputare per collazione la Pt_1 Parte_1 donazione ricevuta, ed ammontante ad euro 57.400 (ovvero 114.800: per i due genitori).
Avendo e agito in giudizio per la divisione dei beni ereditari, deve ritenersi che esse Pt_1 Persona_1 abbiano accettato tacitamente l'eredità paterna ex articolo 476 c.c. Dalla dichiarazione di successione di (documento 7 convenuta emerge che il suo Persona_3 Per_3 asse ereditario era così composto:
a) 50% dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9 Particella
1266;
b) 50% dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1276;
c) 50% del conto corrente presso poste Italiane 000069342393 cointestato con la moglie con saldo di euro
5.361,61 (e dunque 2.680,80 euro per la quota del de cuius, documenti 7 e 11 convenuta;
Per_3
d) euro 35.730 saldo libretto postale n. 000045745977 intestato a (doc. 7 e 9 convenuta Persona_3
; Per_3
e) 50% del libretto Postale n. 000042277596 cointestato con la moglie con valore al 5.5.2016 di euro 35,63
(e dunque euro 17,81 per la quota del de cuius, documento 10 convenuta . Per_3
pagina 14 di 18 Con riferimento a tale ultimo cespite deve rilevarsi come parte attrice alleghi che nell'asse ereditario debbono considerarsi anche gli importi derivati dalla vendita dell'immobile di AT NZ, di proprietà del de cuius (euro 228.820), versati sul predetto libretto solo in data 10.5.2016 e dunque dopo la morte di e poi in parte prelevati. Per_3
Dalla movimentazione del libretto emergono in effetti tali versamenti (documento 10 convenuta . Per_3
I convenuti non contestano la circostanza, e il solo si limita ad affermare che il versamento è stato CP_1 effettuato dopo la morte di su volontà dello stesso (cfr. pagina 4 comparsa di costituzione Per_3 convenuto).
Deve dunque ritenersi incontroverso che nell'asse ereditario di rientrino anche euro Persona_3
228.820, pari al ricavato della vendita dell'immobile di AT NZ, di proprietà del de cuius.
Il versamento prima di tali somme ed il prelievo poi da parte di dell'importo di euro 110.000 Persona_2 costituisce atto dispositivo dei beni ereditari, che implica volontà di accettare l'eredità del marito ex articolo
476 c.c.
L'importo complessivo dei beni mobili caduti in successione è dunque di euro 267.248,61, oltre alla donazione da collare, per totali euro 324.648,61.
Le passività ammontano ad euro 4.500 quali spese funebri anticipate da (documento Persona_1
12 convenuta e circostanza non contestata).
Nelle more del giudizio è deceduta e il figlio si è costituito quale suo erede;
Persona_11 CP_1 in difetto di prova della sussistenza di altri eredi della convenuta, deve sin d'ora accertarsi che
[...] succede ad entrambi i nonni anche in rappresentazione della di lui madre. CP_1
*******
Eredità di Persona_2 nasceva il 2.11.1925 e decedeva in data 19.9.2017; ella disponeva delle sue sostanze con Persona_2 testamento del 25.5.2016 pubblicato dal Notaio di Milano in data 12.9.2019, con il quale ella Persona_12 nominava suo erede universale il OT (documento 5 attrice). CP_1 impugna il testamento, allegandone l'annullabilità per dolo;
espone invero che la madre Parte_1 sarebbe stata indotta alla sua redazione dalla sorella e dallo stesso OT, che, non comunicando Per_1 all'attrice del decesso di non avrebbero consentito la partecipazione della GL alle Persona_3 Pt_1 esequie;
che la genitrice si sarebbe dunque determinata a testare in modo sfavorevole alla GL, ritenuta ingiustamente ingrata.
Ora, l'impugnazione del testamento ex articolo 624 c.c. presuppone la rigorosa prova (il cui onere è a carico del deducente, ex articolo 2697 c.c.) non già di qualunque influenza psicologica esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, bensì di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (cfr. Cass. sent. n. 4653/2018, Cass. sent. n. 14011/22008; Cass. sent.
n. 6396/2003; Cass. 8047/2001).
pagina 15 di 18 Nel caso di specie, le istanze istruttorie articolate dalla attrice sul punto non sono risultate ammissibili, in quanto generiche (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici e fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi. (ad es. Vero che avuta notizia dallo zio della Persona_1 Persona_4 morte del padre omise, nonostante la raccomandazione di quest'ultimo di comunicarlo prontamente alla sorella la quale, Pt_1 ignara della morte dell'anziano genitore, neppure andò al funerale celebrato il 06.05.16. 6. Vero che , Persona_1 comunicò la morte del padre alla sorella e ai suoi figli (di ) ben dieci giorni dopo la morte di e Pt_1 Pt_1 Persona_3 quindi dopo la celebrazione delle esequie del medesimo.? 7. Vero che la sig,ra saputo della notizia della morte del padre Pt_1 addirittura dopo il funerale dello stesso, manifestò il proprio rammarico alla GL e al compagno di Controparte_3 quest'ultima, dott. per non aver potuto partecipare alle esequie del padre, interpretando anche la mancata Controparte_4 comunicazione a lei da parte della sorella come una chiara volontà di escluderla dalla famiglia?).
In ogni caso, la ricostruzione dei fatti offerta dalla attrice stride con le evidenze processuali: è invero emerso, come detto, che già nel redigere il proprio testamento, rimproverava alla GL Persona_3
di non aver accudito i genitori e che l'unico membro della famiglia che si era occupato di loro era il Pt_1 OT , che per tale motivo istituiva erede (documento 6 . CP_1 Persona_3 CP_1
Risulta inoltre documentalmente provato dai carteggi tra legali che non ottemperò nemmeno Parte_1 gli obblighi di assistenza assunti contestualmente alla donazione fattale dell'importo di euro 125.000
(documenti 7, 8, 9 attrice, documenti da 2 a 5 convenuta e documento 6 . Per_3 CP_1
Deve infine osservarsi che la mancata conoscenza da parte di del decesso del padre e delle sue Parte_1 esequie appare ictu oculi imputabile all'attrice, che – evidentemente – non aveva contatti con il genitore, non si curava della sua salute (nonostante il fatto il padre all'epoca fosse quasi centenario), e non sapeva nemmeno che egli fosse stato ricoverato.
Se si fosse in qualche modo interessata della salute dei genitori ed avesse avuto con loro se pur Parte_1 minimi contatti, ella non avrebbe avuto bisogno di venire a conoscenza della morte del padre dalla sorella.
I comportamenti distaccati e noncuranti della GL saranno stati verosimilmente oggetto di severi giudizi da parte dei genitori, tanto da indurre entrambi a prediligere nei rispettivi testamenti il OT , unico CP_1 discendente ad occuparsi di loro.
La domanda di annullamento per dolo deve dunque essere rigettata, siccome le conseguenti di indegnità a succedere.
Il testamento di è dunque valido ed efficace, salva l'azione di riduzione spettante alle figlie. Persona_2
e sono dunque eredi necessarie, legittimarie pretermesse, ed, avendo esercitato nella Pt_1 Persona_1 presente sede l'azione di riduzione, hanno diritto a succedere alla madre nella quota di 1/3 ciascuna dell'asse: invero, a norma dell'articolo 537 c.c. in caso di concorso tra più figli, è loro riservata la quota di due terzi, da dividere in parti uguali.
L'azione proposta costituisce peraltro accettazione tacita dell'eredità materna;
lo stesso a dirsi con riferimento al OT , che, avendo in questa sede agito per la divisione dell'asse, ha accettato l'eredità CP_1 della nonna ex articolo 476 c.c.
Ora, l'asse ereditario di è composto da: Persona_2
pagina 16 di 18 a) 4/6 dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9 Particella
1266 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
b) 4/6 dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1276 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
c) 50% del conto corrente presso poste Italiane 000069342393 con saldo di euro 5.361,61 (e dunque euro
2.680,80 documento 11 convenuta;
Per_3
d) 50% del libretto Postale n. 000042277596 con valore di euro 35,63 (e dunque euro 17,81 documento 10 convenuta . Per_3
e) 1/3 degli importi relitti da e pari ad euro 267.248,61, dedotte le passività di euro Persona_3
4.500;
f) la sua quota di donazione alla GL , oggetto di collazione (euro 57.400). Pt_1
Di tale asse sono eredi e ed il OT per la quota di 1/3 ciascuno;
essendo Per_1 Parte_1 CP_1
succeduto per rappresentazione alla madre gli eredi sono per la quota di 1/3 e CP_1 Per_1 Pt_1
per la quota di 2/3. CP_1
La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo, al fine di effettuare CTU volta alla divisione dei due compendi ereditari.
Le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2336 /2023 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. accerta che e sono eredi ab intestato di Parte_1 Persona_1 Persona_2 Per_3 per la quota di 1/3 ciascuna;
[...]
2. accerta che e hanno accettato l'eredità relitta da Parte_1 Persona_1 Persona_2
Persona_3
3. accerta che ha ricevuto in donazione da l'importo di euro 57.400; Parte_1 Persona_3
4. accerta che l'asse ereditario di è composto da: Persona_3
a) 50% dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1266;
b) 50% dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP
Foglio 9 Particella 1276;
c) euro 267.248,61;
5. Accerta che le passività ereditarie ammontano ad euro 4.500;
6. Accerta che succede alla madre per rappresentazione nell'eredità di CP_1 Per_1
Persona_3
7. accerta che e sono eredi legittimarie pretermesse di ed Parte_1 Persona_1 Persona_2 hanno diritto a conseguire 1/3 ciascuna dell'eredità dalla stessa relitta;
pagina 17 di 18 8. accerta che e sono dunque eredi di per Parte_1 Persona_1 CP_1 Persona_2 la quota di 1/3 ciascuno e hanno accettato l'eredità;
9. accerta che l'asse ereditario di è composto da: Persona_2
a) 4/6 dell'abitazione sita in Papozze (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP Foglio 9
Particella 1266 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
b) 4/6 dell'autorimessa sita in PAPOZZE (RO) Catasto FABBRICATI Sezione urbana PAP
Foglio 9 Particella 1276 (cfr. dichiarazione di successione in atti); Persona_3
c) 50% del conto corrente presso poste Italiane 000069342393 con saldo di euro 5.361,61
(documento 11 convenuta;
Per_3
d) 50% del libretto Postale n. 000042277596 con valore di euro 35,63 (documento 10 convenuta
. Per_3
e) 1/3 degli importi relitti da e pari ad euro 267.248,61, dedotte le passività di Persona_3 euro 4.500.
10. accerta che la donazione effettuata da alla GL ammonta ad euro 57.400; Persona_2
11. Accerta che succede alla madre per rappresentazione nell'eredità di CP_1 Per_1 [...]
Per_2
12. rigetta ogni altra domanda;
13. dispone la remissione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
14. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8/5/2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice rel.
Claudia Bonomi
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