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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel. dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1523 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] _1 CodiceFiscale_1
Habana (CUBA) il 18.09.1980), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica
Giannetta e Francesco Tanzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Carosino (TA), alla Via Via Risorgimento n. 4, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
19.11.1956;
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
pagina 1 di 4 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 06.05.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale, insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 20.06.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.06.2024, chiedeva a _1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale nonché, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Havana (Cuba) il 07.04.2003 con e trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scilla (RC), assumendo che:
-in data 07.04.2003 contraeva matrimonio civile in Havana (Cuba) con il resistente;
-dall'unione coniugale non nascevano figli;
-successivamente al loro trasferimento in Italia, il marito diveniva violento e aggressivo nei suoi confronti costringendola a lasciare la casa coniugale e a sporgere denuncia alle forze dell'ordine, perdendo così ogni contatto con il proprio marito dall'anno 2005;
-ella è indipendente economicamente.
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarata la separazione personale nonché lo scioglimento del matrimonio civile, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Scilla
(RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) nulla fosse disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, stante la reciproca autosufficienza economica.
pagina 2 di 4 All'udienza del 05.11.2024, davanti al Giudice delegato, parte ricorrente chiedeva nuovo termine per la rinnovazione della notifica a controparte;
quindi, veniva concesso all'uopo nuovo termine e la causa veniva rinviata ad altra udienza.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 06.05.2025 il resistente non compariva;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, anche a causa dell'assenza del resistente, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe e chiedeva che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis 28
c.p.c.; il giudice, a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione in relazione alla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione personale proposta da _1
appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle seppur scarne risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio non è nata prole e tenuto conto che parte ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa di carattere economico.
pagina 3 di 4 Rilevato, infine, che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da _1
, con ricorso depositato il 10.06.2024, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e _1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Scilla (RC), atto n. 1, Parte II, Serie C, anno 2003;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel. dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1523 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] _1 CodiceFiscale_1
Habana (CUBA) il 18.09.1980), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica
Giannetta e Francesco Tanzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Carosino (TA), alla Via Via Risorgimento n. 4, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
19.11.1956;
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
pagina 1 di 4 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 06.05.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale, insistendo nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 20.06.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.06.2024, chiedeva a _1
questo Tribunale di volere pronunciare la separazione personale nonché, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Havana (Cuba) il 07.04.2003 con e trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scilla (RC), assumendo che:
-in data 07.04.2003 contraeva matrimonio civile in Havana (Cuba) con il resistente;
-dall'unione coniugale non nascevano figli;
-successivamente al loro trasferimento in Italia, il marito diveniva violento e aggressivo nei suoi confronti costringendola a lasciare la casa coniugale e a sporgere denuncia alle forze dell'ordine, perdendo così ogni contatto con il proprio marito dall'anno 2005;
-ella è indipendente economicamente.
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarata la separazione personale nonché lo scioglimento del matrimonio civile, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Scilla
(RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) nulla fosse disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, stante la reciproca autosufficienza economica.
pagina 2 di 4 All'udienza del 05.11.2024, davanti al Giudice delegato, parte ricorrente chiedeva nuovo termine per la rinnovazione della notifica a controparte;
quindi, veniva concesso all'uopo nuovo termine e la causa veniva rinviata ad altra udienza.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, in data 06.05.2025 il resistente non compariva;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, anche a causa dell'assenza del resistente, parte ricorrente precisava le proprie conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe e chiedeva che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis 28
c.p.c.; il giudice, a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione in relazione alla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione personale proposta da _1
appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle seppur scarne risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che dal matrimonio non è nata prole e tenuto conto che parte ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa di carattere economico.
pagina 3 di 4 Rilevato, infine, che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinchè il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da _1
, con ricorso depositato il 10.06.2024, nei confronti di ,
[...] Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e _1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Scilla (RC), atto n. 1, Parte II, Serie C, anno 2003;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, l'08.05.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4