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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/05/2024, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio
Composta dai magistrati: dott.ssa Gisella Dedato Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5668/2019 RG vertente
TRA
e , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
(rispettivamente c.f. ; cf;
C.F._1 C.F._2 cf. ; cf. ) elettivamente domiciliati in Roma, v. C.F._3 C.F._4
Vitelleschi, n 26, presso lo studio dell'Avv. Marco Morelli (c.f. ) che li C.F._5 rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione introduttiva.
APPELLANTI
E
Controparte_1
[...] già , in persona dei l.r.p.t. ,con domicilio Controparte_2 eletto in Roma, v. Germanico ,n. 12 , presso lo studio dell'Avv. Franco Di Lorenzo ( c.f.
) che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._6 costituzione. APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO : Occupazione senza titolo di immobile
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
e , e propongono appello nei confronti del Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
Controparte_1
, già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
5755/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 18/03/2019 , che ha condannato in solido il Controparte_4 [...]
alla restituzione in loro favore del fondo censito al Controparte_1 catasto alla part. n. 441578, F. n. 1176, part. n.424 (ex 68/p), con esclusione della parte irreversibilmente trasformata in sede stradale o pertinenza della stessa, ed al risarcimento dei danni cagionati, determinati in € 42.000,00, oltre interessi legali da calcolare anno per anno sulla somma via via rivalutata, a decorrere dal 30 aprile 2007 (data di cessazione dell'occupazione legittima dell'arca), sino alla data della pronunzia.
Parte appellata si è costituita nel grado, ha chiesto il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha rigettato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte appellata, ritenendo oggetto del giudizio un mero comportamento materiale della PA, non riconducibile ad un provvedimento amministrativo o comunque all'esercizio di un potere pubblico (cfr. Cass. SU n. 30254 del 23/12/2008; Cass.SU n. 3660 del
17/02/2014 ; Cass, SU n. 17110 del 2017; Cass. n.14434/2018, secondo cui le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ,ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria ),poichè l'accordo stipulato dal con il dante causa degli odierni appellanti, non aveva CP_1 Persona_1 avuto ad oggetto il trasferimento della proprietà delle aree occupate, ma esclusivamente un'autorizzazione ad occuparle, “per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria”, con l'impegno del medesimo di stipulare un successivo atto di trasferimento mediante rogito Pt_4 notarile, mai adempiuto;
-nel merito, disposta ctu, ha accertato che, rispetto alla superficie complessiva, di circa mq. 21.596, dell'intero terreno del , oggetto dell'iniziale decreto di occupazione d'urgenza , la rotatoria Pt_4 3
stradale ivi realizzata si estende per circa mq 1.370,00 , ricade, in base al vigente Piano
Regolatore,nella zona di tutela dei paesaggi agrari di grande estensione, soggetta a modifiche ed adeguamento, ed è destinata, secondo il Piano Attuativo , in parte a “zona V -Verde Attrezzato”· ed in parte a “fascia di rispetto”;
-ha ritenuto che , essendo l'occupazione fondata su un mero comportamento materiale,la stessa ha integrato i presupposti dell'illecito aquiliano, ma ha escluso di poter disporre la reintegrazione in forma specifica del danno cagionato ai proprietari , ritenendola eccessivamente onerosa,ed ha condannato gli enti convenuti al risarcimento per equivalente;
-ha, quindi, determinato il valore di mercato dell'area occupata dalla rotatoria stradale (stimato, secondo accertamenti peritali, in € 30,80 al mq) in € 42.000,00( mq 1.370 x 30,80 €/mq.=€
42.000,00), oltre interessi legali da calcolare annualmente su detta somma via via rivalutata a decorrere dalla data di ultimazione della rotatoria stradale( 30 aprile 2007) ed ha condannato gli occupanti al pagamento di tale somma, oltre alla restituzione della restante parte del terreno censito alla part. 441578, F.1176, part 414 (ex68/p) in favore di , , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e Parte_5
- ha,poi, rigettato le richieste di risarcimento del danno patrimoniale medio tempore subito dagli odierni appellanti per l'illegittima occupazione e per il deprezzamento delle aree contigue alla rotatoria stradale ,ritenendo che la destinazione dell'intero terreno a “Zona V - Verde Attrezzato" ed a “ Fascia di Rispetto" non consente di ipotizzare possibilità di sfruttamento a fini edificatori o commerciali, in difetto di diverso riscontro;
- ha rigettato,infine, poiché non provate, le richieste di risarcimento dei costi sostenuti per trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo bonario e quelle aventi ad oggetto il risarcimento di un danno non patrimoniale non meglio precisato.
In questa sede gli appellanti censurano tali statuizioni e con un primo motivo di gravame lamentano l'erronea determinazione da parte del Tribunale del valore di mercato delle aree occupate e chiedono di disporre un rinnovo delle indagini peritali.
In tesi degli appellanti, il Tribunale, prestando totale adesione alle conclusioni svolte del ctu, avrebbe omesso di tener conto dell'importanza economica dell'area in cui è ricompresa quella occupata, facente parte del Comprensorio di , sede di plurimi insediamenti CP_1 produttivi e di istituti di ricerca di primario rilievo, nonché della posizione strategica della stessa, 4
per lo smistamento del traffico giornaliero dei visitatori e lavoratori del compendio industriale e commerciale, limitandosi al “ semplicistico ed apodittico” richiamo alla destinazione della zona a verde attrezzato ed a fascia di rispetto ed alla conseguente non edificabilità, pur potendo essere edificabile “ai fini espropriativi”,in quanto inclusa in zona industriale ed avrebbe erroneamente aderito alla determinazione del valore al mq proposta dal ctu, pur essendo stata formulata con metodologia approssimativa , non supportata da accertamenti fondati su parametri oggettivi.
La censura non è condivisibile : infatti laddove si lamentino errori e lacune della ctu non ci si può limitare a formulare affermazioni assertive di erroneità o di inadeguatezza della motivazione o di omesso approfondimento , richiamando le valutazioni del proprio ctp, egualmente discrezionali ed ipotetiche,in quanto fondate su elementi di giudizio, o interpretazioni diversi, traducentisi in sostanza nella prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal ctu del primo giudice, come è avvenuto nel caso in esame, ma occorre formulare critiche concrete e puntuali, fondate su circostanze e dati verificabili .
Peraltro, in ipotesi di specie, il richiamo del ctu, quale parametro valutativo, al prezzo di trasferimento dell'immobile confinante con quello oggetto della controversia, non è derivato da omissioni di accertamenti e verifiche, ma dall'assenza di dati ricavabili dai normali indicatori del mercato immobiliare e dagli operatori operanti nel settore immobiliare.
Egualmente non fondate appaiono la seconda e la quarta doglianza degli appellanti con cui i medesimi, richiamando la già menzionata confusione valutativa tra le possibilità di sfruttamento a fini edificatori e quelle ai fini espropriativi, lamentano il mancato accoglimento della domanda relativa al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo medio tempore delle aree occupate: invero, in primis ,non è dato comprendere in cosa consisterebbe l'errore del Tribunale derivante dal non aver valutato le possibilità di sfruttamento dell'area ai fini espropriativi, atteso che, in relazione all'area occupata il valore di mercato liquidato è certamente superiore a quello dell'indennità liquidabile in caso di espropriazione legittima e che, in relazione alla restante superficie, non occupata dalla rotatoria, non risultano documentate procedure espropriative antecedenti alla disposta restituzione.
Inoltre,medio tempore, limitatamente alla particella occupata dalla rotatoria è documentato il consenso espresso dal dante causa degli appellanti alla relativa occupazione, e, per i comportamenti legittimi non è ipotizzabile il preteso pregiudizio patrimoniale, nè risulta negoziata 5
diversa pattuizione al riguardo;
di converso i medesimi appellanti non forniscono riscontro, anche mediante l'allegazione di meri elementi presuntivi, dell'esistenza di un effettivo pregiudizio economico derivante dal mancato sfruttamento della restante area, non definitivamente occupata, nei limiti della sua destinazione a verde pubblico.
Invero i medesimi argomentano circa un preteso automatismo nel riconoscimento dell'esistenza di un pregiudizio dovuto al mancato utilizzo delle aree occupate medio tempore, che non necessiterebbe di prova, equivocando quanto affermato nel recente arresto della S. Corte( Cass.
SU n. 33645/2022),in tema di danno da occupazione sine titulo.
In realtà la S. Corte a SU (Cass. n. 33645 del 2022 cit), intervenuta a comporre il contrasto interpretativo tra le proprie Sezioni semplici sulla liquidazione del danno derivante da occupazione illegittima, ha statuito che in detta ipotesi, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del pregiudizio subito medio tempore è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto della res e che il medesimo proprietario sia tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, le oggettive possibilità di godimento perdute e, quanto al lucro cessante, quale sia lo specifico pregiudizio subito, ed a fronte di contestazione della controparte ,sia chiamato a fornirne la prova ,anche mediante presunzioni o attraverso il richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nella fattispecie in esame si è già evidenziato che gli appellanti non hanno allegato circostanze idonee a far ipotizzare un effettivo pregiudizio economico ,derivante dal mancato sfruttamento di un' area destinata a verde pubblico.
Non è meritevole di accoglimento anche il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto il preteso errore del Tribunale nell' aver ritenuto che l'autorizzazione del fosse stata estesa a tutta Pt_4
l'area di mq 1.370,oggetto di occupazione ,mentre, in considerazione del richiamo alle planimetrie allegate all'accordo stipulato da quest'ultimo, la stessa avrebbe dovuto ritenersi limitata alla superficie di soli mq 758,00, con una differenza di mq 612,00 : infatti il Tribunale , muovendo dall'interpretazione complessiva dell'accordo sottoscritto dal ha condivisibilmente Pt_4 dedotto, dal richiamo espresso alle finalità dell'autorizzazione concessa dal medesimo Pt_4
Cont all'occupazione da parte dell' del proprio terreno “per realizzare le opere necessarie all'urbanizzazione primaria”, che la stessa fosse estesa alla superficie necessaria per la realizzazione della specifica opera pubblica in oggetto e sue pertinenze. 6
Infine, con l'ultimo motivo di appello principale viene contestato il riferimento motivazionale contenuto nella sentenza gravata alla rinuncia abdicativa della proprietà deducibile dalla domanda di liquidazione del danno per equivalente, in quanto tale richiesta era stata formulata in mero subordine.
La censura è infondata rispetto alla motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata: infatti il Tribunale ha espressamente pronunciato sulla fondatezza della domanda svolta in via principale accogliendola, ma ha poi escluso di poter accedere alla domandata condanna restitutoria dell'intera area ed alla remissione in pristino, poiché ritenuta eccessivamente onerosa per la PA, e tale valutazione non risulta oggetto di contestazione.
Pertanto, solo in conseguenza di tale considerazione il primo giudice è pervenuto alla liquidazione del danno per equivalente, mentre il richiamo alla proposizione di tale domanda in subordine è stato formulato solo ad abundantiam.
L'intero appello principale va, pertanto, rigettato.
Non meno infondato è anche l'unico motivo di censura formulato da parte appellata con l'appello incidentale, secondo cui il Tribunale avrebbe pronunciato ultrapetita,non essendo stata oggetto di domanda la restituzione dell'intera particella 424 per mq. 21.596, ad eccezione di quella di soli mq 1.370 oggetto di trasformazione irreversibile.
Infatti nelle conclusioni formulate nella citazione depositata dagli appellanti in primo grado viene chiesta la declaratoria dell' illegittimità dell' occupazione della particella ex 68 (ora 424) del F. 1176, senza alcuna limitazione dei soli mq 1.370,00 occupati, ed inoltre dalla relazione depositata dal ctu emerge che l'intera originaria particella del u oggetto di un iniziale decreto di occupazione Pt_4
d'urgenza del 1981, eseguito come da successivo verbale di determinazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso,e che, dopo la dismissione della procedura espropriativa, il aveva chiesto senza esito positivo la retrocessione , onde correttamente il primo giudice, Pt_4 valutata l'illegittimità dell'occupazione, in quanto non fondata su un provvedimento ablativo, né su contratto traslativo della proprietà, ha disposto la restituzione dell'area non occupata dalla rotatoria stradale ai proprietari
La sentenza impugnata va pertanto interamente confermata.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti appare congruo compensare per un terzo le spese di lite,poste a carico degli appellanti in solido per i restanti due terzi. 7
Sussistono i presupposti per il versamento a carico di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-rigetta l'appello proposto da e , e nei confronti Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 del Controparte_1
, già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
5755/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 18/03/2019 ;
-rigetta l'appello incidentale proposto da parte appellata nei confronti di e Parte_1
, e avverso la medesima sentenza n. 5755/2019 del Tribunale Pt_2 Pt_3 Parte_4
Civile di Roma, depositata il 18/03/2019 ;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata nella misura di 2/3 dell'importo che liquida per intero in € 9.991,00 per compenso, oltre Iva,Cpa
e rimborso forfetario;
-dichiara interamente compensato il restante terzo;
- dà atto che sussistono per entrambe le parti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Roma,05/05/2024 IL PRESIDENTE
Dott. ssa Gisella Dedato
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Gemma Carlomusto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio
Composta dai magistrati: dott.ssa Gisella Dedato Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5668/2019 RG vertente
TRA
e , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
(rispettivamente c.f. ; cf;
C.F._1 C.F._2 cf. ; cf. ) elettivamente domiciliati in Roma, v. C.F._3 C.F._4
Vitelleschi, n 26, presso lo studio dell'Avv. Marco Morelli (c.f. ) che li C.F._5 rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione introduttiva.
APPELLANTI
E
Controparte_1
[...] già , in persona dei l.r.p.t. ,con domicilio Controparte_2 eletto in Roma, v. Germanico ,n. 12 , presso lo studio dell'Avv. Franco Di Lorenzo ( c.f.
) che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di C.F._6 costituzione. APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO : Occupazione senza titolo di immobile
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
e , e propongono appello nei confronti del Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
Controparte_1
, già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
5755/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 18/03/2019 , che ha condannato in solido il Controparte_4 [...]
alla restituzione in loro favore del fondo censito al Controparte_1 catasto alla part. n. 441578, F. n. 1176, part. n.424 (ex 68/p), con esclusione della parte irreversibilmente trasformata in sede stradale o pertinenza della stessa, ed al risarcimento dei danni cagionati, determinati in € 42.000,00, oltre interessi legali da calcolare anno per anno sulla somma via via rivalutata, a decorrere dal 30 aprile 2007 (data di cessazione dell'occupazione legittima dell'arca), sino alla data della pronunzia.
Parte appellata si è costituita nel grado, ha chiesto il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale.
Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha rigettato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte appellata, ritenendo oggetto del giudizio un mero comportamento materiale della PA, non riconducibile ad un provvedimento amministrativo o comunque all'esercizio di un potere pubblico (cfr. Cass. SU n. 30254 del 23/12/2008; Cass.SU n. 3660 del
17/02/2014 ; Cass, SU n. 17110 del 2017; Cass. n.14434/2018, secondo cui le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ,ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria ),poichè l'accordo stipulato dal con il dante causa degli odierni appellanti, non aveva CP_1 Persona_1 avuto ad oggetto il trasferimento della proprietà delle aree occupate, ma esclusivamente un'autorizzazione ad occuparle, “per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria”, con l'impegno del medesimo di stipulare un successivo atto di trasferimento mediante rogito Pt_4 notarile, mai adempiuto;
-nel merito, disposta ctu, ha accertato che, rispetto alla superficie complessiva, di circa mq. 21.596, dell'intero terreno del , oggetto dell'iniziale decreto di occupazione d'urgenza , la rotatoria Pt_4 3
stradale ivi realizzata si estende per circa mq 1.370,00 , ricade, in base al vigente Piano
Regolatore,nella zona di tutela dei paesaggi agrari di grande estensione, soggetta a modifiche ed adeguamento, ed è destinata, secondo il Piano Attuativo , in parte a “zona V -Verde Attrezzato”· ed in parte a “fascia di rispetto”;
-ha ritenuto che , essendo l'occupazione fondata su un mero comportamento materiale,la stessa ha integrato i presupposti dell'illecito aquiliano, ma ha escluso di poter disporre la reintegrazione in forma specifica del danno cagionato ai proprietari , ritenendola eccessivamente onerosa,ed ha condannato gli enti convenuti al risarcimento per equivalente;
-ha, quindi, determinato il valore di mercato dell'area occupata dalla rotatoria stradale (stimato, secondo accertamenti peritali, in € 30,80 al mq) in € 42.000,00( mq 1.370 x 30,80 €/mq.=€
42.000,00), oltre interessi legali da calcolare annualmente su detta somma via via rivalutata a decorrere dalla data di ultimazione della rotatoria stradale( 30 aprile 2007) ed ha condannato gli occupanti al pagamento di tale somma, oltre alla restituzione della restante parte del terreno censito alla part. 441578, F.1176, part 414 (ex68/p) in favore di , , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e Parte_5
- ha,poi, rigettato le richieste di risarcimento del danno patrimoniale medio tempore subito dagli odierni appellanti per l'illegittima occupazione e per il deprezzamento delle aree contigue alla rotatoria stradale ,ritenendo che la destinazione dell'intero terreno a “Zona V - Verde Attrezzato" ed a “ Fascia di Rispetto" non consente di ipotizzare possibilità di sfruttamento a fini edificatori o commerciali, in difetto di diverso riscontro;
- ha rigettato,infine, poiché non provate, le richieste di risarcimento dei costi sostenuti per trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo bonario e quelle aventi ad oggetto il risarcimento di un danno non patrimoniale non meglio precisato.
In questa sede gli appellanti censurano tali statuizioni e con un primo motivo di gravame lamentano l'erronea determinazione da parte del Tribunale del valore di mercato delle aree occupate e chiedono di disporre un rinnovo delle indagini peritali.
In tesi degli appellanti, il Tribunale, prestando totale adesione alle conclusioni svolte del ctu, avrebbe omesso di tener conto dell'importanza economica dell'area in cui è ricompresa quella occupata, facente parte del Comprensorio di , sede di plurimi insediamenti CP_1 produttivi e di istituti di ricerca di primario rilievo, nonché della posizione strategica della stessa, 4
per lo smistamento del traffico giornaliero dei visitatori e lavoratori del compendio industriale e commerciale, limitandosi al “ semplicistico ed apodittico” richiamo alla destinazione della zona a verde attrezzato ed a fascia di rispetto ed alla conseguente non edificabilità, pur potendo essere edificabile “ai fini espropriativi”,in quanto inclusa in zona industriale ed avrebbe erroneamente aderito alla determinazione del valore al mq proposta dal ctu, pur essendo stata formulata con metodologia approssimativa , non supportata da accertamenti fondati su parametri oggettivi.
La censura non è condivisibile : infatti laddove si lamentino errori e lacune della ctu non ci si può limitare a formulare affermazioni assertive di erroneità o di inadeguatezza della motivazione o di omesso approfondimento , richiamando le valutazioni del proprio ctp, egualmente discrezionali ed ipotetiche,in quanto fondate su elementi di giudizio, o interpretazioni diversi, traducentisi in sostanza nella prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal ctu del primo giudice, come è avvenuto nel caso in esame, ma occorre formulare critiche concrete e puntuali, fondate su circostanze e dati verificabili .
Peraltro, in ipotesi di specie, il richiamo del ctu, quale parametro valutativo, al prezzo di trasferimento dell'immobile confinante con quello oggetto della controversia, non è derivato da omissioni di accertamenti e verifiche, ma dall'assenza di dati ricavabili dai normali indicatori del mercato immobiliare e dagli operatori operanti nel settore immobiliare.
Egualmente non fondate appaiono la seconda e la quarta doglianza degli appellanti con cui i medesimi, richiamando la già menzionata confusione valutativa tra le possibilità di sfruttamento a fini edificatori e quelle ai fini espropriativi, lamentano il mancato accoglimento della domanda relativa al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo medio tempore delle aree occupate: invero, in primis ,non è dato comprendere in cosa consisterebbe l'errore del Tribunale derivante dal non aver valutato le possibilità di sfruttamento dell'area ai fini espropriativi, atteso che, in relazione all'area occupata il valore di mercato liquidato è certamente superiore a quello dell'indennità liquidabile in caso di espropriazione legittima e che, in relazione alla restante superficie, non occupata dalla rotatoria, non risultano documentate procedure espropriative antecedenti alla disposta restituzione.
Inoltre,medio tempore, limitatamente alla particella occupata dalla rotatoria è documentato il consenso espresso dal dante causa degli appellanti alla relativa occupazione, e, per i comportamenti legittimi non è ipotizzabile il preteso pregiudizio patrimoniale, nè risulta negoziata 5
diversa pattuizione al riguardo;
di converso i medesimi appellanti non forniscono riscontro, anche mediante l'allegazione di meri elementi presuntivi, dell'esistenza di un effettivo pregiudizio economico derivante dal mancato sfruttamento della restante area, non definitivamente occupata, nei limiti della sua destinazione a verde pubblico.
Invero i medesimi argomentano circa un preteso automatismo nel riconoscimento dell'esistenza di un pregiudizio dovuto al mancato utilizzo delle aree occupate medio tempore, che non necessiterebbe di prova, equivocando quanto affermato nel recente arresto della S. Corte( Cass.
SU n. 33645/2022),in tema di danno da occupazione sine titulo.
In realtà la S. Corte a SU (Cass. n. 33645 del 2022 cit), intervenuta a comporre il contrasto interpretativo tra le proprie Sezioni semplici sulla liquidazione del danno derivante da occupazione illegittima, ha statuito che in detta ipotesi, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del pregiudizio subito medio tempore è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto della res e che il medesimo proprietario sia tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, le oggettive possibilità di godimento perdute e, quanto al lucro cessante, quale sia lo specifico pregiudizio subito, ed a fronte di contestazione della controparte ,sia chiamato a fornirne la prova ,anche mediante presunzioni o attraverso il richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nella fattispecie in esame si è già evidenziato che gli appellanti non hanno allegato circostanze idonee a far ipotizzare un effettivo pregiudizio economico ,derivante dal mancato sfruttamento di un' area destinata a verde pubblico.
Non è meritevole di accoglimento anche il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto il preteso errore del Tribunale nell' aver ritenuto che l'autorizzazione del fosse stata estesa a tutta Pt_4
l'area di mq 1.370,oggetto di occupazione ,mentre, in considerazione del richiamo alle planimetrie allegate all'accordo stipulato da quest'ultimo, la stessa avrebbe dovuto ritenersi limitata alla superficie di soli mq 758,00, con una differenza di mq 612,00 : infatti il Tribunale , muovendo dall'interpretazione complessiva dell'accordo sottoscritto dal ha condivisibilmente Pt_4 dedotto, dal richiamo espresso alle finalità dell'autorizzazione concessa dal medesimo Pt_4
Cont all'occupazione da parte dell' del proprio terreno “per realizzare le opere necessarie all'urbanizzazione primaria”, che la stessa fosse estesa alla superficie necessaria per la realizzazione della specifica opera pubblica in oggetto e sue pertinenze. 6
Infine, con l'ultimo motivo di appello principale viene contestato il riferimento motivazionale contenuto nella sentenza gravata alla rinuncia abdicativa della proprietà deducibile dalla domanda di liquidazione del danno per equivalente, in quanto tale richiesta era stata formulata in mero subordine.
La censura è infondata rispetto alla motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata: infatti il Tribunale ha espressamente pronunciato sulla fondatezza della domanda svolta in via principale accogliendola, ma ha poi escluso di poter accedere alla domandata condanna restitutoria dell'intera area ed alla remissione in pristino, poiché ritenuta eccessivamente onerosa per la PA, e tale valutazione non risulta oggetto di contestazione.
Pertanto, solo in conseguenza di tale considerazione il primo giudice è pervenuto alla liquidazione del danno per equivalente, mentre il richiamo alla proposizione di tale domanda in subordine è stato formulato solo ad abundantiam.
L'intero appello principale va, pertanto, rigettato.
Non meno infondato è anche l'unico motivo di censura formulato da parte appellata con l'appello incidentale, secondo cui il Tribunale avrebbe pronunciato ultrapetita,non essendo stata oggetto di domanda la restituzione dell'intera particella 424 per mq. 21.596, ad eccezione di quella di soli mq 1.370 oggetto di trasformazione irreversibile.
Infatti nelle conclusioni formulate nella citazione depositata dagli appellanti in primo grado viene chiesta la declaratoria dell' illegittimità dell' occupazione della particella ex 68 (ora 424) del F. 1176, senza alcuna limitazione dei soli mq 1.370,00 occupati, ed inoltre dalla relazione depositata dal ctu emerge che l'intera originaria particella del u oggetto di un iniziale decreto di occupazione Pt_4
d'urgenza del 1981, eseguito come da successivo verbale di determinazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso,e che, dopo la dismissione della procedura espropriativa, il aveva chiesto senza esito positivo la retrocessione , onde correttamente il primo giudice, Pt_4 valutata l'illegittimità dell'occupazione, in quanto non fondata su un provvedimento ablativo, né su contratto traslativo della proprietà, ha disposto la restituzione dell'area non occupata dalla rotatoria stradale ai proprietari
La sentenza impugnata va pertanto interamente confermata.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti appare congruo compensare per un terzo le spese di lite,poste a carico degli appellanti in solido per i restanti due terzi. 7
Sussistono i presupposti per il versamento a carico di entrambe le parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-rigetta l'appello proposto da e , e nei confronti Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 del Controparte_1
, già avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
5755/2019 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 18/03/2019 ;
-rigetta l'appello incidentale proposto da parte appellata nei confronti di e Parte_1
, e avverso la medesima sentenza n. 5755/2019 del Tribunale Pt_2 Pt_3 Parte_4
Civile di Roma, depositata il 18/03/2019 ;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata nella misura di 2/3 dell'importo che liquida per intero in € 9.991,00 per compenso, oltre Iva,Cpa
e rimborso forfetario;
-dichiara interamente compensato il restante terzo;
- dà atto che sussistono per entrambe le parti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Roma,05/05/2024 IL PRESIDENTE
Dott. ssa Gisella Dedato
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Gemma Carlomusto