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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2024
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1526/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/OPPONENTE contro
CP_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. MERIGHI STEFANO Parte_1
per l'avv. Angela Galante in sostituzione dell'avv. MAZZANTI CP_1
MASSIMO
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Le parti chiedono un rinvio pendendo trattative.
L'avv. Merighi conclude come da atto di citazione.
L'avv. Galante conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 5 Al termine della camera di consiglio il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1526/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MERIGHI STEFANO,
elettivamente domiciliata presso lo studio del legale sito in Via Gramsci 28
ARGENTA;
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. MAZZANTI MASSIMO elettivamente presso lo studio del difensore sito in PIAZZETTA DEI COMBATTENTI N. 4
FERRARA;
CONVENUTO/OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a rilevato che la ha proposto Parte_2 pagina 3 di 5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2024, emesso dall'Intestato Tribunale in data 31 maggio 2024, formulando, in via pregiudiziale, eccezione di improcedibilità dell'azione in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 47 dello Statuto della a CP_2
mente della quale sono devoluti ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili”;
considerato che società si è associata Controparte_3
“alla eccezione svolta per il proseguimento del giudizio in sede arbitrale”, pur chiedendo che il decreto ingiuntivo non fosse revocato;
rilevato che sebbene l'esistenza della clausola arbitrale non impedisca la possibilità alla parte creditrice di agire in via monitoria, la rituale formulazione della eccezione determina necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi svolgere l'intero processo davanti al
Collegio arbitrale (cfr. Cass., 24 settembre 2021, n. 25939: “in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”; Cass., 4 marzo 2011, n. 5265);
ritenuto che l'adesione alla eccezione pregiudiziale con revoca del provvedimento monitorio giustifichi la compensazione integrale delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro pagina 4 di 5 Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1526/2024 R.G., così provvede:
1) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Collegio
Arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 47 dello
Statuto della CP_2
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 356/2024 emesso dall'Intestato
Tribunale in data 31 maggio 2024;
3) DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Ferrara, il 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1526/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/OPPONENTE contro
CP_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. MERIGHI STEFANO Parte_1
per l'avv. Angela Galante in sostituzione dell'avv. MAZZANTI CP_1
MASSIMO
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Le parti chiedono un rinvio pendendo trattative.
L'avv. Merighi conclude come da atto di citazione.
L'avv. Galante conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 5 Al termine della camera di consiglio il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1526/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MERIGHI STEFANO,
elettivamente domiciliata presso lo studio del legale sito in Via Gramsci 28
ARGENTA;
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. MAZZANTI MASSIMO elettivamente presso lo studio del difensore sito in PIAZZETTA DEI COMBATTENTI N. 4
FERRARA;
CONVENUTO/OPPOSTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a rilevato che la ha proposto Parte_2 pagina 3 di 5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 356/2024, emesso dall'Intestato Tribunale in data 31 maggio 2024, formulando, in via pregiudiziale, eccezione di improcedibilità dell'azione in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 47 dello Statuto della a CP_2
mente della quale sono devoluti ad arbitri rituali “tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili”;
considerato che società si è associata Controparte_3
“alla eccezione svolta per il proseguimento del giudizio in sede arbitrale”, pur chiedendo che il decreto ingiuntivo non fosse revocato;
rilevato che sebbene l'esistenza della clausola arbitrale non impedisca la possibilità alla parte creditrice di agire in via monitoria, la rituale formulazione della eccezione determina necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo, dovendosi svolgere l'intero processo davanti al
Collegio arbitrale (cfr. Cass., 24 settembre 2021, n. 25939: “in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”; Cass., 4 marzo 2011, n. 5265);
ritenuto che l'adesione alla eccezione pregiudiziale con revoca del provvedimento monitorio giustifichi la compensazione integrale delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro pagina 4 di 5 Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1526/2024 R.G., così provvede:
1) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Collegio
Arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 47 dello
Statuto della CP_2
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 356/2024 emesso dall'Intestato
Tribunale in data 31 maggio 2024;
3) DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Ferrara, il 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 5 di 5